Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 288 / 2023 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to BALBI GIOVANNI Parte_1
BATTISTA e dall'Avv.to MIRIAM BOSURGI presso lo studio del primo è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to MERCURI PAOLO e dall'avv.to DAVIDE Controparte_1
MERCURI presso il loro studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Si chiede che codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Genova voglia:
- per tutti i motivi di cui all'atto d'appello di nonché per quelli di Parte_1 cui ai suoi atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.;
- rigettati ogni avversa domanda, ogni eventuale avverso appello incidentale, ogni avversa deduzione, eccezione ed istanza anche istruttoria;
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
a) previa occorrendo rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in atti, rigettare ogni domanda proposta dal sig.
nei confronti di per tutte le ragioni esposte in Controparte_1 Parte_1 atti;
b) condannare il sig. a restituire a quanto da Controparte_1 Parte_1 questa pagato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova n. 332/2023 del 7 febbraio 2023 qui impugnata, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo;
c) condannare il sig. a rifondere a le spese ed i Controparte_1 Parte_1 compensi per la difesa in entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA (non deducibile per la Banca), CPA
e rimborso forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge.”
1
1) Rigettare l'appello e confermare la decisione di primo grado;
2) In ogni caso, vittoria di spese ed onorari, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.”
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza chiedeva al Tribunale di Genova di accertare il superamento Controparte_1 del tasso soglia di usura in relazione al contratto di finanziamento n. 122423 e di dichiarare il diritto di ad ottenere la restituzione di tutti gli interessi, delle commissioni finanziarie ed Controparte_1 assicurative, e comunque tutte quelle pagate eccedenti il capitale mutuato e, per l'effetto, condannare la Società lla restituzione in favore del ricorrente della Parte_1 somma di € 6.762,69 oltre interessi legali dalla data di messa in mora al saldo;
di accertare il diritto al rimborso conseguente all'estinzione anticipata in relazione al contratto n. 509032 e condannare la predetta Società al pagamento di €.1.898,88.
In via subordinata, il ricorrente chiedeva di accertare il diritto di alla restituzione Controparte_1 delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata, in relazione al contratto di finanziamento n. 122423 e di condannare la Società Parte_1 alla restituzione in favore del ricorrente della somma di €. 779,50, oltre interessi legali dalla data della diffida al saldo.In relazione al contratto n. 509032, chiedeva di condannare la suddetta Società alla restituzione in favore degli stessi della somma di €. 1.898,88.
Il ricorrente esponeva:
- che in data 25.07.2009 aveva stipulato con la Società il contratto Parte_1 di finanziamento di cessione quote della retribuzione mensile n. 122423 (doc. n. 1) con il numero di
120 rate mensili dell'importo di € 196,00 ciascuna;
- che nel mese di maggio 2014 aveva estinto anticipatamente il finanziamento, corrispondendo alla resistente la somma richiesta, come da conteggio estintivo e liberatoria (doc. n. 2);
- che la Società non aveva riconosciuto al ricorrente i rimborsi Parte_1 delle quote delle commissioni non maturate fino alla scadenza dei prestiti ai sensi dell'art. 125 sexies del T.U.B.;
- che, all'esito di una perizia eseguita sul contratto n. 122423, aveva appreso che Controparte_1 per il primo finanziamento era stato convenuto un tasso effettivo globale (TEG) inclusivo dei costi assicurativi pari al 13,936%, e quindi superiore al tasso soglia del periodo di riferimento per la categoria di prestiti contro cessione del quinto dello stipendio pari al 13,815% (doc. n. 3);
- che l'applicazione di tale interesse integrava il reato di usura oggettiva ex art. 644 c.p., con conseguente nullità della clausola relativa al pagamento degli interessi corrispettivi ex art. 1815 c.c. con azzeramento degli interessi;
- che con reclamo notificato in data 05.04.2019 (doc. n. 4), aveva invitato la resistente alla restituzione delle commissioni bancarie, accessorie ed assicurative ed interessi usurari illegittimamente percepiti dall'Istituto, per un totale complessivo (decurtato di € 2.116,15 già riconosciuti) pari ad euro 6.941,47. In via subordinata, aveva chiesto, ai sensi dell'art. 125-sexies
T.U.B., la restituzione delle commissioni bancarie, delle commissioni accessorie e della polizza per un importo complessivo (decurtato di euro 2.116,15 già riconosciuti) di euro 906,96;
- che con pec del 21.05.2019 (doc. n. 5) la resistente riscontrava il reclamo dichiarando di essere disponibile a versare in favore di la somma di € 158,78 a totale soddisfacimento di qualsiasi P_
2 interesse. Il ricorrente non accettava tale proposta, ma, ciò nonostante Controparte_2 eseguiva un rimborso di €. 178,78;
- che in data 06.06.2019 (doc. n. 6) aveva depositato ricorso avanti l'Arbitro Controparte_1
Bancario Finanziario di IN quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a contratti bancari e finanziari, così come previsto dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; la società
[...] non aveva provveduto ad alcun ulteriore rimborso;
Parte_1
- che in data 13.05.2014 aveva stipulato con la medesima società un altro contratto di finanziamento con pagamento mediante cessione di quota della retribuzione mensile n. 509032 (doc. n. 7), per una somma di € 31.560,00 da restituire in n. 120 rate mensili dell'importo di € 263,00 ciascuna;
- che nel mese di febbraio 2019 aveva estinto anticipatamente anche tale finanziamento, come da conteggio estintivo e liberatoria (doc. n. 8);
- che a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, la Società Parte_1 non aveva riconosciuto al resistente i rimborsi delle quote delle commissioni non maturate fino alla scadenza dei prestiti ai sensi dell'art. 125 sexies del T.U.B.;
- che con reclamo notificato in data 05.08.2019 (doc. n. 9) aveva richiesto alla società
[...] la restituzione delle commissioni finanziarie, accessorie ed assicurative, per Parte_1 un totale complessivo (decurtato di € 444,91 già riconosciuti) pari ad euro 1.789,00;
- che con secondo reclamo notificato del 19.08.2019 (doc. n. 10), aveva proposto le stesse domande per un importo complessivo (decurtato di € 716,93 già riconosciuti) pari ad euro 1.961,45;
- che la con pec del 29.08.2019 (doc. n. 11) riscontrava il primo Parte_1 reclamo versando in favore di la somma di € 272,02 corrispondente al ristoro degli oneri P_ assicurativi Impiego e con pec del 17.09.2020, in riscontro al secondo reclamo, negava qualsiasi altro rimborso (doc. n. 12);
- che con ricorso del 25.09.2020 (doc. n. 13) avanti l'Arbitro Bancario Finanziario di IN P_
Maurizio chiedeva “di accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la retrocessione della parte non maturata delle spese (commissioni finanziarie), commissioni Agenzia/Mediazione, premio assicurativo, da calcolarsi utilizzando un criterio proporzionale ratione temporis, e per
l'effetto condannarsi la soc. rappresentata da oggi alla Parte_1 CP_3 stessa incorporata alla restituzione in favore del ricorrente della somma di €. 1.961,45, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, oltre le spese del presente ricorso”. Quindi, P_ esperiva la condizione di procedibilità della domanda giudiziale come previsto dall'art. 5 del D.lgs.
28/2010. Con decisione n. 4858/21 del 24.02.2021 l'Arbitro Bancario Finanziario di IN accoglieva parzialmente il ricorso e disponeva che l'intermediario corrispondesse alla parte ricorrente la somma di €. 922,00, oltre interessi dal reclamo al saldo (doc. n. 14). Invece,
l'Intermediario corrispondeva al la somma di soli € 62,57 (doc. n. 15) non ottemperando P_ integralmente alla decisione dell'ABF (doc. n. 16).
