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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15254 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
n. 51915/2018 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritte al n. 51915 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2018 posta in decisione alla data del 28.10.2025 e vertente
TRA
[...]
Parte_1 quali eredi di elett.te dom.ti in Roma, in Via Persona_1
Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avv.to Nicola Staniscia che li rappresenta e difende giusta procura notarile in atti
- ATTORI/OPPOSTI - E
CP_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore,
- CONVENUTO/OPPONENTE CONTUMACE-
E
Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in V.le Europa n. 190, presso lo studio dell'avv.to Alessia Baroni che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti per atto del Notaio di Persona_2
Roma in data 06.05.2022, Rep. n. 55418, Racc. n. 16104, registrato a Roma il 04.05.2022, n. 5514
- RZ HI -
NONCHE'
CP_3
Controparte_4
- RZ MA MA -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615, II co., c.p.c.) e agli atti esecutivi (art. 617, II co., c.p.c.)
1 dr. Alessandro CENTO n. 51915/2018 R.G.A.C.C.
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.10.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per gli attori/opposti: “… dichiarare inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per tardività …”
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con atto di pignoramento notificato in data 28/10-15.11.2016,
[...] promuoveva, ai danni dell' (debitore esecutato) e Persona_1 CP_1 presso la e (terzi CP_3 Controparte_2 Controparte_4 pignorati), espropriazione di crediti per il recupero della complessiva somma di € 4.273,20 in forza della sent. Trib. di Roma (sezione lavoro) n. 21369/2002 e atto di precetto (notificato in data 6.9.2016);
che il procedimento esecutivo veniva iscritto al n. 25891/16 RGE;
che, in data 10.10.2017, l' proponeva “opposizione all'esecuzione” CP_1 eccependo: a) la nullità del pignoramento (siccome nell'atto esecutivo non erano stati indicati i dati anagrafici della creditrice istante in violazione dell'art. 44, comma 3, lett. b della L. n. 326/2003); b) il “difetto di procura”
(in quanto non vi era prova che la sottoscrizione del mandante fosse stata autenticata in Italia); c) l'intervenuto decesso della creditrice in data 10.8.2017; d) l'insussistenza del credito azionato in quanto già soddisfatto per mezzo di altra ordinanza di assegnazione o, in subordine, in quanto estinto per compensazione. che, instauratosi il contraddittorio, si costituiva la creditrice procedente contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto perché infondata. che, all'esito della fase sommaria, il G.E., con ordinanza del 19.6.2018 – comunicata in data 6.7.2018 – rigettava l'istanza di sospensione, regolava le spese di lite secondo il principio della soccombenza e dunque assegnava il termine di gg. 90 per l'introduzione del giudizio di merito
Considerato che con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.7.2018 Pt_1
e quali eredi di
[...] Parte_1 Persona_1 introducevano il giudizio di merito e convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l' per ivi sentir dichiarare inammissibile (perché CP_1
2 dr. Alessandro CENTO n. 51915/2018 R.G.A.C.C.
tardiva) l'opposizione agli atti esecutivi ed infondata l'opposizione all'esecuzione; che il procedimento veniva iscritto al n. 51915/18 RGACC;
che non si costituiva in giudizio l' e all'udienza del 8.1.2019 ne veniva CP_1 dichiarata la contumacia;
che con ordinanza del 22.2.2022 il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati (litisconsorti necessari);
che il contraddittorio veniva (tempestivamente) integrato nei confronti della e della (terzi CP_3 Controparte_2 Controparte_4 pignorati);
che si costituiva in giudizio la ai soli fini Controparte_2 dell'integrazione del contraddittorio;
che i terzi pignorati terzi pignorati e pur CP_3 Controparte_4 ritualmente citati, non si costituivano in giudizio;
che, acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 28.10.2025 (con rinuncia dei procuratori delle parti ai termini di cui all'art 190 c.p.c.)
……………..
Deve essere anzitutto dichiarata la contumacia della e della CP_3 che, pur ritualmente citate, non si sono mai costituite nel Controparte_4 presente giudizio.
