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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr.ssa Patrizia Evangelista consigliere rel. ed est.
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 638 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019
TRA
(CF: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Roberto Gubello
-APPELLANTE-
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Onza
-APPELLATO-
La causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito delle note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.04.2022 di cui è stata disposta la celebrazione in forma cartolare, previo decorso dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di primo grado ha così ricostruito lo svolgimento del presente processo:
1 “Con decreto n. 9630/2014, il Presidente della Sezione Commerciale del Tribunale di Lecce, ha ingiunto al sig. di corrispondere a Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro- tempore, la somma di € 7.564,91 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo per inadempimento dell'opponente rispetto agli obblighi assunti con il contratto di prestito con delegazione di pagamento di quota dello stipendio, intercorso tra la parti in data 18/12/2009.
Il Tribunale ha anche ingiunto al debitore il pagamento delle spese e competenze relative al procedimento di ingiunzione, oltre accessori.
Con atto di citazione in opposizione dell'11/12/2014 ritualmente notificato, l'opponente proponeva opposizione al detto d.i. e citava in giudizio l'opposta, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito: 1) in via principale, con ogni opportuno accertamento e declaratoria, accertare l'insussistenza di alcun inadempimento a carico dell'opponente e, per
l'effetto, dichiarare la nullità/illegittimità/invalidità o comunque revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo R.G. 963/2014, emesso dal Tribunale di Lecce, per i motivi di cui in narrativa;
2) in via riconvenzionale, accertare il carattere usurario degli interessi applicati nel predetto contratto di mutuo e, per l'effetto, restituire gli interessi sino ad aggi illegittimamente versati dall'opponente, per un importo complessivo pari ad euro 5.139,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto salvo errori e migliore determinazione, e salva eventuale utilizzazione in compensazione per il pagamento delle rate successive, ovvero ancora, ricalcolare le rate future sulla base di un piano di ammortamento che preveda il versamento della sola sorte capitale residua, senza applicazione di interesse alcuno;
3) in via subordinata , ove fosse riconosciuta - anche in parte
- fondata la pretesa azionata in sede monitoria, accertare l'esatto importo dovuto dall'opponente, tenuto conto dei pagamenti, ancorché parziali, effettuati dall' 4) sempre CP_3
in via subordinata, ridurre l'importo dovuto dall'opponente alle sole rate effettivamente scadute al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, al netto delle somme parziali pagate nel frattempo dall' , con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
5) in ogni CP_3
caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12/03/2015 depositata in data 16/03/2015 si costituiva in giudizio l'opposta che così concludeva: in via preliminare, concedere ex alt. 648
2 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo la dispiegata opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
in via principale nel merito, respingere in toto le domande e le eccezioni di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, in via subordinata nel merito, e nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga di ravvisare un eventuale carattere usurario del tasso interesse dedotto in contratto, previa revoca del decreto opposto, condannare parte opponente al pagamento a lavare di del diverso minor CP_2
importo che risulterà dall'accertamento del debito effettivo condotto in relazione all'art. 1815
c.c.; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA se ed in quanto dovute.”
Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1776 del 24.05.2019, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto n. 9630/2014 emesso in data 19/10/2014, ritenendo:
- che l'ente previdenziale non avesse mai dato corso agli effetti della delegazione di pagamento manifestando, per facta concludentia, il rifiuto alla delegazione stessa;
- che l'appellante non avesse dato prova dell'imputazione della somma di €
393,28 operata dall'ente previdenziale sul trattamento pensionistico a favore di e a saldo del credito formalizzato nel decreto di ingiunzione e che, CP_1
quindi, risultasse dimostrato l'inadempimento del sig. in relazione Pt_1
all'obbligo di pagamento delle rate di finanziamento a far data dal 2/01/2013;
- infondata: l'eccezione di insussistenza del diritto di di agire nei CP_1
confronti del Sig. per il recupero del debito stante il richiamo all'art. 8 Pt_1
del contratto di finanziamento;
l'eccezione di usurarietà dei tassi applicati al contratto di finanziamento e la connessa domanda riconvenzionale proposta dall'opponente per mancato adempimento del proprio onere probatorio.
Pertanto, condannava l'opponente a corrispondere alla Controparte_1
la somma di € 7.564,91 oltre a interessi di mora sulla stessa calcolati
[...]
in virtù dell'art. 7 del contratto di finanziamento a decorrere dal 2/02/2013 fino al saldo effettivo, con conseguente rifusione delle spese e competenze di lite
3 liquidate in € 2.738,00 di cui 438,00 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva, euro 1.120,00 per la fase istruttoria euro 810,00 per la fase decisionale, oltre 15% quale maggiorazione spese generali , Iva e Cap come per legge.
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato in data 26/06/2019, il sig. ha proposto appello per i motivi che saranno in prosieguo Parte_1
illustrati, istando per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e chiedendo di disporre CTU, ammettere prova per testi sui capitoli di prova ivi formulati e di ordinare, ai sensi dell'art. 210 cod.proc.civ., all' di esibire in CP_3
giudizio la documentazione inerente alle trattenute operate a carico del sig.
Pt_1
Con comparsa di risposta depositata il 15/10/2019, si è costituita la
[...]
la quale, preliminarmente, chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'inibitoria per insussistenza dei presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora e si opponeva in toto alle richieste istruttorie formulate dall'appellante; nel merito,l chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Rigettata l'istanza di sospensione della sentenza impugnata con ordinanza del
21/05/2020 e fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
20/04/2022, di cui è stata disposta la celebrazione in forma cartolare, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nelle note sostitutive della comparizione in udienza e la causa è stata trattenuta in decisione, previo decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vanno preliminarmente disattese le richieste istruttorie, di ammissione di
CTU contabile e di prova per testi articolate dall'appellante, per i motivi che, in quanto dipendenti dalle valutazioni di (in)fondatezza dei motivi d'impugnazione, verranno ad emersione nel prosieguo.
4 2. A titolo di premessa, la Corte rileva, poi, che l'impianto argomentativo dell'atto di appello risulta caratterizzato – soprattutto per quanto riguarda i due primi motivi d'appello
- da una tecnica di strutturazione non particolarmente lineare sotto il profilo delle relazioni logico-giuridiche degli argomenti sviluppati rispetto all' effettivo fondamento delle statuizioni adottate dal primo giudice (che, peraltro, viene, in diversi passaggi, frammentato e sostanzialmente eluso, con la riproposizione, da parte dell'appellante, di argomenti già decisi in sentenza), senza che, però, sussistano i presupposti per una pronuncia di inammissibilità complessiva dell'appello ex art. 342 c.p.c..
2.1. Si ritiene, pertanto, opportuno disattendere la consueta tecnica della disamina lineare delle argomentazioni di parte appellante accorpate nei singoli motivi d'impugnazione – proprio perché talvolta prive di specifica efficacia confutatoria rispetto ai passaggi motivazionali della sentenza impugnata di cui l'appellante auspica la riforma - e procedere a partire dalle statuizioni impugnate, selezionando, fra gli argomenti proposti dall'appellante, esclusivamente quelli astrattamente idonei a fondare una riforma delle stesse, con implicita valutazione di inammissibilità delle argomentazioni residue non esaminate.
2.1.1. Si procede, pertanto, a partire dalla confutazione, da parte dell'appellante, del seguente passaggio della sentenza di primo grado: “la trattenuta mensile di € 393,28 attualmente operata dall'Ente previdenziale […] non risulta versata a favore di Controparte_1
né parte opponente, […] è riuscita a dimostrare la contestata imputazione di tale trattenuta a favore di
e a saldo del credito formalizzato in decreto di ingiunzione”. E' questo, infatti, il CP_1
fondamento del rigetto dell'opposizione proposta dal la negazione, da parte del Pt_1
Tribunale, della concludenza probatoria del riscontro documentale di una trattenuta mensile di € 393,28 sull'assegno pensionistico erogato al ai fini dell' accertamento Pt_1
dell'inadempimento dedotto dalla creditrice ingiungente.
2.1.2. Ebbene, l'appellante, che deduce il travisamento di tale acquisizione documentale da parte del primo giudice, si limita ad enunciare il preteso valore probatorio di tale acquisizione, senza dare dimostrazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il primo giudice ed omettendo di proporre alla corte l'operazione valutativa corretta – diversa da quella operata dal primo giudice – che consentirebbe, secondo ragionevolezza,
5 di attribuire alla acquisizione documentale prima indicata la valenza di prova dell'adempimento da parte del delle obbligazioni scaturenti dal contratto di Pt_1
prestito con delegazione di pagamento di quota dello stipendio intercorso fra le parti il
18.12.2009, per il periodo di erogazione del trattamento pensionistico.
2.1.3. Sicchè, va confermato l'accertamento secondo cui l'evidenza contabile dell'addebito mensile sulla pensione in corso di erogazione in favore dell'odierno appellante, a titolo di
“indebiti sugli stipendi”, dell'importo di € 393,28 – non corrispondente alla rata mensilmente dovuta alla società opposta - non vale ad integrare la prova dell'adempimento negato dalla creditrice ingiungente.
2.2. La Corte ritiene, peraltro, di dover evidenziare che è in atti documentazione proveniente - a mezzo e-mail - dall' che si ritiene non adeguatamente valorizzata CP_3
e che appare senz'altro utile ai fini della ricostruzione della vicenda, in quanto esplicativa di aspetti non marginali della stessa. In particolare, risultano – per essere state prodotte dall'odierno appellante – le stampe di alcune e-mail intercorse fra l'Avv. Roberto Gubello, difensore del e diversi intestatari di indirizzi (verosimilmente dipendenti Pt_1 CP_3
di tale ente), nonchè fra questi ultimi tra loro (doc. 5 e 6 fasc. 1° grado di Parte_1
), all'interno di uno scambio di comunicazioni avvenute nel periodo compreso
[...]
fra il 16 aprile 2015 e l'1 luglio 2015 ed avviato a partire da una richiesta dell'Avv. Gubello di documentazione relativa alle ritenute in corso di recupero sul trattamento pensionistico del Ebbene, con l'ultima e-mail dell'1.07.2015 - inoltrata da un indirizzo Pt_1 CP_3
utilizzato dal (verosimilmente) dipendente , all'Avv. Roberto Gubello - Parte_2
si risponde alle richieste dell'Avvocato facendo presente che, dalla documentazione pervenuta, inoltrata in allegato “si evince che il sig. , a conoscenza di quanto comunicato con Pt_1
nota del 28.03.13, aveva in corso in attività di servizio n. 3 ritenute in corso di recupero senza la specifica delle stesse”. E' il caso di precisare che dalla indicata nota del 28.03.2013, inviata da INPS
Gestione ex Sede Territoriale Napoli 2 all' Gestione ex Sede CP_4 CP_3 CP_4
Territoriale Napoli I, avente ad oggetto: “Comunicazione dell'applicazione della ritenuta complessiva del quinto sulla pensione …intestata al Sig. n. a Napoli il 14.07.1951. Parte_1
Richiesta di prolungamento delle scadenze delle rate per cessione e/o delegazione di pagamento – art. 4 comma 2 D.M. 7 marzo 2007 n. 45…”, emerge che una Sede Territoriale (dell' CP_3
6 comunica all'altra che “considerato che l'importo delle ritenute esistenti sulle retribuzioni per prestiti concessi dalla da Unifin s.p.a. Bologna e da Fide s.p.a., rispettivamente, di € 356,00, Controparte_5
di € 319,00 e di € 214,78 superano il limite del quinto della pensione di cui all'art. 4 comma 1 del
DM 7 marzo 2007 n. 4, in applicazione del comma 2 dell'art. 4 su richiamato, si è provveduto all'applicazione sulla pensione corrisposta al sig. di una ritenuta per l'importo di € Parte_1
393,28 a partire dalla rata del mese 01.01.2013 senza effettuare i relativi versamenti alle
Società creditrici”.
Ciò precisato e tornando alla e-mail dell'1.07.2015, si dà atto che vi si legge, ancora che:
“…In base al comma 2 art. 4 D.M. 7 marzo 2007 n. 45, la ritenuta tutt'ora operata sulla pensione n.
70106373 all'atto del primo pagamento, risulta nella misura di € 393,28, accantonata in attesa di essere versata all'istituto finanziario beneficiario”.
2.2.1. Ebbene, è evidente che tale acquisizione avvalora ulteriormente il convincimento che ha portato la Corte ad escludere – con ciò confermando la sentenza di primo grado - che possa ritenersi provato l'accredito di somme in favore di correlato alla CP_1
ritenute operate sul trattamento pensionistico erogato a partire dall'1.01.2013 per l'importo di € 393,28 mensili.
