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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 23/12/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott.ssa Giuliano Berardi Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 68 del ruolo 2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 8/2025, pubblicata in data 8 gennaio 2025, in punto:
contratti bancari;
causa vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Fabbro per mandato alle liti Parte_1
esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Amedeo De Toma per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste
revocare e riformare integralmente la sentenza n. 8/2025 del Tribunale di Udine, emessa in data 8.01.2025 nel procedimento n. RG 3474/21, notificata in data 10.01.2025, e per l'effetto: in relazione al contratto di conto corrente di cui al n.158 intervenuto tra le parti,
accertare: la nullità per indeterminatezza della clausola relativa al tasso debitore entro il fido ordinario ed al tasso debitore oltre fido ordinario, contenuta nel documento di data
24.04.2008; l'avvenuta applicazione da parte della convenuta di interessi in misura superiore al tasso legale non pattuiti con valida clausola contrattuale;
la nullità per indeterminatezza della clausola contenuta nel documento dd. 24.04.2008 relativa al calcolo della commissione di massimo scoperto;
l'avvenuto addebito da parte della convenuta di commissioni di massimo scoperto non pattuite con valida clausola contrattuale;
l'avvenuto addebito da parte della convenuta di commissioni di affidamento non pattuite;
conseguentemente rideterminare il saldo di conto corrente alla data del 18.06.2013 di estinzione del conto, in base alle date effettive delle singole operazioni, applicando alle operazioni a debito del correntista il saggio di interessi previsto dall'art. 117 T.U.B., eliminando gli addebiti per commissioni di massimo scoperto e di affidamento non validamente pattuite;
conseguentemente, condannare parte convenuta a pagare alla parte attrice la somma trattenuta indebitamente al correntista nel corso del rapporto dal 24.04.2008 al 18.06.2013 e risultante in base al ricalcolo a credito di quest'ultimo alla chiusura del conto corrente alla data del
18.06.2013, per l'importo capitale di euro 8.573,44 o per il minor importo accertato, con gli interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla presente domanda al saldo. In via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale
2 dell'appellante, condannare la convenuta appellata alla rifusione delle spese legali sostenute da parte attrice per il primo grado di giudizio o in subordine compensare integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
porre altresì
definitivamente a carico della parte convenuta appellata le spese di CTU. Spese di lite rifuse. In istruttoria: ammettersi CTU al fine di ricalcolare il rapporto di conto corrente dal 24.04.2008 al 18.06.2013 eliminando commissioni di massimo scoperto e commissioni di affidamento.”
Per parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello: nel merito, respingere, in quanto infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal signor con conseguente Parte_1
integrale conferma della sentenza n. 8/2025 del Tribunale di Udine. In ogni caso,
respingere tutte le domande svolte dall'attore appellante nei confronti della convenuta appellata poiché infondate in fatto ed in diritto e in parte anche poiché prescritte. Spese
e compensi del presente grado di giudizio integralmente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.10.2020 aveva convenuto innanzi Parte_1
al Tribunale di Udine la esponendo di aver intrattenuto presso Controparte_1
la filiale di Codroipo, dal 24.04.2008 (data di apertura) al 18.06.2013 (data di estinzione)
il conto corrente affidato n. 158, nonché lamentando l'indeterminatezza della pattuizione relativa agli interessi, in quanto il documento contrattuale del 24.04.2008
prevedeva che il tasso debitore oltre fido del 13,5% e il tasso debitore entro fido del
10,5%, fossero applicati per lo scaglione di importo sino a “999.999.999.999,99”,
mancando pertanto la specificazione del limite dell'affidamento, con conseguente necessità di applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 Tub.
L'attore aveva inoltre lamentato che la banca aveva addebitato commissioni di massimo
3 scoperto per euro 364,48 e commissioni di affidamento per euro 107,06 ma che la commissione di massimo scoperto era indeterminata - in quanto indicata nel documento del 24.8.2008 con la dicitura “percentuale massimo scoperto” (1,00% oltre fido e 0,75%
entro fido) senza specificazione dell'ammontare su cui applicarla, della periodicità
dell'applicazione e dei criteri di calcolo – mentre quanto alla commissione di affidamento il contratto del 24.08.2008 era del tutto privo di specifica pattuizione.