Va poi rilevato che l'atto di citazione (introduttivo del giudizio di merito) è stato sottoscritto (digitalmente) da un difensore (avv.to Gina Tralicci) privo di procura alla lite: tuttavia, successivamente si è costituito in giudizio il difensore (avv.to Nicola Staniscia) munito di procura alla lite, sanando così ex tunc il rilevato vizio (art. 182 c.p.c.)
D'altra parte, l'effetto sanante "ex tunc" previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) si determina non solo quando la parte sani il vizio nel termine assegnatole dal giudice, ma anche quando vi provveda autonomamente.
Nel merito, valgono le seguenti considerazioni.
Con atto di pignoramento notificato in data 28/10-15.11.2016,
[...] promuoveva, ai danni dell' (debitore esecutato) e Persona_1 CP_1 presso la e (terzi CP_3 Controparte_2 Controparte_4
3 dr. Alessandro CENTO n. 51915/2018 R.G.A.C.C.
pignorati), espropriazione di crediti per il recupero della complessiva somma di € 4.273,20 in forza della sent. Trib. di Roma (sezione lavoro) n. 21369/2002 e atto di precetto (notificato in data 6.9.2016).
L' (debitore esecutato) depositava in data 10.10.2017 ricorso in CP_1 opposizione “ex art. 615 c.p.c.”, formulando in realtà contestazione non solo in merito all'an (615, II co., c.p.c.) ma anche riguardo al quomodo (617, II co., c.p.c.) dell'azione esecutiva intrapresa dalla creditrice istante.
Il G.E., all'esito della fase sommaria, con ordinanza del 19.6.2018, rigettava l'istanza di sospensione ed assegnava il termine per l'introduzione del giudizio di merito
Il presente giudizio di merito (a cognizione piena) è stato introdotto - con atto di citazione notificato in data 19.7.2018 - dai creditori istanti (attori in senso formale e opposti in senso sostanziale), nel termine perentorio (di gg. 90) fissato dal G.E. con l'ordinanza del 19.6.2018, ed ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento negativo della fondatezza dei motivi di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione all'esecuzione così come proposti dal debitore esecutato con il ricorso introduttivo.
Deve infatti rilevarsi che nell'atto introduttivo gli attori, pur avendo richiesto, in sede di conclusioni, soltanto di sentir “dichiarare inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per tardività”, nella parte espositiva contestavano anche la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione (e il "petitum" deve essere individuato attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, “non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva”: vd., Cass. n. 20294/14).
Gli attori, come si diceva, hanno anzitutto richiesto la declaratoria di inammissibilità, per tardività, dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore esecutato (odierno convenuto in senso formale, ma opponente in senso sostanziale).
Il debitore esecutato ha infatti eccepito la nullità della procura alla lite conferita per il processo esecutivo – siccome non vi era prova che la sottoscrizione della mandante (cittadina straniera) fosse stata autenticata in territorio italiano - ma, come già affermato dalla più autorevole Giurisprudenza, “la richiesta rivolta dal debitore al giudice dell'esecuzione affinché ne sia dichiarata l'improcedibilità per non essere il difensore del creditore procedente munito di valida procura alle liti non ha natura di opposizione esecutiva, perché non è volta a far rilevare la nullità di un singolo atto del processo, né è necessaria per impedire che la nullità resti sanata;
tale istanza, inoltre, non è soggetta ai termini di decadenza previsti per le opposizioni agli atti esecutivi, potendo la perdurante mancanza di un difensore munito di valida procura essere rilevata e dichiarata dal giudice
4 dr. Alessandro CENTO n. 51915/2018 R.G.A.C.C.
dell'esecuzione in qualsiasi momento del procedimento anche senza l'impulso di parte” (Cass. n. 8959/16).
Tuttavia, l'opposizione, pur ammissibile (per le ragioni anzidette), è infondata.
