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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 17/06/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2837/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 17/06/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. DE Parte_1
ANGELIS ANTONIO
Ricorrente
C O N T R O
, Controparte_1 [...]
, tutti rappresentati Controparte_2
e difesi, congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta delega in atti, dalla dott.ssa Angela R.
Mazzeo, dal dott. Vincenzo Precone e dal dott. Fausto Scervino
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2023 la ricorrente indicata in epigrafe deduceva di avere conseguito all'estero, in RO, sia il titolo abilitante per il sostegno che quello per la C.d.c. A046 e di aver presentato, rispettivamente in data 20.08.2018 e 6.4.2018, istanza di riconoscimento ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206; che il non aveva CP_1 adottato alcun provvedimento formale di riconoscimento entro il termine desumibile dal combinato disposto degli artt. 2, Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e art.16, co. 2 e 6 del
D.Lgs. n. 206 del 2007, pari a giorni 120 dalla presentazione delle suindicate istanze;
di essere stata, quindi, inserita con riserva nella I fascia delle G.P.S. della provincia di CP_2 (classe di concorso ADSS) nonché, sempre con riserva, nella I fascia con riferimento alla c.d.c. A046 – graduatorie valide per gli aa.ss. 2022/2024-.
Ciò posto, lamentava il mancato conferimento di incarichi di supplenza per il biennio scolastico 2022/2023 e 2023/2024, ostando a tale possibilità il disposto dell'art. 7, comma
4, O.M. 112/2022 che, nel prevedere la possibilità per gli aspiranti di essere inseriti con riserva nelle more del procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, statuisce che “L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”; ritenendo la citata O.M in contrasto con la direttiva UE 2005/36, nonché con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, rappresentava di aver proposto avanti
Codesto Tribunale, il giudizio cautelare ex art. 700 cpc iscritto al n. Rg 870/2023 che veniva definito con ordinanza di accoglimento del 25.5.2023, non reclamata dal che, in CP_1 ossequio al provvedimento giudiziale, procedeva a stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato annuale per l'insegnamento su sostegno nella scuola di II grado , con decorrenza giuridica dal 1.09.2022 ed economica dall'affettiva presa di servizio (15.06.2023); che a causa dell'illegittima previsione di cui all'art. 7, comma 4, lette e) dell'O.M. 122/2022 la stessa non ha avuto la possibilità di prestare servizio in favore del sin dall'inizio CP_1 dell'anno scolastico, con conseguente pregiudizio economico, consistente nella mancata percezione del relativo stipendio per il periodo 1 settembre 2022 – 15 giugno 2023; di avere diritto ad ottenere, per tali ragioni, il risarcimento del danno da quantificarsi in misura corrispondente al trattamento retributivo che la docente avrebbe percepito ove l'amministrazione l' avesse correttamente immessa in ruolo a far data dal 1.09.2023, da quantificarsi nella somma di euro 19.923,21.
Tanto premesso, così concludeva “accertare e dichiarare , per tutte le ragioni esposte in narrativa, il diritto dell'odierna ricorrente ad essere risarcita del danno ingiustamente patito commisurato alla perdita delle retribuzioni e/o accessori maturati e non percepiti dal 1.09.2022 al 15.06.2023 che si ritiene equo quantificare nell'importo di Euro 19.923,21 ovvero in quello maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice riterrà equo e di giustizia;
e per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento del predetto importo, oltre interessi legali come per legge;
b) accertare e dichiarare , per tutte le ragioni esposte in narrativa, il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi riconosciuto, in sede di GPS e di graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di classe di concorso A046 e su sostegno il riconoscimento del punteggio di 12,00 CP_2 relativo al servizio prestato dal 01.09.2023 al 30.06.2023; e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare tale adempimento. c) accertare e dichiarare , per tutte le ragioni esposte in narrativa, il diritto dell'odierna ricorrente ad essere risarcita del danno ingiustamente patito a titolo di NASPI non percepita per le mensilità di luglio ed agosto 2023 che si ritiene equo quantificare nell'importo di Euro
4.485,27 ovvero in quello maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice riterrà equo e di giustizia;
e per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento del predetto importo, oltre interessi legali come per legge;
Con ogni conseguenza in ordine alle spese.” Cont Il , nel costituirsi ritualmente in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito ed insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c
è così decisa
**
Il ricorso è infondato.