2.3. Ciò posto, si procede ad esaminare le ulteriori censure (logicamente subordinate) di parte appellante, secondo cui la mancata prova di pagamenti satisfattivi, tenuto conto dei principi in materia di distribuzione dell'onere della prova, non pregiudicherebbe la fondatezza dell'opposizione proposta dal tanto più in considerazione del rigetto, Pt_1
da parte del primo giudice, delle richieste istruttorie da lui avanzate in primo grado che – questa la linea di ragionamento del – ove accolte, gli avrebbero consentito di Pt_1
fornire la prova la cui mancanza è stata rilevata, in suo danno, dal primo giudice.
2.3.1. Anche questo assunto è infondato.
Premesso, infatti, che le posizioni di prova articolate in primo grado ed ivi rigettate, sono irrilevanti perché superflue – in quanto vertenti (la prima) su fatti già riscontrati documentalmente, ovvero (le altre due) su valutazioni giuridiche sottratte alla prova per testi - sicché, in quanto riproposte nella presente sede - vanno, ancora una volta, rigettate
- quanto ai rilievi in punto di distribuzione dell'onere della prova si osserva quanto segue.
7 In conformità con i principi affermati dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito, l'onere della prova dell'adempimento dell'obbligazione grava sul debitore, laddove sul creditore grava la prova della sola fonte del credito, potendosi questi limitare ad allegare l'inadempimento di controparte. Sul punto, cfr Cassazione civile, sez. un., 30/10/2001, n.
13533, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento[…]”.Nel caso di specie, l'appellante-debitore non ha fornito prova dell'adempimento o di altro fatto estintivo dell'obbligazione sorta dal contratto di prestito con la , dal CP_1
momento che ha provveduto solo a fornire il riscontro dell'operazione di trattenuta, da parte dell'ente previdenziale, della somma di € 393,28 ma senza dimostrare il conseguente versamento della quota/rata di prestito pattuita dalle parti a favore della società appellata.
Per altro verso, la ha certamente fornito prova dell'esistenza del suo credito nei CP_1
confronti del sig. di importo pari a € 7.564,91, come risulta dal contratto di Pt_1
finanziamento e dal documento di conteggio estintivo allegati da parte appellata.
2.4. L'appellante afferma, poi, che la tesi dell'automatico subentro da parte dell'ente previdenziale negli obblighi inizialmente assunti dal con “sostanziale effetto liberatorio Pt_1
in favore di quest'ultimo quale delegante” – proposta in primo grado –sarebbe stata erroneamente disattesa dal primo giudice che avrebbe dovuto, invece, tenere conto della documentazione in atti e, segnatamente, dell'art. 3 del contratto di prestito versato in atti.
2.4.1. Secondo l'appellante, gli obblighi di pagamento a favore della Santander delegataria gravanti sulla in qualità di delegato si sarebbero trasferiti automaticamente Parte_3
sull'ente previdenziale all'atto di pensionamento del Sig. ovverosia a far data dal Pt_1
01/01/2013, in virtù del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 7/03/2007, n. 45 ritenendo, inoltre, che l'estensione degli effetti della delegazione nei confronti dell'ente previdenziale sarebbe stata pattuita dalle parti nell'art. 3 del contratto di mutuo del
26.11.2009, con conseguente liberazione del delegante dai suddetti obblighi e imputazione della responsabilità del mancato pagamento in capo all' CP_3
8 Tale motivo risulta infondato. Occorre preliminarmente inquadrare la fattispecie in esame nell'ambito della delegazione di pagamento, ex art.1269 c.c. Il congegno negoziale in questione è unico con tre soggetti: si distingue, infatti, il debitore (delegante), il quale conferisce l'incarico al delegato, nei confronti del quale tendenzialmente ha un rapporto di credito (provvista), di far pervenire un'attribuzione patrimoniale nei confronti di un terzo soggetto (creditore delegatario), con cui il delegante, ma non il delegato, ha un rapporto di debito (valuta). La delegazione di pagamento può comportare un'economia dei mezzi giuridici, dal momento che, in caso di delegazione coperta (sussistendo cioè il rapporto di provvista), con un unico adempimento (quello del delegato nei confronti del creditore delegatario) si estinguono due rapporti giuridici e cioè il debito del delegante verso il delegatario e quello del delegato verso il delegante. Tuttavia, diversamente dalla delegazione di debito di cui all'art.1268 c.c., la delegazione di pagamento non dà vita ad una successione a titolo particolare nel debito. Il delegato, accettando l'incarico, non costituisce un nuovo rapporto obbligatorio