Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 726/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 17/03/2025 nella causa n. 726/2023 RGL, promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, e , assistiti dagli avv.ti BRUNOLDI ENRICO,
[...] Parte_9 Parte_10
FORLENZA ROBERTA e VOLANTE GIANLUCA
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri BERGONZI LAURA e Controparte_1
PAVANELLO ALBERTO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docenti
Premesso che: con ricorso depositato in data 3.8.2023, , , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , , e , tutti
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 docenti alle dipendenze del in forza di plurimi contratti annuali e/o fino al Controparte_1 termine delle attività didattiche, hanno lamentato di non avere avuto diritto a fruire della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precari, nonostante abbiano svolto le medesime mansioni e siano stati
1
sottoposti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato, durante il corso dei seguenti anni scolastici:
: 2020/2021, 2021/2022; Parte_1
: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2018, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_2
: 2020/2021 e 2021/2022; Parte_3
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_4
2022/2023;
: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_5
2020/2021 e 2021/2022;
: 2020/2021 e 2021/2022; Parte_6
: 2020/2021, 2021/2022; Parte_7
: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_8
: 2021/2022; Parte_9
: 2020/2021 e 2021/2022. Parte_10
I ricorrenti hanno chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “• Dichiarare il diritto di ciascun ricorrente a vedersi riconoscere, per i rispettivi periodi di cui in narrativa ed in applicazione delle norme di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107 art. 1 comma 121 e dei principi alla base dell'art
4 Accordo Quadro della Direttiva comunitaria 199/ 70/CE, il beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'importo e con le modalità ex lege previste per tale beneficio le seguenti somme:
€.1.000,00 o veriore in favore di Parte_1
€.3 .000,00 o veriore in favore di , Parte_2
€.1.000,00 o veriore in favore di , Parte_3
€.3.500,00 o veriore in favore di , Parte_4
€.3.500,00 o veriore in favore di , Parte_5
€.1.000,00 o veriore in favore di , Parte_6
€. 1.000,00 o veriore in favore di , Parte_7
€.3.000,00 o veriore in favore di , Parte_8
€.500,00 o veriore in favore di , Parte_9
€. 1.000,00 o veriore in favore di e, conseguentemente, dichiarare tenuto e Parte_10 condannare il ( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, a corrispondere per il suddetto titolo “Card docente”, e con le modalità ex legge previste, le rispettive somme in favore di ciascuno dei conchiudenti oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
• Competenze di causa, maggiorate di rimborso generale spese 15%, C.P.N.A. 4% ed I.V.A. come per legge e da liquidarsi ai sottoscritti avvocati antistatari”.
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Il , costituitosi in giudizio, ha sollevato eccezione di Controparte_1 prescrizione dei crediti maturati da con riguardo agli aa.ss. 2016/17 e 2017/18, da Parte_2
con riguardo all'a.s. 2016/17, da con riguardo agli Parte_4 Parte_11 aa.ss. 2015/16, 2016/17 e 2017/18, nonché da con riguardo agli aa.ss. 2016/17 e Parte_8
2017/18; inoltre ha chiesto il rigetto della domanda di con riguardo all'a.s. Parte_1
2020/21 e di con riferimento all'a.s. 2020/2021 in cui le ricorrenti hanno prestato Parte_6 servizio soltanto in virtù di supplenze temporanee.
All'udienza odierna il difensore dei ricorrenti, unico comparso, ha insistito per l'accoglimento delle domande e all'esito è pronunciata la presente decisione.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto
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all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie, è documentato che: ha prestato servizio dal 28.9.2020 Parte_1 al 22.3.2021 in forza di plurimi contratti di supplenza temporanea in sostituzione della medesima collega assente in via continuativa e sempre sul medesimo posto, così contribuendo alla realizzazione della didattica annua, mentre risulta aver prestato servizio in virtù di incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2021/2022; è stata Parte_2 destinataria di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2016/17,
2017/18, 2018/19, 2019/20 e di contratti di supplenza annuale negli aa.ss. 2020/21 e 2021/22;
è stata destinataria di contratto di supplenza annuale nell'a.s. 2020/21 e fino al Parte_3 termine delle attività didattiche nell'a.s. 2021/22; è stata destinataria di contratti Parte_4 di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2016/17 e 2018/19 e di contratti di supplenza annuale negli aa.ss. 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_5
è stata destinataria di supplenze fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss.
[...]
2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/2020 e di supplenza annuale negli aa.ss. 2020/21 e
2021/22; è stata destinataria di un contratto di supplenza temporanea nell'a.s. Parte_6
2020/21, della durata di un mese soltanto, rispetto al quale non può riconoscersi il diritto alla Carta
Docente, non ravvisandosi una stretta connessione tra l'incarico conferito ed espletato e la didattica annua e i tempi della programmazione didattico-educativa, e di un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2021/22; è stata destinataria di contratti Parte_7 di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2020/21 e 2021/22; è Parte_8 stata destinataria di contratti di supplenza annuale in tutti gli aa.ss. scolastici per cui ha proposto domanda;
ha prestato supplenza annuale nell'a.s. 2021/2022 e è Parte_9 Parte_10 stata destinataria di supplenze annuali sia nell'a.s. 2020/21 sia nell'a.s. 2021/22. (v. contratti prodotti e stato matricolare MIM).
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I ricorrenti hanno altresì documentato di essere attualmente inseriti nel sistema scolastico (v. contratti depositati in data 4.3.2025).
Deve, quindi, essere riconosciuto ai docenti istanti il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d.
“Carta docente”, per ciascun anno di supplenza, anche se complessivamente superiori a due.
Va infatti rilevato che la S.C., nella sentenza citata, laddove al paragrafo 17.2 ha detto che “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente”, come paventato dal
, mediante il riconoscimento ai docenti assunti a termine come Controparte_1 le ricorrenti della possibilità di cumulare una somma non superiore ad € 1.000,00, corrispondente a due annualità.
Si ritiene tuttavia fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal con riguardo alla CP_1 domanda proposta da con riguardo all'a.s. 2016/17, in quanto non vi è prova Parte_4 della spedizione della diffida prodotta in atti, della domanda proposta da Parte_5
con riguardo all'a.s. 2015/2016, in quanto la diffida interruttiva è stata ricevuta dal
[...]
in data 25.3.2022, mentre l'eccezione è infondata con riguardo alle altre posizioni, CP_1 essendovi prova del ricevimento o quantomeno della spedizione della diffida interruttiva in data utile (si richiama Cassazione civile sez. lav., 06/11/2024, n.28580).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande accolte, della serialità della controversia e della pluralità delle parti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti alle ricorrenti Controparte_1 per i seguenti importi:
- Aiello : € 1.000,00; Parte_1
- : € 3.000,00; Parte_2
- : € 1.000,00; Parte_3
- : € 3.000,00; Parte_4
- : € 3.000,00; Parte_5
5 RGL n. 726/2023
- : € 500,00; Parte_6
- : € 1.000,00; Parte_7
- : € 3.000,00; Parte_8
- : € 500,00; Parte_9
- : € 1.000,00; Parte_10
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Enrico Brunoldi, Roberta
Forlenza e Gianluca Volante.
Alessandria, il 17.3.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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