Pacifico che la ricorrente sia stata inserita con riserva nella prima fascia delle GPS della provincia di nonché della c.d.c. A046, valide per gli aa.ss. 2022/2024, costituite ai CP_2 sensi dell'O.M. 112/2022.
Altrettanto pacifico che l'iscrizione con riserva sia stata determinata dalla circostanza che, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle relative graduatorie, era ancora in corso la procedura di riconoscimento dei titoli di abilitazione, conseguiti dalla ricorrente in
RO ( cfr. fascicolo ricorrente).
Trattasi, invero, di un inserimento con riserva espressamente previsto, per i docenti in GPS, dall'art. 7 comma IV lett. e) dell'O.M. 112/20221 e ribadito al successivo co.11 che a sua volta rimanda all'art. 3 co.2 rubricato, per l'appunto “Graduatorie Provinciali per le Supplenze”.
Come peraltro accaduto nel caso di specie, con ordinanza cautelare del 25.5.2023 a definizione del ricorso ex art. 700 cpc promosso dall'odierna ricorrente ed iscritto al n. RG
870/2023 - Codesto Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi in ordine all'illegittimità dell'art. 7 comma IV lett. e), procedendo alla sua disapplicazione incidentale ed accertando il diritto degli istanti all'ottenimento degli incarichi di supplenza spettanti in conseguenza dell'inserimento con riserva di riconoscimento.
Tuttavia, deve darsi atto del contrasto giurisprudenziale che ha interessato la materia e che, di recente, ha portato la Corte d'Appello di AR (cfr. da ultimo sentenza dell'8.4.2025., all. fascicolo ) a ritenere legittimo l'operato dell'amministrazione scolastica. CP_1
Questo giudice, pertanto, mutando un precedente convincimento, ritiene di dover aderire alle motivazioni dedotte dalla Corte d'Appello di AR che in questa sede si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp att cpc “La validità della disposizione ministeriale, negata dal tribunale, va invece affermata alla stregua dell'orientamento ermeneutico che si è consolidato nella giurisprudenza del
Consigliodi Stato e che questa Corte ha già condiviso in un caso analogo (cfr Corte d'Appello di AR del 10.10.2024 rg. n. 594/2023).
Alle motivazioni che sorreggono quell'orientamento è dunque sufficiente fare rimando per superare la contraria esegesi recepita dalla gravata sentenza.
Ed invero, facendo proprie le argomentazioni esposte da Cons. Stato n. 11223/2023, si ritiene che:
a) la previsione dell'ordinanza ministeriale impugnata, secondo cui il conferimento dell'incarico e la relativa stipulazione del contratto dipendono dall'effettivo riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero, risulta conforme tanto ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., quanto alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee in materia di riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea nella parte in cui si consente al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente (Cons. Stato, n. 4353/2022);
b) la previsione oggetto di contestazione nell'odierno giudizio, la cui applicazione inibisce la stipula di contratti di lavoro ai docenti inseriti con riserva nella prima fascia delle GPS nelle more del riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento conseguito all'estero, è finalizzata a prevenire il possibile grave nocumento che si potrebbe prospettare sia nei riguardi dei discenti coinvolti, sia nei confronti degli altri docenti concorrenti iscritti (senza riserva) in graduatoria, qualora a questi ultimi fossero preferiti per il conferimento del conteso incarico di docenza soggetti che, poi, si rivelassero, in realtà, in possesso di un titolo non idoneo;
c) in altri termini, la disposizione risulta essere il risultato di un delicato bilanciamento da effettuarsi tra le aspirazioni dei docenti abilitati all'estero, i cui titoli risultano essere ancora al vaglio della p.a. nell'ambito dei procedimenti amministrativi attivati su istanza di parte ai fini del loro riconoscimento nel nostro Paese,
e le legittime aspettative degli studenti fruitori del servizio pubblico istruzione, da un lato, e dei docenti già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, conseguita in Italia o all'estero ma già oggetto di apposito provvedimento di riconoscimento ministeriale, dall'altro, non ravvisandosi profili di eccesso di potere derivanti da violazioni del principio di proporzionalità nella misura a tal fine adottata dall'Amministrazione, intesa a contemperare i plurimi interessi coinvolti sopra citati;