Si costituiva la resistente lamentando l'infondatezza della domanda in punto di usura e della domanda ai sensi dell'art. 125 sexies TUB per entrambi i contratti. Chiedeva di disporre la conversione del rito in ordinario e, previa occorrendo rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale, di rigettare ogni domanda proposta da nonché di condannare quest'ultimo a rifondere alla resistente le spese ed i Controparte_1 compensi per la difesa in giudizio, oltre IVA (non deducibile per la , CPA e rimborso CP_4 forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge.
3 Il Giudice disponeva il mutamento del rito ex artt.702 bis e ter cpc a rito ordinario ex art.183 e ss.
c.p.c., ammetteva il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..
Con sentenza n. 332/2023, pubblicata il 07/02/2023, il Tribunale di Genova così decideva:
“contrariis reiectis, definitivamente pronunciando
“1) Accerta e dichiara ai sensi della Legge n.108/96 e dell'art. 1815 secondo comma CC, con riferimento al contratto di finanziamento n. 122423 stipulato in data 25.07.2009 tra P_
e la he il Tasso Effettivo Globale – T.E.G. (pari
[...] Parte_1 al 13,936%) è superiore al tasso soglia vigente al tempo della sottoscrizione e quindi usurario, dichiarando nulla la relativa clausola determinativa degli interessi;
2) Per l'effetto dichiara tenuta e condanna la od. fisc. e Parte_1
n. iscriz. Reg. SE di IN , partita Iva in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, alla restituzione a favore del signor c.f. Controparte_1
di tutto quanto versato indebitamente a titolo di interessi, commissioni, C.F._1 istruttoria e spese assicurative per un totale di Euro 6.459,60 oltre interessi dalla data di ogni singolo indebito prelevamento sino al saldo;
3) In accoglimento della domanda di ripetizione dei costi recurring ed up-front relativamente all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento € 1.715,11 per il contratto n.509032 stipulato il 13/05/2014 tra le parti , dichiara tenuta e condanna la Parte_1 od. fisc. e n. iscriz. Reg. SE di IN , partita Iva
[...] P.IVA_1 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione a favore del signor P_
(c.f. € 1.715,11, per costi up-front a seguito dell'estinzione
[...] C.F._1 anticipata del finanziamento, oltre interessi dalla data di ogni singolo indebito prelevamento sino al saldo
4) Dichiara tenuta e condanna la cod. fisc. e n. iscriz. Parte_1
Reg. SE di IN , partita Iva in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, a rifondere in favore del sig. (c.f. Controparte_1
il 70% delle spese di lite del presente giudizio , percentuale che si liquida C.F._1 in € 101,85 per esborsi ed in € 2.657,20 per compenso professionale, di cui, € 612,50, per la fase di studio, € 518,00 per la fase introduttiva, € 336,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.190,70, per la fase decisionale, oltre I.V.A., C.P.A. ed il 15% sul compenso professionale per rimborso forfettario spese generali da distrarre in favore dei difensori di parte attrice, che se ne sono dichiarati antistatari.
Compensa integralmente fra le parti il residuo 30% delle spese di lite
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello he Parte_1 formulava i seguenti motivi di gravame:
1. SUSSISTENZA DELL'USURARIETÀ DEL PRIMO FINANZIAMENTO;
2. QUANTUM DEL RIMBORSO DI € 6.549,60;
3. IN RELAZIONE AL SECONDO FINANZIAMENTO ERRONEA VALUTAZIONE DEL
DIRITTO DEL MUTUATARIO DI OTTENERE DALLA BANCA UNA RIDUZIONE DEL
COSTO TOTALE DEL CREDITO PER ULTERIORI € 1.715,11.
Si costituiva la parte appellata contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto immotivata in fatto e in diritto.
4 Con ordinanza del 05/07/2023 il Consigliere Istruttore, lette le note depositate con cui le parti chiedevano di fissare udienza di precisazione delle conclusioni, e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione al 09.10.2024 assegnando alle parti i termini di legge.
