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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 6910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6910 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 02/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 2246/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SPOSITO CP_1 C.F._1 IGNAZIO, con elezione di domicilio in VIA CAMILLO CUCCA 295, BRUSCIANO, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. PASQUALE Controparte_2 ALLOCCA e LUCA LEPRE, con elezione di domicilio in CORSO GARIBALDI 387, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità compensativa, perequativa e turno su ferie CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30-1-2025, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere Contr dipendente , con qualifica di macchinista, parametro retributivo 165 del CCNL autoferrotranvieri, esponeva che la retribuzione erogata durante i giorni di ferie non includeva l'indennità perequativa e l'indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013, nonché dell'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21/05/1981.
Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, chiedendo, previo accertamento della nullità ed /o inopponibilità di qualsiasi norma di accordo o norma contrattuale volta ad escludere il pagamento delle indennità predette nel computo della base di calcolo dei giorni di ferie in quanto contraria a norme imperative ed alla normativa europea, dichiararsi il proprio diritto a percepire per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione indennità perequativa e indennità compensativa ex a.r. 2011, e dell'indennità di turno, CP_ con condanna dell' convenuto al pagamento, per la causale predetta, dell'importo pari alle differenze retributive tra le somme corrisposte e quelle spettanti, per ferie godute, pari a € 753,00, per l'ultimo quinquennio;
il tutto oltre accessori.
Si costituiva la resistente che con plurime argomentazioni in fatto ed in diritto chiedeva il rigetto della domanda. Eccepiva, in particolare, che, a decorrere dal mese di luglio 2022, in virtù dell'accordo di rinnovo del CCNL del 10-5-2022, era stata riconosciuta un'indennità retributiva ferie, per un importo di miglior favore rispetto a quello derivante dall'incidenza delle indennità oggetto della domanda;
eccepiva, altresì, la prescrizione dei crediti.
*****
Oggetto del giudizio è la mancata inclusione dell'indennità perequativa e/o compensativa e dell'indennità di turno nella base di calcolo della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie. Ai fini della soluzione della controversia, si ritiene, di doversi condividere l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità ed eurounitaria. Opportuno premettere che la Suprema Corte, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15-10-2020 n. 22401; v. anche Cass.n. 13932 del 20-5-2024; Cass. nn. 25840 25850 del 27-9-2024) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione dovuta in costanza di godimento delle ferie in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
In particolare la Corte di legittimità ha osservato: "Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro)
... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
Con specifico riferimento alla disciplina europea, poi, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: " Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_1 Per_2 Per_ 229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 Per_ ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di TI, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5 giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, CP_3 punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di TI, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare CP_3 le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché HO e altri, punto 60).
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di TI 15
2 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di TI ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di TI (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di TI. La Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di TI, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere, quindi, interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, W. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al
3 diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE" . Così ricostruito il quadro normativo e della giurisprudenza nazionale e di diritto eurounitario si ritiene che l'esclusione dalla base di calcolo della retribuzione dovuta per i periodi di ferie delle indennità in esame sia illegittima. Ed invero, l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione ( nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza. L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “ Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa
“ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa”.
L'indennità compensativa/perequativa :
-sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
La Corte di TI, come si è detto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice, esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di TI ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, solo gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
4 Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di TI nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali". Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di TI, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive "indennità perequativa/compensativa”, si osserva che il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurounitaria. È anche da osservare che tale ragionamento non introduce certamente un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Ad analoghe conclusioni si perviene anche in relazione alle indennità di turno e domenicale, previste nell'Accordo del 21-5-81, in quanto le stesse sono volte a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili, per i quali la prestazione lavorativa può coincidere con la domenica, ciò che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario delle indennità in esame, incluse nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza. Tali indennità non sono state inserite dalle parti sociali fra le voci della “retribuzione normale” ai sensi dell'art. 3, punto 1 dell'accordo nazionale 27.11.2000, bensì sono state ricondotte all'ambito della “retribuzione variabile”, in quanto l'accordo del 25.07.2012 ne ha stabilito la corresponsione in correlazione con l'effettiva presenza. Tuttavia, tale solo elemento, come già si è detto per l'indennità perequativa, non appare sufficiente ad escluderle – alla stregua dei principi enunciati dalla Corte di TI – dalla nozione di “retribuzione” da considerare ai fini del pagamento delle ferie annuali retribuite. Si tratta, invero, di somme corrisposte in misura fissa per ogni giornata di lavoro, pensionabili e facenti parte della base di calcolo del TFR, che non hanno – dunque – alcuna correlazione con eventi accidentali del rapporto, né sono finalizzate a rimborsare spese sostenute dai dipendenti. Contrariamente, poi, a quanto sostenuto dalla al periodo di riposo annuale sono CP_2
5 certamente equiparabili i permessi fruiti in sostituzione delle festività soppresse che comunque rispondono al medesimo principio di garantire l'effettività dell'equilibrio tra giorni lavorati e retribuzione erogata. Dunque, correttamente il computo delle retribuzioni dovute è stato parametrato a 30 giorni per ciascun anno. E', invece, fondata l'eccezione che concerne il riconoscimento dell'indennità ex art. 4 del CCNL 10 maggio 2022 che, si ritiene essere interamente satisfattivo delle pretese del ricorrente a far data dal 1° luglio 2022. Ed invero, consistendo la finalità dell'accordo nazionale di rinnovo appena richiamato nella garanzia di “un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022”, esso esclude che a decorrere da detta data il ricorrente possa lamentare la violazione del proprio diritto a percepire, nel periodo di ferie, una retribuzione corrispondente in via tendenziale alla retribuzione ordinaria sia tenuto conto della portata vincolante di tale accordo sindacale, sia della avvenuta esecuzione dell'accordo medesima come dedotto dalla convenuta e non contestato dal lavoratore.
Per quel che attiene, poi, al termine di prescrizione deve rilevarsi che, secondo il più recente orientamento di legittimità (cfr. Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 26246 del 06/09/2022) per effetto della riforma del dettato dell'art. 18 della legge n. 300/1970 ad opera della legge n. 92/2012 non può più affermarsi che il rapporto di lavoro privato sia assistito da un regime di stabilità.
Sicché per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., solo dalla cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di specie, dunque, in cui si ha riguardo a crediti maturati a far tempo dal 2020 ed a un rapporto di lavoro tutt'ora in corso, non può ritenersi maturato alcun termine prescrizionale. Contr Conclusivamente la deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 376,5, per il periodo dal 2020 al mese di luglio 2022, per differenze a titolo di ferie, oltre rivalutazione secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti e fino al saldo.
Le spese si intendono compensate per il solo parziale accoglimento della domanda.
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide:
condanna al pagamento, in favore, del ricorrente della somma complessiva di € 376,5, a CP_4 titolo di ricalcolo dell'indennità perequativa/compensativa e dell'indennità di turno nelle giornate di ferie per il periodo dal 2020 al mese di luglio 2022, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione del singolo credito al soddisfo;
spese compensate. Così deciso in data 02/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
6
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 02/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 2246/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SPOSITO CP_1 C.F._1 IGNAZIO, con elezione di domicilio in VIA CAMILLO CUCCA 295, BRUSCIANO, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. PASQUALE Controparte_2 ALLOCCA e LUCA LEPRE, con elezione di domicilio in CORSO GARIBALDI 387, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità compensativa, perequativa e turno su ferie CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30-1-2025, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere Contr dipendente , con qualifica di macchinista, parametro retributivo 165 del CCNL autoferrotranvieri, esponeva che la retribuzione erogata durante i giorni di ferie non includeva l'indennità perequativa e l'indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011, recepito dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013, nonché dell'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21/05/1981.
Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, chiedendo, previo accertamento della nullità ed /o inopponibilità di qualsiasi norma di accordo o norma contrattuale volta ad escludere il pagamento delle indennità predette nel computo della base di calcolo dei giorni di ferie in quanto contraria a norme imperative ed alla normativa europea, dichiararsi il proprio diritto a percepire per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione indennità perequativa e indennità compensativa ex a.r. 2011, e dell'indennità di turno, CP_ con condanna dell' convenuto al pagamento, per la causale predetta, dell'importo pari alle differenze retributive tra le somme corrisposte e quelle spettanti, per ferie godute, pari a € 753,00, per l'ultimo quinquennio;
il tutto oltre accessori.
Si costituiva la resistente che con plurime argomentazioni in fatto ed in diritto chiedeva il rigetto della domanda. Eccepiva, in particolare, che, a decorrere dal mese di luglio 2022, in virtù dell'accordo di rinnovo del CCNL del 10-5-2022, era stata riconosciuta un'indennità retributiva ferie, per un importo di miglior favore rispetto a quello derivante dall'incidenza delle indennità oggetto della domanda;
eccepiva, altresì, la prescrizione dei crediti.
*****
Oggetto del giudizio è la mancata inclusione dell'indennità perequativa e/o compensativa e dell'indennità di turno nella base di calcolo della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie. Ai fini della soluzione della controversia, si ritiene, di doversi condividere l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità ed eurounitaria. Opportuno premettere che la Suprema Corte, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15-10-2020 n. 22401; v. anche Cass.n. 13932 del 20-5-2024; Cass. nn. 25840 25850 del 27-9-2024) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione dovuta in costanza di godimento delle ferie in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
In particolare la Corte di legittimità ha osservato: "Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro)
... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
Con specifico riferimento alla disciplina europea, poi, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: " Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_1 Per_2 Per_ 229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 Per_ ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di TI, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5 giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, CP_3 punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di TI, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare CP_3 le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché HO e altri, punto 60).
