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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/06/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile - nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 11494 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “Usucapione”,
riservata in decisione all'udienza del 18.2.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c per il deposito di scritti conclusionali e di repliche e vertente
TRA
(c.f.: ), rapp.to e difeso, giusta procura allegata all'atto di Parte_1 C.F._1
citazione, dall'avv. Iolanda Buono ed elettivamente domiciliata in Caserta, alla via G.M. Bosco, n.
65 - pal. “ ” Pt_2
(attore)
E
(c.f.: ), rapp.to e difeso, giusta procura allegata alla CP_1 C.F._2
comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore, dall' avv. Pasquale Raucci ed elettivamente domiciliato in Capodrise (CE), alla via Kennedy, n. 8
(convenuto)
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie conclusionali depositate in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione è, pertanto, sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 CP_1
al fine di sentir accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione in suo favore delle unità
[...]
immobiliari in titolarità del convenuto site nel Comune di Casagiove alla via Case Sparse snc con annessa corte comune, con conseguente ordine al conservatore dei registri immobiliari di trascrizione della emananda sentenza e con condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali.
In particolare, a fondamento della propria domanda, l'attore ha dedotto che: - il convenuto, giusta atto di compravendita per notar del 6.03.2017, diveniva proprietario delle unità Per_1
immobiliari site nel comune di Casagiove (CE), alla via Case Sparse s.n.c., con annessa corte comune, confinante nell'insieme con le particelle 211, 210 del foglio 5 e particella 5018 del folio 2;
- che, tale consistenza immobiliare, in particolare, è composta da un appartamento al piano terra di sei vani e mezzo catastali, identificati al catasto al folio 2, part.lla 2, sub 3, categoria A/2 classe IV,
un appartamento al primo piano composto da sette vani catastali, riportato in catasto fabbricati al folio 2, particella 2, sub.4, categoria A/2 classe IV, una autorimessa al piano interrato della consistenza di 112 mq, identificato in catasto fabbricati al folio 2, particella 2, sub.5, categoria C/6
ed infine un locale deposito al piano secondo della consistenza di 123 mq, identificato in catasto fabbricati al folio 2, particella 2, subalterno 6, cat. C/6, classe 1; - che nel detto atto di acquisto, all'art. 5, viene precisato che, mentre il possesso legale delle suddette unità immobiliari viene trasferito immediatamente all'acquirente, quello materiale sarà conseguito solo a seguito della loro liberazione, poichè attualmente occupate abusivamente;
- che, in effetti, da oltre 20 anni, esso istante possiede animo domino, e prima di lui il padre, l'appartamento al piano terra, autorimessa al piano interrato, il locale deposito al piano secondo e l'appartamento al primo piano.
Con comparsa depositata telematicamente il 4.04.2018, si è costituito in giudizio il CP_1
quale, in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito, contestando energicamente la domanda attorea,
ha chiesto il reietto della stessa per totale infondatezza, con condanna della controparte alle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c,p,c..
Alla prima udienza di comparizione, il G.I. dell'epoca - rilevato che oggetto della procedura è una materia sottoposta ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs.28/2010 al procedimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda - ha assegnato alle parti termine per la presentazione della domanda di mediazione.
Espletato, con esito negativo, il tentativo di mediazione, sono stati richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; indi, la causa è stata istruita mediante l'espletamento di prova orale e, all'esito, su concorde richiesta delle parti, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il processo ha registrato mutamenti nella persona fisica del giudice istruttore e, da ultimo, è stata smistata sul ruolo della scrivente, che, all'udienza del 18.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, l'ha riservata in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e di repliche.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto: la domanda usucupativa formulata dall'attore non può trovare accoglimento per le ragioni che si andranno ad illustrare. Giova rammentare, in punto di diritto, che l'acquisto della proprietà (ovvero, di un diritto reale di godimento) per usucapione su beni immobili rinviene il suo fondamento e la ratio giustificatrice in una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata, continua e non interrotta signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisca a lui nell'utilizzazione della stessa per il tempo necessario stabilito dalla legge (Cass. n. 1530/2000).
In particolare, il possesso utile all'usucapione ordinaria del diritto di proprietà si concreta in un espletamento costante sulla res dei poteri tipicamente afferenti allo status proprietatis, avvenuto in modo pacifico e pubblico, accompagnato, sul piano psicologico, dalla volontà del possessore di comportarsi come titolare del diritto reale sul bene medesimo, intento la cui sussistenza non è
esclusa dalla consapevolezza dell'altrui qualità proprietaria.
La pienezza e la esclusività del potere fattualmente esercitato devono essere oggetto di valutazione condotta non già in astratto, bensì con precipuo riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso normalmente è capace di procurare al proprietario e il cui conseguimento costituisce, secondo analogo criterio di normalità, il contenuto delle sue facoltà di godimento. Inoltre, l'inerzia del proprietario deve manifestarsi nel mancato esercizio di dette potestà e nella mancata sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile del possessore (così, di recente, Corte d'Appello di Palermo del 20.5.2023).
Inoltre, occorre rammentare sempre in termini generali, che l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà sotteso alle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere della prova, così come disciplinato dall'art. 2697 c.c.; ne consegue che chi agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale deve fornire una prova rigorosa della sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per la fattispecie sottoposta ad esame: il corpus possessionis e lo ius possessionis. In particolare, è
richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà
e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
Ebbene, nel caso in esame, deve rilevarsi che gli esiti della prova testimoniale e le allegazioni di parte attrice non possono considerarsi confortanti in tal senso, in quanto non consentono di ritenere dimostrato l'acquisto per usucapione dell'immobile de quo da parte dell'istante . Parte_1
L'esito dell'attività istruttoria espletata, infatti, non ha fornito prova idonea e convincente della sussistenza in fattispecie del requisito del possesso pacifico, continuato ed esclusivo, uti dominus dell'istante, richiesto ai fini dell'acquisto ad usucapionem.
In particolare, i testi , e - escussi Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
rispettivamente alle udienze del 16.12.2019, 11.4.2022 e 18.1.2023 - hanno reso dichiarazioni generiche, non circostanziate, imprecise anche sul piano temporale e, dunque, non corroboranti sul piano probatorio ai fini che ci occupano, pur in merito alla circostanza attorea che Parte_1
abbia adibito i locali seminterrati ad uso ufficio quale sede della ditta “Grafiche Nappo s.a.s.”:
circostanza - quest'ultima- nemmeno confortata dai rilievi fotografici allegati dall'attore, che
“fotografano” unicamente la presenza di strumentazione grafica all'interno di un non meglio specificato locale.
Di contro, le testimonianze rese dai testi di parte convenuta nel corso del giudizio, , Testimone_4
e appaiono univoche e concordanti e Testimone_5 Tes_6 Testimone_7 Tes_8
sconfessano la tesi attorea;
in particolare, il teste (fratello del marito della figlia di Testimone_4
, escusso all'udienza del 16.12.2019, ha dichiarato “Mio fratello e la moglie Persona_2
vivono a milano ma quando tornavano soprattutto nel periodo estivo io mi recavo a trovarli nei
luoghi di causa, ove c'è una pisicna che veniva da noi utilizzata. Nei luoghi di causa c'è una
abitazione ed un terreno, con una piscina. Si accede da un cancello al quale si arriva da una via
sterrata. Il fabbricato in questione era abitato da domenico (classe 1945), non ci ha mai Pt_1 vissuto l'attore. Da quanto so viveva nel fabbricato vicino. Preciso che nappo Parte_1
domenico abitava a milano ma spesso tornava ed utilizzava il fabbricato in questione anche per
seguire i lavori essendo in fase di completamento. So che la costruzione del fabbricato in questione
è stata fatta da nappo domenico, si faceva dare una mano dal fratello antonio che abitava nel
fabbricato vicino. Non so dove si trova la sede dell'attività dell'attore”. Il teste Testimone_5
(cognata di , escussa all'udienza del 14.12.2020, ha dichiarato che “l'immobile Persona_2
per cui è causa è sempre stato utilizzato da e da mia sorella, io personalmente ci Persona_2
andavo spesso anche dopo la morte di accompagnavo mia sorella nell'immobile Persona_2
in questione e ci fermavamo là anche una settimana. In queste occasioni vedevamo anche
[...]
