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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1553/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
22/04/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
INNOCENTE ALFIO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 22/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5746/2019 depositato il 25/09/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2853/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 5 e pubblicata il 12/06/2019
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. ACC.ESE. NR.89616011741902008 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2009
- ESTRATTO DI RUOLO n. ACC.ESE. NR.89616011741902008 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2009
- ESTRATTO DI RUOLO n. ACC.ESE. NR.89616011741902008 IRPEF-ALTRO 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello tempestivo è dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, avverso la sentenza in epigrafe che la vedeva soccombente nella causa intentata dalla contribuente per l'impugnazione della cartella esattoriale n. 296 77 2016 00003377000, mai notificatale e conosciuta solo attraverso l'estratto di ruolo rilasciato il 25/10/2016, da Riscossione Sicilia Spa, riguardante IRPEF ed accessori per l'anno d'imposta
2009; con tale sentenza i giudici di prime cure accoglievano il ricorso introduttivo, in quanto, l'Agenzia delle
Entrate non aveva fornito prova né aveva prodotto documentazione della notifica dell'avviso di accertamento in questione;
circostanza ribadita dalla contribuente già in primo grado con la memoria illustrativa depositata l'08/04/2019, la cui copia è stata prodotta in uno allo stato di famiglia;
per l'effetto, condannavano le resistenti alle spese del giudizio liquidate in € 200,00# ciascuna;
in appello venivano seguite le linee difensive adottate in prime cure.
Si costituiva la appellata contestando la genericità dell'appello e l'infondatezza, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, fissata per la trattazione della causa, sentito il relatore ed esaminate le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, esaminati gli atti del giudizio, ritiene che l'appello dell'Agenzia delle Entrate sia infondato, quindi, debba essere rigettato.
Il Collegio osserva che la contribuente appellata, sia pienamente legittimata a poter impugnare qualsiasi atto conseguente alla cartella non notificata, o a qualsivoglia altro atto previsto nella procedura non notificato,
o che comunque abbia fatto conoscere l'esistenza di un atto che lo riguardi dal punto di vista tributario/ impositivo, latore di situazioni che potrebbero intaccare l'integrità dei suoi diritti.
Difatti, secondo l'arresto giurisprudenziale che segue, la Suprema Corte con sentenza n. 19704/15, a SS.
U., ha fissato il principio di diritto: < stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.>>.
In ordine alla genericità dell'appello il Collegio ritiene che possano individuarsi le parti della sentenza che l'Ufficio abbia ritenuto impugnare ed anche i limitati motivi che richiederebbero, a suo dire, la riforma della sentenza gravata.
In ordine all'onere probatorio della validità della notifica dell'avviso di accertamento, regolarmente notificato a dire degli Uffici, si osserva che la documentazione prodotta, la cui carenza è stata rilevata dalla ricorrente già in prime cure;
successivamente dal Collegio di prime cure determinante della sentenza gravata ed ancora ribadita nella memoria di costituzione, appare fondata anche a questo Collegio, che ritiene che entrambi gli
Uffici abbiano fornito una prova parecchio carente.
Già limitandosi all'atto che ha determinato il ricorso originario, come spiegato avvenuto in seguito alla richiesta di estratto di ruolo, rilasciato il 25/10/2016, da Riscossione Sicilia Spa, dal quale la contribuente aveva appreso l'esistenza di una cartella n. 296 77 2016 00003377000, riferita a IRPEF ed accessori per l'anno d'imposta 2009, quindi, esaminando l'Avviso di accertamento prodromico, non si rinvengono elementi che colleghino la produzione dell'avviso di ricevimento all'atto di cui dovrebbe rappresentare la relazione di notifica;
passando al soggetto sottoscrittore, nessuna specifica è stata riportata sulla qualità dello stesso.
Inoltre la contribuente ha evidenziato con apposite certificazioni che non v'era alcun individuo componente della famiglia il cui nome potesse sembrare quello decifrato dalla firma.
Della cartella esattoriale, o dell'atto diverso, che dir si voglia, non è stato rinvenuto alcunché.
Pertanto, si ritiene di rigettare l'appello, confermando la sentenza di prime cure della Commissione Tributaria
Provinciale di Palermo di cui in epigrafe.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 500,00#, oltre al rimborso del C.U., oltre oneri ed accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, di Palermo, sezione XII, rigetta l'appello dell'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Palermo e conferma la sentenza gravata, per quanto di ragione.
Condanna l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, appellante soccombente, al pagamento delle spese del grado per complessivi € 500,00#, oltre al rimborso del C.U., oltre oneri ed accessori se dovuti.
Palermo 22/04/2024.
