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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI LORENZO CARMELA, Presidente e Relatore
LIBERATORE ANTONIO, Giudice
SCARANO STEFANO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 97/2025 depositato il 21/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 335/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO
e pubblicata il 25/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010100440 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010100440 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010100440 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010100440 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 127/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Sono presenti il difensore degli appellanti ed il delegato dell'Ufficio ciascuno dei quali insiste nell'accoglimento di quanto richiesto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, Ricorrente_3 e Ricorrente_2 quali eredi del Dr. Dall'Nominativo_1, rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1 presso il cui studio veniva eletto domicilio, proponevano ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TR6010100440/2022 afferente l'anno 2016 per un ammontare complessivo di
€ 22.572,00 notificato in data 30/11/2022 dall'Agenzia delle Entrate di Campobasso.
In premessa, i ricorrenti deducevano che, nei confronti del congiunto Dr. Dall'Nominativo_1 svolgente la professione di consulente fiscale con studio in Termoli, l'Agenzia Entrate, a seguito di controllo della corretta determinazione del reddito da lavoro autonomo sulla base dei dati in proprio possesso, rilevava una bassa redditività ed una incidenza elevata delle spese documentate relativamente ai compensi dichiarati.
Rappresentavano che le riprese fiscali derivavano, secondo la prospettazione dell'Ufficio, da mancata emissione di fattura per n. 196 dichiarazioni reddituali e per tenuta di contabilità a n.55 soggetti tra ditte individuali, società di persone e società di capitali con conseguente recupero reddituale di € 17.640,00, relativa IVA e contributi previdenziali.
Nel sostenere la illegittimità delle riprese deducevano che la maggior parte delle dichiarazioni era stata effettuata gratuitamente in favore di parenti ed amici cui non potevano essere richiesti compensi e che per altre redatte ed inviate dal professionista non era stato erogato alcun compenso rientrando nelle competenze totali di quanto corrisposto per la tenuta delle scritture contabili.
Quanto al recupero a tassazione per un imponibile di € 9.100,00 e relativa IVA, ritenuta indebitamente detratta, di € 2.002,00, afferente la fattura n. 86/2016 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori ne ammettevano la illegittimità sostenendo, di contro, che la fattura sia sufficiente a comprovare l'inerenza del costo sostenuto.
Nel sostenere la illegittimità dei recuperi, i ricorrenti eccepivano:
- violazione del principio del contraddittorio;
- violazione del principio della capacità contributiva;
non assoggettabilità a tassazione delle prestazioni gratuite;
- violazione dell'onere della prova;
errata ricostruzione del reddito percepito.
Per ciascuna addotta eccezione opponevano motivazioni volte a delegittimare i recuperi fiscali così come operati in richiamo a giurisprudenza di merito e di legittimità.
Chiedevano, previa sospensione cautelare, nel merito accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto; in subordine, il riesame dei redditi dichiarati per l'anno di imposta oggetto di accertamento con dichiarazione di non debenza delle maggiori imposte;
ed ancora, in via ulteriormente gradata, accoglimento parziale del ricorso unitamente a condanna dell'Ufficio alle spese per lite temeraria, il tutto con vittoria delle spese processuali.
L'Ufficio si costituiva in giudizio mediante deposito di note nelle quali chiedeva il rigetto del ricorso per destituzione giuridica e fattuale delle doglianze come esposte unitamente a condanna alle spese in capo alle parti ricorrenti.
Quanto alla dedotta violazione del principio del contraddittorio ne ammetteva la inconferenza sul rilievo che la documentazione contabile richiesta, in riferimento all'anno 2016, con invito n.I00153/2022 veniva regolarmente esibita il 26/05/2022.
Deduceva, inoltre, che a seguito di rinvio richiesto dalle parti ricorrenti per consentire il reperimento di ulteriore documentazione giustificativa, le stesse in sede di contraddittorio producevano altra documentazione che in riconoscimento parziale conduceva ad una riduzione delle riprese fiscali operate.
In riferimento al secondo motivo di ricorso l'Ufficio rappresentava che la ricostruzione reddituale come operata derivava dal raffronto tra la documentazione esibita dalle parti in risposta all'invito ex artt. 32 del DPR n.
600/73 e 51 del DPR n. 633/72 ed i dati presenti in Anagrafe Tributaria e che l'omessa fatturazione delle prestazioni eseguite faceva desumere un comportamento antieconomico nella gestione caratteristica dell'attività professionale svolta dal professionista citando, a sostegno, principi di legittimità applicabili alla fattispecie.
Per quanto concerne il recupero del costo di cui alla fattura n. 86 del 30/12/2016 emessa dalla ditta “ Nominativo_2”, portata integralmente in deduzione dal reddito come spesa “manutenzione e riparazione beni propri”, l'Ufficio riteneva che dalla stessa non poteva individuarsi la natura della prestazione e la correlazione del costo con l'attività esercitata essendo in essa contenuta una generica descrizione della prestazione eseguita in violazione del disposto di cui all'art. 21, comma 2, lett. b) del DPR n.633/72.
Produceva, inoltre, l'Ufficio memorie illustrative nelle quali, a conferma della legittimità del proprio operato, forniva dettagliato elenco delle dichiarazioni reddituali inviate nell'anno 2016 dal professionista come risultanti dall' Anagrafe Tributaria che smentiscono gli assunti dei ricorrenti.
Il giudizio di primo grado, con sentenza n. 335/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Campobasso si concludeva con rigetto del ricorso e compensazione delle spese.