La si era costituita resistendo alla pretesa attorea, eccependo Controparte_1
la prescrizione delle rimesse solutorie e deducendo che il contratto di conto corrente recava non solo la disciplina di tale rapporto, ma anche una regolamentazione “quadro”
relativa all'apertura di credito;
che le clausole di determinazione degli interessi debitori erano determinate, in quanto contrattualmente il tasso di interesse entro il fido era stato fissato nel 10,5%, mentre il tasso di interesse per utilizzi extra fido era stato indicato nel
13,5%; che anche la clausola relativa alla c.m.s. era determinata, essendo pacifica l'applicazione trimestrale ed essendo prevista, sulla base delle istruzioni della Banca
d'Italia del 30.9.1996, l'applicazione percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento;
che con decorrenza dall'1.8.2008 aveva unilateralmente ridotto le percentuali di calcolo delle commissioni di massimo scoperto e che dal novembre 2009 non aveva più addebitato alcuna commissione, in ottemperanza all'art. 2 bis, comma 1, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185; che adeguandosi al nuovo dettato normativo, come da comunicazione pervenuta all'attore, aveva quindi applicato unicamente una commissione sul fido accordato fino al secondo trimestre 2010.
Radicatosi il contraddittorio, era stato espletato un accertamento contabile e all'esito la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 8 gennaio 2025 con la quale era stato statuito quanto segue:
4 “Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così
decide: a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 5.077,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per legge;
c) pone a definitivo carico dell'attore le spese di c.t.u.”
Con tale decisione era stato osservato: che la convenuta aveva allegato sin dalla comparsa di risposta (pag. 11) che il conto corrente era affidato nei limiti di euro
15.000,00 il che escludeva la mancata contestazione relativa alla deduzione attorea della assenza di titolo giustificativo degli addebiti per interessi relativi all'apertura di credito;
che con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. la convenuta aveva altresì
fornito la prova documentale dell'allegazione relativa al limite dell'affidamento concesso sulla scorta della regolamentazione convenzionale del 24.4.2008, a mezzo delle richieste di fido e delle comunicazioni di concessione;
che sulla base della giurisprudenza di legittimità non poteva ritenersi nullo, per carenza del requisito di forma, il contratto di apertura di credito che trovava la sua regolamentazione in quello di conto corrente perfezionato per iscritto;
che come osservato dal c.t.u. il contratto di conto corrente risultava “completo delle condizioni economiche ed operative per l'utilizzo del conto” e determinava il tasso entro e oltre il fido ordinario concesso di volta in volta al cliente su richiesta di quest'ultimo (poi concretamente applicato in misura anche inferiore), nonché la misura delle commissioni di massimo scoperto e tutte le altre spese di gestione del conto.
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 10.2.2025 aveva gravato la predetta decisione;
la Parte_1
si era costituita resistendo all'impugnazione; radicatosi il Controparte_1
5 contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e successivamente era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado lamentando, con il primo motivo,
che nella comparsa di risposta la banca non aveva contestato l'affermazione relativa alla assenza di ulteriore documentazione contenente la specificazione del limite dell'affidamento, che la stessa aveva l'onere di dedurre nel rispetto dei termini relativi all'attività assertiva il fatto positivo dell'esistenza di documentazione scritta idonea ad integrare il contratto dd. 24.08.2008 e che in mancanza di espressa contestazione andava rilevata la tardività della produzione documentale effettuata con la seconda memoria istruttoria. Ha inoltre rilevato di avere “tempestivamente disconosciuto nel primo atto difensivo successivo alla loro produzione” la richiesta di concessione di fido dd.
21.01.2009 e la richiesta di concessione di fido dd 01.10.2009, evidenziando che non era seguita alcuna istanza di verificazione e che si trattava pertanto di documenti inutilizzabili. Ha altresì contestato la ricezione delle comunicazioni della banca,
affermando di averne preso cognizione, per la prima volta, solo a seguito della produzione in giudizio.