d) del resto, la preclusione alla stipula del contratto di lavoro non è neppure di carattere assoluto, riguardando soltanto la fase dello scorrimento della prima fascia delle graduatorie in commento, nelle quali i ricorrenti sono inseriti con riserva in forza di un titolo abilitante nonancora riconosciuto nel nostro ordinamento, ben potendo gli stessi essere chiamati per una supplenza dal successivo scorrimento della seconda fascia, nella quale dovessero avere titolo ad essere inseriti pleno iure;
e) va considerato altresì che l'iscrizione con riserva comporta comunque un vantaggio per i docenti in quanto, qualora avvenga il riconoscimento in corso di anno scolastico, gli stessi potranno consolidare la loro posizione, nonché il possibile carattere temporaneo della misura contestata, adottata anche per far fronte ad una situazione eccezionale quale la notevole richiesta di riconoscimenti esteri;
f) l'impossibilità per coloro che sono in attesa del riconoscimento del titolo di stipulare contratti non contrasta con il diritto europeo. Infatti, la direttiva 2005/36/CE, con riferimento alla professione di docente, non contempla un sistema di riconoscimento automatico, lasciando all'amministrazione un margine valutativo anche ai fini della imposizione di eventuali misure compensative o dell'accesso solo parziale alla professione regolamentata. Con l'ulteriore conseguenza che il predetto riconoscimento ha carattere costitutivo del diritto all'esercizio della professione nel Paese ospitante e l'interessato non può pretendere, in mancanza dello stesso, di esercitare l'attività professionale;
g) non può poi ravvisarsi la lamentata disparità di trattamento. Coloro che hanno ottenuto il titolo di specializzazione in Italia e coloro che hanno ottenuto il titolo di specializzazione all'estero non versano infatti in una situazione uguale, tenuto peraltro conto che per la professione in esame non opera un sistema di riconoscimento automatico della qualifica conseguita all'estero ed è quindi necessaria la previa adozione di un provvedimento di riconoscimento e, eventualmente, anche il superamento delle misure compensative imposte;
h) non sussiste, inoltre, il lamentato contrasto con la precedente O.M. n. 60/2020. Ed infatti, quell'ordinanza aveva un'espressa limitazione temporale agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
(all'art. 1 dell'O.M. n. 60/2020 si legge testualmente "La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno");
i) la disciplina prevista dall'ordinanza impugnata non risulta contrastante, infine, neanche con la normativa di rango primario. Va al riguardo evidenziato che l'art. 5 ter, c. 1, del d.l. n. 228/2021 convertito in L. n. 15/2022, ha prorogato le procedure straordinarie di reclutamento per l'anno 2022/2023
"limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6 – bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124”. Anche tale disposizione, quindi, così come l'ordinanza impugnata, limita la possibilità di stipula dei predetti contratti ai soli soggetti che siano già in possesso del titolo di specializzazione, escludendo coloro che siano ancora in attesa del riconoscimento del titolo, avente carattere costitutivo”. Ne consegue, in riforma della pronuncia impugnata, il rigetto della rivendicazione attorea.”.
Assumendo legittimo l'operato dell'Amministrazione scolastica va da sé che nessun danno può configurarsi in capo all'odierna ricorrente, con la conseguenza che la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Il contrasto giurisprudenziale registratosi nella giurisprudenza giustifica, ai sensi dell'art. 92,
c. 2, c.p.c., la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2837/2023, così provvede:
- rigetta il ricorso per le ragioni in parte motiva;
- spese compensate
Crotone, 17/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Art 7 comma IV lett. e) dell'O.M. 112/2022 “Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio;
la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresi indicati gli estremi del provvedimento di CP_1 riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di access conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”.