Avverso la stessa veniva interposto appello con richiesta di riforma attesa la illegittimità del decisum per gli indicati motivi con conseguente suo annullamento, previa sospensione cautelare dello stesso e dell'avviso di accertamento. In via subordinata, veniva richiesto il riesame dei redditi dichiararti e la conseguente riduzione dell'accertato unitamente a vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Deducevano gli appellanti: -violazione di legge della sentenza in merito al tardivo deposito delle memorie depositate dall'Ufficio contenente atti desunti dall'Anagrafe Tributaria la quale non può essere considerata prova per essere un archivio non esente da errori secondo il menzionatoo principio di legittimità, incombendo sull'Ufficio l'onere della prova della pretesa tributaria;
-violazione del contraddittorio avendo l'Ufficio emesso l'atto impositivo senza preventivamente informare i contribuenti delle conclusioni dopo aver esaminato la documentazione relativa alla posizione fiscale oggetto di controllo;
-illegittimità della sentenza opposta per mancata valutazione delle prove offerte;
violazione dell'onere della prova;
violazione del principio della capacità contributiva;
non assoggettabilità a tassazione delle prestazioni gratuite;
contraddittorietà della motivazione;
mancata pronuncia sulla prova testimoniale scritta richiesta ed errata ricostruzione del reddito percepito.
Costituitosi l'Ufficio contestava le avverse eccezioni di nullità della sentenza rappresentando le ragioni del corretto recupero dell'accertato in quanto effettuato nel rispetto della normativa e della giurisprudenza da ritenersi indenne dalle critiche rappresentate da controparte e nella ulteriore considerazione di avere, in sede amministrativa, provveduto a non considerare i proventi afferenti le dichiarazione per le quali erano state offerte prove di procedure per recupero dei crediti professionali.
Per gli esposti motivi chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione cautelare;
il rigetto dell'appello in conferma della sentenza opposta e condanna alle spese.
L'odierna udienza di discussione si tiene pubblicamente in presenza del difensore degli appellanti ed il delegato dell'Ufficio ciascuno dei quali insiste nell'accoglimento di quanto richiesto.
A seguito discussione camerale il procedimento viene assegnato a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Molise ritiene rigettare l'appello.
Con l'opposto accertamento l'Ufficio ricostruiva i maggiori componenti positivi di reddito a seguito della documentazione esibita dalla parte ricorrente in risposta all'invito ex artt. 32 del D.P.R. n.600/73 e 51 del
DPR n. 633/72 e i dati presenti in Anagrafe Tributaria e recuperava il costo di una fattura per genericità della descrizione dei lavori eseguiti.
Gli odierni appellanti quali eredi del professionista accertato eccepiscono una serie di illegittimità sia del decisum che dell'atto opposto.
In merito alla violazione di legge della sentenza per tardività del deposito delle memorie dell'Ufficio deve rilevarsi che la sollevata doglianza risulta inconferente oltre che priva di pregio atteso che l'art. 32, comma
2, del D.Lgs n.546/92, stabilisce che le parti possono depositare memorie fino a dieci giorni liberi prima della data fissata per la trattazione della controversia garantendo il diritto al contraddittorio ed il diritto alla difesa.
Dagli atti processuali si rileva che le memorie depositate dall'Ufficio in primo grado in data 30/08/2024 non sono assolutamente tardive, come sostenuto in appello, rispetto alla udienza di trattazione avvenuta in data
10 settembre 2023 dovendosi, a tal proposito, precisare che le stesse non andavano depositate venti giorni prima in quanto non sono stati depositati documenti. Nelle contestate memorie l'Ufficio, in riferimento alle doglianze avanzate nel ricorso introduttivo, forniva l'elenco dei dati delle dichiarazioni trasmesse dal professionista nell'anno 2016 e presenti nella Banca dati dell'Anagrafe Tributaria per le quali non risultava emissione di fatture per le prestazioni dallo stesso rese.
A tal proposito, gli appellanti deducevano che i dati desunti dall'Anagrafe Tributaria non costituiscono elemento probatorio atto a sostenere le riprese fiscali operate eccependo violazione di mancato onere in capo all'Ufficio e di illegittimità del decisum sul punto.
Tale assunto non può trovare condivisione.
Deve osservarsi, in proposito, che l'Anagrafe Tributaria, istituita con DPR n. 605/1973, è un archivio nazionale gestito dall'Amministrazione finanziaria italiana, in cui vengono raccolti, organizzati ed elaborati i dati e le informazioni derivanti dalle dichiarazioni e dalle denunce fiscali presentate dai contribuenti o da soggetti abilitati che ne curano la redazione e la conseguente presentazione e vengono aggiornati in corrispondenza della presentazione delle suddette dichiarazioni.
Tale sistema contiene anche altre informazioni che possono assumere rilevanza ai fini tributari consentendo una visione completa e dettagliata delle posizioni fiscali dei contribuenti.
L'Anagrafe Tributaria, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, ha un ruolo fondamentale nell'attività di accertamento tributario, facilitando l'analisi dei dati per verificare la correttezza delle dichiarazioni e individuare eventuali discrepanze o comportamenti elusivi.
Con essa l'Amministrazione finanziaria può monitorare le attività economiche dei contribuenti e assicurare il rispetto degli obblighi fiscali, contribuendo, in tal modo, alla lotta contro l'evasione fiscale e al miglioramento dell'efficacia del sistema di riscossione delle imposte.
A ben vedere l'Anagrafe medesima rappresenta uno strumento operativo ai fini fiscali e non è un “archivio non esente da errori” come sostenuto dagli appellanti che, a conforto di quanto indicato invocano principio di legittimità.