Con il secondo motivo l'appellante, premesso che la determinazione in forma scritta dell'ammontare dell'affidamento costituiva un elemento necessario per conferire determinatezza alla pattuizione relativa al tasso di interesse debitore, ha rilevato che sulla base della lettura del contratto dd. 24.04.2008 il cliente non era stato posto nelle condizioni di conoscere i termini economici del contratto e che non poteva annettersi rilevanza alla richiesta di concessione fido dd. 18.04.2008, anteriore all'apertura del
6 conto del 28.04.2008, in quanto mai riscontrata dalla banca e portata a conoscenza del correntista.
Con il terzo motivo l'appellante ha eccepito la mancanza di espressa statuizione in ordine alla questione relativa alla indeterminatezza della commissione di massimo scoperto e alla inesistenza della clausola relativa alla commissione di affidamento,
rilevando che andava esclusa, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, la validità
della clausola relativa alla c.m.s. che si limitava ad indicare la misura percentuale senza fornire ulteriori indicazioni in ordine ai criteri e alle modalità di calcolo.
Con il quarto motivo l'appellante ha censurato il capo relativo al regolamento delle spese processuali e di c.t.u., esponendo che la proposizione della causa si era resa necessaria in conseguenza della mancata produzione da parte della banca, sia a seguito della richiesta ex art. 119 Tub, sia in sede di mediazione, di tutta la documentazione in suo possesso e deducendo che il giudice doveva fare applicazione della disposizione dell'art. 92 c.p.c. che prevedeva la condanna alla rifusione delle spese della parte vittoriosa che aveva trasgredito al dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.
* * *
Ciò premesso, va a questo punto osservato che nella comparsa di risposta la banca aveva dedotto quanto segue:
(pag. 10): “va evidenziato come, alla data del 2.10.2009 (ultimo giorno di movimentazione del conto prima dell'accredito della provvista relativa all'erogazione di un finanziamento che ha fatto rientrare il conto nei limiti dell'affidamento), il conto corrente n. 158, oltre a beneficiare di una linea S.B.F., presentasse un saldo negativo di
€ 39.273,09 e ciò a fronte di un affidamento autorizzato fino ad € 15.000,00”;
(pag. 11): “Ad ogni buon conto, tenuta in debita considerazione la pacifica natura
7 solutoria dei versamenti effettuati a titolo di S.B.F. e di anticipazioni e la costante operatività extra fido sul conto corrente n. 158 (fido di conto corrente, lo si ricorda,
all'epoca concesso sino alla concorrenza di € 15.000,00), per mero tuziorismo difensivo si ritiene di indicare (senza che ciò importi in alcun modo inversione dell'onere probatorio) i seguenti versamenti solutori intervenuti ad ottobre 2009 (per il periodo antecedente al decennio): erogazione finanziamento di € 35.000,00 dd. 12.10.2009; -
erogazione anticipo di € 2.300,00 dd. 1.10.2009.”
Nella memoria istruttoria del 31.3.2022 la banca aveva ulteriormente dedotto che contestualmente all'apertura del rapporto il correntista aveva tra l'altro richiesto la concessione di un fido di conto corrente a revoca per euro 15.000,00.
I fatti allegati dall'attore debbono pertanto ritenersi, sulla base di tali riscontri,
tempestivamente contestati, non essendosi la convenuta limitata nella comparsa di risposta a prendere genericamente posizione in ordine alle allegazioni attoree, avendo invece mantenuto una condotta processuale specificamente rivolta a contrastare la deduzione relativa all'assenza di una pattuizione contrattuale, avendo fatto espresso riferimento alla “concessione” di un “fido di conto corrente” nonché all'esistenza di un preciso limite dell'affidamento e di versamenti “solutori intervenuti ad ottobre 2009”,
affermazione quest'ultima che, in ragione della delimitazione temporale e della correlazione con il dedotto limite dell'affidamento, importa un chiaro riconoscimento della natura ripristinatoria dei restanti versamenti, all'evidenza incompatibile con la sussistenza di un affidamento di fatto.
Sul piano formale va inoltre ricordato che “in tema di contratti bancari, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla
8 delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385
del 1993” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 926 del 13/01/2022); inoltre, secondo Cass.
