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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1276/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA TO ZI Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza dell'8/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1276/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Di Giovanni ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in Via Antonio Baiamonti 4 ,giusta procura in atti;
APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. D'ACUNTI STEFANO Controparte_1 ed elettivamente domiciliato in VIALE DELLE MILIZIE, 9 00192 ; CP_1
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO :appello avverso la sentenza del tribunale di Civitavecchia numero 514 del 18 novembre
2021 CONCLUSIONI : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
La dottoressa proponeva ricorso al tribunale di Civitavecchia , iscritto il 7 settembre Parte_1
2019 , chiedendo accertarsi , in via principale , il suo diritto a percepire differenze retributive tra il trattamento stipendiale che le sarebbe spettato per l'incarico di direttore del distretto F 2 della
[...] dall'uno Dicembre 2010 al gennaio 2018 e quello concretamente ricevuto quale dirigente di Pt_2 unità operativa semplice, e , in via subordinata , il diritto di percepire il trattamento economico per la sostituzione del dirigente cessato dall'incarico per il periodo successivo alle 12 mensilità seguenti il conferimento dell'incarico provvisorio , oppure , in via ulteriormente subordinata , il diritto a percepire l'indennità ex articolo 18 comma quattro del contratto collettivo area dirigenza sanitaria e veterinaria per l'intero periodo .
Parte La si costituiva contestando le avverse deduzioni.
Il tribunale accoglieva la domanda subordinata di riconoscimento dell'indennità ex articolo 18 del contratto collettivo area dirigenza sanitaria e veterinaria nei limiti dell'accertata prescrizione e respingeva per il resto il ricorso .
Avverso detta sentenza proponeva appello alla dottoressa contestando , con il primo motivo, Pt_1 la maturata prescrizione quinquennale e deducendo che la stessa era stata interrotta con documento menzionato nel ricorso introduttivo e depositato in corso di causa.
Con il secondo motivo di appello reiterava la domanda di riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente alle superiori mansioni svolte di direttore di unità operativa complessa , negli anni dal 2010 al 2018 quando , a seguito di avviso pubblico , le era stato conferito l'incarico in via definitiva .
Con il terzo motivo di appello lamentava la violazione dell'articolo 414 cpc con riferimento al deposito di documenti pervenuti dopo il deposito del ricorso , la violazione dell'articolo 421 cpc per il mancato utilizzo della possibilità del tribunale di acquisizione d'ufficio di detti documenti.
Con il quarto motivo di appello deduceva la nullità parziale della pronuncia per omessa pronuncia sulla richiesta di pagamento dell'indennità per 13 mensilità piuttosto che per 12 mensilità.
Da ultimo contestava la compensazione delle spese di lite.
Part Si costituiva la contestando specificamente le avverse allegazioni;
in particolare negava la legittimità del deposito tardivo dei documenti , eccepiva la genericità e inammissibilità delle censure nonché l'infondatezza della pretesa di una diversa ripartizione delle spese di lite;
con appello incidentale contestava anche la sentenza nella parte in cui avevo riconosciuto l'indennità di sostituzione alla dottoressa assumendo che non era provato né lo svolgimento delle Per_1 mansioni di dirigente di struttura operativa complessa , né la riconducibilità del distretto F 2 ad una struttura operativa complessa.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione dopo aver concesso alla dottoressa Pt_1 termine per controdedurre per iscritto all'appello incidentale.
Per ragioni di ordine logico è necessario affrontare preliminarmente l'appello incidentale .
Parte La censura la statuizione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'incarico di sostituzione di cui si controverte riguardasse una struttura complessa e nella parte in cui ha ritenuto che non vi fosse contestazione in ordine all'effettivo svolgimento, da parte della odierna appellante, di tale incarico .Assumeva che il tribunale non aveva tenuto conto della mancanza di allegazione e prova in ordine alla natura del IS come struttura complessa , nonché in ordine allo svolgimento dell'incarico in questione.
Come emerge documentalmente , la dott.ssa a seguito della cessazione del precedente Pt_1
Direttore del IS F/2, dott. , è stata incaricata della sostituzione “senza Persona_2 alcuna modifica del trattamento economico “ con ordinanza del Direttore Generale n. 53 del
26.11.2010 .
Parte Assumeva la di non aver potuto indire un avviso interno per la copertura del posto poiché con l'art. 1, comma 66, L.R. (Lazio) n. 14 dell'11.8.2008 era stata sospesa l'efficacia di tutti gli atti aziendali e l' era stata invitata a presentare varie proposte di Atti Aziendali che prevedevano, CP_1 tra l'altro, l'ipotesi di accorpamento tra il IS 2 ed il IS 3 . Da tale previsione di accorpamento l'azienda fa discendere l'ulteriore impossibilità di indire avvisi interni per il conferimento di incarichi di Direttore di IS che non fossero provvisori . Dopo la definitiva approvazione dell'Atto Aziendale - con il quale venivano previsti quattro Distretti socio sanitari e veniva individuata la configurazione e la struttura dei medesimi - assume l' che furono CP_1 banditi, a far data dall'Aprile 2015, nuovi Avvisi per il conferimento dell'incarico di Direttore di
IS ( il primo avviso del 23.11.2015 fu poi revocato con Deliberazione n. 392 dell'8.3.2017 e successivamente indetto come avviso interno con deliberazione n. 768 del 18.5.2017 . In esito a siffatto ultimo avviso la dott.ssa veniva nominata Direttrice del IS F2 ) Pt_1
L'Azienda contesta che il distretto F2 fosse struttura complessa dal momento in cui fu conferito l'incarico di sostituzione di cui si controverte Parte Indubbiamente, come riconosciuto dalla il Regolamento Aziendale del 2015, qualifica il
IS F/2 come struttura complessa .
Anche in relazione ai periodi pregressi erano tuttavia rinvenibili una pluralità di elementi significativi della natura di struttura complessa del distretto in questione:
In primis la dottoressa dal 2010 ha svolto continuativamente le stesse mansioni di direttore Pt_1 del distretto - che avrebbe poi presieduto in via definitiva in esito all'avviso pubblico per il 2017 a decorrere dal 2019- ; la direzione di unità operativa complessa di cui era divenuta responsabile nel
2018 era la stessa nella quale la dottoressa aveva operato in sostituzione del collega cessato Pt_1 dal servizio a decorrere dal 2010. Siffatta circostanza conferma il carattere di unità operativa complessa del distretto F2.