Le parti depositavano tempestivamente le note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
Con ordinanza del 23/10/2024 il Consigliere Istruttore tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio. Il Consigliere riferiva al Collegio nella camera di consiglio del giorno 08.01.2025.
1. sui motivi di appello principale
1.1.sull'usurarietà del primo finanziamento Relativamente al primo contratto, l'appellante impugna la sentenza laddove ha accertato e dichiarato ai sensi della legge n. 108/1996 e dell'art. 1815, comma 2 c.c., che il TEG del finanziamento è pari al 13,936% e superiore al tasso soglia operante all'epoca della sottoscrizione (tasso soglia del periodo di riferimento per la categoria di prestiti contro cessione del quinto dello stipendio pari al
13,815% (doc. n. 3)), quindi usurario, dichiarando nulla la clausola determinativa degli interessi.
Deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che i costi assicurativi, obbligatori per legge e certificati da apposita polizza, rilevassero ai fini della valutazione di usurarietà del finanziamento e dovessero essere inclusi nel calcolo del TEG, perchè le Istruzioni della Banca d'Italia e dell'Ufficio
Italiano Cambi vigenti all'epoca della stipula del finanziamento non prevedevano tali voci ai fini del calcolo del tasso effettivo globale medio e, dunque, dal tasso soglia rilevato per la corrispondente categoria di operazioni nel DM del 24 giugno 2009.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
E' sufficiente rilevare che “ Ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva. (
Cass. Ordinanza n. 29501 del 24/10/2023).
Come si legge nella motivazione della citata ordinanza della Suprema Corte, cui la parte appellante non ha fornito alcun elemento per potersi discostare: “Solo il richiamato terzo comma ( dell'art. 644
c.p.) costituisce norma in bianco di rinvio, mentre la struttura del quarto comma descrive l'integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo. Ora, la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nell'art. 2 della legge n. 108/1996, che non introduce una deroga all'art. 644
c.p., in quanto le Istruzioni di Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio. Le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018). In altri termini, la “centralità sistematica” di tale norma, in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate
5 dalla Banca d'Italia. Ed invero, se è manifesta l'esigenza di una lettura organica e di sistema di siffatte serie normative, altrettanto appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644 c.p., alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia. Pertanto, attenendosi al tenore testuale della norma primaria, senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del
TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, quarto comma, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20247 del
14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del 21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del 15/06/2023
e Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-1,
Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza
n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5160 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8806 del
05/04/2017).
L a sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie.
Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice.
Il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibisce, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione.
“Per l'effetto, l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle
Istruzioni della Banca d'Italia. L'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito, elemento sussistente nel caso di specie, anche in ragione dell'obbligatorietà della polizza assicurativa per i contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio” ( Cass. s.u. cit).
Tali ipotesi sussiste nella fattispecie in esame respingendosi quindi anche i motivi relativi alla mancata valutazione da parte del Tribunale dell'obbligatorietà per legge delle polizze assicurative, che proprio per questo motivo devono essere comprese nel calcolo del c.d. tasso soglia.
Per le stesse ragioni deve essere respinta l'istanza di sospensione per rimessione degli atti alla Corte
Costituzionale non essendo peraltro neppure dedotto quale norma costituzionale sarebbe violata dall'attuale disposto dell'art. 1815 c.c.
Il richiamo dei principio della Corte di Giustizia UE C-555/21, non è pertinente al caso in esame, avendo ad oggetto il finanziamento per l'acquisto di beni immobili.
Peraltro la Corte nel citato provvedimento , premesso che :
- “L'articolo 3 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2008,relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del
Consiglio (GU2008, L 133, pag. 66), intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
(...)
6 g) “costo totale del credito per il consumatore”: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”
- Che “Per quanto riguarda, in secondo luogo, la portata della nozione di «riduzione del costo totale del credito al consumatore», di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, la Corte ha già constatato, ai punti 24 e 25 della sentenza dell'11 settembre 2019 (Lexitor, C-383/18,
EU:C:2019:702),in relazione all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, che né il riferimento alla «restante durata del contratto», di cui a tale disposizione, né un'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche di quest'ultima permettono di determinare la portata esatta della riduzione prevista da detta disposizione. La Corte ne ha dedotto, al punto 26 di tale sentenza, che tale diposizione doveva essere interpretata, conformemente alla sua giurisprudenza constante, alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.”