2463/2019, in tale contesto, il requisito della forma scritta può ritenersi soddisfatto anche “sulla base di una serie di elementi, quali la richiesta di concessione di fido sottoscritta dal cliente, le plurime comunicazioni inviate ex art. 119 TUB, le copie di ricevute di "stampa proposte deliberate", gli stessi estratti-conto allegati, nonché la previsione contenuta nell'art. 6 del contratto di conto corrente, che ne regolava anche la disciplina di massima” (pag. 10 motivazione), e nel caso di specie non è contestata la prima richiesta del 18.4.2008 relativa alla concessione di un affidamento per euro
15.000, importo rimasto immodificato anche in esito alle successive richieste;
peraltro la comunicazione del 2008 non riporta date di scadenza e la richiesta riporta validità “a revoca”, che non si afferma neppure essere di fatto intervenuta.
È dunque infondato il primo motivo ed altrettanto è a dirsi quanto al secondo, avendo l'odierno appellante ammesso di aver sottoscritto la richiesta di affidamento del
18.4.2008 e il contratto di conto corrente del 28.4.2008, circostanze da cui emerge la sussistenza di una effettiva consapevolezza in ordine agli affidamenti richiesti e conseguentemente concessi, ulteriormente comprovata dagli utilizzi documentati nel corso del rapporto e dalla non contestata la ricezione degli estratti conto periodici riportanti i movimenti e le condizioni economiche applicate.
È invece manifestamente fondato il terzo motivo, dovendo essere osservato che la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto può ritenersi validamente determinata - o ex ante determinabile - se da essa sia possibile desumere la misura, la base di calcolo, il periodo e le condizioni di applicazione;
in assenza di tali indispensabili elementi la clausola è pertanto nulla per indeterminatezza.
9 Nel caso di specie dal prospetto delle condizioni economiche applicate al rapporto è
invece possibile desumere unicamente la “percentuale massimo scoperto”, senza altre specificazioni relative alla base di applicazione, alla periodicità e ai criteri di calcolo, di tal che la stessa c.t.u. ha dovuto procedere ex post attingendo dalle risultanze degli estratti scalari.
Quanto alla commissione di affidamento va inoltre evidenziato che l'introduzione della stessa, non costituendo una modifica di una condizione preesistente, richiede una preventiva ed espressa contrattazione, non essendo possibile procedere mediante una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ex art. 118 Tub, che peraltro nel caso di specie, in mancanza di idonee deduzioni, risulterebbe anche ingiustificata.
La pretesa restitutoria andrà conseguentemente accolta e gli importi addebitati andranno quantificati in linea capitale, in mancanza di specifiche contestazioni, in euro 364,48
quanto alla c.m.s. e in euro 107,06 quanto alla commissione di affidamento (totale euro
471,54) e maggiorati degli interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. con decorrenza ex art. 2033 cod. civ. dal giorno della domanda giudiziale (11.10.2020).
Non può invece essere accolto il quarto motivo, non potendo prescindersi, ai fini della verifica della fondatezza della doglianza proposta da una disamina della richiesta volta ad ottenere copia della documentazione inerente alle operazioni effettuate nel corso del rapporto ex art. 119, comma 4, Tub;
nel mentre, tale documento - che provenendo dall'attore non doveva essere prodotto dalla banca - come rilevato nella c.t.u., nel caso di specie non risulta offerto in comunicazione.
