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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1641/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TABARRO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9410/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 201932 - 330046 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1383/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento di un avviso di pagamento Tari anno d'imposta 2024 relativa all'immobile sito in Napoli al Indirizzo_1 e all'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_2 per la complessiva somma di euro 363,00.
A sostegno del ricorso ha eccepito la carenza di legittimazione passiva avendo sottoscritto per l'immobile sito al Indirizzo_1 un contratto di locazione ad uso abitativo a canone concordato per una porzione di immobile di complessivi metri quadri 60, contratto che veniva risolto anticipatamente in data
30 novembre 2022; ciò in quanto esso ricorrente il 7 luglio 2021 aveva acquistato un immobile sito in
Napoli alla Indirizzo_2, acquisto che era stato comunicato al Comune di Napoli in data 16 dicembre 2022.
Era stata quindi comunicata al Comune la variazione di residenza a mezzo pec aggiungendo che per l'immobile di Indirizzo_2 aveva sempre provveduto al versamento di quanto dovuto nulla invece era dovuto per l'immobile sito al Indirizzo_1 ove lo stesso non risiede a far data dal 16 dicembre 2022.
Si è costituita in giudizio il Comune di Napoli chiedendo la cessata materia del contendere con compensazione delle spese, pur contestando le eccezioni formulate dal ricorrente.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso tenutasi in data 17 febbraio 2025 ,la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, come richiesto dal
Comune di Napoli.
La natura della decisione giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TABARRO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9410/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 201932 - 330046 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1383/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento di un avviso di pagamento Tari anno d'imposta 2024 relativa all'immobile sito in Napoli al Indirizzo_1 e all'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_2 per la complessiva somma di euro 363,00.
A sostegno del ricorso ha eccepito la carenza di legittimazione passiva avendo sottoscritto per l'immobile sito al Indirizzo_1 un contratto di locazione ad uso abitativo a canone concordato per una porzione di immobile di complessivi metri quadri 60, contratto che veniva risolto anticipatamente in data
30 novembre 2022; ciò in quanto esso ricorrente il 7 luglio 2021 aveva acquistato un immobile sito in
Napoli alla Indirizzo_2, acquisto che era stato comunicato al Comune di Napoli in data 16 dicembre 2022.
Era stata quindi comunicata al Comune la variazione di residenza a mezzo pec aggiungendo che per l'immobile di Indirizzo_2 aveva sempre provveduto al versamento di quanto dovuto nulla invece era dovuto per l'immobile sito al Indirizzo_1 ove lo stesso non risiede a far data dal 16 dicembre 2022.
Si è costituita in giudizio il Comune di Napoli chiedendo la cessata materia del contendere con compensazione delle spese, pur contestando le eccezioni formulate dal ricorrente.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso tenutasi in data 17 febbraio 2025 ,la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, come richiesto dal
Comune di Napoli.
La natura della decisione giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.