CASS
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 4516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4516 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI MA nato a [...] il [...] S.r.l. LL PI avverso l'ordinanza del 09/10/2025 del Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal Consigliere RO RA;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
sentiti gli avvocati Nicola Garofalo del foro di Santa Maria Capua Vetere e Mario Zanchetti del foro di Milano, entrambi in difesa di RI MA e S.r.l. LL PI, i quali si sono riportati ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La difesa di MA RI, in proprio e quale rappresentante legale della S.r.l. LL PI, propone ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata il 16.10.2025, con la quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro Penale Sent. Sez. 4 Num. 4516 Anno 2026 Presidente: CAPPELLO GABRIELLA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 22/01/2026 2 probatorio emesso, in data 16.8.2025, dal PM presso il medesimo Tribunale, relativamente ad un’area (di circa 40 mila metri quadrati) con all’interno rifiuti speciali costituiti da guaina, con sovrastante immobile in corso di realizzazione, in relazione ai reati di cui agli artt. 44 d.P.R. 380/2001, 255 d.lgs. 152/2006 e 449, 423 cod. pen. 2. I ricorrenti lamentano violazione di legge per mancanza di motivazione, laddove il Tribunale afferma l’insussistenza di interesse e di legittimazione dell’indagato ad ottenere la restituzione del bene in argomento, attesa l’imposizione di ulteriore vincolo in data 20.8.2025, costituito dal decreto con cui il GIP ha disposto il sequestro preventivo dell’area in questione. Osserva che l’interesse dell’indagato a proporre richiesta di riesame prescinde dall’interesse alla restituzione del bene ovvero dalla imposizione di ulteriore vincolo cautelare reale e che la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riesame appare, sotto questo profilo, giuridicamente viziata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 2. Coglie nel segno la censura con la quale si evidenzia, essenzialmente, la mancata risposta del Tribunale rispetto all’istanza di riesame in questione, specificamente attinente al provvedimento di sequestro probatorio convalidato dal PM in data 16.8.2025. 3. Il provvedimento impugnato ha eluso le doglianze che erano state avanzate dalla difesa dei ricorrenti con riferimento al fumus, alle esigenze probatorie e alla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare reale in disamina rispetto ai reati per cui si procede, dichiarando l’inammissibilità dell’istanza per difetto di legittimazione ad ottenere la restituzione del bene in argomento, attesa la successiva imposizione, sullo stesso bene, di un ulteriore vincolo (sequestro preventivo) emesso dal GIP in data 20.8.2025. 4. Una simile statuizione è errata in diritto, per plurime ragioni, tutte decisive. In primo luogo, come già accennato, essa elude il thema decidendum, omettendo di confrontarsi con l’impugnazione che investe specificamente la verifica circa la sussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione del sequestro probatorio oggetto di riesame. La motivazione, così conformata, risulta 3 sostanzialmente assente, non misurandosi con il nucleo sostanziale della doglianza, eludendo il dovere di controllo sul fondamento giustificativo della misura reale. In secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità si fonda su una causa non contemplata dal codice di rito. L’assunto secondo cui l’emissione di un ulteriore decreto di sequestro determinerebbe l’improcedibilità o l’irrilevanza dell’impugnazione è giuridicamente inesatto. Il nuovo provvedimento, infatti, configura un titolo cautelare reale distinto ed autonomo, inidoneo a privare di attualità il controllo di legittimità sul vincolo originariamente imposto e oggetto di riesame. Diversamente opinando, si introdurrebbe surrettiziamente una condizione ostativa non prevista dall’ordinamento. In terzo luogo, la decisione richiama una pretesa carenza di interesse, collegata a una indefinita mancanza di legittimazione ad ottenere la restituzione del bene, che si pone in evidente e ingiustificato contrasto con il consolidato orientamento di legittimità. È, infatti, principio fermo – ribadito proprio in materia di sequestro probatorio – che l'interesse dell'imputato a proporre richiesta di riesame prescinde dall'interesse alla restituzione della cosa, in quanto l'indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Karya, Rv. 277314 - 01). 5. In ogni caso, e con specifico riferimento alla situazione cautelare che qui rileva, l’interesse dell’indagato ad ottenere il riesame nel merito del provvedimento di sequestro probatorio prescinde dalla emissione di un ulteriore vincolo costituito dal sequestro preventivo della stessa area, atteso che tale interesse, in ogni caso, è indipendente dalla concreta possibilità di ottenere la restituzione del bene, essendo sufficiente che esso sia “correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione” (in tal senso v. l’informazione provvisoria delle S.U. della Suprema Corte di cassazione, in relazione alla decisione emessa in data 25.9.2025 – non ancora depositata - sulla seguente questione controversa: “Se la persona sottoposta a indagini sia legittimata a proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene”). 6. Alle superiori considerazioni consegue l’annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio, per nuovo giudizio sull’istanza di riesame in oggetto, al competente Tribunale indicato in dispositivo. 4
