Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/04/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 50/2025 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/10/1967;
e
(c.f. ), nato a [...] il [...]; CP_1 Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. BELTRAMO FEDERICA
(c.f. , che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., i sig.ri e Parte_1 Parte_3
, hanno esposto:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario in AN PO (CN) il 28/08/1993, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie
A, dell'anno 1993;
1
1) nata a [...] l'[...] maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente;
2) nato a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Parte_3
autosufficiente;
3) nato a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Persona_2
autosufficiente;
4) , nato a [...] il [...]; Persona_3
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“1) La Signora è proprietaria dell'immobile sito in Martiniana Po' alla Via Parte_1
Provinciale n. 5 ed ivi risiede ed abita con il figlio minorenne;
il Signor Persona_3 [...]
fin dal 2023 risiede ed abita altrove. Parte_3
2) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, secondo le modalità dell'affido condiviso Per_3 ed ha formale residenza anagrafica (collocazione) presso la madre nell'abitazione di
Martiniana Po' alla Via Provinciale n. 5.
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative alla istruzione, all' educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_3
4) potrà vedere il padre quando vorrà e trascorrere con lui tutto il tempo che Per_3
desidera.
5) Il Signor corrisponderà, entro il giorno 20 di ogni mese, alla Signora Parte_3
l'importo di euro 200,00 quale assegno di mantenimento ed euro 400,00 a Parte_1
titolo di assegno di mantenimento per il figlio oltre a riversare alla Signora Per_3
quanto percepito a titolo di assegno unico. Pt_1
6) I genitori si impegnano a interagire in maniera collaborativa e a non svilire il proprio ruolo di fronte ai figli.
7) I genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie per il figlio intendendo disciplinarle secondo quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa del Per_3
Tribunale di Torino concluso fra magistrati e avvocati del 15/03/2016, come di seguito riportato: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:• a) tasse e
2 assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:• a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:• a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da documentate esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare al momento della conclusione della convivenza matrimoniale e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:• a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento, oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessari età o• urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
le altre spese medico-sanitarie necessitano del preventivo accordo;
Le parti concordano che, per le spese straordinarie relativamente alle quali sia necessario l'accordo, l'altro genitore vada preventivamente informato e riceva indicazione del tipo di spesa e costo;
ove non risponda entro giorni 10 la spesa si intenderà approvata e pertanto da dividere tra i genitori, sempre ferma la necessità di documentazione dell'esborso. A fine di ogni mese, il genitore che avrà sostenute spese straordinarie per il figlio, quantificherà all'altra parte l'importo del 50% da rimborsare che dovrà essere corrisposto entro il giorno 15 del mese successivo.
3 8) I genitori concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio il rinnovo in favore degli stessi e delle figlie del passaporto, documento di identità e comunque di tutta la documentazione valida per l'espatrio secondo la normativa vigente.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore , nato dal matrimonio, di cui Per_3 conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
08/10/1967 a REVELLO (CN), e , nato il [...] a [...], Parte_3
che hanno contratto matrimonio concordatario in AN PO (CN) il 28/08/1993, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, parte II, Serie A, dell'anno 1993;
4 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
5