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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4706 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 05/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14174/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CANTAVENERA GIOVANNA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ED Avv. SPARACINO IA GRAZIA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta l'opposizione;
◊ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
euro 2.800, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge;
◊ pone a carico della parte ricorrente le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU della fase di opposizione, liquidate con separato decreto.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Premesso che la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio CP_1 carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, negate dal
CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto resisteva, chiedendo CP_2
il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
constatata per tabulas l'osservanza del termine stabilito dall'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto, tuttavia, ch'essa sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali,
il CTU nominato ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione della prestazione indicata, sulla scorta di una accurata disamina della parte e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che nel caso di specie non appaiono rilevanti i chiarimenti offerti dalla Suprema Corte di Cassazione
con la pronuncia n. 28212/2025 richiamata dalla parte ricorrente, atteso che l'Ausiliario del Giudice – dopo accurato esame – ha rappresentato che: “… l'osservazione clinica non lascia dubbi sulla capacità di
deambulazione autonoma del Sig. , così come le osservazioni relative alle funzioni psichiche Parte_1
descrivono un soggetto lucido ed orientato, in grado di spostarsi nella propria abitazione ed al di fuori, di
nutrirsi, di curare la propria igiene personale, gestire le farmacoterapie assegnate, in grado di mantenere
validi contatti telefonici e dunque di chiedere eventuale soccorso, in grado di riconoscere il valore del denaro,
ecc …”;
rilevato che - in assenza della produzione di dichiarazione relativa alla situazione reddituale inferiore al limite previsto dall'art. 76, commi da 1 a 3, e dall'art. 77 del d.lgs. n. 113/2002 e del disposto dell'art. 152 disp. att.
c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore - parte ricorrente vada condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell' nonché al pagamento delle spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico CP_1
preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e delle spese di CTU della fase di opposizione, liquidate con separato decreto;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il giorno 06/11/2025. IL GOP
EMANUELA LF IA LA LA
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 05/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14174/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CANTAVENERA GIOVANNA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ED Avv. SPARACINO IA GRAZIA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta l'opposizione;
◊ condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
euro 2.800, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge;
◊ pone a carico della parte ricorrente le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU della fase di opposizione, liquidate con separato decreto.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Premesso che la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio CP_1 carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, negate dal
CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto resisteva, chiedendo CP_2
il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
constatata per tabulas l'osservanza del termine stabilito dall'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto, tuttavia, ch'essa sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali,
il CTU nominato ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione della prestazione indicata, sulla scorta di una accurata disamina della parte e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che nel caso di specie non appaiono rilevanti i chiarimenti offerti dalla Suprema Corte di Cassazione
con la pronuncia n. 28212/2025 richiamata dalla parte ricorrente, atteso che l'Ausiliario del Giudice – dopo accurato esame – ha rappresentato che: “… l'osservazione clinica non lascia dubbi sulla capacità di
deambulazione autonoma del Sig. , così come le osservazioni relative alle funzioni psichiche Parte_1
descrivono un soggetto lucido ed orientato, in grado di spostarsi nella propria abitazione ed al di fuori, di
nutrirsi, di curare la propria igiene personale, gestire le farmacoterapie assegnate, in grado di mantenere
validi contatti telefonici e dunque di chiedere eventuale soccorso, in grado di riconoscere il valore del denaro,
ecc …”;
rilevato che - in assenza della produzione di dichiarazione relativa alla situazione reddituale inferiore al limite previsto dall'art. 76, commi da 1 a 3, e dall'art. 77 del d.lgs. n. 113/2002 e del disposto dell'art. 152 disp. att.
c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore - parte ricorrente vada condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell' nonché al pagamento delle spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico CP_1
preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e delle spese di CTU della fase di opposizione, liquidate con separato decreto;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il giorno 06/11/2025. IL GOP
EMANUELA LF IA LA LA
(firmato digitalmente a margine)