Invero, l'atto di precetto – così come l'atto di pignoramento - è stato sottoscritto dal difensore della creditrice procedente in forza di procura conferita a margine del ricorso ex art 414 c.p.c. (in atti); e anche ammesso che la mandante fosse cittadina (straniera) residente all'estero – circostanza, in realtà, neppure adombrata dal debitore esecutato - è altrettanto vero che non vi è alcuna prova che la procura in questione fosse stata conferita all'estero e che, conseguentemente, anche l'autentica della sottoscrizione fosse stata eseguita all'estero (da un difensore privo, per ciò solo, di potere certificativo): d'altra parte, secondo la Giurisprudenza, “Quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia” – come nel caso che ne occupa – “il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, anche qualora il mandante risieda all'estero, in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validità” (vd., tra le altre, Cass. n. 3823/14).
Il debitore esecutato ha anche eccepito l'estinzione del mandato difensivo per l'intervenuto decesso, in data 10.8.2017, della mandante, ma come già correttamente rilevato dal G.E., “… nel caso di specie il pignoramento è stato notificato in data 2.11.2016 e, quindi, quando la parte creditrice era ancora in vita, sicché il mandato era valido e il successivo decesso avvenuto nel corso della procedura esecutiva è irrilevante”.
Il debitore esecutato ha poi eccepito la nullità del pignoramento in quanto, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 44, comma 3, lett. b) della L. n. 326/2003, l'atto esecutivo non conteneva “i dati anagrafici dell'interessato”.
L'opposizione è però, in parte qua, inammissibile perché proposta oltre il termine perentorio imposto dall'art. 617, II co., c.p.c.: invero, l'atto di pignoramento è stato notificato al debitore esecutato in data 2.11.2016, mentre l'opposizione è stata proposta soltanto in data 10.10.2017.
Il debitore esecutato ha infine eccepito l'insussistenza del diritto della creditrice istante di procedere ad esecuzione forzata in quanto il credito esatto era già stato soddisfatto mediante ordinanza di assegnazione emessa in data 6.5.2009 all'esito del procedimento esecutivo iscritto al n. 28567/2008.
Occorre, però, rilevare che l'ordinanza di assegnazione, pur determinando il trasferimento coattivo del credito in favore dell'assegnatario, non ha di per sé efficacia immediatamente solutoria: infatti il diritto dell'assegnatario verso il
5 dr. Alessandro CENTO n. 51915/2018 R.G.A.C.C.
debitore esecutato si estingue soltanto “con la riscossione del credito assegnato” (vd., art. 2918 c.c.).
Pertanto, fintanto che non sia intervenuta la riscossione del credito assegnato, la parte interessata ha sempre la possibilità di intraprendere nuove procedure esecutive per la soddisfazione del proprio credito;
e se è vero che l'emissione di un'ordinanza di assegnazione, pur non precludendo in assoluto la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, rende illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, “allorché egli sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento, né deduca la mancata ottemperanza all'ordine di assegnazione da parte del suo destinatario” (vd., Cass. n. 7078/15), è altrettanto vero che nella specie l'ordinanza di assegnazione (del 6.5.2009) riguardava una somma esigua (di € 161,32) e, pertanto, non consentiva l'integrale soddisfazione del credito fatto valere in executivis.
L'epilogo non può che essere il rigetto dell'opposizione all'esecuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e vanno distratte ex art. 93 c.p.c.; spese compensate nei confronti della terza pignorata nei cui riguardi non sono state svolte Controparte_2 domande
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia della e della CP_3 CP_4
[...]
2. dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta dall' nei limiti di cui in motivazione;
CP_1
3. rigetta nel resto l'opposizione agli atti esecutivi e l'opposizione all'esecuzione proposta dall' CP_1
4. condanna l' alla rifusione, in favore degli attori, delle spese CP_1 di lite che si liquidano in € 2.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.to Nicola Staniscia;
5. compensa, nel resto, le spese di lite.
Così deciso in Roma il 4.11.2025
IL GIUDICE 6 dr. Alessandro CENTO n. 51915/2018 R.G.A.C.C.