che ci veniva a prendere alla stazione e ci invitava a mangiare a casa sua sita in Sala e Parte_1
anche mia sorella lo invitava nella abitazione per cui è causa” ed ha aggiunto “Circa 3, 4 anni fa
io e mia sorella ci dovevamo recare nell'immobile in questione per sostare una settimana circa ma
arrivate ci siamo accorte che le chiavi non aprivano più il cancello di ingresso e vedendo la
macchina di abbiamo bussato al campanello ma nessuno rispondeva. Preciso che Parte_1
mia sorella mi aveva raccontato che prima di tale occasione aveva provato a chiamare l'attore ma
lo stesso non rispondeva. Abbiamo quindi chiamato i Carabinieri che sono giunti sul posto ed
hanno dovuto scavalcare il cancello per entrare”. Il medesimo teste ha inoltre precisato che
“l'abitazione in questione è stata realizzata interamente da La costruzione è Persona_2
cominciata più di trenta anni fa ed è divenuta abitabile circa trent'anni fa, tanto che io andavo con
mia sorella e la sua famiglia d'estate nella casa in questione anche con mio figlio. Preciso che mia
sorella ed il marito si recavano nella casa in questione 3, 4 volte l'anno circa. La figlia di mia
sorella si è sposata nell'immobile in questione circa 17 anni fa, è stato fatto il ricevimento con
anche gli ospiti da Milano” e ha proseguito: “Invece come sopra ho riferito Parte_1
abitava altrove, a Sala, ciò fino a quattro anni fa circa. L'ultima volta che sono andata a casa
dell'attore è stato poco prima che ci accorgessimo dell'occupazione dell'immobile di mia sorella
da parte sua. Preciso che i lavori nell'immobile in questione venivano commissionati da mio cognato che provvedeva anche a pagare gli stessi. Questa circostanza so perché io e mio figlio
stavamo sempre con mia sorella e la sua famiglia, in quanto rimasti soli. Mio cognato e mia sorella
si occupavano della manutenzione dell'immobile in questione, ciò posso riferire in quanto quando
mi recavo nell'immobile nel periodo estivo era già tutto sistemato, atteso che mia sorella e mio
cognato si recavano prima di me” , così terminando “Preciso che prima dell'occasione in cui
abbiamo trovato la casa occupato dal sig. eravamo state due tre mesi prima e avevamo Parte_1
soggiornato nell'immobile in questione e mia sorella e i figli già all'epoca avevamo manifestato la
volontà di vendere l'immobile.”
Il teste escussa il 10.1.2022, ha confermato anch'essa che sin dall'anno 1993 Tes_6
l'immobile è sempre stato posseduto da e dai di lui eredi ed inoltre ha dichiarato: Persona_2
“Preciso che per la manutenzione mio suocero commissionava al fratello perché Parte_3
incaricasse i vari operari e tecnici per la manutenzione della villa e provvedeva al pagamento di
quanto occorso. Tanto posso affermare per essere stata presente al pagamento dei lavori effettuati.
Ciò avveniva nella casa di mio suocero”
Di analogo tenore sono le testimonianze rese da , escusso all'udienza Testimone_7
dell'11.4.2022 ed il teste , escusso all'udienza del 18.1.2023. Tes_8
Ad abundantiam, va osservato che la richiesta attorea stride anche con la documentazione allegata in atti dalla parte convenuta, ed in particolare col contratto di locazione uso abitazione stipulato il
1.03.2012 dall'attore , in qualità di conduttore, regolarmente registrato, della Parte_1
durata di anni quattro, avente ad oggetto l'immobile alla via Monticello di Sala di Caserta, nonché
le fatture relative ad utenze intestate a - dante causa del convenuto - sino al mese Persona_3
di aprile 2016, depositati in atti.
In conclusione, il quadro probatorio raccolto in giudizio, complessivamente valutato, non consente di ritenere sufficientemente provata la sussistenza in capo all'attore dei due elementi del corpus e dell'animus possidendi, normativamente previsti ai fini del verificarsi della fattispecie usucupativa da esso invocata in merito all'immobile in Casagiove (CE), alla via Case Sparse s.n.c., sopra meglio precisato ed individuato.
Alla luce del quadro probatorio delineato, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Da ultimo, in specie non si ritengono sussistenti a carico dell'attore i presupposti normativamente previsti per condannare l'istante ai danni per abuso del diritto o per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.,
come richiesto dal convenuto, la cui domanda va, pertanto, disattesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza si è
esaurita l'attività processuale e difensiva, applicando lo scaglione di riferimento della controversia,
tenuto conto della natura della causa e dall'effettiva attività difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei Parte_1
confronti di disattesa e assorbita ogni diversa istanza, conclusione ed eccezione così CP_1
provvede:
1) Rigetta la domanda formulata dall'attore;
2) Rigetta la domanda del convenuto di danni per lite temeraria;
3) Condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 6.238,00, oltre iva e c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in S.M.C.V., lì 11.06.2025 Il OP
(dott.ssa Maddalena Natale)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile - nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 11494 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “Usucapione”,
riservata in decisione all'udienza del 18.2.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c per il deposito di scritti conclusionali e di repliche e vertente
TRA
(c.f.: ), rapp.to e difeso, giusta procura allegata all'atto di Parte_1 C.F._1
citazione, dall'avv. Iolanda Buono ed elettivamente domiciliata in Caserta, alla via G.M. Bosco, n.