Osserva il Collegio che il principio enunciato se pur escludendone valore probatorio dei dati contenuti nell'Anagrafe tributaria ai fini accertativi ne ammette una valenza indiziaria che deve, comunque, essere parametrata alla contingente situazione cui si riferisce.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che, a seguito di segnalazione della Direzione Regionale del Molise,
l'Agenzia Entrate di Campobasso, a seguito di verifica ed in riferimento ai dati desunti dall'Anagrafe Tributaria rilevava che, nell'anno 2016, il professionista depositario delle scritture contabili di n. 55 soggetti (ditte individuali, società di persone, società di capitali) aveva inviato n.196 dichiarazioni prive di regolare fatture.
Di conseguenza, invitava le parti interessate a fornire elementi a dimostrazione dei compensi dichiarati dal professionista e la prova della rilevata bassa redditività.
Gli eredi del professionista fornivano la documentazione che era stata possibile rinvenire tant'è che l'Ufficio, relativamente ai compensi, escludeva dal recupero a tassazione quelli non incassati, per un imponibile di
€ 2.970,00 (€ 90 x33), essendo provato che erano state inviate diffide di pagamento per le prestazioni rese a clienti inseriti nel redatto elenco.
Dalle emergenze processuali trova smentita l'ipotesi, confermata anche in appello, secondo la quale le dichiarazioni inviate dal consulente sarebbero state n.124 e non n.196 indicate nell'accertamento considerato che da puntuale verifica operata da questo Collegio sui dati riferiti alla Banca dati dell'Anagrafe Tributaria espressi dall'Ufficio nelle memorie depositate nell'originario giudizio, le dichiarazioni inviate sono esattamente n.196 e riferite sia al numero dei soggetti di cui il professionista era depositario delle scritture contabili sia al numero delle dichiarazioni inviate nell'anno oggetto di controllo.
In merito alle memorie in cui le stesse erano inserite, oggetto di contestazione per produzione tardiva dei documenti come sollevata in appello, deve ravvisarsi la inconferenza della doglianza atteso che in tali memorie l'Ufficio evidenziava il codice fiscale del dichiarante, il modello di dichiarazione presentata, l'anno e il protocollo telematico delle inviate dichiarazioni dovendosi, peraltro, rappresentare che il numero di dichiarazioni era già noto ai contribuenti nella fase endoprocedimentale ove, a seguito di produzione documentale, l'Ufficio escludeva il recupero a tassazione dei compensi non incassati come già specificato.
L'accertamento opposto, pertanto, conseguiva alla constatazione di mancata emissione e contabilizzazione di fatture per la predisposizione e l'invio telematico delle già note n. 196 dichiarazioni provvedendo a rideterminare il maggior imponibile da recuperare a tassazione di € 14.670,00 in riferimento ai compensi non dichiarati procedendo, l'Ufficio alla ricostruzione indiretta dei compensi ex art. 39, comma 1, lett. d) del
DPR n. 600/73, avvalendosi del tariffario consigliato dall'Associazione Nazionale Commercialisti con applicazione della tariffa di € 90,00 per la predisposizione e l'invio di ciascuna dichiarazione prodotta dal professionista.
Il secondo motivo con il quale si contesta la violazione del contraddittorio e la violazione della motivazione del decisum come resa, alla luce delle risultanze agli atti, è da rigettare.
Invero, il contraddittorio preventivo è stato regolarmente effettuato come risulta dai due inviti notificati ed a seguito dei quali le parti fornivano chiarimenti e documentazione che conducevano al riconoscimento di mancato incasso del professionista per n.33 dichiarazioni per avvenuta prova di attivazione dei recuperi.
Né è stata commessa alcuna violazione da parte dei verificatori come eccepito anche in appello vertendosi in ipotesi di attività accertativa tutta interna all'Amministrazione finanziaria per sua natura prettamente documentale per la quale non era necessario procedere alla redazione di alcun verbale o atto conclusivo contenente le operazioni compiute.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la redazione del verbale di verifica e di quello conclusivo delle operazioni è richiesta dall'art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 (applicabile non solo in materia di IVA ma anche di imposte dirette, in virtù del richiamo operato dall'art. 33, comma 1, del d.P.R.
n. 600 del 1973) esclusivamente nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione, e non anche in quello di accertamenti documentali cd. a tavolino, espletati autonomamente dall'Amministrazione finanziaria nei propri uffici.” (Cass., Sez. 5, Sent. n. 8246 del 04/04/2018).
Sulla base di quanto evidenziato deve pervenirsi alla conclusione che l'Ufficio non ha violato le disposizioni indicate in narrativa, non essendo tenuti i verificatori, in ipotesi di attività accertativa tutta interna all'Amministrazione finanziaria, a redigere verbali di operazioni giornaliere e quello conclusivo delle operazioni di verifica.
Per le descritte ragioni, l'Ufficio non doveva nemmeno attivare il contraddittorio endoprocedimentale, né attendere il decorso del termine dilatorio di sessanta giorni come sostenuto dalle parti ricorrenti.
La giurisprudenza di legittimità ed anche quella unionale hanno chiarito che l'atto emesso in violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo comporta l'invalidità dell'atto stesso solo qualora il contribuente assolva all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa ossia se, in mancanza del vizio, il procedimento si sarebbe potuto concludere in maniera diversa.
Sulla violazione della regola generale dell'azione della P.A. e sulla violazione dell'art. 12 della L. n. 212/2000, con riferimento al difetto del contraddittorio endoprocedimentale deve rilevarsi, che l'ascolto del contribuente era già assicurato mediante la richiesta della documentazione, in relazione proprio alla tipologia del procedimento teso ad assumere la decisione, consistente nell'attività di controllo e verifica della documentazione proveniente dallo stesso contribuente finalizzata al rispetto della normativa fiscale in merito alla mancata fatturazione di operazioni professionali prestate.
