Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 4516
CASS
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di interesse e legittimazione alla restituzione del bene

    La declaratoria di inammissibilità si fonda su una causa non contemplata dal codice di rito. L'emissione di un ulteriore decreto di sequestro non determina l'improcedibilità o l'irrilevanza dell'impugnazione. L'interesse dell'indagato a proporre richiesta di riesame prescinde dall'interesse alla restituzione del bene.

  • Accolto
    Violazione di legge per mancanza di motivazione

    Il provvedimento impugnato ha eluso le doglianze avanzate dai ricorrenti, omettendo di confrontarsi con l'impugnazione che investe specificamente la verifica circa la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del sequestro probatorio. La motivazione risulta sostanzialmente assente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 4516
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4516
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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