Ulteriormente , il distretto F2 fino al 2010 era diretto dal dottor , già dirigente di secondo Per_2 livello , con la conseguenza che anche al momento della nomina in sostituzione la struttura era considerata struttura complessa . Infatti, ai sensi dell'articolo 15 comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 si considerano strutture complesse i dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di cui all'atto indirizzo e coordinamento;
fino all'emanazione predetto atto si considerano strutture complesse tutte le strutture già riservate ai dirigenti di secondo livello dirigenziale . Il dottor era dirigente di secondo livello , con la conseguenza che la Per_2 sostituzione del dottor comportava il subentro provvisorio in una struttura Persona_2 complessa .
Come ulteriormente rilevato dalla dottoressa , confortano la tesi della natura complessa del Pt_1 distretto , assegnato provvisoriamente alla ricorrente dal 2010 al 2018 , sia il CCNL dell'Area dirigenza medica e veterinaria 1998-2001, che inserisce, all'art.27, comma 1, lettera a), il IS Parte nell'elenco delle strutture complesse;
sia l'Atto Aziendale del 2008 della che qualifica espressamente l'incarico dei Direttori dei Distretti come strutture organizzative complesse;
Part La sospensione degli atti aziendali menzionata dalla in forza della legge regionale 18 del 2008 non poteva evidentemente incidere sui diritti della dr.ssa che, negli anni dal 2010 al 2018 , Pt_1 ha comunque regolarmente e continuativamente diretto il IS F2 allo stesso modo di come lo ha diretto quando è diventata Direttrice in via definitiva, percependo solo allora la migliore retribuzione.
La sospensione degli atti aziendali poteva , se del caso , sconsigliare la copertura definitiva del distretto a seguito di pensionamento del dottor nel 2010 , con avviso pubblico, in attesa Per_2 della riorganizzazione , ma non poteva valere a disconoscere il carattere di unità di struttura complessa che palesemente il distretto ha mantenuto anche dopo il pensionamento del dottor , senza Per_2 soluzione di continuità.
Nel merito del concreto svolgimento delle funzioni di sostituzione del direttore del distretto 2 F , la ricorrente ha provato , con l'atto di conferimento dell'incarico e con il deposito di prova documentale inerente l'attività concretamente espletata , lo svolgimento delle mansioni proprie dell'incarico negli Parte anni dal 2010 al 2018, mentre la , che genericamente contesta lo svolgimento di dette attività da parte della dottoressa , non muove alcun rilievo a detta documentazione, e non allega in Pt_1 quale momento l'attività di sostituzione si sarebbe ipoteticamente interrotta e chi avrebbe svolto siffatte funzioni nei periodi in cui non avesse operato la dottoressa Pt_1
L'appello incidentale è dunque infondato.
Il primo e il terzo motivo dell'appello principale possono invece essere trattati congiuntamente.
Con il primo motivo, l'appellante contesta l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, sostenendo di aver interrotto il termine prescrizionale tempestivamente e di aver prodotto l'atto interruttivo . Con il terzo motivo di appello la ricorrente contesta la violazione dell'articolo 414 cpc con riferimento al deposito di documenti rinvenuti dopo il deposito del ricorso introduttivo e lamenta il mancato esercizio del potere di acquisizione d'ufficio della prova ex art. 421cpc. Invero i motivi possono essere trattati congiuntamente perché l'unica statuizione rinvenibile in sentenza In materia di acquisizione documentale riguarda l'atto interruttivo della prescrizione di cui al primo motivo di appello , non avendo il tribunale statuito alcunché in relazione al deposito di altra documentazione tardiva, né avendo la parte lamentato l'omessa considerazione di siffatta documentazione tardiva.
Nello specifico , in relazione all'atto interruttivo della prescrizione , la ricorrente assume che la diffida di pagamento era stata prodotta fuori elenco congiuntamente al ricorso, riportata come “diffida dottoressa “e che di tale circostanza era stata data evidenza nella memoria conclusiva per Pt_1
Part l'udienza del 18 novembre 2021 ; che la on aveva contestato che la diffida fosse stata inviata ma solo che la diffida non era rinvenibile nel fascicolo telematico. Censura in ogni caso il Part comportamento processuale ed extraprocessuale della posto che era comprovato in atti che la Parte Parte diffida fosse pervenuta alla e anche regolarmente protocollata dalla
In effetti , nel ricorso introduttivo del giudizio la parte faceva riferimento , tra i documenti allegati al ricorso , alla diffida del 18 - 21 novembre 2015 , benché poi nel nell'elenco della documentazione la diffida non fosse presente.
Alla prima udienza la parte ricorrente ha contestato a verbale il maturare della prescrizione rinviando sempre al documento allegato al punto 15.1 che avrebbe dovuto contenere la diffida del 18 - 21 novembre 2015. Prima dell'udienza di discussione e del deposito delle note conclusive , il difensore depositava siffatta diffida agli atti di causa .
Il tribunale argomentava in sentenza che la diffida non era depositata tempestivamente con il ricorso e neppure alla prima udienza nella quale era sollevata l'eccezione di prescrizione , e che pertanto la ricorrente era decaduta dalla prova dell'interruzione della prescrizione.
Reputa tuttavia il collegio che l'interruzione della prescrizione sia stata documentata con il deposito Parte sia pure tardivo della diffida , rilevato peraltro che la non aveva contestato il fatto documentato ma il rituale deposito della documentazione interruttiva Si legge infatti nella comparsa di costituzione Part della dinanzi al tribunale “In subordine nella non creduta ipotesi in cui dovessero ritenersi Part fondate le domande attrici la ccepisce ai sensi dell'articolo 2948 del codice civile la prescrizione quinquennale dei pretesi crediti maturati il periodo anteriore al 16 Marzo 2011 considerandola data di comunicazione al tentativo di conciliazione avvenuta il 16 Marzo 2016 mentre non risulta agli atti la diffida della ricorrente asserisce aver inviato e depositata come documento 15.1”
La parte contestava dunque che non risultava agli atti la diffida della ricorrente non già che la stessa non fosse stata formata e inviata.
