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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2077/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 12/11/1962), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. VITALI ENRICO;
(ROMA (RM), 05/03/1962), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. POMETTI FRANCESCA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio 21/09/1990, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 1130/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Courmayer
35 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a marito
proprietario e la moglie se ne è già allontanata portando seco i suoi effetti
personali.
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi
ivi compreso il prossimo pensionamento del marito, Parte_1
verserà a tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno Controparte_1
cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 2.300,00
(duemilatrecento/00) mensili che sarà aggiornato automaticamente di anno
in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno
dall'omologazione, e così fin tanto che la non avrà reperito una CP_1
stabile occupazione lavorativa o di vita, tale da garantirle
l'autosostentamento economico. In ogni caso detto importo, salvi gli
aggiornamenti istat, non potrà essere oggetto di revisione da nessuna della
parti per i primi cinque anni dalla data di omologa di tanto essendosi tenuto
conto nella relativa quantificazione.
Spese di giudizio compensate fra le parti.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 21/09/1990, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2077/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 21/09/1990 tra (ROMA (RM), Parte_1
12/11/1962) e (ROMA (RM), 05/03/1962) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
1375, Parte II, Serie A04, Anno 1990, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2077/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 12/11/1962), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. VITALI ENRICO;
(ROMA (RM), 05/03/1962), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. POMETTI FRANCESCA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio 21/09/1990, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 1130/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Courmayer
35 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a marito
proprietario e la moglie se ne è già allontanata portando seco i suoi effetti
personali.
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi
ivi compreso il prossimo pensionamento del marito, Parte_1
verserà a tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno Controparte_1
cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 2.300,00
(duemilatrecento/00) mensili che sarà aggiornato automaticamente di anno
in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno
dall'omologazione, e così fin tanto che la non avrà reperito una CP_1
stabile occupazione lavorativa o di vita, tale da garantirle
l'autosostentamento economico. In ogni caso detto importo, salvi gli
aggiornamenti istat, non potrà essere oggetto di revisione da nessuna della
parti per i primi cinque anni dalla data di omologa di tanto essendosi tenuto
conto nella relativa quantificazione.
Spese di giudizio compensate fra le parti.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 21/09/1990, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2077/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 21/09/1990 tra (ROMA (RM), Parte_1
12/11/1962) e (ROMA (RM), 05/03/1962) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
1375, Parte II, Serie A04, Anno 1990, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi