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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 440/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 28.01.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentata e difesa dagli avv. Fernanda TABASSO e Parte_1
Tommaso SCAUZILLI, presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
– C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito 327 2023 00000087 19 000, notiticatole il
23.02.2023 per euro 7.530,50, riguardante il periodo dal 1/2012 al 12/2013 e relativo ai contributi dovuti a titolo di Gestione commercianti eccependo:
-l'intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 46/99, poiché i contributi previdenziali richiesti per il periodo dal 01/2012 al 12/2013 risulterebbero iscritti a ruolo pagina 1 di 8 successivamente al termine del 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
-la prescrizione quinquennale del credito;
-l'assenza di prova e documentazione a sostegno del presunto credito richiesto.
Ha chiesto di annullare, revocare o dichiarare nullo o inefficace l'avviso di addebito. CP_ Si è costituito l , chiedendo il rigetto dell'opposizione, replicando:
-che l'avviso opposto era stato emesso a seguito dell'erroneo sgravio di due precedenti avvisi di addebito, cioè l'avviso di addebito n.327 2013 00007724 14 000, notificato il
10/10/2013 (terza e quarta rata del 2012) e l'avviso di addebito n.327 2014 00003462 13
000, notificato il 22/05/2014 (seconda e terza rata del 2013);
-che a seguito della notificazione dei due avvisi la ricorrente era stata ammessa al pagamento dilazionato, eseguendo numerosi pagamenti rateali fino al 9/10/2018 (con conseguente sgravio parziale); nel 2018 aveva presentato istanza di definizione agevolata;
-che, pertanto, risultava infondata l'eccezione di prescrizione, dovendosi considerare sia gli atti interruttivi citati sia la sospensione disposta nel periodo pandemico;
richiamava, in proposito, la giurisprudenza a sostegno della efficacia interruttiva della domanda di rateizzazione del debito contributivo.
Sosteneva, pertanto, che per effetto della istanza di rateizzazione e dei pagamenti eseguiti doveva ritenersi interrotto il termine prescrizionale, pure sospeso in ragione della normativa emergenziale COVID (art. 68 del D.L. n.18/20 e succ. modif. ed integraz. ed art. 12 del D.
Lgs. n.159/15) per il periodo dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (542 giorni), per cui alcun termine prescrizionale era decorso;
rilevava di aver richiesto all'Agente della Riscossione la documentazione inerente gli avvisi di addebito 32720130000772414000 e
32720140000346213000 con pec del 26/10/2023, ad oggi non riscontrata dall' , di cui CP_2 chiedeva l'acquisizione anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Contestava l'eccezione di decadenza, in quanto l'ente aveva provveduto tempestivamente ad emettere e notificare gli avvisi di addebito per il pagamento della contribuzione dovuta per gli anni 2012 e 2013.
In corso di causa veniva ordinato all'Agenzia delle Entrate Riscossione di esibire in giudizio la domanda di dilazione e la domanda di definizione agevolata del 2018 relativamente agli avvisi di addebito nn. 32720130000772414000 e 32720140000346213000, sul presupposto che l aveva comunque documentato di aver richiesto tale documentazione in fase CP_1
stragiudiziale.
pagina 2 di 8 L' forniva i richiesti riscontri, depositando: CP_2
1)istanza di rateazione n. 66096 del 10/12/2013 richiesta ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, insieme al corrispondente provvedimento di accoglimento, relativa all'avviso di addebito n.
32720130000772414000.
2) istanza di rateazione n. 69153 del 10/08/2014, richiesta ai sensi dell'art. 19 del DPR
602/73, insieme al corrispondente provvedimento di accoglimento, relativa all'avviso di addebito 32720140000346213000.
3) istanza di rateazione n. 80885 del 19/10/2016 richiesta ai sensi dell'art. 1 comma 13-bis del D.L. 113/2016 insieme al corrispondente provvedimento di accoglimento accordato per tutti i piani precedentemente decaduti e contenente anche gli avvisi di pagamento n.
32720130000772414000 e n. 32720140000346213000.
4) dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 del D.L. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, prodotta il 30/04/2019 insieme alla corrispondente comunicazione delle somme dovute fornita al contribuente, contente gli avvisi di addebito n. 32720130000772414000 e n. 32720140000346213000.
____
1.Non risulta integrata alcuna ipotesi di decadenza.
In proposito, occorre rilevare che l'art. 25 del D.Lgs. 46/1999 prevede che i contributi o premi dovuti agli Enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Si ricorda inoltre che l'art .30 del d.l. 78/10 (al comma 14) stabilisce che “Ai fini della procedura di riscossione di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito CP_1 dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento”.
pagina 3 di 8 Ebbene, la tardiva iscrizione a ruolo attiene alla legittimità formale di due atti esecutivi,
l'iscrizione a ruolo e l'avviso di addebito, e dunque integra un'opposizione agli atti esecutivi;
pertanto, le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione, nonché della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento, devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla loro notificazione ex art. 617, II comma,
c.p.c.; inoltre, è consolidato l'orientamento secondo cui quella di cui all'art. 25, primo comma,
D. Lgs. n. 46/1999 è una decadenza processuale e non sostanziale, che non inficia il diritto dell'esattore di procedere a esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c.
Nel caso in esame, quindi, il ricorrente avrebbe dovuto svolgere l'opposizione relativa a tale motivo entro venti giorni dalla notificazione dell'avviso, cosa che non è avvenuta;
la richiesta, invero, deriva dall'avviso di addebito n.327 2013 00007724 14 000, notificato il 10/10/2013, con il quale era stato richiesto il pagamento della terza e quarta rata del 2013, e dall'avviso di addebito n.327 2014 00003462 13 000, notificato il 22/05/2014 (cfr. relate di notifica depositate dall' ), con il quale era stato richiesto il pagamento della seconda e terza rata CP_1
del 2014, per cui il motivo di opposizione attinente alla decadenza, proposto solo nella presente sede, è inammissibile.
In ogni caso, il motivo, pur se fosse stato tempestivamente proposto, sarebbe stato infondato, in quanto alcuna decadenza risulta(va) integrata: infatti, come emerge dalle relate di notifica in atti, l'ente previdenziale aveva notificato entrambi gli avvisi di addebito nel termine fissato dall'articolo 25 citato.
2. Parte ricorrente, solo in sede di note depositate in data 27.01.2025 per l'udienza di discussione, ha prospettato un'ulteriore censura relativa all'avviso di addebito opposto, sostenendone la insufficiente motivazione;
ha rilevato, invero, che “la motivazione del credito addotta nell'avviso di addebito n. 32720230000008719000, notificato in data 23.02.2023, con il quale l'istituto previdenziale richiedeva il pagamento della contribuzione, dovuta alla gestione commercianti, per il periodo dal 1/2012 al 12/2013, ha reso obiettivamente incerta la comprensione degli elementi fondanti la pretesa, e ciò, in particolare avuto riguardo alla possibilità della contribuente di esplicare pienamente il proprio diritto di difesa”; ha rilevato che “ l'atto impositivo deve essere motivato e contenere tutti gli elementi, in modo chiaro, onde consentire l'effettiva conoscenza della pretesa e porre il contribuente in condizione sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur”. pagina 4 di 8 Rileva il Tribunale che, secondo orientamento della giurisprudenza di merito che qui si
CP_ condivide, "in materia di opposizione avverso avviso di addebito notificato dall' ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure dell'avviso di addebito mosse dal ricorrente sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale – difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali – vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione"; peraltro, la decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile d'ufficio" (Tribunale Milano, sez. lav.,
30.01.2019, n. 188).
Anche la censura di difetto di motivazione, pertanto, è inammissibile in quanto proposta tardivamente, solo con le note conclusive.
