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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/11/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3938 R.G.A.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del
14.10.2025, vertente
TRA in persona del legale rappresentante, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Rossana Coppolino;
ATTRICE
E
avv. , difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.; CP_1 CP_2
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO agisce in giudizio deducendo la responsabilità dell'avv. Parte_1
SV CA in relazione all'attività professionale prestata nei suoi confronti nell'ambito del procedimento locatizio n. 107/2020 R.G.A.C. promosso presso il Tribunale di Cosenza, avendo il professionista omesso di comunicare ed anzi celato, con artifizi e raggiri, l'esito sfavorevole dello stesso con sentenza n. 1862 del 27.10.22, e proposto, in difetto di mandato, tardiva impugnazione avverso la sentenza medesima. L'attrice imputa inoltre al convenuto di avere adottato una erronea strategia difensiva in primo grado, nonché la violazione dei doveri deontologici e di correttezza e buona fede.
Chiede, dunque, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali patiti, anche da perdita di chance, quantificati in € 12.606,00 o nella somma ritenuta di giustizia, comprensiva delle spese sostenute per la fase di mediazione, pari ad € 384,32, in via principale per non avere comunicato l'esito del giudizio ed avere proposto appello tardivo, in via alternativa per l'erroneità della strategia pagina 1 di 6 difensiva del primo grado;
in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per violazione delle norme deontologiche e dei doveri di buona fede e correttezza e, per l'effetto, condannarlo al pagamento, a titolo di risarcimento danni patrimoniali, anche da perdita di chance, della somma di € 12.606,00 o di quella ritenuta di giustizia, individuata gradatamente in via equitativa, e non patrimoniali, da individuarsi secondo equità, con condanna, altresì, al pagamento delle spese sostenute per la fase di mediazione pari ad € 384,32.
L'avv. tardivamente costituitosi, resiste alla domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Preliminarmente, deve darsi atto dell'irritualità del deposito di memoria difensiva, da parte del convenuto, in data 14.10.25, quanto i termini perentori assegnati ai sensi dell'art. 189 c.p.c. erano scaduti.
Della memoria e dei documenti ad essa allegati non può dunque tenersi conto ai fini della decisione.
Tanto premesso, la domanda deve essere rigettata.
Atteso il tenore delle difese svolte dal convenuto, il quale non ha preso posizione, ai sensi dell'art. 167
c.p.c., in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attrice a fondamento della domanda, essendosi limitato ad una contestazione meramente generica, può ritenersi accertato, ex art. 115, comma 1, c.p.c., che il professionista abbia omesso di informare l'attrice dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado e che abbia, all'insaputa della stessa, proposto appello tardivo (avendolo erroneamente introdotto con atto di citazione, anzichè con ricorso, depositato quando il termine lungo utile per l'impugnativa era già spirato).
Tale inadempimento, pur grave, non è però sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria.
Per costante giurisprudenza, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr., tra le altre, Cass. 33442/22, 12038/17).
In particolare, non configurando la perdita del diritto di impugnare la sentenza di per sè una conseguenza patrimoniale pregiudizievole (cfr. Cass. 12354/09), il cliente che chieda al proprio difensore il ristoro dei danni conseguiti alla mancata comunicazione dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole - con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione - deve dimostrare che questa, ove proposta, avrebbe avuto concrete probabilità di essere accolta (cfr., tra le altre, Cass. 17974/20).
pagina 2 di 6 Nella specie, alla luce delle argomentazioni offerte dalla parte attrice e delle emergenze processuali, non è dato ritenere l'erroneità della pronuncia di primo grado e dunque la sussistenza di ragionevoli probabilità di esito favorevole di eventuale appello secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (cfr. Cass. 1169/20).
Assume l'attrice che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere acclarata l'abusività del soppalco, inferendone, in via presuntiva, che fosse precluso il rilascio di qualsiasi autorizzazione per l'esercizio dell'attività di bar con cucina.
Sennonchè, avendo dedotto che, in ragione del carattere abusivo del soppalco, era stata negata Pt_1 la necessaria autorizzazione (si legge nell'atto di citazione: “Purtroppo l' negò le Controparte_3 previste autorizzazioni all'attività in ragione del soppalco”), a fronte della contestazione del locatore/convenuto (non viene revocata in dubbio la correttezza della valutazione operata dal Tribunale riguardo alle difese svolte dal convenuto), era necessaria la prova di tale circostanza, che non è stata fornita.