* * *
L'appello andrà conseguentemente accolto, per quanto di ragione, limitatamente al terzo motivo;
le spese del giudizio andranno pertanto regolate sulla base del principio della
10 soccombenza e liquidate in modo unitario, con rideterminazione di quelle relative al primo grado, sulla base dello scaglione di valore relativo alla somma effettivamente riconosciuta;
andranno invece poste a definitivo carico delle parti per metà ciascuna le spese dell'accertamento tecnico di ufficio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti della Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 8/2025, pubblicata in Controparte_1
data 8 gennaio 2025, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così
provvede:
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, che quanto al resto conferma, condanna l'appellata a corrispondere all'appellante la complessiva somma di euro 471,54 oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dal giorno della domanda giudiziale al saldo;
Condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida a titolo di compensi professionali in complessivi euro 1.200,00 per ciascun grado, oltre al contributo unificato, spese generali in misura massima, Iva e c.p.a. come per legge;
Pone a definitivo carico delle parti per metà ciascuna le spese dell'accertamento tecnico di ufficio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Vitulli
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Vitulli Presidente
Dott.ssa Giuliano Berardi Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 68 del ruolo 2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 8/2025, pubblicata in data 8 gennaio 2025, in punto:
contratti bancari;
causa vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Fabbro per mandato alle liti Parte_1
esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Amedeo De Toma per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste
revocare e riformare integralmente la sentenza n. 8/2025 del Tribunale di Udine, emessa in data 8.01.2025 nel procedimento n. RG 3474/21, notificata in data 10.01.2025, e per l'effetto: in relazione al contratto di conto corrente di cui al n.158 intervenuto tra le parti,
accertare: la nullità per indeterminatezza della clausola relativa al tasso debitore entro il fido ordinario ed al tasso debitore oltre fido ordinario, contenuta nel documento di data
24.04.2008; l'avvenuta applicazione da parte della convenuta di interessi in misura superiore al tasso legale non pattuiti con valida clausola contrattuale;
la nullità per indeterminatezza della clausola contenuta nel documento dd. 24.04.2008 relativa al calcolo della commissione di massimo scoperto;
l'avvenuto addebito da parte della convenuta di commissioni di massimo scoperto non pattuite con valida clausola contrattuale;
l'avvenuto addebito da parte della convenuta di commissioni di affidamento non pattuite;
conseguentemente rideterminare il saldo di conto corrente alla data del 18.06.2013 di estinzione del conto, in base alle date effettive delle singole operazioni, applicando alle operazioni a debito del correntista il saggio di interessi previsto dall'art. 117 T.U.B., eliminando gli addebiti per commissioni di massimo scoperto e di affidamento non validamente pattuite;
conseguentemente, condannare parte convenuta a pagare alla parte attrice la somma trattenuta indebitamente al correntista nel corso del rapporto dal 24.04.2008 al 18.06.2013 e risultante in base al ricalcolo a credito di quest'ultimo alla chiusura del conto corrente alla data del
18.06.2013, per l'importo capitale di euro 8.573,44 o per il minor importo accertato, con gli interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla presente domanda al saldo. In via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale
2 dell'appellante, condannare la convenuta appellata alla rifusione delle spese legali sostenute da parte attrice per il primo grado di giudizio o in subordine compensare integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
porre altresì
definitivamente a carico della parte convenuta appellata le spese di CTU. Spese di lite rifuse. In istruttoria: ammettersi CTU al fine di ricalcolare il rapporto di conto corrente dal 24.04.2008 al 18.06.2013 eliminando commissioni di massimo scoperto e commissioni di affidamento.”
Per parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello: nel merito, respingere, in quanto infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal signor con conseguente Parte_1
integrale conferma della sentenza n. 8/2025 del Tribunale di Udine. In ogni caso,
respingere tutte le domande svolte dall'attore appellante nei confronti della convenuta appellata poiché infondate in fatto ed in diritto e in parte anche poiché prescritte. Spese
e compensi del presente grado di giudizio integralmente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.10.2020 aveva convenuto innanzi Parte_1
al Tribunale di Udine la esponendo di aver intrattenuto presso Controparte_1
la filiale di Codroipo, dal 24.04.2008 (data di apertura) al 18.06.2013 (data di estinzione)
il conto corrente affidato n. 158, nonché lamentando l'indeterminatezza della pattuizione relativa agli interessi, in quanto il documento contrattuale del 24.04.2008
prevedeva che il tasso debitore oltre fido del 13,5% e il tasso debitore entro fido del
10,5%, fossero applicati per lo scaglione di importo sino a “999.999.999.999,99”,
mancando pertanto la specificazione del limite dell'affidamento, con conseguente necessità di applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 Tub.
L'attore aveva inoltre lamentato che la banca aveva addebitato commissioni di massimo
3 scoperto per euro 364,48 e commissioni di affidamento per euro 107,06 ma che la commissione di massimo scoperto era indeterminata - in quanto indicata nel documento del 24.8.2008 con la dicitura “percentuale massimo scoperto” (1,00% oltre fido e 0,75%
entro fido) senza specificazione dell'ammontare su cui applicarla, della periodicità
dell'applicazione e dei criteri di calcolo – mentre quanto alla commissione di affidamento il contratto del 24.08.2008 era del tutto privo di specifica pattuizione.