In ogni caso, la censura -pur se fosse stata tempestivamente proposta- sarebbe stata infondata, dato che dalla lettura dell'avviso è perfettamente evincibile che la richiesta si riferiva al pagamento di contributi dovuti a titolo di gestioni commercianti per la terza e quarta rata del 2012, già richieste con l'avviso di addebito n.327 2013 00007724 14 000, notificato il
10/10/2013, e per la seconda e terza rata del 2013, richiesti con l'avviso di addebito n.327
2014 00003462 13 000, notificato il 22/05/2014 (cfr. relate di notifica depositate dall' ). CP_1
In ogni caso, è utile rimarcare quanto più volte chiarito dalla S.C., ossia che il giudizio che si instaura a seguito di opposizione a cartella esattoriale o ad avviso di addebito non verte sull'atto amministrativo e sulle attività espletate dai funzionari dell' , ma sul merito della CP_1
pretesa contributiva, così come delineata in sede processuale. È infatti il giudizio "che plasma il tema del decidere " (Cass. nr. 26706 del 2023), per cui le contestazioni meramente formali non avrebbero valore dirimente;
in altre parole, non è possibile limitare il sindacato giudiziale alla declaratoria di un eventuale illegittimità, dovendosi comunque esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, secondo gli analoghi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo.
3.Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, da valutarsi in relazione al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito, la stessa è infondata.
Va premesso, in termini generali, che l'istanza di rateazione del debito configura un riconoscimento di debito, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui pagina 5 di 8 nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. Civ., sez. VI, 21/12/2022,
n.37389).
La Suprema Corte ha infatti ribadito l'efficacia interruttiva della domanda di rateizzazione del debito contributivo e del pagamento delle singole rate, precisando, in particolare, civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. Lav, 7.9.2007, n. 18904): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore>>, per cui, applicando il predetto principio con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, ha ulteriormente chiarito, con orientamento ormai consolidato (Cass., Sez. V, 3.12.2020, n.
27672), che se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, nondimeno la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. Civ., ord. n. 19401, 16/6/2022 ed, in senso conforme, Cass., ord. n. 9242, 8/4/2024).
Applicando i principi esposti al caso in esame, si osserva che il termine prescrizionale era stato interrotto dall' con la notifica dell'avviso di addebito n.327 2013 00007724 14 000 il CP_1
10/10/2013, con il quale era stato richiesto il pagamento della terza e quarta rata del 2013, e con la notifica dell'avviso di addebito n.327 2014 00003462 13 000, notificato il 22/05/2014, con il quale era stato richiesto il pagamento della seconda e terza rata del 2014; inoltre, è documentato che la aveva proposto domande di rateazione ed aveva altresì Parte_1
eseguito pagamenti parziali.
Nello specifico, come emerso dalla documentazione allegata dalla nota dell' , in atti, la CP_2
ricorrente ha proposto:
1)istanza di rateazione n. 66096 del 10/12/2013 richiesta ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, accolta, relativa all'avviso di addebito n. 32720130000772414000; pagina 6 di 8 2) istanza di rateazione n. 69153 del 10/08/2014, richiesta ai sensi dell'art. 19 del DPR
602/73, accolta, relativa all'avviso di addebito 32720140000346213000;
3) istanza di rateazione n. 80885 del 19/10/2016 richiesta ai sensi dell'art. 1 comma 13-bis del D.L. 113/2016, che risulta accordata e relativa a tutti i piani precedentemente decaduti, contenente anche gli avvisi di pagamento n. 32720130000772414000 e n.
32720140000346213000;
4) dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 del D.L. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, prodotta il 30/04/2019 insieme alla corrispondente comunicazione delle somme dovute fornita al contribuente, contente gli avvisi di addebito n. 32720130000772414000 e n. 32720140000346213000.
Successivamente, l ha richiesto il pagamento con l'avviso di addebito oggetto della CP_1
odierna opposizione, notificatole in data 23.02.2023.
Inoltre, come da stampe allegate dall' , non oggetto di contestazione, la ricorrente ha CP_1 versato, con pagamenti effettuati fino a tutto il 2018, € 1.721,43 per l'avviso di addebito n.327
2013 00007724 14 000 ed € 647,37 per l'avviso di addebito n.327 2014 00003462 13 000.