In ogni caso , come argomentato anche nel quarto motivo di appello, il documento può essere acquisito ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile dal collegio , considerato che la
Corte di Cassazione , in plurime occasioni , ha statuito che nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. Da ultimo la S.C.
(Ordinanza n. 16358 del 12/06/2024) ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, proprio dell'atto interruttivo della prescrizione evidenziando come la ammissibilità della produzione di quel documento – ossia dell'avviso di ricevimento della raccomandata quale primo atto interruttivo – derivava ulteriormente dal fatto che il documento medesimo non introduceva “un tema di fatto del tutto nuovo” posto che il tema del ricevimento di quel primo atto interruttivo era stato ampiamente dibattuto in primo grado, sicché non poteva all'evidenza essere considerato “un fatto del tutto nuovo”. Il primo e il terzo motivo di appello sono dunque fondati e l'atto depositato sia pure tardivamente per Part provare l'interruzione della prescrizione - ben noto all'azienda he lo ha ricevuto e protocollato - può essere posto a fondamento della decisione.
Con il secondo motivo di appello la dottoressa rivendica l'applicazione dei principi di buona Pt_1 fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e chiede, in via principale , la corresponsione delle voci di stipendio per dirigenti di unità operativa complessa non riconosciute dal tribunale , assumendo di non aver mai richiesto il riconoscimento del diritto alla superiore qualifica, ma esclusivamente il diritto al trattamento retributivo corrispondente allo svolgimento delle superiori mansioni;
rivendica l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 165 2001 che al comma 5 riconosce il diritto a percepire la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore;
rappresenta che solo con il contratto collettivo del 2012 , all'articolo 22 comma 7 , si statuiva , per la prima volta , che la sostituzione non integrava mansioni superiori - perché operata nell'ambito del ruolo unico dirigenziale – con disposizione aveva carattere innovativo e non interpretativo
In via subordinata richiedeva il riconoscimento dell'indennità di sostituzione per le prime 12 mensilità
e del trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore per i periodi successivi
L'azienda contesta l'ammissibilità del motivo in quanto reitera le medesime difese e omette di contestare espressamente il capo di motivazione con cui era stata esclusa la riconducibilità dell'attività di sostituzione a mansioni superiori .
L'appello effettivamente argomenta , in larga misura , richiamando i precedenti motivi in diritto , ma contesta in ogni caso il presupposto del rigetto della domanda principale deducendo la riconducibilità dello svolgimento di attività in sostituzione all'espletamento di mansioni superiori .
Nel merito , in ogni caso , la rivendicazione formulata dalla appellante è infondata.
L'appello omette di tenere in opportuna considerazione la granitica giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema , proprio con riferimento alla pretesa del dirigente medico di percepire il trattamento del dirigente dell'unità operativa complessa laddove, come nel caso di specie la sostituzione disposta esorbiti dal limite delle 12 mensilità fissato del CCNL dell'area dirigenza medica ( oltre alle numerose pronunce menzionate dal tribunale si vedano in termini ex plurimis
Cass. n.30422/2019, Cass n. 7863/2019; Cass. n. 30913/2018; Cass. n. 21565/2018, Cass. n.
9879/2017)
Secondo i giudici di legittimità la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.
In sintesi i giudici di legittimità hanno ritenuto: - l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 cod. civ., sancita dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 - che era già stata affermata dall'art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 80 del 1998 – discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, che è riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo II del decreto;
- quanto alla dirigenza sanitaria, inserita "in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello"
(art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992), la giuridica impossibilità di applicare la disciplina dettata dall'art. 2103 cod. civ. è ribadita dall'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, inserito dal d.lgs. n. 229 del 1999, nonché dall'art. 28, comma 7, del CCNL 8 giugno 2000 cit., secondo cui "nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse le aziende tengono conto ... che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l'art. 2103 cod. civ., comma 1"; -
l'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, delega alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlare, quanto al trattamento accessorio, alle funzioni attribuite, ed al comma 3, fissa il principio di onnicomprensività, stabilendo che il trattamento medesimo "remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa"; - la materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle Parti collettive che, all'art. 18, comma 7, del CCNL 8 giugno 2000 cit. hanno innanzitutto ribadito, in linea con la previsione dell'art. 15-ter, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, che "le sostituzioni .... non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza dei quattro ruoli"; - è stata quindi prevista una speciale indennità, da corrispondere solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta (originariamente: Lire 1.036.000 per la sostituzione del dirigente di struttura complessa e Lire 518.000 per la struttura semplice, tali somme previste dal comma 7 dell'art. 18 cit. sono state aggiornate rispettivamente in euro 535,05 ed in euro 267,52 dall'art. 11, lettera B, del CCNL di Comparto 2002-2005); - il comma 4 della suindicato art. 18 prevede poi che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, e quindi della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici;
- è, però, significativo che le Parti collettive non abbiano fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall'omesso rispetto del termine e l'omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l'espletamento di mansioni superiori;
- il termine di cui al comma 4, quindi, svolge senz'altro una funzione sollecitatoria ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall'incipit del comma 7, che, operando unitamente al fondamentale principio della onnicomprensività del trattamento retributivo, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata;
- non può essere invocata la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa formatasi per la dirigenza medica in relazione all'art. 121 del d.P.R. n. 384 del 1990, che è stato disapplicato dal richiamato art. 18 del CCNL 2000, attesa la diversità del contesto normativo;
- prima dell'istituzione del ruolo unico, infatti, i compiti propri del personale inquadrato nel IX, nel X e nell'XI livello costituivano mansioni esprimenti una professionalità crescente mentre nell'attuale sistema, fondato sull'equivalenza delle mansioni dirigenziali, le diverse tipologie di incarichi non comportano rapporti di sovra o sotto ordinazione
(art. 27 CCNL 2000);
La materia del trattamento economico, in ogni caso , come correttamente rilevato dal tribunale con rinvio al contenuto delle pronunce di legittimità che hanno specificamente trattato la materia , è rimessa integralmente dall'articolo 24 del decreto legislativo 165 2001 alla contrattazione collettiva, con la conseguenza che il contratto collettivo remunera e stabilisce i limiti della remunerazione degli incarichi del dirigente medico Il Tribunale , citando i precedenti di legittimità , ha altresì chiarito come alla dirigenza medica non possano estendersi norme e principi che valgono per il rapporto non dirigenziale, mentre nell'area della dirigenza medica e veterinaria è espressamente disposto che, laddove l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro , la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure , per mesi sei , prorogabili fino a 12 ; la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che tutte le sostituzioni previste dall'articolo 18 non costituiscono mansioni superiori perché avvengono nell'ambito del ruolo a livello unico della dirigenza sanitaria. Siffatta specificazione è importante perché chiarisce come l'articolo 22 comma 7 del successivo contratto del 19/12/2019 - il quale stabilisce che la sostituzione non integra mansioni superiori – sia meramente confermativo di una disciplina preesistente e affatto innovativo rispetto ad essa.