65 - pal. “ ” Pt_2
(attore)
E
(c.f.: ), rapp.to e difeso, giusta procura allegata alla CP_1 C.F._2
comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore, dall' avv. Pasquale Raucci ed elettivamente domiciliato in Capodrise (CE), alla via Kennedy, n. 8
(convenuto)
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie conclusionali depositate in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione è, pertanto, sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 CP_1
al fine di sentir accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione in suo favore delle unità
[...]
immobiliari in titolarità del convenuto site nel Comune di Casagiove alla via Case Sparse snc con annessa corte comune, con conseguente ordine al conservatore dei registri immobiliari di trascrizione della emananda sentenza e con condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali.
In particolare, a fondamento della propria domanda, l'attore ha dedotto che: - il convenuto, giusta atto di compravendita per notar del 6.03.2017, diveniva proprietario delle unità Per_1
immobiliari site nel comune di Casagiove (CE), alla via Case Sparse s.n.c., con annessa corte comune, confinante nell'insieme con le particelle 211, 210 del foglio 5 e particella 5018 del folio 2;
- che, tale consistenza immobiliare, in particolare, è composta da un appartamento al piano terra di sei vani e mezzo catastali, identificati al catasto al folio 2, part.lla 2, sub 3, categoria A/2 classe IV,
un appartamento al primo piano composto da sette vani catastali, riportato in catasto fabbricati al folio 2, particella 2, sub.4, categoria A/2 classe IV, una autorimessa al piano interrato della consistenza di 112 mq, identificato in catasto fabbricati al folio 2, particella 2, sub.5, categoria C/6
ed infine un locale deposito al piano secondo della consistenza di 123 mq, identificato in catasto fabbricati al folio 2, particella 2, subalterno 6, cat. C/6, classe 1; - che nel detto atto di acquisto, all'art. 5, viene precisato che, mentre il possesso legale delle suddette unità immobiliari viene trasferito immediatamente all'acquirente, quello materiale sarà conseguito solo a seguito della loro liberazione, poichè attualmente occupate abusivamente;
- che, in effetti, da oltre 20 anni, esso istante possiede animo domino, e prima di lui il padre, l'appartamento al piano terra, autorimessa al piano interrato, il locale deposito al piano secondo e l'appartamento al primo piano.
Con comparsa depositata telematicamente il 4.04.2018, si è costituito in giudizio il CP_1
quale, in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito, contestando energicamente la domanda attorea,
ha chiesto il reietto della stessa per totale infondatezza, con condanna della controparte alle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c,p,c..
Alla prima udienza di comparizione, il G.I. dell'epoca - rilevato che oggetto della procedura è una materia sottoposta ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs.28/2010 al procedimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda - ha assegnato alle parti termine per la presentazione della domanda di mediazione.
Espletato, con esito negativo, il tentativo di mediazione, sono stati richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; indi, la causa è stata istruita mediante l'espletamento di prova orale e, all'esito, su concorde richiesta delle parti, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il processo ha registrato mutamenti nella persona fisica del giudice istruttore e, da ultimo, è stata smistata sul ruolo della scrivente, che, all'udienza del 18.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, l'ha riservata in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e di repliche.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto: la domanda usucupativa formulata dall'attore non può trovare accoglimento per le ragioni che si andranno ad illustrare. Giova rammentare, in punto di diritto, che l'acquisto della proprietà (ovvero, di un diritto reale di godimento) per usucapione su beni immobili rinviene il suo fondamento e la ratio giustificatrice in una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata, continua e non interrotta signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisca a lui nell'utilizzazione della stessa per il tempo necessario stabilito dalla legge (Cass. n. 1530/2000).
In particolare, il possesso utile all'usucapione ordinaria del diritto di proprietà si concreta in un espletamento costante sulla res dei poteri tipicamente afferenti allo status proprietatis, avvenuto in modo pacifico e pubblico, accompagnato, sul piano psicologico, dalla volontà del possessore di comportarsi come titolare del diritto reale sul bene medesimo, intento la cui sussistenza non è
esclusa dalla consapevolezza dell'altrui qualità proprietaria.