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di TI 15
2 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di TI ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di TI (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di TI. La Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di TI, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere, quindi, interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, W. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al
3 diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE" . Così ricostruito il quadro normativo e della giurisprudenza nazionale e di diritto eurounitario si ritiene che l'esclusione dalla base di calcolo della retribuzione dovuta per i periodi di ferie delle indennità in esame sia illegittima. Ed invero, l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione ( nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza. L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “ Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa
“ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa”.
L'indennità compensativa/perequativa :
-sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
La Corte di TI, come si è detto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della società datrice, esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di TI ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, solo gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
4 Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di TI nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali". Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di TI, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive "indennità perequativa/compensativa”, si osserva che il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurounitaria. È anche da osservare che tale ragionamento non introduce certamente un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Ad analoghe conclusioni si perviene anche in relazione alle indennità di turno e domenicale, previste nell'Accordo del 21-5-81, in quanto le stesse sono volte a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili, per i quali la prestazione lavorativa può coincidere con la domenica, ciò che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario delle indennità in esame, incluse nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza. Tali indennità non sono state inserite dalle parti sociali fra le voci della “retribuzione normale” ai sensi dell'art. 3, punto 1 dell'accordo nazionale 27.11.2000, bensì sono state ricondotte all'ambito della “retribuzione variabile”, in quanto l'accordo del 25.07.2012 ne ha stabilito la corresponsione in correlazione con l'effettiva presenza. Tuttavia, tale solo elemento, come già si è detto per l'indennità perequativa, non appare sufficiente ad escluderle – alla stregua dei principi enunciati dalla Corte di TI – dalla nozione di “retribuzione” da considerare ai fini del pagamento delle ferie annuali retribuite. Si tratta, invero, di somme corrisposte in misura fissa per ogni giornata di lavoro, pensionabili e facenti parte della base di calcolo del TFR, che non hanno – dunque – alcuna correlazione con eventi accidentali del rapporto, né sono finalizzate a rimborsare spese sostenute dai dipendenti. Contrariamente, poi, a quanto sostenuto dalla al periodo di riposo annuale sono CP_2
5 certamente equiparabili i permessi fruiti in sostituzione delle festività soppresse che comunque rispondono al medesimo principio di garantire l'effettività dell'equilibrio tra giorni lavorati e retribuzione erogata. Dunque, correttamente il computo delle retribuzioni dovute è stato parametrato a 30 giorni per ciascun anno. E', invece, fondata l'eccezione che concerne il riconoscimento dell'indennità ex art. 4 del CCNL 10 maggio 2022 che, si ritiene essere interamente satisfattivo delle pretese del ricorrente a far data dal 1° luglio 2022. Ed invero, consistendo la finalità dell'accordo nazionale di rinnovo appena richiamato nella garanzia di “un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022”, esso esclude che a decorrere da detta data il ricorrente possa lamentare la violazione del proprio diritto a percepire, nel periodo di ferie, una retribuzione corrispondente in via tendenziale alla retribuzione ordinaria sia tenuto conto della portata vincolante di tale accordo sindacale, sia della avvenuta esecuzione dell'accordo medesima come dedotto dalla convenuta e non contestato dal lavoratore.
Per quel che attiene, poi, al termine di prescrizione deve rilevarsi che, secondo il più recente orientamento di legittimità (cfr. Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 26246 del 06/09/2022) per effetto della riforma del dettato dell'art. 18 della legge n. 300/1970 ad opera della legge n. 92/2012 non può più affermarsi che il rapporto di lavoro privato sia assistito da un regime di stabilità.
Sicché per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., solo dalla cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di specie, dunque, in cui si ha riguardo a crediti maturati a far tempo dal 2020 ed a un rapporto di lavoro tutt'ora in corso, non può ritenersi maturato alcun termine prescrizionale. Contr Conclusivamente la deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 376,5, per il periodo dal 2020 al mese di luglio 2022, per differenze a titolo di ferie, oltre rivalutazione secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti e fino al saldo.
Le spese si intendono compensate per il solo parziale accoglimento della domanda.
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide:
condanna al pagamento, in favore, del ricorrente della somma complessiva di € 376,5, a CP_4 titolo di ricalcolo dell'indennità perequativa/compensativa e dell'indennità di turno nelle giornate di ferie per il periodo dal 2020 al mese di luglio 2022, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione del singolo credito al soddisfo;
spese compensate. Così deciso in data 02/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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