Dalla complessiva documentazione richiamata emerge con evidenza l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, attesa la presenza di numerose domande di rateazione, senza che tra le singole istanze sia maturato il termine quinquennale;
da ogni singola istanza di rateazione, avente valenza ricognitiva del debito e, perciò, interruttiva del termine prescrizionale, è cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione, evidentemente interrotto dalla ulteriore notifica dell'avviso di addebito del
23.02.2023.
4. Le contestazioni inerenti alla mancata prova del credito sono del tutto generiche e, comunque, non fondate, attesa l'iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti dal
15/06/1984 al 02/04/2022 (cfr. Dettaglio Anagrafica Azienda prodotto dall' ). CP_1
Tuttavia, sulla scorta di quanto indicato dall' , che ha rilevato il pagamento da parte della CP_1 ricorrente di € 1.721,43 per l'avviso di addebito n.327 2013 00007724 14 000 e di € 647,37 per l'avviso di addebito n.327 2014 00003462 13 000, pure evidenziando che tali importi sarebbero stati oggetto di sgravio parziale dell'avviso opposto, la somma oggetto dell'avviso deve essere ridotta in misura corrispondente ai pagamenti già eseguiti e, quindi, parte opponente va condannata al pagamento di euro 5.161,70 (euro 7.530,50, pari all'importo pagina 7 di 8 indicato nell'avviso, al netto di euro 2.368,80 pari alle somme che lo stesso ha indicato CP_1
come già versate).
5. La riduzione delle somme indicate nell'avviso di addebito determina l'accoglimento della opposizione solo in tali limitati termini;
tale evenienza comporta la compensazione delle spese processuali in misura di 1/3 e la condanna della opponente al pagamento delle residue spese in favore dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Annulla l'avviso di addebito opposto;
2) Condanna al pagamento in favore dell' dell'importo di Parte_1 CP_1 euro 5.161,79 a titolo di contributi gestione commercianti per gli anni 2012 e 2013 e relative sanzioni;
3) Dichiara compensate le spese nella misura di un terzo;
4) Condanna al pagamento in favore dell' di due terzi delle Parte_1 CP_1
spese di lite, liquidate in tale proporzione in euro 1.300,00 per compensi, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 14 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 28.01.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentata e difesa dagli avv. Fernanda TABASSO e Parte_1
Tommaso SCAUZILLI, presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
– C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito 327 2023 00000087 19 000, notiticatole il
23.02.2023 per euro 7.530,50, riguardante il periodo dal 1/2012 al 12/2013 e relativo ai contributi dovuti a titolo di Gestione commercianti eccependo:
-l'intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 46/99, poiché i contributi previdenziali richiesti per il periodo dal 01/2012 al 12/2013 risulterebbero iscritti a ruolo pagina 1 di 8 successivamente al termine del 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
-la prescrizione quinquennale del credito;
-l'assenza di prova e documentazione a sostegno del presunto credito richiesto.
Ha chiesto di annullare, revocare o dichiarare nullo o inefficace l'avviso di addebito. CP_ Si è costituito l , chiedendo il rigetto dell'opposizione, replicando:
-che l'avviso opposto era stato emesso a seguito dell'erroneo sgravio di due precedenti avvisi di addebito, cioè l'avviso di addebito n.327 2013 00007724 14 000, notificato il
10/10/2013 (terza e quarta rata del 2012) e l'avviso di addebito n.327 2014 00003462 13
000, notificato il 22/05/2014 (seconda e terza rata del 2013);
-che a seguito della notificazione dei due avvisi la ricorrente era stata ammessa al pagamento dilazionato, eseguendo numerosi pagamenti rateali fino al 9/10/2018 (con conseguente sgravio parziale); nel 2018 aveva presentato istanza di definizione agevolata;
-che, pertanto, risultava infondata l'eccezione di prescrizione, dovendosi considerare sia gli atti interruttivi citati sia la sospensione disposta nel periodo pandemico;
richiamava, in proposito, la giurisprudenza a sostegno della efficacia interruttiva della domanda di rateizzazione del debito contributivo.
Sosteneva, pertanto, che per effetto della istanza di rateizzazione e dei pagamenti eseguiti doveva ritenersi interrotto il termine prescrizionale, pure sospeso in ragione della normativa emergenziale COVID (art. 68 del D.L. n.18/20 e succ. modif. ed integraz. ed art. 12 del D.