La pienezza e la esclusività del potere fattualmente esercitato devono essere oggetto di valutazione condotta non già in astratto, bensì con precipuo riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso normalmente è capace di procurare al proprietario e il cui conseguimento costituisce, secondo analogo criterio di normalità, il contenuto delle sue facoltà di godimento. Inoltre, l'inerzia del proprietario deve manifestarsi nel mancato esercizio di dette potestà e nella mancata sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile del possessore (così, di recente, Corte d'Appello di Palermo del 20.5.2023).
Inoltre, occorre rammentare sempre in termini generali, che l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà sotteso alle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere della prova, così come disciplinato dall'art. 2697 c.c.; ne consegue che chi agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale deve fornire una prova rigorosa della sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per la fattispecie sottoposta ad esame: il corpus possessionis e lo ius possessionis. In particolare, è
richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà
e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
Ebbene, nel caso in esame, deve rilevarsi che gli esiti della prova testimoniale e le allegazioni di parte attrice non possono considerarsi confortanti in tal senso, in quanto non consentono di ritenere dimostrato l'acquisto per usucapione dell'immobile de quo da parte dell'istante . Parte_1
L'esito dell'attività istruttoria espletata, infatti, non ha fornito prova idonea e convincente della sussistenza in fattispecie del requisito del possesso pacifico, continuato ed esclusivo, uti dominus dell'istante, richiesto ai fini dell'acquisto ad usucapionem.
In particolare, i testi , e - escussi Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
rispettivamente alle udienze del 16.12.2019, 11.4.2022 e 18.1.2023 - hanno reso dichiarazioni generiche, non circostanziate, imprecise anche sul piano temporale e, dunque, non corroboranti sul piano probatorio ai fini che ci occupano, pur in merito alla circostanza attorea che Parte_1
abbia adibito i locali seminterrati ad uso ufficio quale sede della ditta “Grafiche Nappo s.a.s.”:
circostanza - quest'ultima- nemmeno confortata dai rilievi fotografici allegati dall'attore, che
“fotografano” unicamente la presenza di strumentazione grafica all'interno di un non meglio specificato locale.
Di contro, le testimonianze rese dai testi di parte convenuta nel corso del giudizio, , Testimone_4
e appaiono univoche e concordanti e Testimone_5 Tes_6 Testimone_7 Tes_8
sconfessano la tesi attorea;
in particolare, il teste (fratello del marito della figlia di Testimone_4
, escusso all'udienza del 16.12.2019, ha dichiarato “Mio fratello e la moglie Persona_2
vivono a milano ma quando tornavano soprattutto nel periodo estivo io mi recavo a trovarli nei
luoghi di causa, ove c'è una pisicna che veniva da noi utilizzata. Nei luoghi di causa c'è una
abitazione ed un terreno, con una piscina. Si accede da un cancello al quale si arriva da una via
sterrata. Il fabbricato in questione era abitato da domenico (classe 1945), non ci ha mai Pt_1 vissuto l'attore. Da quanto so viveva nel fabbricato vicino. Preciso che nappo Parte_1
domenico abitava a milano ma spesso tornava ed utilizzava il fabbricato in questione anche per
seguire i lavori essendo in fase di completamento. So che la costruzione del fabbricato in questione
è stata fatta da nappo domenico, si faceva dare una mano dal fratello antonio che abitava nel
fabbricato vicino. Non so dove si trova la sede dell'attività dell'attore”. Il teste Testimone_5
(cognata di , escussa all'udienza del 14.12.2020, ha dichiarato che “l'immobile Persona_2
per cui è causa è sempre stato utilizzato da e da mia sorella, io personalmente ci Persona_2
andavo spesso anche dopo la morte di accompagnavo mia sorella nell'immobile Persona_2
in questione e ci fermavamo là anche una settimana. In queste occasioni vedevamo anche
[...]
