Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/06/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Composto dai Signori Magistrati dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3603/2024 del R.G., trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza del 4.6.2025, su ricorso presentato da rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Spinelli;
Parte_1
E con l'intervento del P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso che la stessa, nubile e senza prole, presenta disforia di Parte_1 genere di tipo gino-androide in quanto, nata di sesso biologico femminile, percepisce in modo chiaro, stabile e consapevole la propria identità di uomo e l'appartenenza al genere sessuale maschile, di aver manifestato il desiderio di identificarsi con il genere maschile e di essersi comportata nelle relazioni sociali come un uomo, esponeva di avere essersi rivolta, il 30 aprile 2021, al Centro Regionale di riferimento per la Disforia di Genere dell'U.O.C di Psichiatria Universitaria del Policlinico di Bari, per un assessment psicodiagnostico nel corso del quale è stata certificata la sua condizione di
“Disforia di Genere” ed è stata evidenziata una totale identificazione nel genere maschile, oltre ad un aspetto anche somaticamente mascolino, tale da rendere necessario, in funzione del benessere psicofisico della persona, l'avvio di una idonea terapia ormonale ad azione mascolinizzante e gli interventi chirurgici di mascolinizzazione dei caratteri sessuali e del corpo, oltre alla rettificazione anagrafica di genere e nome, precisando che la psicologa refertante ha riferito la presenza nella ricorrente di una marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso dalla persona e il
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Endocrinologia Universitaria - Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, da oltre tre anni terapia cross sex mediante iniezione di Nebid 1000mg ogni 3 mesi, sulla scorta delle predette deduzioni e rappresentando il disagio di appartenere al genere femminile, la ricorrente adiva il Tribunale di Cosenza rassegnando le seguenti conclusioni: “1. preliminarmente accertata l'identità di genere maschile di parte ricorrente e dichiaratone il diritto alla rettificazione dei dati anagrafici da femminili a maschili, ordinare, indipendentemente e a prescindere dall'adeguamento medico - chirurgico dei caratteri sessuali, all'Ufficiale di Stato Civile pro tempore presso il
Comune di Celico (CS), ove è stato trascritto, la rettifica dell'atto di nascita (n. 4, parte
II, serie B, anno 1995 del Registro degli atti di nascita) di , nata Parte_1 in Germania il 28 maggio 1995 e residente in [...] (codice fiscale ), con riferimento al nome da a “Jacky” e, con C.F._1 Pt_1 riferimento al sesso, da “femminile” a “maschile”;
2. per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile pro tempore presso il Comune di
Celico (CS) di procedere alle necessarie correzioni, iscrizioni e/o annotazioni su tutti gli atti dello Stato civile di , nata in [...] il [...] e Parte_1 residente in [...] (codice fiscale ), C.F._1 con riferimento al nome da a ” e, con riferimento al sesso, da Pt_1 Per_1
“femminile” a “maschile”, nonché ad ogni altro adempimento susseguente ai sensi della
Legge n. 164/1982 nonché del vigente ordinamento dello stato civile;
2 3. preliminarmente accertata l'identità di genere maschile di parte ricorrente, autorizzare
, nata in [...] il [...] e residente in [...], ovvero, in caso di avvenuta rettificazione anagrafica, autorizzare
, nato in [...] il [...] e residente in [...], a sottoporsi ad interventi medico-chirurgici presso qualsiasi struttura sanitaria, per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali, da femminili a maschili”.
Tanto premesso, la domanda è risultata fondata e merita pertanto di essere accolta.
Dalla documentazione medica prodotta è emerso che si è sottoposta Parte_1 ad un percorso psicologico che ha condotto al seguente accertamento “I colloqui e i test evidenziano un quadro clinico che si può inquadrare come “Disforia di Genere” seguendo i criteri diagnostici del DSM 5 (American Psychiatric Association: Diagnostic and statistical manual of mental disorders. . Washington D.C. 2013), che CP_1 sono i seguenti:
A. Una marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso da un individuo ed il genere assegnato, della durata di almeno sei mesi, che si manifesta attraverso almeno due dei seguenti criteri:
1. Una marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso da un individuo e le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie (oppure in giovani adolescenti, le caratteristiche sessuali secondarie attese).
