Decreto cautelare 6 luglio 2022
Ordinanza cautelare 11 agosto 2022
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/07/2023, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/07/2023
N. 00572/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00436/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 436 del 2022, proposto da:
Tim S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Adelaide Ristori n. 42;
contro
Comune di San Teodoro, Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia dell’Unione dei Comuni della Riviera di Gallura, Provincia di Sassari, Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Budoni, Comune di Loiri Porto San Paolo, Unione dei Comuni della Riviera di Gallura, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, tutti in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- dell'atto adottato dal Comune di San Teodoro Ufficio Urbanistica in data 30.5.2022 ore 10:04 ed avente ad oggetto “Comunicazione al SUAPE – pratica n. 00488410010-24052022-0843.48065 n. 3127656/2022”;
- e, ove occorrer possa, annullamento e/o disapplicazione dell'art. 126 del R.E.C. di cui al vigente programma di fabbricazione, quindi, dell'art. 126 del Regolamento edilizio del Comune di San Teodoro;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Con il ricorso in esame è stato chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe descritti.
Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.
Con memoria dell’8 giugno 2023 la difesa di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese processuali.
Al Collegio non resta che provvedere conformemente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lensi, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Plaisant | Marco Lensi |
IL SEGRETARIO