La tesi difensiva fa riferimento al mancato incasso dei compensi per prestazioni rese gratuitamente e mancata fatturazione per i soggetti per i quali tenendo la contabilità i compensi erano determinati in misura unitaria.
Tale ricostruzione non è condivisibile ed appare smentita dalla mancanza di riscontri contabili evincibili dalla sussistenza di crediti non riscossi nei confronti di clienti;
non si è trattato, in effetti, di mancata percezione di prestazioni non corrisposte dai clienti, quanto piuttosto di compensi non fatturati e, comunque, di una anomala condotta del professionista, non improntata a criteri di economicità, di normalità e di ragionevolezza.
Nella fattispecie, dai dati estratti da interrogazioni effettuate dall'Ufficio presso l'Anagrafe Tributaria risulta che per n. 196 dichiarazioni fiscali obbligatorie non erano state emesse le relative fatture essendo preciso obbligo per il professionista emettere fatture per le prestazioni o dimostrarne il motivo della mancata percezione del compenso professionale.
La mancata fatturazione delle prestazioni professionali rese nella redazione e l'invio delle dichiarazioni fiscali, come in ipotesi, assurge al rango di presunzione grave, precisa e concordante quale prova della accertata evasione di imposta legittimando l'accertamento operato nei confronti del contribuente.
Tali elementi dimostrano la fondatezza della pretesa erariale, considerato che il mancato pagamento delle prestazioni costituisce circostanza eccezionale e non fisiologica nello svolgimento dell'attività professionale, assistita da presunzione di onerosità e non già di gratuità, che onera il contribuente a fornire la prova della mancata percezione del compenso.
Inoltre, deve ammettersi che l'avviso di accertamento ha carattere di "provocatio ad opponendum" e soddisfa l'obbligo di motivazione, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur”, fornendo elementi di segno contrario che, nella fattispecie, non sono stati forniti atteso che non sono stati allegati o forniti elementi (nemmeno indiretti) volti a dimostrare che i compensi in contestazione siano stati percepiti nelle annualità successive.
Né per inficiare la legittimità dell'atto di accertamento vale eccepire che molte delle prestazioni che in verità costituisce la parte più consistente dell'accertamento, siano state effettuate gratuitamente per essere state rese nei confronti di parenti o amici in un'ottica di “incremento della clientela” , o di società cui veniva prestata assistenza fiscale con compenso pattuito globalmente.
In tali ipotesi, però, per le prestazioni non fatturate effettuate verso i privati potevano essere prodotte lettere di incarico professionale dalle quali poter evincere la gratuità della prestazione;
mentre, per quanto riguarda le prestazioni gratuite rese nei confronti delle società potevano essere prodotti atti riferiti al professionista da cui poter evincere la gratuità della prestazione.
Alla luce di quanto rappresentato, appare inverosimile, a differenza di quanto si sostiene in atti, che il professionista non abbia percepito alcun reddito per le n. 196 dichiarazioni inviate nell'anno 2016 essendo evidente che la mancata percezione dei compensi rappresenta una circostanza eccezionale e non fisiologica dell'esercizio di un'attività libero professionale.
In tale ottica le parti, a fronte degli elementi emergenti dall'accertamento, avrebbero dovuto offrire prova contraria di contenuto e capacità probatoria idonei, ma, a tal proposito, deve osservarsi che la documentazione dagli stessi offerta non può condurre a delegittimare l'accertamento atteso che la documentazione stessa risulta prodotta in maniera generica e indistinta non supportata da elencazione dei documenti prodotti e da denominazione relativa che ne individua chiaramente la conferma o la smentita delle affermazioni di parte.
Né può assurgere a rango di prova della gratuità della dichiarazione la produzione di uno stato di famiglia del 18/04/2007 contenente una pluralità di nomi senza alcun altro elemento significativo tale da far desumere a quali familiari l'attività è prestata gratuitamente.
Quanto al recupero del costo indicato nella fattura n. 86 del 30/12/2016 emessa dalla ditta “Nominativo_2
”, portata integralmente in deduzione dal reddito come spesa “manutenzione e riparazione beni propri”, si ritiene confermare il recupero atteso che, in violazione dell'art. 21, comma 2, lett. b) del DPR n.633/72, la fattura, contenente una descrizione del tutto generica per la prestazione eseguita rende impossibile l'individuazione della natura della prestazione e la correlazione del costo all'attività esercitata.
Un costo per essere dedotto deve rispondere al principio di inerenza di cui all'art. 109 del TUIR, a mente del quale “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito”.
Il principio di inerenza presuppone nel concreto un'analisi preventiva e fattuale che verifichi il nesso di causalità del singolo costo con l'attività di impresa da cui derivano i redditi imponibili secondo principio di legittimità. (Cass. Ord. n.27987/2020).
La deducibilità fiscale dei costi deve risultare da puntuale e specifica descrizione e non già genericamente come avvenuto nella fattispecie dovendo il contribuente “documentare e provare l'inerenza della spesa all'attività svolta mediante elementi certi e precisi” (Cass,. Ord. n. 18210/2021.
Né può fornire prova, ai fini della sostenuta deducibilità del costo, la prodotta dichiarazione del fornitore
“Nominativo_2” rilasciata in data 01/07/2022, risultando inidonea a giustificare la natura della prestazione e l'inerenza del costo per “manutenzione e riparazione beni propri” con l'attività esercitata anche alla luce del principio di legittimità innanzi esposto.
In definitiva deve ravvisarsi l'infondatezza dell'appello che va rigettato.
La peculiarità e la particolarità delle questioni affrontate costituiscono condizioni per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise rigetta l'appello. Compensa le spese.