Lgs. n.159/15) per il periodo dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (542 giorni), per cui alcun termine prescrizionale era decorso;
rilevava di aver richiesto all'Agente della Riscossione la documentazione inerente gli avvisi di addebito 32720130000772414000 e
32720140000346213000 con pec del 26/10/2023, ad oggi non riscontrata dall' , di cui CP_2 chiedeva l'acquisizione anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Contestava l'eccezione di decadenza, in quanto l'ente aveva provveduto tempestivamente ad emettere e notificare gli avvisi di addebito per il pagamento della contribuzione dovuta per gli anni 2012 e 2013.
In corso di causa veniva ordinato all'Agenzia delle Entrate Riscossione di esibire in giudizio la domanda di dilazione e la domanda di definizione agevolata del 2018 relativamente agli avvisi di addebito nn. 32720130000772414000 e 32720140000346213000, sul presupposto che l aveva comunque documentato di aver richiesto tale documentazione in fase CP_1
stragiudiziale.
pagina 2 di 8 L' forniva i richiesti riscontri, depositando: CP_2
1)istanza di rateazione n. 66096 del 10/12/2013 richiesta ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, insieme al corrispondente provvedimento di accoglimento, relativa all'avviso di addebito n.
32720130000772414000.
2) istanza di rateazione n. 69153 del 10/08/2014, richiesta ai sensi dell'art. 19 del DPR
602/73, insieme al corrispondente provvedimento di accoglimento, relativa all'avviso di addebito 32720140000346213000.
3) istanza di rateazione n. 80885 del 19/10/2016 richiesta ai sensi dell'art. 1 comma 13-bis del D.L. 113/2016 insieme al corrispondente provvedimento di accoglimento accordato per tutti i piani precedentemente decaduti e contenente anche gli avvisi di pagamento n.
32720130000772414000 e n. 32720140000346213000.
4) dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 del D.L. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, prodotta il 30/04/2019 insieme alla corrispondente comunicazione delle somme dovute fornita al contribuente, contente gli avvisi di addebito n. 32720130000772414000 e n. 32720140000346213000.
____
1.Non risulta integrata alcuna ipotesi di decadenza.
In proposito, occorre rilevare che l'art. 25 del D.Lgs. 46/1999 prevede che i contributi o premi dovuti agli Enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Si ricorda inoltre che l'art .30 del d.l. 78/10 (al comma 14) stabilisce che “Ai fini della procedura di riscossione di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito CP_1 dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento”.
pagina 3 di 8 Ebbene, la tardiva iscrizione a ruolo attiene alla legittimità formale di due atti esecutivi,
l'iscrizione a ruolo e l'avviso di addebito, e dunque integra un'opposizione agli atti esecutivi;
pertanto, le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione, nonché della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento, devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla loro notificazione ex art. 617, II comma,
c.p.c.; inoltre, è consolidato l'orientamento secondo cui quella di cui all'art. 25, primo comma,
D. Lgs. n. 46/1999 è una decadenza processuale e non sostanziale, che non inficia il diritto dell'esattore di procedere a esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c.
Nel caso in esame, quindi, il ricorrente avrebbe dovuto svolgere l'opposizione relativa a tale motivo entro venti giorni dalla notificazione dell'avviso, cosa che non è avvenuta;
la richiesta, invero, deriva dall'avviso di addebito n.327 2013 00007724 14 000, notificato il 10/10/2013, con il quale era stato richiesto il pagamento della terza e quarta rata del 2013, e dall'avviso di addebito n.327 2014 00003462 13 000, notificato il 22/05/2014 (cfr. relate di notifica depositate dall' ), con il quale era stato richiesto il pagamento della seconda e terza rata CP_1
del 2014, per cui il motivo di opposizione attinente alla decadenza, proposto solo nella presente sede, è inammissibile.