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
7 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritte al n. 51915 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2018 posta in decisione alla data del 28.10.2025 e vertente
TRA
[...]
Parte_1 quali eredi di elett.te dom.ti in Roma, in Via Persona_1
Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avv.to Nicola Staniscia che li rappresenta e difende giusta procura notarile in atti
- ATTORI/OPPOSTI - E
CP_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore,
- CONVENUTO/OPPONENTE CONTUMACE-
E
Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in V.le Europa n. 190, presso lo studio dell'avv.to Alessia Baroni che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti per atto del Notaio di Persona_2
Roma in data 06.05.2022, Rep. n. 55418, Racc. n. 16104, registrato a Roma il 04.05.2022, n. 5514
- RZ HI -
NONCHE'
CP_3
Controparte_4
- RZ MA MA -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615, II co., c.p.c.) e agli atti esecutivi (art. 617, II co., c.p.c.)
1 dr. Alessandro CENTO n. 51915/2018 R.G.A.C.C.
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.10.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per gli attori/opposti: “… dichiarare inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per tardività …”
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con atto di pignoramento notificato in data 28/10-15.11.2016,
[...] promuoveva, ai danni dell' (debitore esecutato) e Persona_1 CP_1 presso la e (terzi CP_3 Controparte_2 Controparte_4 pignorati), espropriazione di crediti per il recupero della complessiva somma di € 4.273,20 in forza della sent. Trib. di Roma (sezione lavoro) n. 21369/2002 e atto di precetto (notificato in data 6.9.2016);
che il procedimento esecutivo veniva iscritto al n. 25891/16 RGE;
che, in data 10.10.2017, l' proponeva “opposizione all'esecuzione” CP_1 eccependo: a) la nullità del pignoramento (siccome nell'atto esecutivo non erano stati indicati i dati anagrafici della creditrice istante in violazione dell'art. 44, comma 3, lett. b della L. n. 326/2003); b) il “difetto di procura”
(in quanto non vi era prova che la sottoscrizione del mandante fosse stata autenticata in Italia); c) l'intervenuto decesso della creditrice in data 10.8.2017; d) l'insussistenza del credito azionato in quanto già soddisfatto per mezzo di altra ordinanza di assegnazione o, in subordine, in quanto estinto per compensazione. che, instauratosi il contraddittorio, si costituiva la creditrice procedente contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto perché infondata. che, all'esito della fase sommaria, il G.E., con ordinanza del 19.6.2018 – comunicata in data 6.7.2018 – rigettava l'istanza di sospensione, regolava le spese di lite secondo il principio della soccombenza e dunque assegnava il termine di gg. 90 per l'introduzione del giudizio di merito
Considerato che con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.7.2018 Pt_1
e quali eredi di
[...] Parte_1 Persona_1 introducevano il giudizio di merito e convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l' per ivi sentir dichiarare inammissibile (perché CP_1
2 dr. Alessandro CENTO n. 51915/2018 R.G.A.C.C.
tardiva) l'opposizione agli atti esecutivi ed infondata l'opposizione all'esecuzione; che il procedimento veniva iscritto al n. 51915/18 RGACC;
che non si costituiva in giudizio l' e all'udienza del 8.1.2019 ne veniva CP_1 dichiarata la contumacia;
che con ordinanza del 22.2.2022 il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati (litisconsorti necessari);
che il contraddittorio veniva (tempestivamente) integrato nei confronti della e della (terzi CP_3 Controparte_2 Controparte_4 pignorati);
che si costituiva in giudizio la ai soli fini Controparte_2 dell'integrazione del contraddittorio;
che i terzi pignorati terzi pignorati e pur CP_3 Controparte_4 ritualmente citati, non si costituivano in giudizio;
che, acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 28.10.2025 (con rinuncia dei procuratori delle parti ai termini di cui all'art 190 c.p.c.)
……………..
Deve essere anzitutto dichiarata la contumacia della e della CP_3 che, pur ritualmente citate, non si sono mai costituite nel Controparte_4 presente giudizio.