Le parti collettive hanno dunque deciso di regolamentare il trattamento economico spettante al dirigente chiamato a sostituire il collega cessato dal servizio e lo hanno fatto individuando l'adeguata l'indennità.
Ritiene , in conclusione, il Collegio , aderendo a una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, che l'art. 18 ccnl dirigenza medica detti una disciplina completa ed esaustiva di tutte le ipotesi in cui occorre procedere alla temporanea “copertura” di un posto di direzione di Dipartimento, ovvero di una UOC o di una UOS, sia nelle ipotesi di assenze ontologicamente temporanee , sia nell'ipotesi di vacanza della posizione di direzione . Persino nel caso dell'assegnazione di posto di direzione di struttura di nuova istituzione è stato ritenuto dalle corti di merito applicabile il regime dell'art. 18 comma 4 sul presupposto che lo stesso fosse “totalmente assimilabile al caso di incarico provvisorio conferito per cessazione del rapporto del precedente titolare, sempre in attesa del completamento delle procedure selettive” (C.d.A. n. 643/2021, C.d.A. n. 2626/2020)
Con il quarto motivo di appello la ricorrente lamenta l'omessa pronuncia sulla richiesta di erogazione dell'indennità di sostituzione su 13 mensilità anziché su 12
Assume la ricorrente che la circostanza che il contratto collettivo del 2019 abbia previsto espressamente che tale indennità va calcolata su 12 mensilità deve essere interpretata nel senso che fino all'entrata in vigore del contratto collettivo 2019 l'indennità era calcolata su 13 mensilità
L'argomentazione tuttavia non convince perché l'indennità di sostituzione era prevista su base semestrale prorogabile fino a un massimo di 12 mesi. D'altronde la circostanza che l'indennità non dovesse essere considerata un emolumento erogabile anche ai fini del computo della tredicesima mensilità discendeva dal fatto che siffatta indennità avrebbe dovuto compensare esclusivamente i mesi in cui la sostituzione aveva luogo e non ridefiniva stabilmente il valore retributivo da prendere a base della mensilità aggiuntiva. Per intendersi ai sensi della previsione di cui all'articolo 18 comma quattro del contratto collettivo la sostituzione poteva operare per uno o più mesi fino a un massimo di sei , prorogabile a 12 e laddove fosse stata mantenuta nei limiti del riconoscimento contrattuale il problema della sua considerazione ai fini della quantificazione della tredicesima mensilità non si sarebbe neppure posto. D'altronde l'emolumento in questione non integra la retribuzione base che ai sensi del contratto collettivo è individuata come parametro di riferimento per la quantificazione della tredicesima mensilità .
Con l'ultimo motivo di appello la dottoressa lamenta la regolamentazione delle spese di lite Pt_1 assumendo che non vi era stata soccombenza reciproca in quanto nessuna domanda riconvenzionale Parte era stata proposta dalla , ma vi era stato , invece, un accoglimento parziale della domanda.
Le spese di lite sono rideterminate in ragione del parziale accoglimento dell'appello e tuttavia devesi rilevare come la specifica censura è infondata. La Corte di legittimità si è occupata più volte del rapporto tra il concetto di soccombenza e la proposizione di domande subordinate( tra le tante sentenze Cass. Sent.n26043/20), fissando i seguenti principi: a) nel caso sia accolta la domanda principale, con assorbimento di quella subordinata, non vi è alcuna soccombenza;
b) nel caso in cui sia rigettata la domanda principale e sia accolta quella subordinata, vi può essere soccombenza parziale di chi quelle domande ebbe a formulare in un solo caso: quando la domanda principale e quella subordinata sono tra loro distinte ed autonome e fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto totalmente diverse (così già Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 20/08/1966, Rv. 324408 - 01, che fu la sentenza capostipite;
in seguito, nello stesso senso, Sez. L, Sentenza n. 3309 del 03/06/1985, Rv.
440976 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 27/07/2005, Rv. 583343 - 01). Pertanto, quando la domanda principale e quella subordinata siano fondate sulle medesime circostanze di fatto o su analoghe ragioni di diritto, e comunque non siano tra loro indipendenti ed autonome, il rigetto della domanda principale e l'accoglimento di quella subordinata non costituiscono tecnicamente una ipotesi di soccombenza parziale
Nel caso di specie ricorre , invece , una evidente autonomia tra la domanda principale e quella subordinata, sussistendo pertanto una ipotesi di soccombenza parziale, con conseguenti possibili effetti pregiudizievoli per la ricorrente in relazione alla statuizione delle spese di lite (Sez. 1, Sentenza
n. 699 del 17/03/1970, ) per la possibilità del giudice di disporre la compensazione parziale o integrale.
Si reputa tuttavia equo disporre una solo parziale compensazione delle spese di lite , stante il parziale accoglimento sia del ricorso di primo grado che del ricorso in grado di appello e il rigetto dell'appello incidentale . Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello incidentale. In parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata per il resto condanna la al pagamento in favore Parte_2 della dell'indennità ex art. 18 comma 7 CCNL pari ad euro 535,05 mensili per il Parte_1 periodo dal febbraio 2011 al 31.1.18 oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti.
Compensa per metà le spese di lite liquidate per l'intero per il primo grado in complessivi euro
3700,00 e per il presente grado in complessivi euro 3500,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% .