Ha statuito che “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE)n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”
Non rilevandosi dunque alcuna contrarietà della predetta pronuncia con i principi di diritto sopra esposti.
Peraltro nel caso in esame nel contratto stesso ( doc. nr. 3 allegato primo grado della parte appellante)
è indicato il TAEG ( costo complessivo del finanziamento) del 14,04%, ed è quindi documentalmente provata la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia stabilito per l'operazione in esame all'epoca della sottoscrizione (13,815%).
1.2 Sul quantum,sull' applicazione dell'art. 1815 c.c.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha accertato il diritto del mutuatario ad P_ ottenere la restituzione dell' importo di € 6.459,60 comprensivo, oltre che degli interessi in misura di € 3.298,95, della somma di € 1.914,62 per commissioni ed € 1.102,37 per costi assicurativi.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente si deve rilevare che i principi di cui alla sentenza a Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nr. 17597/2020, invocata dalla parte appellante, attengono agli interessi moratori, essendo pacifica l'applicabilità della norma agli interessi corrispettivi pattuiti oltre soglia. Ciò premesso il testo dell'art. 1815 c.c. disciplina solo il pagamento degli interessi e non degli ulteriori costi. Pertanto possono essere riconosciuti alla parte ricorrente in primo grado solo gli interessi in misura di € 3.298,95=. Mentre i “costi” aggiuntivi possono essere ridotti in misura proporzionale alla riduzione temporale del contratto a causa della estinzione anticipata.
La parte resistente, attuale appellante, fin dalla comparsa di costituzione e risposta ha proposto tale eccezione e pertanto non si può ritenere la somma richiesta non contestata.
7 Deve quindi essere riformata la sentenza riconoscendo il diritto del mutuatario dalla restituzione degli interessi non dovuti ex art. 1815 c.c. nella misura sopra indicata.
La parte appellata ha richiamato ex art. 346 c.p.c. le conclusioni proposte in via subordinata davanti al Tribunale, relativa alla domanda di restituzione di somme non dovute in conseguenza dell' estinzione anticipata, e quindi in accoglimento di tale istanza deve essere confermata la condanna alla restituzione delle commissioni non maturate a seguito della estinzione anticipata del mutuo e quantificate dalla medesima parte ricorrente in primo grado in € 728,18 ( ricorso pag. 13, già detratta la somma di € 2.294,93= ricevuta a tale titolo).
Sulle somme come dovute, trattandosi di crediti di valuta, sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Infine il ricorrente deve restituire quanto ricevuto in conseguenza della sentenza ora riformata.
Infatti “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento.
( Cass., Sentenza n. 34011 del 12/11/2021).
1.3 sul secondo finanziamento, il diritto alla riduzione del costo del credito
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato il diritto di P_ ad una riduzione del costo totale del credito per ulteriori € 1.715,11, relativamente al contratto n.
509032.
Il Tribunale ha applicato i principi di cui alla c.d. sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019 - causa C-383/18, - che ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE, nel senso «che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (punto
36).
Tali principi sono stati poi recepiti dall'art. 11-octies del Decreto Sostegni-bis ed esaminati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022.