In realtà, tale prova non avrebbe potuto essere offerta, per la semplice ragione che un provvedimento di diniego non esisteva, tant'è che non è stato prodotto neanche in questa sede.
Tanto si ricava dallo stesso atto introduttivo del presente giudizio nella parte in cui viene riportata la trascrizione di una conversazione telefonica tra e l'avv. nel corso della quale, Parte_1 CP_1
a fronte del rilievo di quest'ultimo circa la mancanza del provvedimento di diniego (“noi non abbiamo un diniego – attenzione!- non abbiamo un diniego della cosa, perchè non te l'hanno fatto”), la prima replicava che il tecnico del comune aveva suggerito di non richiedere l'autorizzazione (“all'epoca
l'architetto mi disse “Mi ha detto il tecnico del Comune di non presentarla proprio”).
In difetto di prova del diniego dell'autorizzazione è venuto a cadere il presupposto fondante la pretesa, con assorbimento di ogni ulteriore profilo (incluso quello della consapevolezza in capo all'istante del carattere abusivo del soppalco, in quanto risultante dal preventivo del 22.6.16 a firma dell'ing.
[...]
di cui destinataria era la sig.ra , dovendosi escludere l'inadempimento del locatore in Per_1 Pt_1
ragione della mera circostanza, in sè, del carattere abusivo dell'immobile locato, non costituente, in quanto tale, un pregiudizio in re ipsa per il conduttore (cfr. Cass. 17557/20, citata dal Tribunale, nonché, tra le altre, Cass. 10807/25).
Del resto, che la prova del provvedimento di diniego fosse necessaria è riconosciuto dalla stessa attrice, la quale imputa all'avv. di non averla prodotta, nonostante la sua “estrema centralità nel CP_1 dibattito processuale” (cfr. atto di citazione, pag. 13), con ciò implicitamente avvalorando la correttezza della decisione del Tribunale.
pagina 3 di 6 L'attrice assume poi che il Tribunale sarebbe incorso in un “inciampo” nel rigettare le istanze istruttorie, senza tuttavia prospettare argomenti utili ad illustrare la erroneità del provvedimento.
D'altro canto, la prova testimoniale articolata dall'avv. in quanto volta a dimostrare CP_1
l'intervenuta richiesta di autorizzazione all'ASP e il diniego da parte di quest'ultima nonché della licenza comunale, non avrebbe potuto avere esito favorevole, atteso che, come detto, alcun diniego di autorizzazione era mai intervenuto.
L'attrice imputa poi al Tribunale l'omessa valutazione della condotta silente del locatore a fronte della richiesta rivoltagli pochi giorni dopo la conclusione del contratto di intervenire per eliminare l'abuso edilizio con contestuale manifestazione della volontà di avvalersi, in caso contrario, della risoluzione del contratto, assumendo che ciò ha comportato la condanna di al pagamento dei canoni di Pt_1
locazione sino al mese di gennaio 2017, nonostante la stessa avesse offerto al locatore la restituzione delle chiavi sin dal precedente mese di settembre.
Neanche sotto tale profilo l'appello avrebbe avuto serie probabilità di successo.
Innanzitutto, l'ingiustificato rifiuto del locatore di ricevere in consegna le chiavi dell'immobile avrebbe potuto assumere rilevanza, quale motivo di esonero della conduttrice dall'obbligo di pagamento del canone, solo in presenza di una causa di cessazione del rapporto, nella specie non ricorrente.
La conduttrice non ha infatti esercitato il diritto di recesso con le missive dell'11.8.16 e del 16.9.16, ma si è limitata a preannunciare la formalizzazione di risoluzione contrattuale per inadempimento.
In ogni caso, benchè sia sufficiente, una volta cessato il rapporto, al fine di escludere l'obbligo di pagamento del canone, un'offerta non formale ex art. 1220 c.c., è comunque necessario che essa sia seria ed affidabile e che il conduttore contestualmente liberi l'immobile (cfr., tra le altre, Cass.
21004/12).
