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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/10/2024, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 904 /2024 V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova – Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 904 / 2024 iscritta al Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. ) e (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MACCARI PATRIZIA C.F._2
(C. F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in C.F._3
RIANO, VIA DANTE ALIGHIERI, N. 9 (PEC: Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 1.7.2024.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 4 marzo 2024, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25 ottobre 1998 in Roma
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno 1998; atto numero
01579; parte II;
serie A02), da cui nascevano i tre figli (Roma, 04/04/1999), Per_1 Per_2
(Roma, 14/07/2004) e (Roma, 26/04/2011), alle condizioni indicate nell'atto Per_3
introduttivo, e dunque:
1) I coniugi dichiarano di essere concordi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
2) Dichiarano di voler pervenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle stesse condizioni richieste ed omologate dal Tribunale di Tivoli e precisamente
3) i coniugi, nell'interesse morale e materiale dei figli, sulla base di una consapevole volontà di reciproca collaborazione , non essendovi inoltre alcun ostacolo alla frequentazione dei figli
, intendono esercitare l'affido condiviso e cioè, la figlia minore sara' affidata Per_3
congiuntamente agli stessi ma, con il consenso del padre vivrà con la madre nell' immobile ex casa coniugale;
4) La potestà genitoriale sulla figlia sarà quindi, esercitata congiuntamente ed in Per_3
modo paritetico da entrambi i genitori;
5) I genitori si impegnano affinché i figli mantengano rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6) Il padre terrà con se la figlia durante la settimana nei pomeriggi di martedì e giovedì e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 21.30, facendola cenare presso la paterna e alternativamente anche nei weekend dal sabato mattina ore 09.00 sino alla domenica sera ore alle 21.30, nonché in detta settimana coincidente con il weekend il padre terrà con se la figlia il martedì e giovedì prelevandola da scuola e riportandola presso la ex casa coniugale;
alternativamente nei giorni festivi, es. 25 aprile – 1 maggio- 2 giugno etc previo accordo da trovarsi di volta in volta con la moglie. Inoltre il padre, quando necessario, accompagnerà la figlia minore per l'espletamento di attività ludiche , sportive e ricreative.
7) Atteso il tempo paritetico di permanenza dei figli con ciascun genitore, ciascuno di loro provvederà al mantenimento dei figli nel periodo di permanenza, ivi compreso quanto
Pag. 2 a 4 necessario per la serena crescita dei figli che seppur maggiorenni non sono economicamente indipendenti
8) I coniugi suddivideranno al 50% le spese straordinarie e cioè sportive e ricreative e scolastiche, quindi anche universitarie, mediche, ludiche previamente concordate e come da protocollo del Tribunale di Tivoli, nonché le spese per mensa e trasporto scolastico e vestiario;
9) I figli rimangono iscritti nello stato di famiglia della madre.
10) Le decisioni inerenti la straordinaria amministrazione relativa all'educazione, istruzione e quant'altro dei figli minori, verranno prese di comune accordo;
11) Durante le festività natalizie, il sig. terrà con se i figli per sette giorni consecutivi Pt_2
con pernottamento presso la casa paterna, in maniera da alternare negli anni il giorno di Natale
e S. Stefano e quelli del 31 dicembre e del Capodanno;
nonché per tre giorni consecutivi alle medesime condizioni durante le festività Pasquali, in maniera da alternare negli anni il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, per 15 giorni consecutivi alle condizioni di cui sopra durante il periodo feriale estivo con periodo da concordarsi tra i genitori entro maggio di ciascun anno ed in base al piano ferie degli stessi;
12) Le condizioni afferenti le modalità di visita della minore e la permanenza con ciascuno dei genitori, potranno essere variate in ragione delle esigenze della stessa
13) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
14) Il mutuo gravante sulla casa coniugale di proprietà della sig.ra continuerà ad essere Pt_1
pagato dalla stessa .
15) Le parti esprimono reciproco consenso al rinnovo e rilascio del Passaporto e a dotare la minore di passaporto individuale.
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù del decreto di omologa n. cronol. 5790/2021 del 15/12/2021del Tribunale di Tivoli (R.G. n.
