TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/07/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 14980/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 14980/2025 V.G. promosso congiuntamente da c.f. (avv. DEBORAH BETTINI) Parte_1 C.F._1
e
, c.f. (avv. FABIOLA GHISI) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 17/07/2025. Tali conclusioni sono di seguito trascritte: «A. La figlia viene affidata entrambi i genitori in regime di affido Per_1 condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso il padre in Brescia, via Bonora
n.1; i genitori eserciteranno disgiuntamente la potestà per quanto attiene le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre l'esercizio della stessa rimarrà congiunto per le
1 decisioni di maggiore importanza inerenti la crescita psicofisica del figlio (quali a mero titolo esemplificativo decisioni inerenti religione, scuola anche se privata, sport pericolosi etc.) che dovranno essere prese di comune accordo tra le parti;
B. la madre potrà vedere e tenere con sé ogni qualvolta lo desideri, previo Per_1 accordo con il padre, tenuto conto delle esigenze della minore e compatibilmente con le sue condizioni di salute e con gli impegni scolastici e comunque secondo le seguenti modalità:
•
a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera prima dell'ora di cena, per evitare che il lunedì mattina sia costretta ad affrontare l'oneroso tragitto tra la Per_1 casa della madre e la scuola vista la distanza;
• almeno un pomeriggio a settimana con possibilità di pernotto presso la madre compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della minore ,
• nel periodo estivo, salvo diverso accordo tra le parti, almeno due settimane anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31 Maggio di ogni anno;
• per metà delle vacanze natalizie e pasquali, con l'accortezza di alternare di anno in anno le giornate di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua, Pasquetta fatti salvi diversi accordi tra i coniugi;
•
alternerà le ulteriori vacanze scolastiche (“ponti”, carnevale, …) secondo il Per_1 regime dell'alternanza. In ogni caso, in ragione di esigenze della figlia , i Per_1 ricorrenti si impegnano a rendersi disponibili a modificare giorni ed orari di permanenza presso di loro.
C. Il sig. dal mese di settembre 2024 non versa più alcuna somma alla sig.ra Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento della minore;
i genitori concordano che, Pt_1 sempre con decorrenza settembre 2024, nessun contributo al mantenimento di Per_1 viene e verrà posto a carico della Sig.ra in favore del Sig. . Pt_1 Pt_2
I ricorrenti danno atto che la Sig.ra come da accordi assunti dinnanzi al Pt_1
Tribunale, ha provveduto all'integrale pagamento delle rette scolastiche delle scuole private frequentate da per gli anni per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 Per_1
e 2024/2025; i genitori si accordano fin d'ora che la retta per la scuola secondaria BMSB
2 (Bilingual Middle School of Brescia) in Brescia via T. Ferrando, che inizierà a Per_1 frequentare nell'anno scolastico 2025/2026, sarà corrisposta interamente dalla sig.ra la quale rinuncia sin d'ora a chiederne il ristoro del 50% al sig. . Parte_1 Pt_2
Nel caso in cui le condizioni economiche della Sig.ra dovessero modificarsi in Pt_1 pejus e l'impegno richiesto dovesse divenire eccessivamente oneroso, la stessa si impegna ad informare tempestivamente il Sig. circa la situazione venutasi a Pt_2 creare per valutare di concerto le scelte necessarie relative al percorso scolastico della figlia;
sempre di concerto, i genitori si impegnano a valutare e decidere nel caso in cui decida, per necessità e/o scelta, il cambio scuola e/o del collocamento Per_1
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti si atterrano al Protocollo in tema di spese ordinarie e straordinarie, in uso presso il Tribunale di Brescia. Le spese dovranno essere documentate, suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, corrisposte al genitore che le anticipa.
G.
I genitori si accordano sul fatto che risulterà a carico del padre, sig.ra Per_1 [...]
, al 100%; ogni successiva modifica dell'accordo di cui al presente paragrafo, Pt_2 dovrà avvenire in forma scritta.
H.
