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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/06/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 218/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 29.01.2025, da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: , Cod. Fisc. CP_1 C.F._1 residente in Lomazzo (CO), Villaggio Meridiana n. 12 con l'Avv. Manuela Speranza del Foro di Como
E
Controparte_2 nato a [...], il [...] cittadino: , Cod. Fisc. Pt_2 C.F._2 residente in Castronno (VA), Via Liguria n. 31 con l'Avv. Massimo Marini del Foro di Busto Arsizio
i quali hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, in UR CI, in data 11.10.1997
(atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di UR CI - anno 1997, atto n. 28, parte 2, serie A)
SEPARAZIONE: i coniugi sono separati consensualmente con verbale in data 18.4.2023, omologato con decreto del Tribunale di Como in data 3.5.2023 con i seguenti FIGLI maggiorenni economicamente indipendenti: , nata il [...] Pt_3 con i seguenti FIGLI maggiorenni NON economicamente indipendenti: , nata il [...] Per_1
(studentessa) FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. la figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà a convivere con la Per_1
madre presso la casa coniugale;
2. il padre vedrà con ampia libertà, previo accordo direttamente con la stessa, avuto riguardo alle Per_1
sue preminenti necessità e alle proprie esigenze;
3. a titolo di contributo al mantenimento di , il SInor corrisponderà alla SI Per_1 Controparte_2
con bonifico di conto corrente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese di calendario e Parte_1
con valuta fissa a tale data, l'importo mensile di € 400,00, da rivalutare di anno in anno secondo gli indici
Istat;
4. le spese straordinarie nell'interesse della figlia saranno sostenute da ciascuno dei genitori al Per_1
50%, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como;
5. previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti facenti capo alla SI , il SInor si impegna a trasferire alla Parte_1 Controparte_2
stessa, che accetta, entro trenta giorni dal deposito della sentenza di divorzio, a titolo di assegno divorzile una tantum, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, la propria quota del 50% di proprietà della casa coniugale sita in Lomazzo (CO), Villaggio Meridiana 12, (già Via del Casate),
consistente in appartamento posto al primo piano composto da: ingresso, cinque locali e servizi, cantina e area al piano terra, il tutto individuato nella mappa del Catasto Fabbricati di detto Comune, Sezione
Lomazzo Comasco, distinto nel N.C.E.U. di Lomazzo (CO) come segue: Sezione Lomazzo Comasco,
foglio 6, Via Meridiana 12 (già Via del Casate), mappale 3964 subalterno, P T-1, Cat. A/7, Cl. 1, Vani
6,5, R.C. Euro 621,04;
6. L'onorario del Notaio per il trasferimento della quota pari al 50% dell'immobile sopra citato sarà
suddiviso in parti uguali tra il SI. e la SI.ra ; CP_2 Pt_1
7. la SI ha ricevuto dal SInor nelle more del procedimento di Parte_1 Controparte_2
divorzio, l'importo di euro € 1.800,00 che ha accettato a titolo di integrazione dell'assegno divorzile una tantum di cui al punto che precede, con richiesta di dichiarazione di equità da parte del Tribunale;
8. le parti riconoscono che le attribuzioni di cui ai punti 5 e 7 che precedono costituiscono contributo in un'unica soluzione vita natural durante, da parte del SInor in favore della SI Controparte_2
, e che sono effettuate a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e Parte_1
quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della legge n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, con conseguente rinuncia da parte della SI sin da ora a qualsivoglia ulteriore pretesa, domanda e Parte_1
azione nei confronti del SInor e, in particolare, a qualsivoglia pretesa ex art. 12-bis L. Controparte_2
n. 898/1970 sul trattamento di fine rapporto lavorativo percepito dal SInor Controparte_2
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole ed essendo altresì equa l'attribuzione una tantum di cui ai punti 5 e 7 delle condizioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi Parte_1
e in data 11.10.1997, in Comune di UR CI (atto trascritto nei
[...] Controparte_2
Registri dello Stato Civile del Comune di UR CI - anno 1997, atto n. 28, parte 2, serie A)