La si era costituita resistendo alla pretesa attorea, eccependo Controparte_1
la prescrizione delle rimesse solutorie e deducendo che il contratto di conto corrente recava non solo la disciplina di tale rapporto, ma anche una regolamentazione “quadro”
relativa all'apertura di credito;
che le clausole di determinazione degli interessi debitori erano determinate, in quanto contrattualmente il tasso di interesse entro il fido era stato fissato nel 10,5%, mentre il tasso di interesse per utilizzi extra fido era stato indicato nel
13,5%; che anche la clausola relativa alla c.m.s. era determinata, essendo pacifica l'applicazione trimestrale ed essendo prevista, sulla base delle istruzioni della Banca
d'Italia del 30.9.1996, l'applicazione percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento;
che con decorrenza dall'1.8.2008 aveva unilateralmente ridotto le percentuali di calcolo delle commissioni di massimo scoperto e che dal novembre 2009 non aveva più addebitato alcuna commissione, in ottemperanza all'art. 2 bis, comma 1, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185; che adeguandosi al nuovo dettato normativo, come da comunicazione pervenuta all'attore, aveva quindi applicato unicamente una commissione sul fido accordato fino al secondo trimestre 2010.
Radicatosi il contraddittorio, era stato espletato un accertamento contabile e all'esito la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 8 gennaio 2025 con la quale era stato statuito quanto segue:
4 “Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così
decide: a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 5.077,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per legge;
c) pone a definitivo carico dell'attore le spese di c.t.u.”
Con tale decisione era stato osservato: che la convenuta aveva allegato sin dalla comparsa di risposta (pag. 11) che il conto corrente era affidato nei limiti di euro
15.000,00 il che escludeva la mancata contestazione relativa alla deduzione attorea della assenza di titolo giustificativo degli addebiti per interessi relativi all'apertura di credito;
che con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. la convenuta aveva altresì
fornito la prova documentale dell'allegazione relativa al limite dell'affidamento concesso sulla scorta della regolamentazione convenzionale del 24.4.2008, a mezzo delle richieste di fido e delle comunicazioni di concessione;
che sulla base della giurisprudenza di legittimità non poteva ritenersi nullo, per carenza del requisito di forma, il contratto di apertura di credito che trovava la sua regolamentazione in quello di conto corrente perfezionato per iscritto;
che come osservato dal c.t.u. il contratto di conto corrente risultava “completo delle condizioni economiche ed operative per l'utilizzo del conto” e determinava il tasso entro e oltre il fido ordinario concesso di volta in volta al cliente su richiesta di quest'ultimo (poi concretamente applicato in misura anche inferiore), nonché la misura delle commissioni di massimo scoperto e tutte le altre spese di gestione del conto.
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 10.2.2025 aveva gravato la predetta decisione;
la Parte_1
si era costituita resistendo all'impugnazione; radicatosi il Controparte_1
5 contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e successivamente era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado lamentando, con il primo motivo,
che nella comparsa di risposta la banca non aveva contestato l'affermazione relativa alla assenza di ulteriore documentazione contenente la specificazione del limite dell'affidamento, che la stessa aveva l'onere di dedurre nel rispetto dei termini relativi all'attività assertiva il fatto positivo dell'esistenza di documentazione scritta idonea ad integrare il contratto dd. 24.08.2008 e che in mancanza di espressa contestazione andava rilevata la tardività della produzione documentale effettuata con la seconda memoria istruttoria. Ha inoltre rilevato di avere “tempestivamente disconosciuto nel primo atto difensivo successivo alla loro produzione” la richiesta di concessione di fido dd.
21.01.2009 e la richiesta di concessione di fido dd 01.10.2009, evidenziando che non era seguita alcuna istanza di verificazione e che si trattava pertanto di documenti inutilizzabili. Ha altresì contestato la ricezione delle comunicazioni della banca,
affermando di averne preso cognizione, per la prima volta, solo a seguito della produzione in giudizio.
Con il secondo motivo l'appellante, premesso che la determinazione in forma scritta dell'ammontare dell'affidamento costituiva un elemento necessario per conferire determinatezza alla pattuizione relativa al tasso di interesse debitore, ha rilevato che sulla base della lettura del contratto dd. 24.04.2008 il cliente non era stato posto nelle condizioni di conoscere i termini economici del contratto e che non poteva annettersi rilevanza alla richiesta di concessione fido dd. 18.04.2008, anteriore all'apertura del
6 conto del 28.04.2008, in quanto mai riscontrata dalla banca e portata a conoscenza del correntista.
Con il terzo motivo l'appellante ha eccepito la mancanza di espressa statuizione in ordine alla questione relativa alla indeterminatezza della commissione di massimo scoperto e alla inesistenza della clausola relativa alla commissione di affidamento,
rilevando che andava esclusa, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, la validità
della clausola relativa alla c.m.s. che si limitava ad indicare la misura percentuale senza fornire ulteriori indicazioni in ordine ai criteri e alle modalità di calcolo.
Con il quarto motivo l'appellante ha censurato il capo relativo al regolamento delle spese processuali e di c.t.u., esponendo che la proposizione della causa si era resa necessaria in conseguenza della mancata produzione da parte della banca, sia a seguito della richiesta ex art. 119 Tub, sia in sede di mediazione, di tutta la documentazione in suo possesso e deducendo che il giudice doveva fare applicazione della disposizione dell'art. 92 c.p.c. che prevedeva la condanna alla rifusione delle spese della parte vittoriosa che aveva trasgredito al dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.
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Ciò premesso, va a questo punto osservato che nella comparsa di risposta la banca aveva dedotto quanto segue:
(pag. 10): “va evidenziato come, alla data del 2.10.2009 (ultimo giorno di movimentazione del conto prima dell'accredito della provvista relativa all'erogazione di un finanziamento che ha fatto rientrare il conto nei limiti dell'affidamento), il conto corrente n. 158, oltre a beneficiare di una linea S.B.F., presentasse un saldo negativo di
€ 39.273,09 e ciò a fronte di un affidamento autorizzato fino ad € 15.000,00”;
(pag. 11): “Ad ogni buon conto, tenuta in debita considerazione la pacifica natura
7 solutoria dei versamenti effettuati a titolo di S.B.F. e di anticipazioni e la costante operatività extra fido sul conto corrente n. 158 (fido di conto corrente, lo si ricorda,
all'epoca concesso sino alla concorrenza di € 15.000,00), per mero tuziorismo difensivo si ritiene di indicare (senza che ciò importi in alcun modo inversione dell'onere probatorio) i seguenti versamenti solutori intervenuti ad ottobre 2009 (per il periodo antecedente al decennio): erogazione finanziamento di € 35.000,00 dd. 12.10.2009; -
erogazione anticipo di € 2.300,00 dd. 1.10.2009.”
Nella memoria istruttoria del 31.3.2022 la banca aveva ulteriormente dedotto che contestualmente all'apertura del rapporto il correntista aveva tra l'altro richiesto la concessione di un fido di conto corrente a revoca per euro 15.000,00.
I fatti allegati dall'attore debbono pertanto ritenersi, sulla base di tali riscontri,
tempestivamente contestati, non essendosi la convenuta limitata nella comparsa di risposta a prendere genericamente posizione in ordine alle allegazioni attoree, avendo invece mantenuto una condotta processuale specificamente rivolta a contrastare la deduzione relativa all'assenza di una pattuizione contrattuale, avendo fatto espresso riferimento alla “concessione” di un “fido di conto corrente” nonché all'esistenza di un preciso limite dell'affidamento e di versamenti “solutori intervenuti ad ottobre 2009”,
affermazione quest'ultima che, in ragione della delimitazione temporale e della correlazione con il dedotto limite dell'affidamento, importa un chiaro riconoscimento della natura ripristinatoria dei restanti versamenti, all'evidenza incompatibile con la sussistenza di un affidamento di fatto.
Sul piano formale va inoltre ricordato che “in tema di contratti bancari, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla
8 delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385
del 1993” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 926 del 13/01/2022); inoltre, secondo Cass.