2. Un forte desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie/o secondarie a causa di una marcata incongruenza con il genere esperito/espresso di un individuo (oppure, nei giovani adolescenti, un desiderio di impedire lo sviluppo di caratteristiche sessuali secondarie attese).
3. Un forte desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie del genere opposto
4. Un forte desiderio di appartenere al genere opposto (o un genere alternativo diverso dal genere assegnato).
5. Un forte desiderio di essere trattato come appartenete al genere opposto (o un genere alternativo diverso dal genere assegnato).
6. Una forte convinzione di avere i sentimenti e le reazioni tipiche del genere opposto (o di un genere alternativo al genere assegnato). B. La condizione è associata a sofferenza
3 clinicamente significativa o a compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti” (cfr. relazione della dott.ssa , Persona_2 responsabile del Centro Regionale di Riferimento per la Disforia di Genere del
Policlinico di Bari e prodotta da parte ricorrente); percorso endocrinologico con prescrizione della terapia ormonale cross-sex a mezzo di Nebid 1000mg/4 ml (cfr. piano terapeutico versata in atti da parte ricorrente, relativo alla prescrizione di farmaci impiegati nel processo di virilizzazione del trasgender a partire dal giugno 2023).
Dal compendio istruttorio è emersa la consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La ricorrente, ascoltata in sede di interrogatorio libero dal G.I., si è presentata come soggetto già esteriormente appartenente a sesso diverso da quello risultante dai suoi dati anagrafici. Nel corso del colloquio la ricorrente ha mostrato la sua, già consolidata, convinzione di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione, tanto da aver assunto con evidenza l'immagine esteriore del sesso maschile (aspetto, voce, comportamento) (cfr. verbale d'udienza del 4.6.2025, in cui si dà atto che ovvero la parte ricorrente si presenta con i capelli corti, abiti Per_1 maschili, peli sulle braccia visibili, la barba, voce profonda e maschile”).
Alla stregua delle riferite risultanze processuali, ad avviso del Collegio, risulta meritevole di accoglimento la domanda tesa alla rettifica dello stato civile richiesta nonché quella concernente il prenome della sig.ra in come richiesto. Pt_1 Per_1
Occorre, difatti, osservare che l'art. 1 della l. 164/1982 prevede che “La rettificazione
(di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre
2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, hanno chiarito, che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, sufficiente essendo il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere. Se è vero che l'identità di genere sotto il profilo relazionale può essere considerata un aspetto costitutivo dell'identità personale,
4 la sua esplicazione risulterebbe ingiustificatamente compressa ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti anagrafici, considerato che la modificazione chirurgica potrebbe anche essere foriera di un danno alla salute fisica o psicologica del soggetto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 32 Cost.
Il Tribunale ritiene, per le ragioni sopra illustrate, che sussistano nel caso di specie i presupposti per dar luogo alla rettificazione non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri identitari attuali della ricorrente, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione alla ricorrente del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
Il prenome della deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo Parte_1 richiesto, da in ” risultando quest'ultimo il nome con il quale da molto Pt_1 Per_1 tempo ella è conosciuta nel mondo esterno.
Quanto, invece, alla richiesta di autorizzazione al trattamento medico - chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere femminile a quello maschile, si rappresenta che la Corte Costituzione, con la sentenza n. 143/2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere
«compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che
«avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione».
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico,
5 viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis» (Corte Cost. sent 143 del 23.07.2024).
Pertanto, questo collegio ritiene che non vi sia nulla da provvedere sulla domanda della ricorrente di riconoscimento del diritto all'adeguamento dei caratteri sessuali fisici stante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico.
Nulla sulle spese, attesa la non opposizione del Pubblico Ministero e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Accerta e dichiara l'identità maschile della ricorrente;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Celico di rettificare, nel certificato di nascita di , l'attribuzione del sesso da femminile a maschile nonché Parte_1 di rettificare il prenome in esso indicato da a;
Pt_1 Per_1
- nulla da provvedere sulle restanti domande per quanto in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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