In ogni caso, il motivo, pur se fosse stato tempestivamente proposto, sarebbe stato infondato, in quanto alcuna decadenza risulta(va) integrata: infatti, come emerge dalle relate di notifica in atti, l'ente previdenziale aveva notificato entrambi gli avvisi di addebito nel termine fissato dall'articolo 25 citato.
2. Parte ricorrente, solo in sede di note depositate in data 27.01.2025 per l'udienza di discussione, ha prospettato un'ulteriore censura relativa all'avviso di addebito opposto, sostenendone la insufficiente motivazione;
ha rilevato, invero, che “la motivazione del credito addotta nell'avviso di addebito n. 32720230000008719000, notificato in data 23.02.2023, con il quale l'istituto previdenziale richiedeva il pagamento della contribuzione, dovuta alla gestione commercianti, per il periodo dal 1/2012 al 12/2013, ha reso obiettivamente incerta la comprensione degli elementi fondanti la pretesa, e ciò, in particolare avuto riguardo alla possibilità della contribuente di esplicare pienamente il proprio diritto di difesa”; ha rilevato che “ l'atto impositivo deve essere motivato e contenere tutti gli elementi, in modo chiaro, onde consentire l'effettiva conoscenza della pretesa e porre il contribuente in condizione sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur”. pagina 4 di 8 Rileva il Tribunale che, secondo orientamento della giurisprudenza di merito che qui si
CP_ condivide, "in materia di opposizione avverso avviso di addebito notificato dall' ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure dell'avviso di addebito mosse dal ricorrente sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale – difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali – vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione"; peraltro, la decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile d'ufficio" (Tribunale Milano, sez. lav.,
30.01.2019, n. 188).
Anche la censura di difetto di motivazione, pertanto, è inammissibile in quanto proposta tardivamente, solo con le note conclusive.
In ogni caso, la censura -pur se fosse stata tempestivamente proposta- sarebbe stata infondata, dato che dalla lettura dell'avviso è perfettamente evincibile che la richiesta si riferiva al pagamento di contributi dovuti a titolo di gestioni commercianti per la terza e quarta rata del 2012, già richieste con l'avviso di addebito n.327 2013 00007724 14 000, notificato il
10/10/2013, e per la seconda e terza rata del 2013, richiesti con l'avviso di addebito n.327
2014 00003462 13 000, notificato il 22/05/2014 (cfr. relate di notifica depositate dall' ). CP_1
In ogni caso, è utile rimarcare quanto più volte chiarito dalla S.C., ossia che il giudizio che si instaura a seguito di opposizione a cartella esattoriale o ad avviso di addebito non verte sull'atto amministrativo e sulle attività espletate dai funzionari dell' , ma sul merito della CP_1
pretesa contributiva, così come delineata in sede processuale. È infatti il giudizio "che plasma il tema del decidere " (Cass. nr. 26706 del 2023), per cui le contestazioni meramente formali non avrebbero valore dirimente;
in altre parole, non è possibile limitare il sindacato giudiziale alla declaratoria di un eventuale illegittimità, dovendosi comunque esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, secondo gli analoghi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo.
3.Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, da valutarsi in relazione al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito, la stessa è infondata.
Va premesso, in termini generali, che l'istanza di rateazione del debito configura un riconoscimento di debito, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui pagina 5 di 8 nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. Civ., sez. VI, 21/12/2022,
n.37389).
La Suprema Corte ha infatti ribadito l'efficacia interruttiva della domanda di rateizzazione del debito contributivo e del pagamento delle singole rate, precisando, in particolare, civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. Lav, 7.9.2007, n. 18904): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore>>, per cui, applicando il predetto principio con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, ha ulteriormente chiarito, con orientamento ormai consolidato (Cass., Sez. V, 3.12.2020, n.
27672), che se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, nondimeno la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. Civ., ord. n. 19401, 16/6/2022 ed, in senso conforme, Cass., ord. n. 9242, 8/4/2024).