4416/2021);
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi al momento del deposito del ricorso e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra
Pag. 3 a 4 l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative e che corrispondano all'interesse della prole, e tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti il 25 ottobre
1998 in Roma (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno 1998; atto numero 01579; parte II;
serie A02);
2) Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da 1) a 15), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
4) Nulla sulle spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 7.10.2024.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova – Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 904 / 2024 iscritta al Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. ) e (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MACCARI PATRIZIA C.F._2
(C. F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in C.F._3
RIANO, VIA DANTE ALIGHIERI, N. 9 (PEC: Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 1.7.2024.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 4 marzo 2024, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25 ottobre 1998 in Roma
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno 1998; atto numero
01579; parte II;
serie A02), da cui nascevano i tre figli (Roma, 04/04/1999), Per_1 Per_2
(Roma, 14/07/2004) e (Roma, 26/04/2011), alle condizioni indicate nell'atto Per_3
introduttivo, e dunque:
1) I coniugi dichiarano di essere concordi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
2) Dichiarano di voler pervenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle stesse condizioni richieste ed omologate dal Tribunale di Tivoli e precisamente
3) i coniugi, nell'interesse morale e materiale dei figli, sulla base di una consapevole volontà di reciproca collaborazione , non essendovi inoltre alcun ostacolo alla frequentazione dei figli
, intendono esercitare l'affido condiviso e cioè, la figlia minore sara' affidata Per_3
congiuntamente agli stessi ma, con il consenso del padre vivrà con la madre nell' immobile ex casa coniugale;
4) La potestà genitoriale sulla figlia sarà quindi, esercitata congiuntamente ed in Per_3
modo paritetico da entrambi i genitori;
5) I genitori si impegnano affinché i figli mantengano rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6) Il padre terrà con se la figlia durante la settimana nei pomeriggi di martedì e giovedì e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 21.30, facendola cenare presso la paterna e alternativamente anche nei weekend dal sabato mattina ore 09.00 sino alla domenica sera ore alle 21.30, nonché in detta settimana coincidente con il weekend il padre terrà con se la figlia il martedì e giovedì prelevandola da scuola e riportandola presso la ex casa coniugale;
alternativamente nei giorni festivi, es. 25 aprile – 1 maggio- 2 giugno etc previo accordo da trovarsi di volta in volta con la moglie. Inoltre il padre, quando necessario, accompagnerà la figlia minore per l'espletamento di attività ludiche , sportive e ricreative.
7) Atteso il tempo paritetico di permanenza dei figli con ciascun genitore, ciascuno di loro provvederà al mantenimento dei figli nel periodo di permanenza, ivi compreso quanto
Pag. 2 a 4 necessario per la serena crescita dei figli che seppur maggiorenni non sono economicamente indipendenti
8) I coniugi suddivideranno al 50% le spese straordinarie e cioè sportive e ricreative e scolastiche, quindi anche universitarie, mediche, ludiche previamente concordate e come da protocollo del Tribunale di Tivoli, nonché le spese per mensa e trasporto scolastico e vestiario;
9) I figli rimangono iscritti nello stato di famiglia della madre.
10) Le decisioni inerenti la straordinaria amministrazione relativa all'educazione, istruzione e quant'altro dei figli minori, verranno prese di comune accordo;
11) Durante le festività natalizie, il sig. terrà con se i figli per sette giorni consecutivi Pt_2
con pernottamento presso la casa paterna, in maniera da alternare negli anni il giorno di Natale
e S. Stefano e quelli del 31 dicembre e del Capodanno;
nonché per tre giorni consecutivi alle medesime condizioni durante le festività Pasquali, in maniera da alternare negli anni il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, per 15 giorni consecutivi alle condizioni di cui sopra durante il periodo feriale estivo con periodo da concordarsi tra i genitori entro maggio di ciascun anno ed in base al piano ferie degli stessi;
12) Le condizioni afferenti le modalità di visita della minore e la permanenza con ciascuno dei genitori, potranno essere variate in ragione delle esigenze della stessa
13) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
14) Il mutuo gravante sulla casa coniugale di proprietà della sig.ra continuerà ad essere Pt_1
pagato dalla stessa .
15) Le parti esprimono reciproco consenso al rinnovo e rilascio del Passaporto e a dotare la minore di passaporto individuale.
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù del decreto di omologa n. cronol. 5790/2021 del 15/12/2021del Tribunale di Tivoli (R.G. n.
4416/2021);
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi al momento del deposito del ricorso e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra
Pag. 3 a 4 l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative e che corrispondano all'interesse della prole, e tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti il 25 ottobre
1998 in Roma (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno 1998; atto numero 01579; parte II;
serie A02);
2) Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da 1) a 15), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
4) Nulla sulle spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 7.10.2024.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4