Così deciso in Campobasso il 03 dicembre 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Di Lorenzo Carmela
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI LORENZO CARMELA, Presidente e Relatore
LIBERATORE ANTONIO, Giudice
SCARANO STEFANO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 97/2025 depositato il 21/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 335/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO
e pubblicata il 25/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010100440 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010100440 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010100440 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6010100440 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 127/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Sono presenti il difensore degli appellanti ed il delegato dell'Ufficio ciascuno dei quali insiste nell'accoglimento di quanto richiesto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, Ricorrente_3 e Ricorrente_2 quali eredi del Dr. Dall'Nominativo_1, rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1 presso il cui studio veniva eletto domicilio, proponevano ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TR6010100440/2022 afferente l'anno 2016 per un ammontare complessivo di
€ 22.572,00 notificato in data 30/11/2022 dall'Agenzia delle Entrate di Campobasso.
In premessa, i ricorrenti deducevano che, nei confronti del congiunto Dr. Dall'Nominativo_1 svolgente la professione di consulente fiscale con studio in Termoli, l'Agenzia Entrate, a seguito di controllo della corretta determinazione del reddito da lavoro autonomo sulla base dei dati in proprio possesso, rilevava una bassa redditività ed una incidenza elevata delle spese documentate relativamente ai compensi dichiarati.
Rappresentavano che le riprese fiscali derivavano, secondo la prospettazione dell'Ufficio, da mancata emissione di fattura per n. 196 dichiarazioni reddituali e per tenuta di contabilità a n.55 soggetti tra ditte individuali, società di persone e società di capitali con conseguente recupero reddituale di € 17.640,00, relativa IVA e contributi previdenziali.
Nel sostenere la illegittimità delle riprese deducevano che la maggior parte delle dichiarazioni era stata effettuata gratuitamente in favore di parenti ed amici cui non potevano essere richiesti compensi e che per altre redatte ed inviate dal professionista non era stato erogato alcun compenso rientrando nelle competenze totali di quanto corrisposto per la tenuta delle scritture contabili.
Quanto al recupero a tassazione per un imponibile di € 9.100,00 e relativa IVA, ritenuta indebitamente detratta, di € 2.002,00, afferente la fattura n. 86/2016 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori ne ammettevano la illegittimità sostenendo, di contro, che la fattura sia sufficiente a comprovare l'inerenza del costo sostenuto.
Nel sostenere la illegittimità dei recuperi, i ricorrenti eccepivano:
- violazione del principio del contraddittorio;
- violazione del principio della capacità contributiva;
non assoggettabilità a tassazione delle prestazioni gratuite;
- violazione dell'onere della prova;
errata ricostruzione del reddito percepito.
Per ciascuna addotta eccezione opponevano motivazioni volte a delegittimare i recuperi fiscali così come operati in richiamo a giurisprudenza di merito e di legittimità.
Chiedevano, previa sospensione cautelare, nel merito accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto; in subordine, il riesame dei redditi dichiarati per l'anno di imposta oggetto di accertamento con dichiarazione di non debenza delle maggiori imposte;
ed ancora, in via ulteriormente gradata, accoglimento parziale del ricorso unitamente a condanna dell'Ufficio alle spese per lite temeraria, il tutto con vittoria delle spese processuali.
L'Ufficio si costituiva in giudizio mediante deposito di note nelle quali chiedeva il rigetto del ricorso per destituzione giuridica e fattuale delle doglianze come esposte unitamente a condanna alle spese in capo alle parti ricorrenti.
Quanto alla dedotta violazione del principio del contraddittorio ne ammetteva la inconferenza sul rilievo che la documentazione contabile richiesta, in riferimento all'anno 2016, con invito n.I00153/2022 veniva regolarmente esibita il 26/05/2022.
Deduceva, inoltre, che a seguito di rinvio richiesto dalle parti ricorrenti per consentire il reperimento di ulteriore documentazione giustificativa, le stesse in sede di contraddittorio producevano altra documentazione che in riconoscimento parziale conduceva ad una riduzione delle riprese fiscali operate.
In riferimento al secondo motivo di ricorso l'Ufficio rappresentava che la ricostruzione reddituale come operata derivava dal raffronto tra la documentazione esibita dalle parti in risposta all'invito ex artt. 32 del DPR n.
600/73 e 51 del DPR n. 633/72 ed i dati presenti in Anagrafe Tributaria e che l'omessa fatturazione delle prestazioni eseguite faceva desumere un comportamento antieconomico nella gestione caratteristica dell'attività professionale svolta dal professionista citando, a sostegno, principi di legittimità applicabili alla fattispecie.
Per quanto concerne il recupero del costo di cui alla fattura n. 86 del 30/12/2016 emessa dalla ditta “ Nominativo_2”, portata integralmente in deduzione dal reddito come spesa “manutenzione e riparazione beni propri”, l'Ufficio riteneva che dalla stessa non poteva individuarsi la natura della prestazione e la correlazione del costo con l'attività esercitata essendo in essa contenuta una generica descrizione della prestazione eseguita in violazione del disposto di cui all'art. 21, comma 2, lett. b) del DPR n.633/72.
Produceva, inoltre, l'Ufficio memorie illustrative nelle quali, a conferma della legittimità del proprio operato, forniva dettagliato elenco delle dichiarazioni reddituali inviate nell'anno 2016 dal professionista come risultanti dall' Anagrafe Tributaria che smentiscono gli assunti dei ricorrenti.
Il giudizio di primo grado, con sentenza n. 335/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Campobasso si concludeva con rigetto del ricorso e compensazione delle spese.
