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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici
DOTT. SILVIA BIANCHI PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN GIUDICE REL.
DOTT. SARA PITINARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da NT AV (C.F. ) e C.F._1 Parte_1
C. F. ), entrambi residenti a [...]
185A, con l'ausilio dell'OCC dott. Fabio Zito, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza degli istanti a Santa Maria di
Sala (VE); rilevato che i ricorrenti sono tra loro familiari e, più nel dettaglio, coniugi conviventi;
1 ritenuto, pertanto, che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai ricorrenti, in applicazione del disposto dell'art 66, c. 1 CCII sulle c.d. procedure familiari;
rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV CCII;
ritenuto che
possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII, in quanto i signori AV e versano in stato di sovraindebitamento e non sono soggetti Pt_1
alle procedure concorsuali maggiori;
osservato, sul punto, che i debitori, gravati da ingenti debiti (euro 1.648.559,82 il AV ed euro 1.896.166,93 la e privi di beni immobili di valore tale da consentire di acquisire Pt_1
una provvista sufficiente a far fronte al passivo maturato, devono far fronte al mantenimento del proprio nucleo familiare, del quale fa parte, altresì, un figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, con entrate mensili complessive di circa euro 2.166,73; letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato, con riferimento ai redditi degli istanti, che ogni decisione circa la eventuale parte dello stipendio da apprendere alla presente procedura verrà presa dal nominando G.D.; rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l'art. 270 cci;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di NT AV (C.F.
) e C. F. ), residenti a [...]C.F._1 Parte_1 C.F._2
Maria di Sala (Ve), via Caltana 185/A; nomina Giudice delegato la dott. Ivana Morandin;
nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, il dott. Fabio Zito;
ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
2 assegna ai terzi che vantino diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;
ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144
e 146 DPR 30.05.02 n. 115; avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con i debitori, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche al dott. Fabio Zito.
Venezia, 13.02.2025
Il Giudice relatore
Dott. Ivana Morandin
Il Presidente Dott. Silvia Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici
DOTT. SILVIA BIANCHI PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN GIUDICE REL.
DOTT. SARA PITINARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da NT AV (C.F. ) e C.F._1 Parte_1
C. F. ), entrambi residenti a [...]
185A, con l'ausilio dell'OCC dott. Fabio Zito, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza degli istanti a Santa Maria di
Sala (VE); rilevato che i ricorrenti sono tra loro familiari e, più nel dettaglio, coniugi conviventi;
1 ritenuto, pertanto, che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai ricorrenti, in applicazione del disposto dell'art 66, c. 1 CCII sulle c.d. procedure familiari;
rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV CCII;
ritenuto che
possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII, in quanto i signori AV e versano in stato di sovraindebitamento e non sono soggetti Pt_1
alle procedure concorsuali maggiori;
osservato, sul punto, che i debitori, gravati da ingenti debiti (euro 1.648.559,82 il AV ed euro 1.896.166,93 la e privi di beni immobili di valore tale da consentire di acquisire Pt_1
una provvista sufficiente a far fronte al passivo maturato, devono far fronte al mantenimento del proprio nucleo familiare, del quale fa parte, altresì, un figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, con entrate mensili complessive di circa euro 2.166,73; letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato, con riferimento ai redditi degli istanti, che ogni decisione circa la eventuale parte dello stipendio da apprendere alla presente procedura verrà presa dal nominando G.D.; rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l'art. 270 cci;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di NT AV (C.F.
) e C. F. ), residenti a [...]C.F._1 Parte_1 C.F._2
Maria di Sala (Ve), via Caltana 185/A; nomina Giudice delegato la dott. Ivana Morandin;
nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, il dott. Fabio Zito;
ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
2 assegna ai terzi che vantino diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;
ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144
e 146 DPR 30.05.02 n. 115; avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con i debitori, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche al dott. Fabio Zito.
Venezia, 13.02.2025
Il Giudice relatore
Dott. Ivana Morandin
Il Presidente Dott. Silvia Bianchi
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