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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 19/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 1330/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, alla odierna udienza del 19 febbraio 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 127bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1330/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1
Giannattasio e dall'Avv. Andrea Giannattasio, come da mandato in atti;
RICORRENTE
contro
, in persona del – legale Controparte_1 CP_2
rappresentante pro tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27 dicembre 2024, oggi docente di Parte_1
ruolo, ha dedotto: - di aver svolto attività di docente per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato;
- che il , per tali CP_1
1 annualità, non le ha mai accordato il contributo annuale di € 500 previsto invece, in favore del personale docente di ruolo, come sostegno all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (fruibile mediante la cosiddetta “Carta Elettronica del
Docente”); - che la legge n. 107/2015 e i DPCM del 24.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016, di essa attuativi sono illegittimi nella parte in cui introducono un discrimen tra personale di ruolo e non di ruolo ai fini della individuazione dei destinatari del beneficio;
- che tale trattamento viola sia la normativa costituzionale (artt. 3, 11, 35, 97, 117 cost.) sia la normativa comunitaria
(clausola 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato allegato dalla direttiva
1999/70/CE del 28 giugno 1999 nonché l'art.14 della CDFUE, l'art. 10 della Carta Sociale
Europea e la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio); - che il diritto al contributo trova fondamento nell'obbligo di formazione che, nella contrattazione collettiva, è posto a carico di tutto il personale docente, senza distinzione;
- che i DPCM sopra richiamati sono stati annullati dal
CdS, che con sentenza n. 1842/2022 ne ha dichiarato l'illegittimità per contrasto con le norme costituzionali in tema di buon andamento della pubblica amministrazione e di non discriminazione;
ha concluso chiedendo la condanna dell'amministrazione all'attribuzione del beneficio.
Nessuno si è costituito per l'amministrazione convenuta per cui il giudice, verificata la regolarità della notifica nei confronti del soggetto convenuto, perfezionatesi con pec del 3 gennaio 2025, ne dichiara in questa sede la contumacia.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa per la decisione alla odierna udienza del
19 febbraio 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto.
Nel merito, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Deve essere in via preliminare confermata la correttezza della individuazione, nel Tribunale di
Terni, del giudice territorialmente competente a conoscere della domanda.
Infatti, secondo la previsione dell'art. 413 c.p.c., per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, competente per territorio è il giudice del luogo nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio cui il dipendente è addetto, da intendersi con riferimento al momento della proposizione della domanda, ai sensi dell'art. 5 cpc.
Nel merito, giova ricordare che il contributo di cui qui si discute è stato introdotto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 secondo cui “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di
2 euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi …. Omissis…”.
Le concrete modalità attuative sono state poi disciplinate dai DPCM 24.09.2015 e D.P.C.M.
28.11.2016, sui quali si è pronunciato il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842/2022, ha accertato e dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 del DPCM del 2015 nella parte in cui ha limitato il beneficio in discussione ai soli docenti di ruolo.
Lamenta la ricorrente che, pur avendo svolto attività didattica del tutto sovrapponibile a quella di un docente in ruolo, non ha avuto il riconoscimento dello strumento formativo in discussione, esclusivamente in ragione della natura “a tempo determinato” dei contratti da lei sottoscritti.
L'operato dell'amministrazione è stato stigmatizzato dal Consiglio di Stato nella sopra citata sentenza, in quanto il sistema così delineato introduce un trattamento “a doppia trazione”, che viola il principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione;
invero, dice il giudice amministrativo, “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti…. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.”.
Da ultimo, la stessa Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione con la sentenza n.
29961/2023, nella quale ha affermato i seguenti principi di diritto, che sono condivisi da questo
Giudice e posti alla base della presente decisione:
1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale
3 sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi con riferimento alla posizione della ricorrente che, come risulta dallo stato matricolare, ella nell'anno scolastico 2020/2021, ha lavorato con orario completo dal 1/10/2020 al 30/6/2021; nel successivo anno scolastico, ha stipulato contratto di lavoro a orario completo, dal 09/09/2021 al 30/06/2022.
La ricorrente ha, quindi, svolto attività di docenza sulla base di incarichi almeno fino al termine delle attività didattiche, attività comparabile a quella dei docenti in ruolo, avendo ella svolto attività di insegnamento di durata almeno pari al 50% dell'orario di lavoro settimanale di un docente a tempo indeterminato (25 ore per i docenti della scuola infanzia, 24 ore per i docenti della scuola primaria, 18 per quelli della scuola secondaria).
4 Si ritiene sul punto di condividere quanto sostenuto dalla Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 65/2024, ove si legge che, per valutare la legittimità del diniego della carta docente a personale precario, che abbia però prestato servizio ad orario ridotto, occorre esaminare la fattispecie alla luce del principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999 in tema di lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999, n. 70, il quale prevede: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non esistano ragioni oggettive”. Per valutare la ricorrenza della comparabilità, si deve considerare che, per i docenti in ruolo, il part-time non può essere inferiore al 50% del tempo pieno, per cui questo può costituire un parametro di comparabilità con il lavoratore assunto a tempo determinato.
La docente odierna ricorrente ha, come sopra visto, sempre lavorato con orario comparabile a quello dei docenti a tempo indeterminato (ovvero, almeno pari al 50% dell'orario di lavoro del docente in ruolo a tempo pieno).
Inoltre, per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – la ricorrente risulta immessa nel ruolo docenti a tempo indeterminati, con decorrenza dal 01.09.2022.
Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso e documentato come in atti, deve dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio economico richiesto, con conseguente condanna del all'attribuzione in suo favore della c.d. Carta docente secondo il sistema proprio CP_1
di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (2 annualità).
Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Segue la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le cause di valore fino a € 1100,00 tenuto conto del basso livello di difficoltà della controversia e della serialità del contenzioso.
5
PQM
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da
[...]
nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
- dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_1 della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e condanna parte resistente al riconoscimento del predetto beneficio per le suddette annualità, per il complessivo valore di € 1.000,00;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano nel complessivo importo di € 400,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cassa come per legge, e rimborso di euro 21,50 per C.U., da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Terni, 19 febbraio 2025
Il giudice dott.ssa Luciana Nicolì
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