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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 09/02/2026, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2166/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11267/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021046311000 AUTOMOBILISTICA 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250010672342000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21055/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 21.05.2025 ad ER (così si indica, anche in seguito, per brevità, Agenzia delle
Entrate Riscossione) e alla Regione Campania e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in data 13.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato le cartelle di pagamento indicate in epigrafe, una (n. 07120240021046311000) notificata in data 10.04.2025 e l'altra (n. 07120250010672342000) notificata in data 12.05.2025, relative a tassa automobilistica rispettivamente anno 2018, per l'importo di euro 342,33, comprensivo di sanzioni, interessi legali e altri oneri, e anno 2019, per l'importo di euro 339,93, comprensivo di sanzioni, interessi legali e altri oneri (v. in atti).
Il ricorrente ha eccepito: 1) l'"illegittimità della procedura per omessa notifica delle cartelle di pagamento” in quanto “solo dall'intimazione di pagamento, il ricorrente, ha potuto verificare l'iscrizione nei ruoli esattoriali di un preteso credito prescritto e comunque afferente a cartelle inesistenti o mai notificate”; 2) la “prescrizione e decadenza del diritto dell'ufficio”, in quanto il ricorrente “solo prendendo visione dell'intimazione di pagamento veniva a conoscenza della posizione debitoria riferita a “tassa automobilistica anno 2018 e 2019”; 3) la “decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero d'imposta”, stante “la mancata notifica delle cartelle indicate con la conseguente decadenza dal diritto pretendere le somme riportate dal presunto sollecito di pagamento, essendo ampiamente decorso ogni termine di legge”, attesa anche la mancata notifica di avvisi di accertamento con conseguente nullità della cartelle indicate e l'intervenuta prescrizione triennale;
4) la “prescrizione del diritto a riscuotere la somma a titolo di sanzione”; 5) la “nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione;
mancata allegazione delle cartelle esattoriali sottese”, sostenendo che le “cartelle di pagamento sopra specificate notificate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 10.04.2024 e 12.05.2025, è nulla [sic] per difetto di motivazione in quanto si limita a richiamare le cartelle di pagamento sulle quali si basa senza allegarle”.
La parte ricorrente ha quindi chiesto di “1- accertare e dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace e comunque non dovute le somme iscritte nei ruoli esattoriali e sopra meglio specificate, per i motivi sopra esposti, con conseguente dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o invalidità della intimazione stessa.
2- dichiarare non dovute le somme agli Enti impositori per gli stessi motivi.
3- Vittoria di spese ed onorari nel presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
In data 18.05.2025 si è costituita ER, che ha impugnato quanto dedotto dal ricorrente;
in particolare, ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica degli atti prodromici e con riferimento alle asserite intervenute decadenza e prescrizione in epoca antecedente alla notifica dell'atto opposto in questa sede, per essere legittimato passivo al riguardo l'ente impositore, e ha concluso nei seguenti termini: “nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto oltre che non provato;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di controparte tenere indenne l'Agenzia delle Entrate Riscossione da qualsiasi condanna. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
La Regione Campania, pur essendole stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituita in giudizio.
All'udienza dell'1.12.2025, questa Corte, in composizione monocratica, ha deliberato la decisione in camera di consiglio come da dispositivo di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va anzitutto chiarito che la parte ricorrente, pur avendo espressamente precisato di impugnare le due cartelle sopra indicate che afferma, sempre espressamente, esserle state notificate, e pur avendo prodotto come “atto impugnato” solo la cartella sopra indicata relativa all'anno 2018, nonostante abbia indicato entrambe le cartelle come allegate al ricorso, v. p. 7, (comunque entrambe le cartelle sono state prodotte dalla resistente ER, unitamente a documentazione attestante la loro notifica), fa spesso riferimento
(chiaramente per evidente lapsus calami) nel ricorso ad una intimazione di pagamento non meglio precisata e di cui non vi è traccia negli atti prodotti.
Pertanto, deve ritenersi che laddove il ricorrente, nel ricorso, fa riferimento all'intimazione di pagamento deve intendersi che lo stesso si riferisca alle cartelle impugnate.
2. Tanto precisato, il ricorso è fondato.
3. Ed invero non risulta provata, né dalla Regione Campania, che non si è costituita e che era onerata di fornire tale prova, né, comunque, da ER, la notifica degli avvisi di accertamento richiamati nelle cartelle in questione, ed ivi indicati come notificati rispettivamente in data 3.09.2021 e 27.08.2022, e di ogni altro atto presupposto e comunque interruttivo. Ne consegue che il diritto vantato con gli atti impugnati in questa sede si è ormai prescritto, pur tenendo conto della sospensione dei termini disposta per l'emergenza COVID 19, dovendosi applicare al tributo in questione il termine di prescrizione triennale.
Tanto assorbe l'esame di ogni ulteriore questione pure proposta.
4. Il ricorso va, quindi, accolto.
5. Le spese del giudizio ben possono essere compensate tra il ricorrente ed ER mentre tra il ricorrente e la Regione Campania seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie il ricorso;
- condanna Regione Campania e ER, in solido, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida, in complessivi € 320,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario avv. Difensore_1.
Così deciso in Napoli il 1° dicembre 2025.
Il Presidente estensore
AN SC
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11267/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021046311000 AUTOMOBILISTICA 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250010672342000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21055/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 21.05.2025 ad ER (così si indica, anche in seguito, per brevità, Agenzia delle
Entrate Riscossione) e alla Regione Campania e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in data 13.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato le cartelle di pagamento indicate in epigrafe, una (n. 07120240021046311000) notificata in data 10.04.2025 e l'altra (n. 07120250010672342000) notificata in data 12.05.2025, relative a tassa automobilistica rispettivamente anno 2018, per l'importo di euro 342,33, comprensivo di sanzioni, interessi legali e altri oneri, e anno 2019, per l'importo di euro 339,93, comprensivo di sanzioni, interessi legali e altri oneri (v. in atti).
Il ricorrente ha eccepito: 1) l'"illegittimità della procedura per omessa notifica delle cartelle di pagamento” in quanto “solo dall'intimazione di pagamento, il ricorrente, ha potuto verificare l'iscrizione nei ruoli esattoriali di un preteso credito prescritto e comunque afferente a cartelle inesistenti o mai notificate”; 2) la “prescrizione e decadenza del diritto dell'ufficio”, in quanto il ricorrente “solo prendendo visione dell'intimazione di pagamento veniva a conoscenza della posizione debitoria riferita a “tassa automobilistica anno 2018 e 2019”; 3) la “decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero d'imposta”, stante “la mancata notifica delle cartelle indicate con la conseguente decadenza dal diritto pretendere le somme riportate dal presunto sollecito di pagamento, essendo ampiamente decorso ogni termine di legge”, attesa anche la mancata notifica di avvisi di accertamento con conseguente nullità della cartelle indicate e l'intervenuta prescrizione triennale;
4) la “prescrizione del diritto a riscuotere la somma a titolo di sanzione”; 5) la “nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione;
mancata allegazione delle cartelle esattoriali sottese”, sostenendo che le “cartelle di pagamento sopra specificate notificate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 10.04.2024 e 12.05.2025, è nulla [sic] per difetto di motivazione in quanto si limita a richiamare le cartelle di pagamento sulle quali si basa senza allegarle”.
La parte ricorrente ha quindi chiesto di “1- accertare e dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace e comunque non dovute le somme iscritte nei ruoli esattoriali e sopra meglio specificate, per i motivi sopra esposti, con conseguente dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o invalidità della intimazione stessa.
2- dichiarare non dovute le somme agli Enti impositori per gli stessi motivi.
3- Vittoria di spese ed onorari nel presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
In data 18.05.2025 si è costituita ER, che ha impugnato quanto dedotto dal ricorrente;
in particolare, ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica degli atti prodromici e con riferimento alle asserite intervenute decadenza e prescrizione in epoca antecedente alla notifica dell'atto opposto in questa sede, per essere legittimato passivo al riguardo l'ente impositore, e ha concluso nei seguenti termini: “nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto oltre che non provato;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di controparte tenere indenne l'Agenzia delle Entrate Riscossione da qualsiasi condanna. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
La Regione Campania, pur essendole stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituita in giudizio.
All'udienza dell'1.12.2025, questa Corte, in composizione monocratica, ha deliberato la decisione in camera di consiglio come da dispositivo di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va anzitutto chiarito che la parte ricorrente, pur avendo espressamente precisato di impugnare le due cartelle sopra indicate che afferma, sempre espressamente, esserle state notificate, e pur avendo prodotto come “atto impugnato” solo la cartella sopra indicata relativa all'anno 2018, nonostante abbia indicato entrambe le cartelle come allegate al ricorso, v. p. 7, (comunque entrambe le cartelle sono state prodotte dalla resistente ER, unitamente a documentazione attestante la loro notifica), fa spesso riferimento
(chiaramente per evidente lapsus calami) nel ricorso ad una intimazione di pagamento non meglio precisata e di cui non vi è traccia negli atti prodotti.
Pertanto, deve ritenersi che laddove il ricorrente, nel ricorso, fa riferimento all'intimazione di pagamento deve intendersi che lo stesso si riferisca alle cartelle impugnate.
2. Tanto precisato, il ricorso è fondato.
3. Ed invero non risulta provata, né dalla Regione Campania, che non si è costituita e che era onerata di fornire tale prova, né, comunque, da ER, la notifica degli avvisi di accertamento richiamati nelle cartelle in questione, ed ivi indicati come notificati rispettivamente in data 3.09.2021 e 27.08.2022, e di ogni altro atto presupposto e comunque interruttivo. Ne consegue che il diritto vantato con gli atti impugnati in questa sede si è ormai prescritto, pur tenendo conto della sospensione dei termini disposta per l'emergenza COVID 19, dovendosi applicare al tributo in questione il termine di prescrizione triennale.
Tanto assorbe l'esame di ogni ulteriore questione pure proposta.
4. Il ricorso va, quindi, accolto.
5. Le spese del giudizio ben possono essere compensate tra il ricorrente ed ER mentre tra il ricorrente e la Regione Campania seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie il ricorso;
- condanna Regione Campania e ER, in solido, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida, in complessivi € 320,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario avv. Difensore_1.
Così deciso in Napoli il 1° dicembre 2025.
Il Presidente estensore
AN SC