Il Tribunale ha ritenuto che “il consumatore ha diritto ad una riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo del credito, con esclusione delle sole imposte” “a titolo di rimborso dei costi up-front” e “non è in contestazione la quantificazione della domanda alla luce della riduzione della stessa fatta all'udienza del 07/04/2022 sulla scorta dei rilievi di parte convenuta svolti in comparsa di costituzione e risposta”. L'appellante deduce la carenza di legittimazione “passiva” quanto alla domanda di restituzione per i costi relativi ad attività di terzi ( assicurazioni e mediazione), nonché l'irretroattività delle norme citate.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Come illustrato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 263/22 “Per poter, a questo punto, valutare se il censurato art. 11-octies, comma 2, appena richiamato, vìoli gli artt. 11 e 117, primo comma,
Cost., occorre soffermarsi sul significato che riveste il rispetto dell'interpretazione fornita dalla
8 sentenza della Corte di giustizia Lexitor, nel quadro dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
11.1.– Il dovere di attenersi a tali vincoli ricomprende – secondo la giurisprudenza costante di questa Corte – le sentenze rese dalla Corte di giustizia in sede interpretativa, in conformità al ruolo che l'art. 19, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea assegna alla Corte di giustizia dell'Unione europea (di recente, sentenze n. 67 e n. 54 del 2022; ex multis sentenze n. 227 del 2010, n. 285 del
1993, n. 389 del 1989 e n. 113 del 1985, nonché ordinanze n. 255 del 1999 e n. 132 del 1990; e ciò vale anche per le sentenze della Corte di giustizia che dichiarano l'invalidità di un atto dell'Unione: sul punto la sentenza n. 232 del 1989).
Se, dunque, le sentenze adottate in via pregiudiziale compongono il quadro dei parametri sovranazionali che, attraverso il filtro degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., consentono a questa
Corte di esercitare il vaglio di costituzionalità, è la stessa Corte di giustizia, nel suo ruolo di interprete qualificato del diritto dell'Unione europea, a chiarire che la «sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata» (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 16 gennaio 2014, in causa C-429/12, Pohl, punto 30 e le sentenze ivi citate, nonché, di seguito, ex multis, 10 marzo 2022, in causa C-177/20, Grossmania, punto 41; 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, (da ora: ETG), punto 88; 28 gennaio Controparte_5
2015, in causa C-417/13, , punto 63). CP_6
Ne deriva che «[s]olo in via del tutto eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto intrinseco all'ordinamento giuridico dell'Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede» (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, ETG, punto 89, 27 febbraio 2014, in causa C-82/12,
Transportes Jordi Besora SL, punto 41; 12 ottobre 2000, in causa C-372/98, The Queen, punto 42; nello stesso senso sentenze 17 dicembre 2015, in causa C-25/14, Union des syndicats de l'immobilier
(UNIS), punto 50; 8 aprile 1976, in causa 43/75, punti 71-75). Per_1
In ogni caso, «spetta solo alla Corte, alla luce dell'esigenza fondamentale dell'applicazione uniforme e generale del diritto dell'Unione, decidere sulle limitazioni nel tempo da apportare all'interpretazione che essa fornisce» (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 21 dicembre
2016, in cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EZ AN e altri, punto 70; nello stesso senso, sentenze 6 marzo 2007, in causa C-292/04, e altri, punto 37; 28 settembre Per_2
1994, in causa C-57/93, punto 31; 2 febbraio 1988, in causa 309/85, e altri, punto 13; Per_3 Per_4
27 marzo 1980, in causa 61/79, Amministrazione delle finanze dello Stato, punto 18). E la Corte di giustizia può farlo esclusivamente «nella sentenza stessa che statuisce sull'interpretazione richiesta»,
a garanzia della «parità di trattamento degli Stati membri e degli altri soggetti dell'ordinamento nei confronti di tale diritto», nonché nel rispetto degli «obblighi derivanti dal principio della certezza del diritto» (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 6 marzo 2007, in causa C-292/04, Per_2
e altri, punto 37).
In definitiva, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia.
11.2.– Poiché, dunque, la Corte di giustizia ritiene di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata Corte, non è
9 consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena” ( Corte
Cost. sent.cit).