Avverso la stessa veniva interposto appello con richiesta di riforma attesa la illegittimità del decisum per gli indicati motivi con conseguente suo annullamento, previa sospensione cautelare dello stesso e dell'avviso di accertamento. In via subordinata, veniva richiesto il riesame dei redditi dichiararti e la conseguente riduzione dell'accertato unitamente a vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Deducevano gli appellanti: -violazione di legge della sentenza in merito al tardivo deposito delle memorie depositate dall'Ufficio contenente atti desunti dall'Anagrafe Tributaria la quale non può essere considerata prova per essere un archivio non esente da errori secondo il menzionatoo principio di legittimità, incombendo sull'Ufficio l'onere della prova della pretesa tributaria;
-violazione del contraddittorio avendo l'Ufficio emesso l'atto impositivo senza preventivamente informare i contribuenti delle conclusioni dopo aver esaminato la documentazione relativa alla posizione fiscale oggetto di controllo;
-illegittimità della sentenza opposta per mancata valutazione delle prove offerte;
violazione dell'onere della prova;
violazione del principio della capacità contributiva;
non assoggettabilità a tassazione delle prestazioni gratuite;
contraddittorietà della motivazione;
mancata pronuncia sulla prova testimoniale scritta richiesta ed errata ricostruzione del reddito percepito.
Costituitosi l'Ufficio contestava le avverse eccezioni di nullità della sentenza rappresentando le ragioni del corretto recupero dell'accertato in quanto effettuato nel rispetto della normativa e della giurisprudenza da ritenersi indenne dalle critiche rappresentate da controparte e nella ulteriore considerazione di avere, in sede amministrativa, provveduto a non considerare i proventi afferenti le dichiarazione per le quali erano state offerte prove di procedure per recupero dei crediti professionali.
Per gli esposti motivi chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione cautelare;
il rigetto dell'appello in conferma della sentenza opposta e condanna alle spese.
L'odierna udienza di discussione si tiene pubblicamente in presenza del difensore degli appellanti ed il delegato dell'Ufficio ciascuno dei quali insiste nell'accoglimento di quanto richiesto.
A seguito discussione camerale il procedimento viene assegnato a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Molise ritiene rigettare l'appello.
Con l'opposto accertamento l'Ufficio ricostruiva i maggiori componenti positivi di reddito a seguito della documentazione esibita dalla parte ricorrente in risposta all'invito ex artt. 32 del D.P.R. n.600/73 e 51 del
DPR n. 633/72 e i dati presenti in Anagrafe Tributaria e recuperava il costo di una fattura per genericità della descrizione dei lavori eseguiti.
Gli odierni appellanti quali eredi del professionista accertato eccepiscono una serie di illegittimità sia del decisum che dell'atto opposto.
In merito alla violazione di legge della sentenza per tardività del deposito delle memorie dell'Ufficio deve rilevarsi che la sollevata doglianza risulta inconferente oltre che priva di pregio atteso che l'art. 32, comma
2, del D.Lgs n.546/92, stabilisce che le parti possono depositare memorie fino a dieci giorni liberi prima della data fissata per la trattazione della controversia garantendo il diritto al contraddittorio ed il diritto alla difesa.
Dagli atti processuali si rileva che le memorie depositate dall'Ufficio in primo grado in data 30/08/2024 non sono assolutamente tardive, come sostenuto in appello, rispetto alla udienza di trattazione avvenuta in data
10 settembre 2023 dovendosi, a tal proposito, precisare che le stesse non andavano depositate venti giorni prima in quanto non sono stati depositati documenti. Nelle contestate memorie l'Ufficio, in riferimento alle doglianze avanzate nel ricorso introduttivo, forniva l'elenco dei dati delle dichiarazioni trasmesse dal professionista nell'anno 2016 e presenti nella Banca dati dell'Anagrafe Tributaria per le quali non risultava emissione di fatture per le prestazioni dallo stesso rese.
A tal proposito, gli appellanti deducevano che i dati desunti dall'Anagrafe Tributaria non costituiscono elemento probatorio atto a sostenere le riprese fiscali operate eccependo violazione di mancato onere in capo all'Ufficio e di illegittimità del decisum sul punto.
Tale assunto non può trovare condivisione.
Deve osservarsi, in proposito, che l'Anagrafe Tributaria, istituita con DPR n. 605/1973, è un archivio nazionale gestito dall'Amministrazione finanziaria italiana, in cui vengono raccolti, organizzati ed elaborati i dati e le informazioni derivanti dalle dichiarazioni e dalle denunce fiscali presentate dai contribuenti o da soggetti abilitati che ne curano la redazione e la conseguente presentazione e vengono aggiornati in corrispondenza della presentazione delle suddette dichiarazioni.
Tale sistema contiene anche altre informazioni che possono assumere rilevanza ai fini tributari consentendo una visione completa e dettagliata delle posizioni fiscali dei contribuenti.
L'Anagrafe Tributaria, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, ha un ruolo fondamentale nell'attività di accertamento tributario, facilitando l'analisi dei dati per verificare la correttezza delle dichiarazioni e individuare eventuali discrepanze o comportamenti elusivi.
Con essa l'Amministrazione finanziaria può monitorare le attività economiche dei contribuenti e assicurare il rispetto degli obblighi fiscali, contribuendo, in tal modo, alla lotta contro l'evasione fiscale e al miglioramento dell'efficacia del sistema di riscossione delle imposte.
A ben vedere l'Anagrafe medesima rappresenta uno strumento operativo ai fini fiscali e non è un “archivio non esente da errori” come sostenuto dagli appellanti che, a conforto di quanto indicato invocano principio di legittimità.