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UR CI, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 12.6.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 29.01.2025, da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: , Cod. Fisc. CP_1 C.F._1 residente in Lomazzo (CO), Villaggio Meridiana n. 12 con l'Avv. Manuela Speranza del Foro di Como
E
Controparte_2 nato a [...], il [...] cittadino: , Cod. Fisc. Pt_2 C.F._2 residente in Castronno (VA), Via Liguria n. 31 con l'Avv. Massimo Marini del Foro di Busto Arsizio
i quali hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, in UR CI, in data 11.10.1997
(atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di UR CI - anno 1997, atto n. 28, parte 2, serie A)
SEPARAZIONE: i coniugi sono separati consensualmente con verbale in data 18.4.2023, omologato con decreto del Tribunale di Como in data 3.5.2023 con i seguenti FIGLI maggiorenni economicamente indipendenti: , nata il [...] Pt_3 con i seguenti FIGLI maggiorenni NON economicamente indipendenti: , nata il [...] Per_1
(studentessa) FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. la figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà a convivere con la Per_1
madre presso la casa coniugale;
2. il padre vedrà con ampia libertà, previo accordo direttamente con la stessa, avuto riguardo alle Per_1
sue preminenti necessità e alle proprie esigenze;
3. a titolo di contributo al mantenimento di , il SInor corrisponderà alla SI Per_1 Controparte_2
con bonifico di conto corrente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese di calendario e Parte_1
con valuta fissa a tale data, l'importo mensile di € 400,00, da rivalutare di anno in anno secondo gli indici
Istat;
4. le spese straordinarie nell'interesse della figlia saranno sostenute da ciascuno dei genitori al Per_1
50%, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como;
5. previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti facenti capo alla SI , il SInor si impegna a trasferire alla Parte_1 Controparte_2
stessa, che accetta, entro trenta giorni dal deposito della sentenza di divorzio, a titolo di assegno divorzile una tantum, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, la propria quota del 50% di proprietà della casa coniugale sita in Lomazzo (CO), Villaggio Meridiana 12, (già Via del Casate),
consistente in appartamento posto al primo piano composto da: ingresso, cinque locali e servizi, cantina e area al piano terra, il tutto individuato nella mappa del Catasto Fabbricati di detto Comune, Sezione
Lomazzo Comasco, distinto nel N.C.E.U. di Lomazzo (CO) come segue: Sezione Lomazzo Comasco,
foglio 6, Via Meridiana 12 (già Via del Casate), mappale 3964 subalterno, P T-1, Cat. A/7, Cl. 1, Vani
6,5, R.C. Euro 621,04;
6. L'onorario del Notaio per il trasferimento della quota pari al 50% dell'immobile sopra citato sarà
suddiviso in parti uguali tra il SI. e la SI.ra ; CP_2 Pt_1
7. la SI ha ricevuto dal SInor nelle more del procedimento di Parte_1 Controparte_2
divorzio, l'importo di euro € 1.800,00 che ha accettato a titolo di integrazione dell'assegno divorzile una tantum di cui al punto che precede, con richiesta di dichiarazione di equità da parte del Tribunale;
8. le parti riconoscono che le attribuzioni di cui ai punti 5 e 7 che precedono costituiscono contributo in un'unica soluzione vita natural durante, da parte del SInor in favore della SI Controparte_2
, e che sono effettuate a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e Parte_1
quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della legge n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, con conseguente rinuncia da parte della SI sin da ora a qualsivoglia ulteriore pretesa, domanda e Parte_1
azione nei confronti del SInor e, in particolare, a qualsivoglia pretesa ex art. 12-bis L. Controparte_2
n. 898/1970 sul trattamento di fine rapporto lavorativo percepito dal SInor Controparte_2
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole ed essendo altresì equa l'attribuzione una tantum di cui ai punti 5 e 7 delle condizioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi Parte_1
e in data 11.10.1997, in Comune di UR CI (atto trascritto nei
[...] Controparte_2
Registri dello Stato Civile del Comune di UR CI - anno 1997, atto n. 28, parte 2, serie A)
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UR CI, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 12.6.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao