Articolo 54 della Legge 13 luglio 1965, n. 859
Articolo 53Articolo 55
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1 agosto 1965
Art. 54. Esenzione da oneri fiscali dei documenti occorrenti per conseguire le prestazioni

Sono esenti da ogni tassa e diritto dovuto a favore dello Stato ed anche dei Comuni tutti i documenti relativi a domande di prestazione, da corrispondersi a favore degli iscritti e dei loro aventi causa.
Entrata in vigore il 1 agosto 1965