Osserva il Collegio che il principio enunciato se pur escludendone valore probatorio dei dati contenuti nell'Anagrafe tributaria ai fini accertativi ne ammette una valenza indiziaria che deve, comunque, essere parametrata alla contingente situazione cui si riferisce.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che, a seguito di segnalazione della Direzione Regionale del Molise,
l'Agenzia Entrate di Campobasso, a seguito di verifica ed in riferimento ai dati desunti dall'Anagrafe Tributaria rilevava che, nell'anno 2016, il professionista depositario delle scritture contabili di n. 55 soggetti (ditte individuali, società di persone, società di capitali) aveva inviato n.196 dichiarazioni prive di regolare fatture.
Di conseguenza, invitava le parti interessate a fornire elementi a dimostrazione dei compensi dichiarati dal professionista e la prova della rilevata bassa redditività.
Gli eredi del professionista fornivano la documentazione che era stata possibile rinvenire tant'è che l'Ufficio, relativamente ai compensi, escludeva dal recupero a tassazione quelli non incassati, per un imponibile di
€ 2.970,00 (€ 90 x33), essendo provato che erano state inviate diffide di pagamento per le prestazioni rese a clienti inseriti nel redatto elenco.
Dalle emergenze processuali trova smentita l'ipotesi, confermata anche in appello, secondo la quale le dichiarazioni inviate dal consulente sarebbero state n.124 e non n.196 indicate nell'accertamento considerato che da puntuale verifica operata da questo Collegio sui dati riferiti alla Banca dati dell'Anagrafe Tributaria espressi dall'Ufficio nelle memorie depositate nell'originario giudizio, le dichiarazioni inviate sono esattamente n.196 e riferite sia al numero dei soggetti di cui il professionista era depositario delle scritture contabili sia al numero delle dichiarazioni inviate nell'anno oggetto di controllo.
In merito alle memorie in cui le stesse erano inserite, oggetto di contestazione per produzione tardiva dei documenti come sollevata in appello, deve ravvisarsi la inconferenza della doglianza atteso che in tali memorie l'Ufficio evidenziava il codice fiscale del dichiarante, il modello di dichiarazione presentata, l'anno e il protocollo telematico delle inviate dichiarazioni dovendosi, peraltro, rappresentare che il numero di dichiarazioni era già noto ai contribuenti nella fase endoprocedimentale ove, a seguito di produzione documentale, l'Ufficio escludeva il recupero a tassazione dei compensi non incassati come già specificato.
L'accertamento opposto, pertanto, conseguiva alla constatazione di mancata emissione e contabilizzazione di fatture per la predisposizione e l'invio telematico delle già note n. 196 dichiarazioni provvedendo a rideterminare il maggior imponibile da recuperare a tassazione di € 14.670,00 in riferimento ai compensi non dichiarati procedendo, l'Ufficio alla ricostruzione indiretta dei compensi ex art. 39, comma 1, lett. d) del
DPR n. 600/73, avvalendosi del tariffario consigliato dall'Associazione Nazionale Commercialisti con applicazione della tariffa di € 90,00 per la predisposizione e l'invio di ciascuna dichiarazione prodotta dal professionista.
Il secondo motivo con il quale si contesta la violazione del contraddittorio e la violazione della motivazione del decisum come resa, alla luce delle risultanze agli atti, è da rigettare.
Invero, il contraddittorio preventivo è stato regolarmente effettuato come risulta dai due inviti notificati ed a seguito dei quali le parti fornivano chiarimenti e documentazione che conducevano al riconoscimento di mancato incasso del professionista per n.33 dichiarazioni per avvenuta prova di attivazione dei recuperi.
Né è stata commessa alcuna violazione da parte dei verificatori come eccepito anche in appello vertendosi in ipotesi di attività accertativa tutta interna all'Amministrazione finanziaria per sua natura prettamente documentale per la quale non era necessario procedere alla redazione di alcun verbale o atto conclusivo contenente le operazioni compiute.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la redazione del verbale di verifica e di quello conclusivo delle operazioni è richiesta dall'art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 (applicabile non solo in materia di IVA ma anche di imposte dirette, in virtù del richiamo operato dall'art. 33, comma 1, del d.P.R.
n. 600 del 1973) esclusivamente nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione, e non anche in quello di accertamenti documentali cd. a tavolino, espletati autonomamente dall'Amministrazione finanziaria nei propri uffici.” (Cass., Sez. 5, Sent. n. 8246 del 04/04/2018).
Sulla base di quanto evidenziato deve pervenirsi alla conclusione che l'Ufficio non ha violato le disposizioni indicate in narrativa, non essendo tenuti i verificatori, in ipotesi di attività accertativa tutta interna all'Amministrazione finanziaria, a redigere verbali di operazioni giornaliere e quello conclusivo delle operazioni di verifica.
Per le descritte ragioni, l'Ufficio non doveva nemmeno attivare il contraddittorio endoprocedimentale, né attendere il decorso del termine dilatorio di sessanta giorni come sostenuto dalle parti ricorrenti.
La giurisprudenza di legittimità ed anche quella unionale hanno chiarito che l'atto emesso in violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo comporta l'invalidità dell'atto stesso solo qualora il contribuente assolva all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa ossia se, in mancanza del vizio, il procedimento si sarebbe potuto concludere in maniera diversa.
Sulla violazione della regola generale dell'azione della P.A. e sulla violazione dell'art. 12 della L. n. 212/2000, con riferimento al difetto del contraddittorio endoprocedimentale deve rilevarsi, che l'ascolto del contribuente era già assicurato mediante la richiesta della documentazione, in relazione proprio alla tipologia del procedimento teso ad assumere la decisione, consistente nell'attività di controllo e verifica della documentazione proveniente dallo stesso contribuente finalizzata al rispetto della normativa fiscale in merito alla mancata fatturazione di operazioni professionali prestate.