Si dà atto che sussistono per l'appellante incidentale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
IA TO ZI
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA TO ZI Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza dell'8/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1276/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Di Giovanni ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in Via Antonio Baiamonti 4 ,giusta procura in atti;
APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. D'ACUNTI STEFANO Controparte_1 ed elettivamente domiciliato in VIALE DELLE MILIZIE, 9 00192 ; CP_1
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO :appello avverso la sentenza del tribunale di Civitavecchia numero 514 del 18 novembre
2021 CONCLUSIONI : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
La dottoressa proponeva ricorso al tribunale di Civitavecchia , iscritto il 7 settembre Parte_1
2019 , chiedendo accertarsi , in via principale , il suo diritto a percepire differenze retributive tra il trattamento stipendiale che le sarebbe spettato per l'incarico di direttore del distretto F 2 della
[...] dall'uno Dicembre 2010 al gennaio 2018 e quello concretamente ricevuto quale dirigente di Pt_2 unità operativa semplice, e , in via subordinata , il diritto di percepire il trattamento economico per la sostituzione del dirigente cessato dall'incarico per il periodo successivo alle 12 mensilità seguenti il conferimento dell'incarico provvisorio , oppure , in via ulteriormente subordinata , il diritto a percepire l'indennità ex articolo 18 comma quattro del contratto collettivo area dirigenza sanitaria e veterinaria per l'intero periodo .
Parte La si costituiva contestando le avverse deduzioni.
Il tribunale accoglieva la domanda subordinata di riconoscimento dell'indennità ex articolo 18 del contratto collettivo area dirigenza sanitaria e veterinaria nei limiti dell'accertata prescrizione e respingeva per il resto il ricorso .
Avverso detta sentenza proponeva appello alla dottoressa contestando , con il primo motivo, Pt_1 la maturata prescrizione quinquennale e deducendo che la stessa era stata interrotta con documento menzionato nel ricorso introduttivo e depositato in corso di causa.
Con il secondo motivo di appello reiterava la domanda di riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente alle superiori mansioni svolte di direttore di unità operativa complessa , negli anni dal 2010 al 2018 quando , a seguito di avviso pubblico , le era stato conferito l'incarico in via definitiva .
Con il terzo motivo di appello lamentava la violazione dell'articolo 414 cpc con riferimento al deposito di documenti pervenuti dopo il deposito del ricorso , la violazione dell'articolo 421 cpc per il mancato utilizzo della possibilità del tribunale di acquisizione d'ufficio di detti documenti.
Con il quarto motivo di appello deduceva la nullità parziale della pronuncia per omessa pronuncia sulla richiesta di pagamento dell'indennità per 13 mensilità piuttosto che per 12 mensilità.
Da ultimo contestava la compensazione delle spese di lite.
Part Si costituiva la contestando specificamente le avverse allegazioni;
in particolare negava la legittimità del deposito tardivo dei documenti , eccepiva la genericità e inammissibilità delle censure nonché l'infondatezza della pretesa di una diversa ripartizione delle spese di lite;
con appello incidentale contestava anche la sentenza nella parte in cui avevo riconosciuto l'indennità di sostituzione alla dottoressa assumendo che non era provato né lo svolgimento delle Per_1 mansioni di dirigente di struttura operativa complessa , né la riconducibilità del distretto F 2 ad una struttura operativa complessa.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione dopo aver concesso alla dottoressa Pt_1 termine per controdedurre per iscritto all'appello incidentale.
Per ragioni di ordine logico è necessario affrontare preliminarmente l'appello incidentale .
Parte La censura la statuizione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'incarico di sostituzione di cui si controverte riguardasse una struttura complessa e nella parte in cui ha ritenuto che non vi fosse contestazione in ordine all'effettivo svolgimento, da parte della odierna appellante, di tale incarico .Assumeva che il tribunale non aveva tenuto conto della mancanza di allegazione e prova in ordine alla natura del IS come struttura complessa , nonché in ordine allo svolgimento dell'incarico in questione.
Come emerge documentalmente , la dott.ssa a seguito della cessazione del precedente Pt_1
Direttore del IS F/2, dott. , è stata incaricata della sostituzione “senza Persona_2 alcuna modifica del trattamento economico “ con ordinanza del Direttore Generale n. 53 del
26.11.2010 .
Parte Assumeva la di non aver potuto indire un avviso interno per la copertura del posto poiché con l'art. 1, comma 66, L.R. (Lazio) n. 14 dell'11.8.2008 era stata sospesa l'efficacia di tutti gli atti aziendali e l' era stata invitata a presentare varie proposte di Atti Aziendali che prevedevano, CP_1 tra l'altro, l'ipotesi di accorpamento tra il IS 2 ed il IS 3 . Da tale previsione di accorpamento l'azienda fa discendere l'ulteriore impossibilità di indire avvisi interni per il conferimento di incarichi di Direttore di IS che non fossero provvisori . Dopo la definitiva approvazione dell'Atto Aziendale - con il quale venivano previsti quattro Distretti socio sanitari e veniva individuata la configurazione e la struttura dei medesimi - assume l' che furono CP_1 banditi, a far data dall'Aprile 2015, nuovi Avvisi per il conferimento dell'incarico di Direttore di
IS ( il primo avviso del 23.11.2015 fu poi revocato con Deliberazione n. 392 dell'8.3.2017 e successivamente indetto come avviso interno con deliberazione n. 768 del 18.5.2017 . In esito a siffatto ultimo avviso la dott.ssa veniva nominata Direttrice del IS F2 ) Pt_1
L'Azienda contesta che il distretto F2 fosse struttura complessa dal momento in cui fu conferito l'incarico di sostituzione di cui si controverte Parte Indubbiamente, come riconosciuto dalla il Regolamento Aziendale del 2015, qualifica il
IS F/2 come struttura complessa .
Anche in relazione ai periodi pregressi erano tuttavia rinvenibili una pluralità di elementi significativi della natura di struttura complessa del distretto in questione:
In primis la dottoressa dal 2010 ha svolto continuativamente le stesse mansioni di direttore Pt_1 del distretto - che avrebbe poi presieduto in via definitiva in esito all'avviso pubblico per il 2017 a decorrere dal 2019- ; la direzione di unità operativa complessa di cui era divenuta responsabile nel
2018 era la stessa nella quale la dottoressa aveva operato in sostituzione del collega cessato Pt_1 dal servizio a decorrere dal 2010. Siffatta circostanza conferma il carattere di unità operativa complessa del distretto F2.