Va poi rilevato che l'atto di citazione (introduttivo del giudizio di merito) è stato sottoscritto (digitalmente) da un difensore (avv.to Gina Tralicci) privo di procura alla lite: tuttavia, successivamente si è costituito in giudizio il difensore (avv.to Nicola Staniscia) munito di procura alla lite, sanando così ex tunc il rilevato vizio (art. 182 c.p.c.)
D'altra parte, l'effetto sanante "ex tunc" previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) si determina non solo quando la parte sani il vizio nel termine assegnatole dal giudice, ma anche quando vi provveda autonomamente.
Nel merito, valgono le seguenti considerazioni.
Con atto di pignoramento notificato in data 28/10-15.11.2016,
[...] promuoveva, ai danni dell' (debitore esecutato) e Persona_1 CP_1 presso la e (terzi CP_3 Controparte_2 Controparte_4
3 dr. Alessandro CENTO n. 51915/2018 R.G.A.C.C.
pignorati), espropriazione di crediti per il recupero della complessiva somma di € 4.273,20 in forza della sent. Trib. di Roma (sezione lavoro) n. 21369/2002 e atto di precetto (notificato in data 6.9.2016).
L' (debitore esecutato) depositava in data 10.10.2017 ricorso in CP_1 opposizione “ex art. 615 c.p.c.”, formulando in realtà contestazione non solo in merito all'an (615, II co., c.p.c.) ma anche riguardo al quomodo (617, II co., c.p.c.) dell'azione esecutiva intrapresa dalla creditrice istante.
Il G.E., all'esito della fase sommaria, con ordinanza del 19.6.2018, rigettava l'istanza di sospensione ed assegnava il termine per l'introduzione del giudizio di merito
Il presente giudizio di merito (a cognizione piena) è stato introdotto - con atto di citazione notificato in data 19.7.2018 - dai creditori istanti (attori in senso formale e opposti in senso sostanziale), nel termine perentorio (di gg. 90) fissato dal G.E. con l'ordinanza del 19.6.2018, ed ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento negativo della fondatezza dei motivi di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione all'esecuzione così come proposti dal debitore esecutato con il ricorso introduttivo.
Deve infatti rilevarsi che nell'atto introduttivo gli attori, pur avendo richiesto, in sede di conclusioni, soltanto di sentir “dichiarare inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per tardività”, nella parte espositiva contestavano anche la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione (e il "petitum" deve essere individuato attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, “non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva”: vd., Cass. n. 20294/14).
Gli attori, come si diceva, hanno anzitutto richiesto la declaratoria di inammissibilità, per tardività, dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore esecutato (odierno convenuto in senso formale, ma opponente in senso sostanziale).
Il debitore esecutato ha infatti eccepito la nullità della procura alla lite conferita per il processo esecutivo – siccome non vi era prova che la sottoscrizione della mandante (cittadina straniera) fosse stata autenticata in territorio italiano - ma, come già affermato dalla più autorevole Giurisprudenza, “la richiesta rivolta dal debitore al giudice dell'esecuzione affinché ne sia dichiarata l'improcedibilità per non essere il difensore del creditore procedente munito di valida procura alle liti non ha natura di opposizione esecutiva, perché non è volta a far rilevare la nullità di un singolo atto del processo, né è necessaria per impedire che la nullità resti sanata;
tale istanza, inoltre, non è soggetta ai termini di decadenza previsti per le opposizioni agli atti esecutivi, potendo la perdurante mancanza di un difensore munito di valida procura essere rilevata e dichiarata dal giudice
4 dr. Alessandro CENTO n. 51915/2018 R.G.A.C.C.
dell'esecuzione in qualsiasi momento del procedimento anche senza l'impulso di parte” (Cass. n. 8959/16).
Tuttavia, l'opposizione, pur ammissibile (per le ragioni anzidette), è infondata.