2463/2019, in tale contesto, il requisito della forma scritta può ritenersi soddisfatto anche “sulla base di una serie di elementi, quali la richiesta di concessione di fido sottoscritta dal cliente, le plurime comunicazioni inviate ex art. 119 TUB, le copie di ricevute di "stampa proposte deliberate", gli stessi estratti-conto allegati, nonché la previsione contenuta nell'art. 6 del contratto di conto corrente, che ne regolava anche la disciplina di massima” (pag. 10 motivazione), e nel caso di specie non è contestata la prima richiesta del 18.4.2008 relativa alla concessione di un affidamento per euro
15.000, importo rimasto immodificato anche in esito alle successive richieste;
peraltro la comunicazione del 2008 non riporta date di scadenza e la richiesta riporta validità “a revoca”, che non si afferma neppure essere di fatto intervenuta.
È dunque infondato il primo motivo ed altrettanto è a dirsi quanto al secondo, avendo l'odierno appellante ammesso di aver sottoscritto la richiesta di affidamento del
18.4.2008 e il contratto di conto corrente del 28.4.2008, circostanze da cui emerge la sussistenza di una effettiva consapevolezza in ordine agli affidamenti richiesti e conseguentemente concessi, ulteriormente comprovata dagli utilizzi documentati nel corso del rapporto e dalla non contestata la ricezione degli estratti conto periodici riportanti i movimenti e le condizioni economiche applicate.
È invece manifestamente fondato il terzo motivo, dovendo essere osservato che la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto può ritenersi validamente determinata - o ex ante determinabile - se da essa sia possibile desumere la misura, la base di calcolo, il periodo e le condizioni di applicazione;
in assenza di tali indispensabili elementi la clausola è pertanto nulla per indeterminatezza.
9 Nel caso di specie dal prospetto delle condizioni economiche applicate al rapporto è
invece possibile desumere unicamente la “percentuale massimo scoperto”, senza altre specificazioni relative alla base di applicazione, alla periodicità e ai criteri di calcolo, di tal che la stessa c.t.u. ha dovuto procedere ex post attingendo dalle risultanze degli estratti scalari.
Quanto alla commissione di affidamento va inoltre evidenziato che l'introduzione della stessa, non costituendo una modifica di una condizione preesistente, richiede una preventiva ed espressa contrattazione, non essendo possibile procedere mediante una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ex art. 118 Tub, che peraltro nel caso di specie, in mancanza di idonee deduzioni, risulterebbe anche ingiustificata.
La pretesa restitutoria andrà conseguentemente accolta e gli importi addebitati andranno quantificati in linea capitale, in mancanza di specifiche contestazioni, in euro 364,48
quanto alla c.m.s. e in euro 107,06 quanto alla commissione di affidamento (totale euro
471,54) e maggiorati degli interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. con decorrenza ex art. 2033 cod. civ. dal giorno della domanda giudiziale (11.10.2020).
Non può invece essere accolto il quarto motivo, non potendo prescindersi, ai fini della verifica della fondatezza della doglianza proposta da una disamina della richiesta volta ad ottenere copia della documentazione inerente alle operazioni effettuate nel corso del rapporto ex art. 119, comma 4, Tub;
nel mentre, tale documento - che provenendo dall'attore non doveva essere prodotto dalla banca - come rilevato nella c.t.u., nel caso di specie non risulta offerto in comunicazione.
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L'appello andrà conseguentemente accolto, per quanto di ragione, limitatamente al terzo motivo;
le spese del giudizio andranno pertanto regolate sulla base del principio della
10 soccombenza e liquidate in modo unitario, con rideterminazione di quelle relative al primo grado, sulla base dello scaglione di valore relativo alla somma effettivamente riconosciuta;
andranno invece poste a definitivo carico delle parti per metà ciascuna le spese dell'accertamento tecnico di ufficio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti della Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 8/2025, pubblicata in Controparte_1
data 8 gennaio 2025, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così
provvede:
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, che quanto al resto conferma, condanna l'appellata a corrispondere all'appellante la complessiva somma di euro 471,54 oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dal giorno della domanda giudiziale al saldo;
Condanna la parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida a titolo di compensi professionali in complessivi euro 1.200,00 per ciascun grado, oltre al contributo unificato, spese generali in misura massima, Iva e c.p.a. come per legge;
Pone a definitivo carico delle parti per metà ciascuna le spese dell'accertamento tecnico di ufficio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Vitulli
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