L'assegno unico famigliare, ivi compresi gli arretrati, e qualsiasi ulteriore agevolazione fiscale e provvedimento a sostegno della genitorialità anche futuro, sarà richiesto e percepito al 100% dal sig. e la sig.ra rinuncia fin da ora a chiederne il Pt_2 Pt_1
50% al sig. . Pt_2
I sigg.ri e dichiarano di nulla aver a pretendere l'una Parte_1 Parte_2 dall'altro a nessun titolo e/o ragione e/o causa per spese sostenute alla data di deposito del presente ricorso e prestano fin da ora il proprio reciproco assenso al rilascio o rinnovo del documento di identità ovvero del passaporto valido per l'espatrio della figlia
». Per_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno presentato domanda congiunta di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia (nata il [...]) stabilite nel Per_1 ricorso R.G.1697/2022 del 22 marzo 2022 e successivo decreto di accoglimento.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 comma 5 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, sopra trascritto, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 21/07/2025
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. 14980/2025 V.G. promosso congiuntamente da c.f. (avv. DEBORAH BETTINI) Parte_1 C.F._1
e
, c.f. (avv. FABIOLA GHISI) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 17/07/2025. Tali conclusioni sono di seguito trascritte: «A. La figlia viene affidata entrambi i genitori in regime di affido Per_1 condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso il padre in Brescia, via Bonora
n.1; i genitori eserciteranno disgiuntamente la potestà per quanto attiene le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre l'esercizio della stessa rimarrà congiunto per le
1 decisioni di maggiore importanza inerenti la crescita psicofisica del figlio (quali a mero titolo esemplificativo decisioni inerenti religione, scuola anche se privata, sport pericolosi etc.) che dovranno essere prese di comune accordo tra le parti;
B. la madre potrà vedere e tenere con sé ogni qualvolta lo desideri, previo Per_1 accordo con il padre, tenuto conto delle esigenze della minore e compatibilmente con le sue condizioni di salute e con gli impegni scolastici e comunque secondo le seguenti modalità:
•
a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera prima dell'ora di cena, per evitare che il lunedì mattina sia costretta ad affrontare l'oneroso tragitto tra la Per_1 casa della madre e la scuola vista la distanza;
• almeno un pomeriggio a settimana con possibilità di pernotto presso la madre compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della minore ,
• nel periodo estivo, salvo diverso accordo tra le parti, almeno due settimane anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31 Maggio di ogni anno;
• per metà delle vacanze natalizie e pasquali, con l'accortezza di alternare di anno in anno le giornate di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua, Pasquetta fatti salvi diversi accordi tra i coniugi;
•
alternerà le ulteriori vacanze scolastiche (“ponti”, carnevale, …) secondo il Per_1 regime dell'alternanza. In ogni caso, in ragione di esigenze della figlia , i Per_1 ricorrenti si impegnano a rendersi disponibili a modificare giorni ed orari di permanenza presso di loro.
C. Il sig. dal mese di settembre 2024 non versa più alcuna somma alla sig.ra Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento della minore;
i genitori concordano che, Pt_1 sempre con decorrenza settembre 2024, nessun contributo al mantenimento di Per_1 viene e verrà posto a carico della Sig.ra in favore del Sig. . Pt_1 Pt_2
I ricorrenti danno atto che la Sig.ra come da accordi assunti dinnanzi al Pt_1
Tribunale, ha provveduto all'integrale pagamento delle rette scolastiche delle scuole private frequentate da per gli anni per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 Per_1
e 2024/2025; i genitori si accordano fin d'ora che la retta per la scuola secondaria BMSB
2 (Bilingual Middle School of Brescia) in Brescia via T. Ferrando, che inizierà a Per_1 frequentare nell'anno scolastico 2025/2026, sarà corrisposta interamente dalla sig.ra la quale rinuncia sin d'ora a chiederne il ristoro del 50% al sig. . Parte_1 Pt_2
Nel caso in cui le condizioni economiche della Sig.ra dovessero modificarsi in Pt_1 pejus e l'impegno richiesto dovesse divenire eccessivamente oneroso, la stessa si impegna ad informare tempestivamente il Sig. circa la situazione venutasi a Pt_2 creare per valutare di concerto le scelte necessarie relative al percorso scolastico della figlia;
sempre di concerto, i genitori si impegnano a valutare e decidere nel caso in cui decida, per necessità e/o scelta, il cambio scuola e/o del collocamento Per_1
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti si atterrano al Protocollo in tema di spese ordinarie e straordinarie, in uso presso il Tribunale di Brescia. Le spese dovranno essere documentate, suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, corrisposte al genitore che le anticipa.
G.
I genitori si accordano sul fatto che risulterà a carico del padre, sig.ra Per_1 [...]
, al 100%; ogni successiva modifica dell'accordo di cui al presente paragrafo, Pt_2 dovrà avvenire in forma scritta.
H.
L'assegno unico famigliare, ivi compresi gli arretrati, e qualsiasi ulteriore agevolazione fiscale e provvedimento a sostegno della genitorialità anche futuro, sarà richiesto e percepito al 100% dal sig. e la sig.ra rinuncia fin da ora a chiederne il Pt_2 Pt_1
50% al sig. . Pt_2
I sigg.ri e dichiarano di nulla aver a pretendere l'una Parte_1 Parte_2 dall'altro a nessun titolo e/o ragione e/o causa per spese sostenute alla data di deposito del presente ricorso e prestano fin da ora il proprio reciproco assenso al rilascio o rinnovo del documento di identità ovvero del passaporto valido per l'espatrio della figlia
». Per_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno presentato domanda congiunta di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia (nata il [...]) stabilite nel Per_1 ricorso R.G.1697/2022 del 22 marzo 2022 e successivo decreto di accoglimento.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis.29 e 473-bis.51 comma 5 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, sopra trascritto, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 21/07/2025
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
4