Ulteriormente , il distretto F2 fino al 2010 era diretto dal dottor , già dirigente di secondo Per_2 livello , con la conseguenza che anche al momento della nomina in sostituzione la struttura era considerata struttura complessa . Infatti, ai sensi dell'articolo 15 comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 si considerano strutture complesse i dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di cui all'atto indirizzo e coordinamento;
fino all'emanazione predetto atto si considerano strutture complesse tutte le strutture già riservate ai dirigenti di secondo livello dirigenziale . Il dottor era dirigente di secondo livello , con la conseguenza che la Per_2 sostituzione del dottor comportava il subentro provvisorio in una struttura Persona_2 complessa .
Come ulteriormente rilevato dalla dottoressa , confortano la tesi della natura complessa del Pt_1 distretto , assegnato provvisoriamente alla ricorrente dal 2010 al 2018 , sia il CCNL dell'Area dirigenza medica e veterinaria 1998-2001, che inserisce, all'art.27, comma 1, lettera a), il IS Parte nell'elenco delle strutture complesse;
sia l'Atto Aziendale del 2008 della che qualifica espressamente l'incarico dei Direttori dei Distretti come strutture organizzative complesse;
Part La sospensione degli atti aziendali menzionata dalla in forza della legge regionale 18 del 2008 non poteva evidentemente incidere sui diritti della dr.ssa che, negli anni dal 2010 al 2018 , Pt_1 ha comunque regolarmente e continuativamente diretto il IS F2 allo stesso modo di come lo ha diretto quando è diventata Direttrice in via definitiva, percependo solo allora la migliore retribuzione.
La sospensione degli atti aziendali poteva , se del caso , sconsigliare la copertura definitiva del distretto a seguito di pensionamento del dottor nel 2010 , con avviso pubblico, in attesa Per_2 della riorganizzazione , ma non poteva valere a disconoscere il carattere di unità di struttura complessa che palesemente il distretto ha mantenuto anche dopo il pensionamento del dottor , senza Per_2 soluzione di continuità.
Nel merito del concreto svolgimento delle funzioni di sostituzione del direttore del distretto 2 F , la ricorrente ha provato , con l'atto di conferimento dell'incarico e con il deposito di prova documentale inerente l'attività concretamente espletata , lo svolgimento delle mansioni proprie dell'incarico negli Parte anni dal 2010 al 2018, mentre la , che genericamente contesta lo svolgimento di dette attività da parte della dottoressa , non muove alcun rilievo a detta documentazione, e non allega in Pt_1 quale momento l'attività di sostituzione si sarebbe ipoteticamente interrotta e chi avrebbe svolto siffatte funzioni nei periodi in cui non avesse operato la dottoressa Pt_1
L'appello incidentale è dunque infondato.
Il primo e il terzo motivo dell'appello principale possono invece essere trattati congiuntamente.
Con il primo motivo, l'appellante contesta l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, sostenendo di aver interrotto il termine prescrizionale tempestivamente e di aver prodotto l'atto interruttivo . Con il terzo motivo di appello la ricorrente contesta la violazione dell'articolo 414 cpc con riferimento al deposito di documenti rinvenuti dopo il deposito del ricorso introduttivo e lamenta il mancato esercizio del potere di acquisizione d'ufficio della prova ex art. 421cpc. Invero i motivi possono essere trattati congiuntamente perché l'unica statuizione rinvenibile in sentenza In materia di acquisizione documentale riguarda l'atto interruttivo della prescrizione di cui al primo motivo di appello , non avendo il tribunale statuito alcunché in relazione al deposito di altra documentazione tardiva, né avendo la parte lamentato l'omessa considerazione di siffatta documentazione tardiva.
Nello specifico , in relazione all'atto interruttivo della prescrizione , la ricorrente assume che la diffida di pagamento era stata prodotta fuori elenco congiuntamente al ricorso, riportata come “diffida dottoressa “e che di tale circostanza era stata data evidenza nella memoria conclusiva per Pt_1
Part l'udienza del 18 novembre 2021 ; che la on aveva contestato che la diffida fosse stata inviata ma solo che la diffida non era rinvenibile nel fascicolo telematico. Censura in ogni caso il Part comportamento processuale ed extraprocessuale della posto che era comprovato in atti che la Parte Parte diffida fosse pervenuta alla e anche regolarmente protocollata dalla
In effetti , nel ricorso introduttivo del giudizio la parte faceva riferimento , tra i documenti allegati al ricorso , alla diffida del 18 - 21 novembre 2015 , benché poi nel nell'elenco della documentazione la diffida non fosse presente.
Alla prima udienza la parte ricorrente ha contestato a verbale il maturare della prescrizione rinviando sempre al documento allegato al punto 15.1 che avrebbe dovuto contenere la diffida del 18 - 21 novembre 2015. Prima dell'udienza di discussione e del deposito delle note conclusive , il difensore depositava siffatta diffida agli atti di causa .
Il tribunale argomentava in sentenza che la diffida non era depositata tempestivamente con il ricorso e neppure alla prima udienza nella quale era sollevata l'eccezione di prescrizione , e che pertanto la ricorrente era decaduta dalla prova dell'interruzione della prescrizione.
Reputa tuttavia il collegio che l'interruzione della prescrizione sia stata documentata con il deposito Parte sia pure tardivo della diffida , rilevato peraltro che la non aveva contestato il fatto documentato ma il rituale deposito della documentazione interruttiva Si legge infatti nella comparsa di costituzione Part della dinanzi al tribunale “In subordine nella non creduta ipotesi in cui dovessero ritenersi Part fondate le domande attrici la ccepisce ai sensi dell'articolo 2948 del codice civile la prescrizione quinquennale dei pretesi crediti maturati il periodo anteriore al 16 Marzo 2011 considerandola data di comunicazione al tentativo di conciliazione avvenuta il 16 Marzo 2016 mentre non risulta agli atti la diffida della ricorrente asserisce aver inviato e depositata come documento 15.1”
La parte contestava dunque che non risultava agli atti la diffida della ricorrente non già che la stessa non fosse stata formata e inviata.