Applicando i principi esposti al caso in esame, si osserva che il termine prescrizionale era stato interrotto dall' con la notifica dell'avviso di addebito n.327 2013 00007724 14 000 il CP_1
10/10/2013, con il quale era stato richiesto il pagamento della terza e quarta rata del 2013, e con la notifica dell'avviso di addebito n.327 2014 00003462 13 000, notificato il 22/05/2014, con il quale era stato richiesto il pagamento della seconda e terza rata del 2014; inoltre, è documentato che la aveva proposto domande di rateazione ed aveva altresì Parte_1
eseguito pagamenti parziali.
Nello specifico, come emerso dalla documentazione allegata dalla nota dell' , in atti, la CP_2
ricorrente ha proposto:
1)istanza di rateazione n. 66096 del 10/12/2013 richiesta ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, accolta, relativa all'avviso di addebito n. 32720130000772414000; pagina 6 di 8 2) istanza di rateazione n. 69153 del 10/08/2014, richiesta ai sensi dell'art. 19 del DPR
602/73, accolta, relativa all'avviso di addebito 32720140000346213000;
3) istanza di rateazione n. 80885 del 19/10/2016 richiesta ai sensi dell'art. 1 comma 13-bis del D.L. 113/2016, che risulta accordata e relativa a tutti i piani precedentemente decaduti, contenente anche gli avvisi di pagamento n. 32720130000772414000 e n.
32720140000346213000;
4) dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 del D.L. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, prodotta il 30/04/2019 insieme alla corrispondente comunicazione delle somme dovute fornita al contribuente, contente gli avvisi di addebito n. 32720130000772414000 e n. 32720140000346213000.
Successivamente, l ha richiesto il pagamento con l'avviso di addebito oggetto della CP_1
odierna opposizione, notificatole in data 23.02.2023.
Inoltre, come da stampe allegate dall' , non oggetto di contestazione, la ricorrente ha CP_1 versato, con pagamenti effettuati fino a tutto il 2018, € 1.721,43 per l'avviso di addebito n.327
2013 00007724 14 000 ed € 647,37 per l'avviso di addebito n.327 2014 00003462 13 000.
Dalla complessiva documentazione richiamata emerge con evidenza l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, attesa la presenza di numerose domande di rateazione, senza che tra le singole istanze sia maturato il termine quinquennale;
da ogni singola istanza di rateazione, avente valenza ricognitiva del debito e, perciò, interruttiva del termine prescrizionale, è cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione, evidentemente interrotto dalla ulteriore notifica dell'avviso di addebito del
23.02.2023.
4. Le contestazioni inerenti alla mancata prova del credito sono del tutto generiche e, comunque, non fondate, attesa l'iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti dal
15/06/1984 al 02/04/2022 (cfr. Dettaglio Anagrafica Azienda prodotto dall' ). CP_1
Tuttavia, sulla scorta di quanto indicato dall' , che ha rilevato il pagamento da parte della CP_1 ricorrente di € 1.721,43 per l'avviso di addebito n.327 2013 00007724 14 000 e di € 647,37 per l'avviso di addebito n.327 2014 00003462 13 000, pure evidenziando che tali importi sarebbero stati oggetto di sgravio parziale dell'avviso opposto, la somma oggetto dell'avviso deve essere ridotta in misura corrispondente ai pagamenti già eseguiti e, quindi, parte opponente va condannata al pagamento di euro 5.161,70 (euro 7.530,50, pari all'importo pagina 7 di 8 indicato nell'avviso, al netto di euro 2.368,80 pari alle somme che lo stesso ha indicato CP_1
come già versate).
5. La riduzione delle somme indicate nell'avviso di addebito determina l'accoglimento della opposizione solo in tali limitati termini;
tale evenienza comporta la compensazione delle spese processuali in misura di 1/3 e la condanna della opponente al pagamento delle residue spese in favore dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Annulla l'avviso di addebito opposto;
2) Condanna al pagamento in favore dell' dell'importo di Parte_1 CP_1 euro 5.161,79 a titolo di contributi gestione commercianti per gli anni 2012 e 2013 e relative sanzioni;
3) Dichiara compensate le spese nella misura di un terzo;
4) Condanna al pagamento in favore dell' di due terzi delle Parte_1 CP_1
spese di lite, liquidate in tale proporzione in euro 1.300,00 per compensi, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 14 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
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