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
22/04/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
INNOCENTE ALFIO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 22/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5746/2019 depositato il 25/09/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2853/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 5 e pubblicata il 12/06/2019
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. ACC.ESE. NR.89616011741902008 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2009
- ESTRATTO DI RUOLO n. ACC.ESE. NR.89616011741902008 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2009
- ESTRATTO DI RUOLO n. ACC.ESE. NR.89616011741902008 IRPEF-ALTRO 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello tempestivo è dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, avverso la sentenza in epigrafe che la vedeva soccombente nella causa intentata dalla contribuente per l'impugnazione della cartella esattoriale n. 296 77 2016 00003377000, mai notificatale e conosciuta solo attraverso l'estratto di ruolo rilasciato il 25/10/2016, da Riscossione Sicilia Spa, riguardante IRPEF ed accessori per l'anno d'imposta
2009; con tale sentenza i giudici di prime cure accoglievano il ricorso introduttivo, in quanto, l'Agenzia delle
Entrate non aveva fornito prova né aveva prodotto documentazione della notifica dell'avviso di accertamento in questione;
circostanza ribadita dalla contribuente già in primo grado con la memoria illustrativa depositata l'08/04/2019, la cui copia è stata prodotta in uno allo stato di famiglia;
per l'effetto, condannavano le resistenti alle spese del giudizio liquidate in € 200,00# ciascuna;
in appello venivano seguite le linee difensive adottate in prime cure.
Si costituiva la appellata contestando la genericità dell'appello e l'infondatezza, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, fissata per la trattazione della causa, sentito il relatore ed esaminate le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, esaminati gli atti del giudizio, ritiene che l'appello dell'Agenzia delle Entrate sia infondato, quindi, debba essere rigettato.
Il Collegio osserva che la contribuente appellata, sia pienamente legittimata a poter impugnare qualsiasi atto conseguente alla cartella non notificata, o a qualsivoglia altro atto previsto nella procedura non notificato,
o che comunque abbia fatto conoscere l'esistenza di un atto che lo riguardi dal punto di vista tributario/ impositivo, latore di situazioni che potrebbero intaccare l'integrità dei suoi diritti.
Difatti, secondo l'arresto giurisprudenziale che segue, la Suprema Corte con sentenza n. 19704/15, a SS.
U., ha fissato il principio di diritto: < stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.>>.
In ordine alla genericità dell'appello il Collegio ritiene che possano individuarsi le parti della sentenza che l'Ufficio abbia ritenuto impugnare ed anche i limitati motivi che richiederebbero, a suo dire, la riforma della sentenza gravata.
In ordine all'onere probatorio della validità della notifica dell'avviso di accertamento, regolarmente notificato a dire degli Uffici, si osserva che la documentazione prodotta, la cui carenza è stata rilevata dalla ricorrente già in prime cure;
successivamente dal Collegio di prime cure determinante della sentenza gravata ed ancora ribadita nella memoria di costituzione, appare fondata anche a questo Collegio, che ritiene che entrambi gli
Uffici abbiano fornito una prova parecchio carente.
Già limitandosi all'atto che ha determinato il ricorso originario, come spiegato avvenuto in seguito alla richiesta di estratto di ruolo, rilasciato il 25/10/2016, da Riscossione Sicilia Spa, dal quale la contribuente aveva appreso l'esistenza di una cartella n. 296 77 2016 00003377000, riferita a IRPEF ed accessori per l'anno d'imposta 2009, quindi, esaminando l'Avviso di accertamento prodromico, non si rinvengono elementi che colleghino la produzione dell'avviso di ricevimento all'atto di cui dovrebbe rappresentare la relazione di notifica;
passando al soggetto sottoscrittore, nessuna specifica è stata riportata sulla qualità dello stesso.
Inoltre la contribuente ha evidenziato con apposite certificazioni che non v'era alcun individuo componente della famiglia il cui nome potesse sembrare quello decifrato dalla firma.
Della cartella esattoriale, o dell'atto diverso, che dir si voglia, non è stato rinvenuto alcunché.
Pertanto, si ritiene di rigettare l'appello, confermando la sentenza di prime cure della Commissione Tributaria
Provinciale di Palermo di cui in epigrafe.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 500,00#, oltre al rimborso del C.U., oltre oneri ed accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, di Palermo, sezione XII, rigetta l'appello dell'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Palermo e conferma la sentenza gravata, per quanto di ragione.
Condanna l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, appellante soccombente, al pagamento delle spese del grado per complessivi € 500,00#, oltre al rimborso del C.U., oltre oneri ed accessori se dovuti.
Palermo 22/04/2024.
Il Relatore Il Presidente