In ogni caso , come argomentato anche nel quarto motivo di appello, il documento può essere acquisito ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile dal collegio , considerato che la
Corte di Cassazione , in plurime occasioni , ha statuito che nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. Da ultimo la S.C.
(Ordinanza n. 16358 del 12/06/2024) ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, proprio dell'atto interruttivo della prescrizione evidenziando come la ammissibilità della produzione di quel documento – ossia dell'avviso di ricevimento della raccomandata quale primo atto interruttivo – derivava ulteriormente dal fatto che il documento medesimo non introduceva “un tema di fatto del tutto nuovo” posto che il tema del ricevimento di quel primo atto interruttivo era stato ampiamente dibattuto in primo grado, sicché non poteva all'evidenza essere considerato “un fatto del tutto nuovo”. Il primo e il terzo motivo di appello sono dunque fondati e l'atto depositato sia pure tardivamente per Part provare l'interruzione della prescrizione - ben noto all'azienda he lo ha ricevuto e protocollato - può essere posto a fondamento della decisione.
Con il secondo motivo di appello la dottoressa rivendica l'applicazione dei principi di buona Pt_1 fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e chiede, in via principale , la corresponsione delle voci di stipendio per dirigenti di unità operativa complessa non riconosciute dal tribunale , assumendo di non aver mai richiesto il riconoscimento del diritto alla superiore qualifica, ma esclusivamente il diritto al trattamento retributivo corrispondente allo svolgimento delle superiori mansioni;
rivendica l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 165 2001 che al comma 5 riconosce il diritto a percepire la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore;
rappresenta che solo con il contratto collettivo del 2012 , all'articolo 22 comma 7 , si statuiva , per la prima volta , che la sostituzione non integrava mansioni superiori - perché operata nell'ambito del ruolo unico dirigenziale – con disposizione aveva carattere innovativo e non interpretativo
In via subordinata richiedeva il riconoscimento dell'indennità di sostituzione per le prime 12 mensilità
e del trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore per i periodi successivi
L'azienda contesta l'ammissibilità del motivo in quanto reitera le medesime difese e omette di contestare espressamente il capo di motivazione con cui era stata esclusa la riconducibilità dell'attività di sostituzione a mansioni superiori .
L'appello effettivamente argomenta , in larga misura , richiamando i precedenti motivi in diritto , ma contesta in ogni caso il presupposto del rigetto della domanda principale deducendo la riconducibilità dello svolgimento di attività in sostituzione all'espletamento di mansioni superiori .
Nel merito , in ogni caso , la rivendicazione formulata dalla appellante è infondata.
L'appello omette di tenere in opportuna considerazione la granitica giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema , proprio con riferimento alla pretesa del dirigente medico di percepire il trattamento del dirigente dell'unità operativa complessa laddove, come nel caso di specie la sostituzione disposta esorbiti dal limite delle 12 mensilità fissato del CCNL dell'area dirigenza medica ( oltre alle numerose pronunce menzionate dal tribunale si vedano in termini ex plurimis
Cass. n.30422/2019, Cass n. 7863/2019; Cass. n. 30913/2018; Cass. n. 21565/2018, Cass. n.
9879/2017)
Secondo i giudici di legittimità la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.
In sintesi i giudici di legittimità hanno ritenuto: - l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 cod. civ., sancita dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 - che era già stata affermata dall'art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 80 del 1998 – discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, che è riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo II del decreto;
- quanto alla dirigenza sanitaria, inserita "in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello"
(art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992), la giuridica impossibilità di applicare la disciplina dettata dall'art. 2103 cod. civ. è ribadita dall'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, inserito dal d.lgs. n. 229 del 1999, nonché dall'art. 28, comma 7, del CCNL 8 giugno 2000 cit., secondo cui "nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse le aziende tengono conto ... che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l'art. 2103 cod. civ., comma 1"; -
l'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, delega alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlare, quanto al trattamento accessorio, alle funzioni attribuite, ed al comma 3, fissa il principio di onnicomprensività, stabilendo che il trattamento medesimo "remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa"; - la materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle Parti collettive che, all'art. 18, comma 7, del CCNL 8 giugno 2000 cit. hanno innanzitutto ribadito, in linea con la previsione dell'art. 15-ter, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, che "le sostituzioni .... non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza dei quattro ruoli"; - è stata quindi prevista una speciale indennità, da corrispondere solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta (originariamente: Lire 1.036.000 per la sostituzione del dirigente di struttura complessa e Lire 518.000 per la struttura semplice, tali somme previste dal comma 7 dell'art. 18 cit. sono state aggiornate rispettivamente in euro 535,05 ed in euro 267,52 dall'art. 11, lettera B, del CCNL di Comparto 2002-2005); - il comma 4 della suindicato art. 18 prevede poi che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, e quindi della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici;
- è, però, significativo che le Parti collettive non abbiano fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall'omesso rispetto del termine e l'omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l'espletamento di mansioni superiori;
- il termine di cui al comma 4, quindi, svolge senz'altro una funzione sollecitatoria ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall'incipit del comma 7, che, operando unitamente al fondamentale principio della onnicomprensività del trattamento retributivo, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata;
- non può essere invocata la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa formatasi per la dirigenza medica in relazione all'art. 121 del d.P.R. n. 384 del 1990, che è stato disapplicato dal richiamato art. 18 del CCNL 2000, attesa la diversità del contesto normativo;
- prima dell'istituzione del ruolo unico, infatti, i compiti propri del personale inquadrato nel IX, nel X e nell'XI livello costituivano mansioni esprimenti una professionalità crescente mentre nell'attuale sistema, fondato sull'equivalenza delle mansioni dirigenziali, le diverse tipologie di incarichi non comportano rapporti di sovra o sotto ordinazione
(art. 27 CCNL 2000);
La materia del trattamento economico, in ogni caso , come correttamente rilevato dal tribunale con rinvio al contenuto delle pronunce di legittimità che hanno specificamente trattato la materia , è rimessa integralmente dall'articolo 24 del decreto legislativo 165 2001 alla contrattazione collettiva, con la conseguenza che il contratto collettivo remunera e stabilisce i limiti della remunerazione degli incarichi del dirigente medico Il Tribunale , citando i precedenti di legittimità , ha altresì chiarito come alla dirigenza medica non possano estendersi norme e principi che valgono per il rapporto non dirigenziale, mentre nell'area della dirigenza medica e veterinaria è espressamente disposto che, laddove l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro , la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure , per mesi sei , prorogabili fino a 12 ; la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che tutte le sostituzioni previste dall'articolo 18 non costituiscono mansioni superiori perché avvengono nell'ambito del ruolo a livello unico della dirigenza sanitaria. Siffatta specificazione è importante perché chiarisce come l'articolo 22 comma 7 del successivo contratto del 19/12/2019 - il quale stabilisce che la sostituzione non integra mansioni superiori – sia meramente confermativo di una disciplina preesistente e affatto innovativo rispetto ad essa.