Invero, l'atto di precetto – così come l'atto di pignoramento - è stato sottoscritto dal difensore della creditrice procedente in forza di procura conferita a margine del ricorso ex art 414 c.p.c. (in atti); e anche ammesso che la mandante fosse cittadina (straniera) residente all'estero – circostanza, in realtà, neppure adombrata dal debitore esecutato - è altrettanto vero che non vi è alcuna prova che la procura in questione fosse stata conferita all'estero e che, conseguentemente, anche l'autentica della sottoscrizione fosse stata eseguita all'estero (da un difensore privo, per ciò solo, di potere certificativo): d'altra parte, secondo la Giurisprudenza, “Quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia” – come nel caso che ne occupa – “il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, anche qualora il mandante risieda all'estero, in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validità” (vd., tra le altre, Cass. n. 3823/14).
Il debitore esecutato ha anche eccepito l'estinzione del mandato difensivo per l'intervenuto decesso, in data 10.8.2017, della mandante, ma come già correttamente rilevato dal G.E., “… nel caso di specie il pignoramento è stato notificato in data 2.11.2016 e, quindi, quando la parte creditrice era ancora in vita, sicché il mandato era valido e il successivo decesso avvenuto nel corso della procedura esecutiva è irrilevante”.
Il debitore esecutato ha poi eccepito la nullità del pignoramento in quanto, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 44, comma 3, lett. b) della L. n. 326/2003, l'atto esecutivo non conteneva “i dati anagrafici dell'interessato”.
L'opposizione è però, in parte qua, inammissibile perché proposta oltre il termine perentorio imposto dall'art. 617, II co., c.p.c.: invero, l'atto di pignoramento è stato notificato al debitore esecutato in data 2.11.2016, mentre l'opposizione è stata proposta soltanto in data 10.10.2017.
Il debitore esecutato ha infine eccepito l'insussistenza del diritto della creditrice istante di procedere ad esecuzione forzata in quanto il credito esatto era già stato soddisfatto mediante ordinanza di assegnazione emessa in data 6.5.2009 all'esito del procedimento esecutivo iscritto al n. 28567/2008.
Occorre, però, rilevare che l'ordinanza di assegnazione, pur determinando il trasferimento coattivo del credito in favore dell'assegnatario, non ha di per sé efficacia immediatamente solutoria: infatti il diritto dell'assegnatario verso il
5 dr. Alessandro CENTO n. 51915/2018 R.G.A.C.C.
debitore esecutato si estingue soltanto “con la riscossione del credito assegnato” (vd., art. 2918 c.c.).
Pertanto, fintanto che non sia intervenuta la riscossione del credito assegnato, la parte interessata ha sempre la possibilità di intraprendere nuove procedure esecutive per la soddisfazione del proprio credito;
e se è vero che l'emissione di un'ordinanza di assegnazione, pur non precludendo in assoluto la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, rende illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, “allorché egli sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento, né deduca la mancata ottemperanza all'ordine di assegnazione da parte del suo destinatario” (vd., Cass. n. 7078/15), è altrettanto vero che nella specie l'ordinanza di assegnazione (del 6.5.2009) riguardava una somma esigua (di € 161,32) e, pertanto, non consentiva l'integrale soddisfazione del credito fatto valere in executivis.
L'epilogo non può che essere il rigetto dell'opposizione all'esecuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e vanno distratte ex art. 93 c.p.c.; spese compensate nei confronti della terza pignorata nei cui riguardi non sono state svolte Controparte_2 domande
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia della e della CP_3 CP_4
[...]
2. dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta dall' nei limiti di cui in motivazione;
CP_1
3. rigetta nel resto l'opposizione agli atti esecutivi e l'opposizione all'esecuzione proposta dall' CP_1
4. condanna l' alla rifusione, in favore degli attori, delle spese CP_1 di lite che si liquidano in € 2.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.to Nicola Staniscia;
5. compensa, nel resto, le spese di lite.
Così deciso in Roma il 4.11.2025
IL GIUDICE 6 dr. Alessandro CENTO n. 51915/2018 R.G.A.C.C.
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
7 dr. Alessandro CENTO