La Corte Costituzionale, nel provvedimento citato, ha chiarito che “la sentenza Lexitor impone un adeguamento interpretativo anche per i contratti conclusi prima del 2019” e che “2.4.– Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione Contr conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall' e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”……Quest'ultima, se riconosce quali limiti all'adeguamento in via ermeneutica al diritto dell'Unione europea, oltre all'interpretazione contra legem, il rispetto dei principi generali del diritto
(di recente, sentenze 18 gennaio 2022, in causa C-261/20, , punto 28, e 7 agosto 2018, in causa Per_5
C-122/17, , punto 40, e sentenze ivi richiamate), in pari tempo, chiarisce che il giudice Persona_6 nazionale non può sottrarsi al citato obbligo di interpretazione conforme «per il solo fatto di aver costantemente interpretato [una] disposizione in un senso che è incompatibile» con il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia» (sentenza 19 aprile 2016, in causa
C-441/14, Dansk Industri, punto 34). Di conseguenza, non possono «i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento […] rimettere in discussione tale obbligo» (sentenza
19 aprile 2016, in causa C-441/14, Dansk Industri, punto 43), né può il giudice operare una limitazione nel tempo degli effetti della pronuncia interpretativa (come precisa la sentenza 21 dicembre 2016, in cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EZ AN e altri, punto 70, che ivi cita sentenza 2 febbraio 1988, in causa 309/85, Barra e altri, punto 13).
La Corte di giustizia non ha disposto una modulazione temporale e ha svolto una interpretazione che ha preso le mosse da un dato testuale contenuto in tutte le traduzioni del paragrafo 1 dell'art. 16, vale a dire il riferimento alla riduzione del costo totale del credito” ( Corte Cost. sent. cit.).
Infine devono essere ricordati i rilievi della Corte di giustizia, secondo la quale i concedenti il credito, da un lato, trovano una tutela nel diritto all'equo indennizzo per l'estinzione anticipata del credito, in base ai successivi paragrafi dell'art. 16 della direttiva (recepiti dal t.u. bancario all'art. 125-sexies commi 2 e 3, poi divenuti 4 e 5) e, da un altro lato, con l'incasso anticipato della somma erogata possono concludere un nuovo contratto di finanziamento.
Peraltro la Corte Costituzionale quanto alla posizione del finanziatore ha precisato che “ Al contempo, la Corte ( di giustizia) ha precisato che l'interpretazione offerta non va a penalizzare in maniera sproporzionata i concedenti il credito, ai quali la direttiva ha riconosciuto «il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito», lasciando oltretutto liberi, in questo caso, gli Stati membri «di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante»
(sentenza Lexitor, punto 34).
Infine, un ulteriore vantaggio per il creditore, segnalato dalla Corte di giustizia, consiste proprio nell'acquisizione anticipata della somma prestata, ciò che gli consentirebbe di concludere un nuovo contratto di credito con ulteriori guadagni e benefici per il mercato (sentenza Lexitor, punto 35).” (
Corte Cost. 263/22).
Inoltre l'art. 11-octies, comma 3, disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito.
10 Deve pertanto essere respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva per la domanda di restituzione dei costi del finanziamento percepiti dai terzi, risultano comunque indirettamente a favore del finanziatore, ed avendo questo azione di regresso.
Della sentenza CGUE del 9.2.2023 si è già sopra detto, rilevandosi che ivi sono ribaditi i principi della tutela rafforzata del “ consumatore” in relazione all'oggetto del finanziamento.
Tutto ciò premesso il motivo deve essere respinto.
2. sulle spese di giudizio
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata:
a. dichiara tenuta e condanna al pagamento Parte_1 in favore di della somma di € 3.299,32=, a titolo di interessi Controparte_1 non dovuti per il finanziamento nr. 122423, oltre interessi legali dalla data di ogni pagamento al saldo;
ed € 728,18= oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di rimborso dei costi del finanziamento conseguenti alla estinzione anticipata;
b. dichiara tenuto e condanna alla restituzione alla parte Controparte_1 appellante di quanto da questa ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
c. conferma per il resto la impugnata sentenza;
2) spese di lite dell'intero giudizio interamente compensate;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 08.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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