Ordinanza cautelare 23 gennaio 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 10/06/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00952/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01422/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Barbariol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea);
per l’annullamento
- del decreto CAT. -OMISSIS- e notificato il giorno successivo, con cui il Questore di -OMISSIS- ha dichiarato l’irricevibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 comma 2, lett. d bis , del d.lgs. n. 286/1998, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Questura di -OMISSIS-;
Vista la nota del 2 giugno 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino del-OMISSIS-, titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato in forza di riconoscimento da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di -OMISSIS- (decreto del -OMISSIS-), ha presentato in data 4 gennaio 2024 istanza di conversione del permesso in motivi di lavoro, avendo nel frattempo instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
2. La Questura di -OMISSIS-, con provvedimento del 23 settembre 2024, ha dichiarato l’irricevibilità dell’istanza, ritenendo non più convertibile il permesso ai sensi dell’art. 19, co. 2, lett. d- bis , del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. n. 20/2023, conv. in l. n. 50/2023, escludendo l’applicabilità della disciplina transitoria di cui all’art. 7, commi 2 e 3, del medesimo decreto.
3. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione per violazione di legge, eccesso di potere, travisamento dei presupposti normativi, denunciando l’omessa applicazione della disciplina transitoria, nonché l’illegittimità procedurale per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e preavviso di rigetto.
4. Questo Tribunale con l’ordinanza n. 24 del 23 gennaio 2025, non appellata, ha accolto la domanda cautelare ed ha ordinato alla Questura di -OMISSIS- di riesaminare l’istanza del ricorrente tenendo conto della disciplina previgente, da ritenersi applicabile in forza della presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 6 maggio 2023.
5. In data 23 aprile 2025 il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, depositando il provvedimento con cui la Questura di -OMISSIS- in data 31 gennaio 2025, dando seguito all’ordine di riesame, ha annullato in autotutela il precedente diniego, disponendo a favore del ricorrente la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per attesa occupazione di durata annuale.
6. A fronte del sopravvenuto provvedimento satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, il ricorrente con istanza depositata il 2 giugno 2025 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
7. All’udienza pubblica del 4 giugno 2025 la causa è passata in decisione.
8. Considerato che l’Amministrazione resistente, nel dare esecuzione alla suddetta ordinanza cautelare, ha rilasciato in via definitiva e senza riserve il provvedimento richiesto dal ricorrente - che risulta pienamente satisfattivo della pretesa dedotta in giudizio - al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
9. Sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, atteso l’orientamento non ancora consolidato della giurisprudenza sulla questione controversa al momento della proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.