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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7228 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
LL NI Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI PA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 78 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.12.2025,
vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FR KE
APPELLANTE
E
C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Marina Rossi.
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
C.F. ), e per essa, quale procuratrice e servicer, Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3
dall'avv. Andrea Fioretti.
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) NEL MERITO:
a) accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito oggetto di giudizio in capo alla
[...]
e, conseguentemente, la carenza di legittimazione attiva della stessa e, per l'effetto, CP_2 dichiarare l'inammissibilità dell'intervento in giudizio della stessa con condanna alla;
b) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n. 22453/2019 del Tribunale Ordinario di Roma - Sezione specializzata in materia di imprese, emessa in data 14/11/2019, depositata in Cancelleria data 21/11/2019: Accertare e dichiarare la nullità, ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 287/1990 e, comunque, ai sensi degli articoli 1418 c.c. e segg, delle fideiussioni sottoscritte dal sig. (i) Parte_1 fideiussione del 20.03.2013 sottoscritta dal sig. in favore della per Parte_1 CP_4 garantire tutte le obbligazioni della CRC S.r.l. fino all'occorrenza della somma di euro 350.000,00;
(ii) fideiussione del 27.06.2013 sottoscritta dal sig. in favore della er Parte_1 CP_5 garantire tutte le obbligazioni della fino all'occorrenza della somma di euro 160.000,00 e, CP_6 per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla per qualsiasi debito di Pt_1 CP_5
e CRC S.r.l.; CP_6
2) IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze oltre il rimborso forfettario per spese generali ed oneri di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio nei confronti della da CP_5 distrarsi in favore dell'avv. FR KE, che, a tal fine, si dichiara antistatario, e per il presente grado nei confronti della da distrarsi in favore dell'avv. FR KE, che, a tal Controparte_2 fine, si dichiara antistatario”.
La ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, dichiarare inammissibili le domande laddove nuove e in ogni caso rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
22453/2019 del Tribunale di Roma, confermandola integralmente.
Con condanna al pagamento delle spese di giudizio, rimborso spese generali ed oneri di legge”.
La terza intervenuta ha così concluso:
“ ferma restando la carenza di legittimazione passiva della medesima cessionaria rispetto ad eventuali domande e pretese risarcitorie e/o restitutorie formulate dai debitori ceduti o da terzi in relazione ai rapporti oggetto di cessione.
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza:
-dichiarare inammissibili le domande laddove nuove e in ogni caso rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 22453/2019 del Tribunale di Roma, confermandola Parte_1 integralmente;
-Con condanna in favore della cessionaria al pagamento delle spese di giudizio, rimborso spese generali ed oneri di legge.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. citava, dinanzi al Tribunale di Roma, la Parte_1 Controparte_1
Contr (d'ora in poi anche solo per sentire dichiarare la nullità delle fideiussioni da lui
[...]
Contr sottoscritte in favore della e in particolare la fideiussione del 20.3.2013, prestata per garantire tutte le obbligazioni della società CRC s.r.l. fino all'occorrenza della somma di €
350.000,00, e la fideiussione del 27.6.2013, prestata per garantire tutte le obbligazioni della fino all'occorrenza della somma di € 160.000,00 e, per l'effetto, dichiarare che nulla CP_6
Contr era dovuto dall'attore alla per qualsiasi debito delle predette società.
Per quanto ancora d'interesse nel presente grado di giudizio, l'attore lamentava la violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della L. n. 287/1990, trattandosi di contratti di fideiussione conformi al modello diffuso dall'ABI nel 2003 in violazione della normativa sulla concorrenza, secondo quanto accertato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55
del 2.5.2005.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22453/2019, rigettava le domande attoree,
deducendo che la nullità per violazione della disciplina antitrust era espressamente prevista per le intese illecite tra imprenditori, ma non per i contratti stipulati a valle, rispetto ai quali l'ordinamento giuridico prevedeva unicamente la tutela risarcitoria.
3. ha proposto appello e ha lamentato l'omesso rilievo della nullità che invece Pt_1
era giustificato dal fatto che i contratti di fideiussione oggetto di giudizio, stipulati “a valle”
dell'intesa restrittiva “a monte” di cui allo schema ABI, erano identici a quest'ultimo e, in particolare, contenevano gli articoli 2, 6 e 8 dichiarati in contrasto con la predetta legge
287/1990.
Pertanto, quanto meno era ravvisabile una nullità parziale con riferimento a tali clausole.
Di conseguenza, non essendo operante la deroga all'art. 1957 c.c., il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l'intervenuta decorrenza del termine di sei mesi stabilito da tale norma con
Contr la conseguente decadenza della dal diritto di richiedere l'adempimento degli obblighi disciplinati dalle fideiussioni oggetto di causa.