La tesi difensiva fa riferimento al mancato incasso dei compensi per prestazioni rese gratuitamente e mancata fatturazione per i soggetti per i quali tenendo la contabilità i compensi erano determinati in misura unitaria.
Tale ricostruzione non è condivisibile ed appare smentita dalla mancanza di riscontri contabili evincibili dalla sussistenza di crediti non riscossi nei confronti di clienti;
non si è trattato, in effetti, di mancata percezione di prestazioni non corrisposte dai clienti, quanto piuttosto di compensi non fatturati e, comunque, di una anomala condotta del professionista, non improntata a criteri di economicità, di normalità e di ragionevolezza.
Nella fattispecie, dai dati estratti da interrogazioni effettuate dall'Ufficio presso l'Anagrafe Tributaria risulta che per n. 196 dichiarazioni fiscali obbligatorie non erano state emesse le relative fatture essendo preciso obbligo per il professionista emettere fatture per le prestazioni o dimostrarne il motivo della mancata percezione del compenso professionale.
La mancata fatturazione delle prestazioni professionali rese nella redazione e l'invio delle dichiarazioni fiscali, come in ipotesi, assurge al rango di presunzione grave, precisa e concordante quale prova della accertata evasione di imposta legittimando l'accertamento operato nei confronti del contribuente.
Tali elementi dimostrano la fondatezza della pretesa erariale, considerato che il mancato pagamento delle prestazioni costituisce circostanza eccezionale e non fisiologica nello svolgimento dell'attività professionale, assistita da presunzione di onerosità e non già di gratuità, che onera il contribuente a fornire la prova della mancata percezione del compenso.
Inoltre, deve ammettersi che l'avviso di accertamento ha carattere di "provocatio ad opponendum" e soddisfa l'obbligo di motivazione, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur”, fornendo elementi di segno contrario che, nella fattispecie, non sono stati forniti atteso che non sono stati allegati o forniti elementi (nemmeno indiretti) volti a dimostrare che i compensi in contestazione siano stati percepiti nelle annualità successive.
Né per inficiare la legittimità dell'atto di accertamento vale eccepire che molte delle prestazioni che in verità costituisce la parte più consistente dell'accertamento, siano state effettuate gratuitamente per essere state rese nei confronti di parenti o amici in un'ottica di “incremento della clientela” , o di società cui veniva prestata assistenza fiscale con compenso pattuito globalmente.
In tali ipotesi, però, per le prestazioni non fatturate effettuate verso i privati potevano essere prodotte lettere di incarico professionale dalle quali poter evincere la gratuità della prestazione;
mentre, per quanto riguarda le prestazioni gratuite rese nei confronti delle società potevano essere prodotti atti riferiti al professionista da cui poter evincere la gratuità della prestazione.
Alla luce di quanto rappresentato, appare inverosimile, a differenza di quanto si sostiene in atti, che il professionista non abbia percepito alcun reddito per le n. 196 dichiarazioni inviate nell'anno 2016 essendo evidente che la mancata percezione dei compensi rappresenta una circostanza eccezionale e non fisiologica dell'esercizio di un'attività libero professionale.
In tale ottica le parti, a fronte degli elementi emergenti dall'accertamento, avrebbero dovuto offrire prova contraria di contenuto e capacità probatoria idonei, ma, a tal proposito, deve osservarsi che la documentazione dagli stessi offerta non può condurre a delegittimare l'accertamento atteso che la documentazione stessa risulta prodotta in maniera generica e indistinta non supportata da elencazione dei documenti prodotti e da denominazione relativa che ne individua chiaramente la conferma o la smentita delle affermazioni di parte.
Né può assurgere a rango di prova della gratuità della dichiarazione la produzione di uno stato di famiglia del 18/04/2007 contenente una pluralità di nomi senza alcun altro elemento significativo tale da far desumere a quali familiari l'attività è prestata gratuitamente.
Quanto al recupero del costo indicato nella fattura n. 86 del 30/12/2016 emessa dalla ditta “Nominativo_2
”, portata integralmente in deduzione dal reddito come spesa “manutenzione e riparazione beni propri”, si ritiene confermare il recupero atteso che, in violazione dell'art. 21, comma 2, lett. b) del DPR n.633/72, la fattura, contenente una descrizione del tutto generica per la prestazione eseguita rende impossibile l'individuazione della natura della prestazione e la correlazione del costo all'attività esercitata.
Un costo per essere dedotto deve rispondere al principio di inerenza di cui all'art. 109 del TUIR, a mente del quale “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito”.
Il principio di inerenza presuppone nel concreto un'analisi preventiva e fattuale che verifichi il nesso di causalità del singolo costo con l'attività di impresa da cui derivano i redditi imponibili secondo principio di legittimità. (Cass. Ord. n.27987/2020).
La deducibilità fiscale dei costi deve risultare da puntuale e specifica descrizione e non già genericamente come avvenuto nella fattispecie dovendo il contribuente “documentare e provare l'inerenza della spesa all'attività svolta mediante elementi certi e precisi” (Cass,. Ord. n. 18210/2021.
Né può fornire prova, ai fini della sostenuta deducibilità del costo, la prodotta dichiarazione del fornitore
“Nominativo_2” rilasciata in data 01/07/2022, risultando inidonea a giustificare la natura della prestazione e l'inerenza del costo per “manutenzione e riparazione beni propri” con l'attività esercitata anche alla luce del principio di legittimità innanzi esposto.
In definitiva deve ravvisarsi l'infondatezza dell'appello che va rigettato.
La peculiarità e la particolarità delle questioni affrontate costituiscono condizioni per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise rigetta l'appello. Compensa le spese.
Così deciso in Campobasso il 03 dicembre 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Di Lorenzo Carmela