con il creditore delegatario, ma estingue, eseguendo la prestazione, il rapporto obbligatorio esistente tra delegante e delegatario. La funzione immediatamente solutoria della “delegatio solvendi” si evince chiaramente dalla lettura dell'art.1269 c.c., secondo cui la delegazione di pagamento ha natura esecutiva, non mira a creare una nuova obbligazione, bensì l'investitura di un nuovo soggetto tenuto al pagamento, da affiancare al debitore originario. Nella “delegatio solvendi” si ha una delega che legittima, per un verso, il terzo delegato a pagare e, per l'altro, il creditore delegatario a ricevere il pagamento, ma non si costituisce un rapporto obbligatorio diretto tra delegato e delegatario. Nel caso di specie, dalla lettura dell'art. 3 del contratto di finanziamento con delegazione di pagamento del 18/12/2009, si evince che “la delega estenderà i suoi effetti sull'assegno di quiescenza qualora sussista diritto al trattamento pensionistico e l'ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. […] il Delegante consente che l'amministrazione delegata trattenga da tali somme l'importo necessario per l'estinzione del prestito e che parimenti la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali il delegante medesimo sia iscritto per legge […]”, tuttavia tale disposizione contrattuale non comporta, contrariamente a quanto afferma l'appellante, un obbligo in capo all' di accettare la CP_3
9 delegazione e, di conseguenza, di effettuare il pagamento delle rate a favore della delegataria-Santander, non essendo, del resto, un tale obbligo previsto per legge.
Infatti, l' è soggetto estraneo al rapporto di valuta esistente tra la Società finanziaria CP_3
e il il quale - in qualità di “delegante” e debitore - rimane l'unico soggetto Pt_1
obbligato a soddisfare il creditore delegatario in seguito all'inadempimento da parte del delegato. L'assunzione dell'obbligo da parte del delegato, nella “delegatio solvendi” è solo una facoltà, che comporta, se esercitata, l'applicazione della disciplina della “delegatio promittendi” e l'assunzione di un'obbligazione personale da parte del delegato, in presenza di un'espressa assunzione di debito e l'accettazione della banca delegataria al subentro di un altro debitore nella posizione debitoria originaria, essendo sempre necessario nel nostro ordinamento il consenso del creditore rispetto alla successione nel lato passivo del rapporto, in virtù della rilevanza per il creditore della persona del debitore (Cassazione, sez. II civile, sentenza 20 aprile 2020, n. 7945; Cassazione 12 marzo 1973, n. 676). L'aver,
l'Istituto previdenziale, effettuato le trattenute di € 393,28 (come ricalcolata in applicazione dell'art. 4, comma 1 D.M. 7/03/2007 n.45) a partire dal 01/01/2013, manifesta solo l'accettazione per facta concludentia della delegazione che ha rilievo unicamente nel rapporto interno col delegante;
pertanto, il mancato versamento da parte dell'ente previdenziale delle somme alle società creditrici – come si evince dalla comunicazione del CP_3
29/03/2013 in atti- non libera il dall'eseguire la prestazione a favore di Pt_1 CP_1
3. Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante sostiene che il giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto esistente il “diritto di di procedere nei confronti CP_1
dell'opponente per il recupero in un'unica soluzione del residuo debito da finanziamento" senza motivare in merito alla dedotta violazione dell'art. 1184 c.c. da parte dell'appellata e alla sostenuta insussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 1186 c.c..
3.1. Il motivo deve ritenersi assorbito nelle valutazioni in precedenza rese, in quanto fondato sull'assunto – con le stesse già disatteso - che il non possa essere Pt_1
considerato inadempiente agli obblighi assunti con il contratto di finanziamento per cui è causa.
3.2. Assorbita anche la censura afferente la correttezza dei conteggi esposti dalla creditrice che non terrebbero conto dei pagamenti comunque effettuati nel periodo successivo al
10 pensionamento del sig. come risultanti, quanto meno, dal prospetto analitico Pt_1
datato 16.4.2014 di cui al doc. 3 del fascicolo di parte opponente, laddove si dà atto della ritenuta effettuata sulla pensione erogata nel mese di riferimento, dato che, come già visto,
l' nella nota – già esaminata – dell'1.07.2025, ha fatto presente che le ritenute CP_3
operate (e, pertanto anche quella effettuata nell'aprile del 2014) venivano accantonate e non versate all'istituto finanziario beneficiario, sicchè non potrebbero essere calcolate a deconto della debitoria.
4. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove il giudice non avrebbe tenuto conto delle doglianze in merito all'asserito carattere usurario dei tassi di interessi dedotti in contratto, ravvisando tale usurarietà nella circostanza che il T.E.G dedotto da contratto (pari a 11,810%), se sommato con i 2 punti percentuali previsti dall'art. 7 del contratto in aggiunta al T.A.N nel caso di ritardi nei pagamenti imputabili al mutuatario (pari a 13,810% tasso di mora), supererebbe la soglia limite anti-usura individuata dalla Banca d'Italia per il periodo di riferimento, pari al 13,770
%.
4.1. Premesso che l'appellante non ha provato la pattuizione di interessi corrispettivi superiori al tasso soglia usura stabilito dalla Banca di Italia per il trimestre ottobre- dicembre 2009 (13,77%), si rileva, ai fini della verifica del prospettato superamento della soglia usura con riferimento agli interessi di mora, che - fermo il richiamo della sentenza n. 350/2013 della Suprema Corte, secondo la quale “ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c.
e 644 c.p. si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo di interessi moratori”), deve, comunque, escludersi la correttezza, a tal fine, del confronto tra il tasso di mora ed il tasso soglia relativo agli interessi corrispettivi, come propone parte appellante, dacché la rilevazione compiuta dalla Banca di Italia al fine di determinare il TEGM, cioè il tasso soglia usura, ha ad oggetto, infatti, i soli interessi corrispettivi, sicchè, se si confrontasse il tasso degli interessi moratori con il cd. tasso soglia, si finirebbe per confrontare dati non omogenei.
4.1.1. Sotto questo profilo deve osservarsi come dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze successivi al dicembre 2002, nonché dai chiarimenti forniti in materia di
11 applicazione della legge anti-usura dalla Banca di Italia, sia stata prevista la separata rilevazione della maggiorazione media stabilita per i casi di ritardato pagamento, pari a 2,1 punti percentuali.Ne consegue che, ai fini dell'individuazione del tasso soglia applicabile agli interessi moratori, occorre sommare al TEGM rilevato trimestralmente per gli interessi corrispettivi la maggiorazione media relativa agli interessi moratori, pari a 2,1 punti percentuali, ed aumentare il tutto della metà per poi confrontare gli interessi di mora con il tasso soglia così determinato.
4.1.2. Nel caso di specie, il calcolo del tasso soglia usura effettuato dall'appellante (TEG contrattuale + 2 pt. percentuali previsti per la mora in contratto, per un tasso soglia usura di 13,810%) risulta erroneo e illegittimo, stante -come sopra rilevato- la non omogeneità dei tassi di interesse messi a confronto data la diversità ontologica e funzionale dei due tipi di interesse (gli interessi corrispettivi assolvono alla funzione di remunerazione del capitale mutuato ed il loro pagamento rientra nel fisiologico svolgimento del programma negoziale mentre gli interessi moratori assolvono alla diversa funzione di liquidazione forfettaria ed anticipata del danno per il caso di inadempimento del mutuatario ed il loro pagamento è pertanto solo eventuale) e in considerazione della base di calcolo dei due interessi (dal momento che gli interessi corrispettivi si calcolano sull'intero capitale a scadere e coprono il periodo che va dall'erogazione delle somme mutuate alla scadenza del termine di rimborso o di pagamento delle rate, mentre gli interessi moratori si calcolano sulle sole rate scadute e sono dovuti esclusivamente per il periodo successivo alla scadenza delle rate stesse).
4.2. Pertanto, in considerazione delle suesposte argomentazioni di merito e di legittimità
e tenuto conto delle controdeduzioni di parte appellata in relazione al calcolo del tasso soglia usura per gli interessi di mora, si rileva che nella fattispecie de qua il tasso soglia usura per gli interessi di mora da applicarsi al contratto di prestito per cui è causa è pari a 16,92
% ; sicchè, non può dirsi usurario il tasso di mora convenuto dalle parti in contratto, imponendosi, pertanto, la conferma della sentenza impugnata sul punto controverso.
5. Dal rigetto dell'appello proposto da consegue la condanna dello stesso Parte_1
alla rifusione delle spese di lite sostenute da ella presente Controparte_1
fase di giudizio, come da dispositivo.
12 6. Sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante soccombente, dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
nella presenta fase di giudizio che liquida in complessivi € 3.200,00 Controparte_1
oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori.
Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante soccombente, dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Lecce, il 25.02.2025
Il cons. est. Il presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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