Le parti collettive hanno dunque deciso di regolamentare il trattamento economico spettante al dirigente chiamato a sostituire il collega cessato dal servizio e lo hanno fatto individuando l'adeguata l'indennità.
Ritiene , in conclusione, il Collegio , aderendo a una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, che l'art. 18 ccnl dirigenza medica detti una disciplina completa ed esaustiva di tutte le ipotesi in cui occorre procedere alla temporanea “copertura” di un posto di direzione di Dipartimento, ovvero di una UOC o di una UOS, sia nelle ipotesi di assenze ontologicamente temporanee , sia nell'ipotesi di vacanza della posizione di direzione . Persino nel caso dell'assegnazione di posto di direzione di struttura di nuova istituzione è stato ritenuto dalle corti di merito applicabile il regime dell'art. 18 comma 4 sul presupposto che lo stesso fosse “totalmente assimilabile al caso di incarico provvisorio conferito per cessazione del rapporto del precedente titolare, sempre in attesa del completamento delle procedure selettive” (C.d.A. n. 643/2021, C.d.A. n. 2626/2020)
Con il quarto motivo di appello la ricorrente lamenta l'omessa pronuncia sulla richiesta di erogazione dell'indennità di sostituzione su 13 mensilità anziché su 12
Assume la ricorrente che la circostanza che il contratto collettivo del 2019 abbia previsto espressamente che tale indennità va calcolata su 12 mensilità deve essere interpretata nel senso che fino all'entrata in vigore del contratto collettivo 2019 l'indennità era calcolata su 13 mensilità
L'argomentazione tuttavia non convince perché l'indennità di sostituzione era prevista su base semestrale prorogabile fino a un massimo di 12 mesi. D'altronde la circostanza che l'indennità non dovesse essere considerata un emolumento erogabile anche ai fini del computo della tredicesima mensilità discendeva dal fatto che siffatta indennità avrebbe dovuto compensare esclusivamente i mesi in cui la sostituzione aveva luogo e non ridefiniva stabilmente il valore retributivo da prendere a base della mensilità aggiuntiva. Per intendersi ai sensi della previsione di cui all'articolo 18 comma quattro del contratto collettivo la sostituzione poteva operare per uno o più mesi fino a un massimo di sei , prorogabile a 12 e laddove fosse stata mantenuta nei limiti del riconoscimento contrattuale il problema della sua considerazione ai fini della quantificazione della tredicesima mensilità non si sarebbe neppure posto. D'altronde l'emolumento in questione non integra la retribuzione base che ai sensi del contratto collettivo è individuata come parametro di riferimento per la quantificazione della tredicesima mensilità .
Con l'ultimo motivo di appello la dottoressa lamenta la regolamentazione delle spese di lite Pt_1 assumendo che non vi era stata soccombenza reciproca in quanto nessuna domanda riconvenzionale Parte era stata proposta dalla , ma vi era stato , invece, un accoglimento parziale della domanda.
Le spese di lite sono rideterminate in ragione del parziale accoglimento dell'appello e tuttavia devesi rilevare come la specifica censura è infondata. La Corte di legittimità si è occupata più volte del rapporto tra il concetto di soccombenza e la proposizione di domande subordinate( tra le tante sentenze Cass. Sent.n26043/20), fissando i seguenti principi: a) nel caso sia accolta la domanda principale, con assorbimento di quella subordinata, non vi è alcuna soccombenza;
b) nel caso in cui sia rigettata la domanda principale e sia accolta quella subordinata, vi può essere soccombenza parziale di chi quelle domande ebbe a formulare in un solo caso: quando la domanda principale e quella subordinata sono tra loro distinte ed autonome e fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto totalmente diverse (così già Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 20/08/1966, Rv. 324408 - 01, che fu la sentenza capostipite;
in seguito, nello stesso senso, Sez. L, Sentenza n. 3309 del 03/06/1985, Rv.
440976 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 15705 del 27/07/2005, Rv. 583343 - 01). Pertanto, quando la domanda principale e quella subordinata siano fondate sulle medesime circostanze di fatto o su analoghe ragioni di diritto, e comunque non siano tra loro indipendenti ed autonome, il rigetto della domanda principale e l'accoglimento di quella subordinata non costituiscono tecnicamente una ipotesi di soccombenza parziale
Nel caso di specie ricorre , invece , una evidente autonomia tra la domanda principale e quella subordinata, sussistendo pertanto una ipotesi di soccombenza parziale, con conseguenti possibili effetti pregiudizievoli per la ricorrente in relazione alla statuizione delle spese di lite (Sez. 1, Sentenza
n. 699 del 17/03/1970, ) per la possibilità del giudice di disporre la compensazione parziale o integrale.
Si reputa tuttavia equo disporre una solo parziale compensazione delle spese di lite , stante il parziale accoglimento sia del ricorso di primo grado che del ricorso in grado di appello e il rigetto dell'appello incidentale . Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello incidentale. In parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata per il resto condanna la al pagamento in favore Parte_2 della dell'indennità ex art. 18 comma 7 CCNL pari ad euro 535,05 mensili per il Parte_1 periodo dal febbraio 2011 al 31.1.18 oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti.
Compensa per metà le spese di lite liquidate per l'intero per il primo grado in complessivi euro
3700,00 e per il presente grado in complessivi euro 3500,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% .
Si dà atto che sussistono per l'appellante incidentale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
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