4. Nel corso del giudizio è intervenuta la società quale cessionaria del Controparte_2
credito vantato nei confronti di a titolo di garanzia della C.R.C. s.r.l., in virtù Pt_1
dell'esposizione debitoria derivante dai rapporti bancari n. 900 e n. 280572, portata dal decreto ingiuntivo n. 25086/2015 emesso dal Tribunale di Roma in data 4.11.2015.
La ha riferito una duplice cessione di credito, dapprima tra la e la CP_2 CP_5
e, successivamente, tra quest'ultima e la Controparte_7 CP_2
Ha quindi aderito alle richieste della cedente.
5. Si ritiene preliminarmente opportuno esaminare la contestazione da parte di Pt_1
della legittimazione attiva della la quale, per quanto si dirà, si rivela infondata. CP_2
Quanto alla prova della legittimazione attiva del soggetto che agisce quale cessionario del credito si ritiene opportuno riportare alcuni brani della recente sentenza n. 17944/2023
della Corte di Cassazione che ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale sulla questione.
E' stato in particolare premesso che “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un
credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile
con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera
valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in
proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova
dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito)
dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di
una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di
tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione
di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del
contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli
rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti
ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di
contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue
caratteristiche concrete.”.
La Cassazione nella medesima sentenza ha precisato che diverso è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto, poiché, in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova,
non essendo sufficiente la prova della notificazione mediante inclusione del credito nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., anche se “D'altra
parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere
valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire
alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti
pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società
cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che
faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si
risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del
giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà
sindacabile in sede di legittimità.”.
Nel caso in esame non ha esternato profili specifici di contestazione con Pt_1
riferimento alle operazioni di cessione, essendosi limitato a dedurre l'insufficienza probatoria dei due avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, del contratto di cessione tra la e la in quanto gravemente incompleto, degli elenchi dei crediti e della CP_7 CP_2
presunta dichiarazione di cessione della con una firma in calce che non CP_7
risultava autografa, ma era un'immagine applicata sul file pdf del documento.
Gli avvisi in Gazzetta Ufficiale fanno però espresso riferimento ai contratti di cessione in blocco dei crediti e alle categorie dei crediti in sofferenza tra cui rientra quello per cui è causa oggetto di fideiussione.
Ulteriori elementi di prova sono lo stralcio del contratto di cessione in favore di CP_2
e la dichiarazione di cessione da parte della rispetto alla cui difformità
[...] CP_7
della copia all'originale non sono stati dedotti specifici profili.
6. Nel merito della questione della validità delle fideiussioni si osserva che l'appellante deduce la nullità integrale delle fideiussioni, o in subordine parziale, come conseguenza del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 che ha dichiarato parzialmente nullo lo schema contrattuale standardizzato adottato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI),
per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990.
La tesi della nullità integrale è stata in generale smentita, con pronuncia intervenuta nel corso del presente grado di giudizio, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante,
in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e
101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal
contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”(Cass. Sez. Un. 41994/2021,
Rv. 663507 - 01).
E' stato però anche osservato dalla giurisprudenza di legittimità che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che ha accertato un'intesa anticoncorrenziale tra banche italiane nel periodo ottobre 2002-maggio 2005, costituisce una prova privilegiata per contestare la validità delle clausole stipulate in quel periodo, ma non è applicabile a fideiussioni stipulate in anni successivi, per le quali l'attore deve dimostrare autonomamente l'illecito, e quindi la presunzione dallo stesso ricavabile in merito alla sussistenza di detta intesa vietata può coprire solo l'arco temporale precedente alla istruttoria conclusa nel maggio del 2005 (cfr. Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810) ovvero, al limite, condotte degli intermediari di poco successive ad essa (cfr. Cassazione n. 13846/2019,
che si riferisce ad una fideiussione sottoscritta nel mese di dicembre 2005).
L'appellante, nel caso specifico, avrebbe dovuto, quindi, offrire con altri mezzi la prova che,
nel periodo di sottoscrizione delle proprie garanzie, un rilevante numero di istituti di credito erano stati coinvolti in una condotta diffusa e coordinata, consistente nel sottoporre ai propri clienti modelli uniformi di fideiussione, con l'effetto di privare questi ultimi di una libertà effettiva nella scelta del prodotto bancario, attuando così una pratica anticoncorrenziale nel mercato di riferimento.
In assenza dell'assolvimento dell'onere probatorio così come precisato, l'appello non può
trovare accoglimento.
7. Tenuto conto della recente evoluzione giurisprudenziale sulle questioni complessivamente affrontate, si reputano sussistenti valide ragioni per compensare le spese di lite.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
3) Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 2.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI PA LL NI