Articolo 2 della Legge 29 novembre 1957, n. 1224
Articolo 1Articolo 3
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14 gennaio 1958
Art. 2.
Presso la Tesoreria centrale dello Stato e' costituito un Fondo intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e formato mediante:
un versamento del Ministero del tesoro pari a lire 900 milioni;
i versamenti che saranno effettuati dall'Alta Autorita' della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio in applicazione del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'art. 1, per un importo globale non superiore a lire 900 milioni.
Il detto Fondo e amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo del Comitato di cui all' art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296 .
Entrata in vigore il 14 gennaio 1958