che ci veniva a prendere alla stazione e ci invitava a mangiare a casa sua sita in Sala e Parte_1
anche mia sorella lo invitava nella abitazione per cui è causa” ed ha aggiunto “Circa 3, 4 anni fa
io e mia sorella ci dovevamo recare nell'immobile in questione per sostare una settimana circa ma
arrivate ci siamo accorte che le chiavi non aprivano più il cancello di ingresso e vedendo la
macchina di abbiamo bussato al campanello ma nessuno rispondeva. Preciso che Parte_1
mia sorella mi aveva raccontato che prima di tale occasione aveva provato a chiamare l'attore ma
lo stesso non rispondeva. Abbiamo quindi chiamato i Carabinieri che sono giunti sul posto ed
hanno dovuto scavalcare il cancello per entrare”. Il medesimo teste ha inoltre precisato che
“l'abitazione in questione è stata realizzata interamente da La costruzione è Persona_2
cominciata più di trenta anni fa ed è divenuta abitabile circa trent'anni fa, tanto che io andavo con
mia sorella e la sua famiglia d'estate nella casa in questione anche con mio figlio. Preciso che mia
sorella ed il marito si recavano nella casa in questione 3, 4 volte l'anno circa. La figlia di mia
sorella si è sposata nell'immobile in questione circa 17 anni fa, è stato fatto il ricevimento con
anche gli ospiti da Milano” e ha proseguito: “Invece come sopra ho riferito Parte_1
abitava altrove, a Sala, ciò fino a quattro anni fa circa. L'ultima volta che sono andata a casa
dell'attore è stato poco prima che ci accorgessimo dell'occupazione dell'immobile di mia sorella
da parte sua. Preciso che i lavori nell'immobile in questione venivano commissionati da mio cognato che provvedeva anche a pagare gli stessi. Questa circostanza so perché io e mio figlio
stavamo sempre con mia sorella e la sua famiglia, in quanto rimasti soli. Mio cognato e mia sorella
si occupavano della manutenzione dell'immobile in questione, ciò posso riferire in quanto quando
mi recavo nell'immobile nel periodo estivo era già tutto sistemato, atteso che mia sorella e mio
cognato si recavano prima di me” , così terminando “Preciso che prima dell'occasione in cui
abbiamo trovato la casa occupato dal sig. eravamo state due tre mesi prima e avevamo Parte_1
soggiornato nell'immobile in questione e mia sorella e i figli già all'epoca avevamo manifestato la
volontà di vendere l'immobile.”
Il teste escussa il 10.1.2022, ha confermato anch'essa che sin dall'anno 1993 Tes_6
l'immobile è sempre stato posseduto da e dai di lui eredi ed inoltre ha dichiarato: Persona_2
“Preciso che per la manutenzione mio suocero commissionava al fratello perché Parte_3
incaricasse i vari operari e tecnici per la manutenzione della villa e provvedeva al pagamento di
quanto occorso. Tanto posso affermare per essere stata presente al pagamento dei lavori effettuati.
Ciò avveniva nella casa di mio suocero”
Di analogo tenore sono le testimonianze rese da , escusso all'udienza Testimone_7
dell'11.4.2022 ed il teste , escusso all'udienza del 18.1.2023. Tes_8
Ad abundantiam, va osservato che la richiesta attorea stride anche con la documentazione allegata in atti dalla parte convenuta, ed in particolare col contratto di locazione uso abitazione stipulato il
1.03.2012 dall'attore , in qualità di conduttore, regolarmente registrato, della Parte_1
durata di anni quattro, avente ad oggetto l'immobile alla via Monticello di Sala di Caserta, nonché
le fatture relative ad utenze intestate a - dante causa del convenuto - sino al mese Persona_3
di aprile 2016, depositati in atti.
In conclusione, il quadro probatorio raccolto in giudizio, complessivamente valutato, non consente di ritenere sufficientemente provata la sussistenza in capo all'attore dei due elementi del corpus e dell'animus possidendi, normativamente previsti ai fini del verificarsi della fattispecie usucupativa da esso invocata in merito all'immobile in Casagiove (CE), alla via Case Sparse s.n.c., sopra meglio precisato ed individuato.
Alla luce del quadro probatorio delineato, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Da ultimo, in specie non si ritengono sussistenti a carico dell'attore i presupposti normativamente previsti per condannare l'istante ai danni per abuso del diritto o per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.,
come richiesto dal convenuto, la cui domanda va, pertanto, disattesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza si è
esaurita l'attività processuale e difensiva, applicando lo scaglione di riferimento della controversia,
tenuto conto della natura della causa e dall'effettiva attività difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei Parte_1
confronti di disattesa e assorbita ogni diversa istanza, conclusione ed eccezione così CP_1
provvede:
1) Rigetta la domanda formulata dall'attore;
2) Rigetta la domanda del convenuto di danni per lite temeraria;
3) Condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 6.238,00, oltre iva e c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in S.M.C.V., lì 11.06.2025 Il OP
(dott.ssa Maddalena Natale)