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Così deciso il 22 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente RO RA LA EL
sentita la relazione svolta dal Consigliere RO RA;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
sentiti gli avvocati Nicola Garofalo del foro di Santa Maria Capua Vetere e Mario Zanchetti del foro di Milano, entrambi in difesa di RI MA e S.r.l. LL PI, i quali si sono riportati ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La difesa di MA RI, in proprio e quale rappresentante legale della S.r.l. LL PI, propone ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata il 16.10.2025, con la quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro Penale Sent. Sez. 4 Num. 4516 Anno 2026 Presidente: CAPPELLO GABRIELLA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 22/01/2026 2 probatorio emesso, in data 16.8.2025, dal PM presso il medesimo Tribunale, relativamente ad un’area (di circa 40 mila metri quadrati) con all’interno rifiuti speciali costituiti da guaina, con sovrastante immobile in corso di realizzazione, in relazione ai reati di cui agli artt. 44 d.P.R. 380/2001, 255 d.lgs. 152/2006 e 449, 423 cod. pen. 2. I ricorrenti lamentano violazione di legge per mancanza di motivazione, laddove il Tribunale afferma l’insussistenza di interesse e di legittimazione dell’indagato ad ottenere la restituzione del bene in argomento, attesa l’imposizione di ulteriore vincolo in data 20.8.2025, costituito dal decreto con cui il GIP ha disposto il sequestro preventivo dell’area in questione. Osserva che l’interesse dell’indagato a proporre richiesta di riesame prescinde dall’interesse alla restituzione del bene ovvero dalla imposizione di ulteriore vincolo cautelare reale e che la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riesame appare, sotto questo profilo, giuridicamente viziata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 2. Coglie nel segno la censura con la quale si evidenzia, essenzialmente, la mancata risposta del Tribunale rispetto all’istanza di riesame in questione, specificamente attinente al provvedimento di sequestro probatorio convalidato dal PM in data 16.8.2025. 3. Il provvedimento impugnato ha eluso le doglianze che erano state avanzate dalla difesa dei ricorrenti con riferimento al fumus, alle esigenze probatorie e alla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare reale in disamina rispetto ai reati per cui si procede, dichiarando l’inammissibilità dell’istanza per difetto di legittimazione ad ottenere la restituzione del bene in argomento, attesa la successiva imposizione, sullo stesso bene, di un ulteriore vincolo (sequestro preventivo) emesso dal GIP in data 20.8.2025. 4. Una simile statuizione è errata in diritto, per plurime ragioni, tutte decisive. In primo luogo, come già accennato, essa elude il thema decidendum, omettendo di confrontarsi con l’impugnazione che investe specificamente la verifica circa la sussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione del sequestro probatorio oggetto di riesame. La motivazione, così conformata, risulta 3 sostanzialmente assente, non misurandosi con il nucleo sostanziale della doglianza, eludendo il dovere di controllo sul fondamento giustificativo della misura reale. In secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità si fonda su una causa non contemplata dal codice di rito. L’assunto secondo cui l’emissione di un ulteriore decreto di sequestro determinerebbe l’improcedibilità o l’irrilevanza dell’impugnazione è giuridicamente inesatto. Il nuovo provvedimento, infatti, configura un titolo cautelare reale distinto ed autonomo, inidoneo a privare di attualità il controllo di legittimità sul vincolo originariamente imposto e oggetto di riesame. Diversamente opinando, si introdurrebbe surrettiziamente una condizione ostativa non prevista dall’ordinamento. In terzo luogo, la decisione richiama una pretesa carenza di interesse, collegata a una indefinita mancanza di legittimazione ad ottenere la restituzione del bene, che si pone in evidente e ingiustificato contrasto con il consolidato orientamento di legittimità. È, infatti, principio fermo – ribadito proprio in materia di sequestro probatorio – che l'interesse dell'imputato a proporre richiesta di riesame prescinde dall'interesse alla restituzione della cosa, in quanto l'indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Karya, Rv. 277314 - 01). 5. In ogni caso, e con specifico riferimento alla situazione cautelare che qui rileva, l’interesse dell’indagato ad ottenere il riesame nel merito del provvedimento di sequestro probatorio prescinde dalla emissione di un ulteriore vincolo costituito dal sequestro preventivo della stessa area, atteso che tale interesse, in ogni caso, è indipendente dalla concreta possibilità di ottenere la restituzione del bene, essendo sufficiente che esso sia “correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione” (in tal senso v. l’informazione provvisoria delle S.U. della Suprema Corte di cassazione, in relazione alla decisione emessa in data 25.9.2025 – non ancora depositata - sulla seguente questione controversa: “Se la persona sottoposta a indagini sia legittimata a proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene”). 6. Alle superiori considerazioni consegue l’annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio, per nuovo giudizio sull’istanza di riesame in oggetto, al competente Tribunale indicato in dispositivo. 4
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Così deciso il 22 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente RO RA LA EL