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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/09/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. 1886/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1886/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Carmagnola (TO), rappresentata e difesa dall'avv. BERTERO EDOARDO come da procura in atti e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Carmagnola(TO), rappresentato e difeso dall'avv. SACCHI MONIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Carmagnola (TO), il 06/09/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carmagnola (TO) (atto n. 24 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 13/06/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2003, parte I, n. 24.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carmagnola (TO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
L'alloggio coniugale sito in Carmagnola – Corso Sacchirone n. 6, attualmente occupato da entrambi i coniugi in forza di contratto di locazione intestato al Sig. , viene assegnato a Parte_3 quest'ultimo e verrà rilasciato dalla Sig.ra onde trasferirsi in altro immobile entro e Parte_1 non oltre il termine fissando dall'Ill.mo Tribunale di Asti per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma c.p.c.
Il Sig. si impegna a corrispondere all'altro coniuge l'importo di Euro 400,00 mensili (da Parte_3 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese) a titolo di assegno divorzile in suo favore.
L' importo di cui sopra verrà rivalutato annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT a partire dal gennaio 2026.
I coniugi dichiarano altresì di aver già definito ogni altra questione patrimoniale e di nulla più avere a che pretendere reciprocamente, in merito alla vicenda matrimoniale.
Dichiarare compensate le spese legali.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
2 Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/09/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1886/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Carmagnola (TO), rappresentata e difesa dall'avv. BERTERO EDOARDO come da procura in atti e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Carmagnola(TO), rappresentato e difeso dall'avv. SACCHI MONIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Carmagnola (TO), il 06/09/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carmagnola (TO) (atto n. 24 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 13/06/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2003, parte I, n. 24.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carmagnola (TO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
L'alloggio coniugale sito in Carmagnola – Corso Sacchirone n. 6, attualmente occupato da entrambi i coniugi in forza di contratto di locazione intestato al Sig. , viene assegnato a Parte_3 quest'ultimo e verrà rilasciato dalla Sig.ra onde trasferirsi in altro immobile entro e Parte_1 non oltre il termine fissando dall'Ill.mo Tribunale di Asti per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma c.p.c.
Il Sig. si impegna a corrispondere all'altro coniuge l'importo di Euro 400,00 mensili (da Parte_3 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese) a titolo di assegno divorzile in suo favore.
L' importo di cui sopra verrà rivalutato annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT a partire dal gennaio 2026.
I coniugi dichiarano altresì di aver già definito ogni altra questione patrimoniale e di nulla più avere a che pretendere reciprocamente, in merito alla vicenda matrimoniale.
Dichiarare compensate le spese legali.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
2 Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/09/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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