Nella specie, non ricorrevano le condizioni di cui all'art. 1220 c.c., atteso che con le dette missive l'attrice non ha offerto l'immediata consegna delle chiavi, ma, con la prima, si è dichiarata disponibile al rilascio del bene previa restituzione della somma di € 4.500,00 e refusione delle spese sostenute, e, con la seconda di esse, ha proposto una bonaria composizione della vicenda che contemplava il pagamento da parte del locatore della complessiva somma di € 9.760,00, senza contestualmente procedere al rilascio dell'immobile locato.
Pertanto, il capo della sentenza con cui il Tribunale, previa compensazione con il credito avente ad oggetto la “caparra” di € 3.000,00, ha condannato la conduttrice al pagamento dei canoni dovuti fino al momento in cui il locatore ha recuperato la materiale disponibilità dell'immobile locato, non sarebbe stato ragionevolmente suscettibile di riforma in appello.
pagina 4 di 6 Non potendosi ritenere, per le ragioni esposte, il probabile esito favorevole dell'appello, deve escludersi la risarcibilità del danno anche in termini di perdita di chance.
Infatti, la perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (cfr. Cass. 7064/21, 22376/12).
Conseguentemente, la tardiva proposizione di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione (cfr. Cass. 24670/24).
Come anticipato, l'attrice lamenta anche l'inesatto adempimento della prestazione professionale in relazione all'attività difensiva svolta in primo grado dal convenuto, imputando innanzitutto a quest'ultimo di non avere fornito in giudizio la prova documentale del diniego dell'autorizzazione amministrativa in violazione del basilare principio dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Sotto tale profilo l'addebito di negligenza/imperizia è infondato, atteso che, per le ragioni sopra illustrate, la detta prova non poteva essere in alcun modo fornita.
Al riguardo va precisato che l'attrice non ascrive al convenuto alcuna responsabilità per avere dedotto,
a fondamento della pretesa, l'avvenuto diniego della necessaria autorizzazione amministrativa, ma, anzi, lamentando la detta omissione sul piano probatorio, mostra di condividere, sotto tale profilo,
l'impostazione difensiva, alla luce della quale alcuna utilità avrebbe avuto la produzione di una perizia di parte (che, comunque, neanche in questa sede è stata allegata agli atti), avente peraltro, per costante giurisprudenza, il valore di mera allegazione difensiva di carattere tecnico e dunque priva di valore probatorio.
L'attrice lamenta inoltre che l'avv. abbia indicato, tra i testimoni da esaminare, il titolare CP_1 dell'Agenzia Immobiliare che aveva mediato l'affare della locazione, deducendo che si trattava di soggetto incapace a deporre ex art. 246 c.p.c., la cui testimonianza si è poi rivelata vantaggiosa per la controparte.
Precisato che l'indicazione di un teste incapace ai sensi di detta norma non è, di per sé, fonte di pregiudizio per la parte, deve rilevarsi che l'istante non illustra le ragioni per le quali la scelta si sia rivelata in concreto dannosa per la propria posizione difensiva, rilevandosi che, anche senza la deposizione in oggetto, sarebbe rimasto comunque indimostrato il rilascio dell'immobile, l'onere della prova del quale gravava sulla conduttrice.
In difetto di dimostrazione della fondatezza dell'an della pretesa, si profilano irrilevanti le denunciate carenze dell'attività difensiva svolta dall'avv. con riguardo alla prova dei danni. CP_1
pagina 5 di 6 Da ultimo, deve essere rigettata anche la pretesa risarcitoria per violazione dei doveri deontologici e di buona fede e correttezza.
E' consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale il danno patrimoniale o non patrimoniale
(financo nel caso di lesione di diritti inviolabili) non può mai ritenersi in re ipsa, risarcibile essendo il solo danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, e non anche il danno-evento, giacchè altrimenti risulterebbe snaturata la "funzione del risarcimento", che verrebbe ad essere riconosciuto quale "pena privata" (rectius, danno punitivo, trattandosi di condanna irrogata dal giudice) per il comportamento lesivo (cfr. Cass. 14268/21, Sez. Un. 26972/08).
Nella specie, il pregiudizio patrimoniale dedotto corrisponde al vantaggio che l'istante avrebbe ricavato dall'esito favorevole del giudizio e pertanto, relativamente ad esso, valgono le considerazioni sopra svolte.
Per quanto attiene al pregiudizio non patrimoniale, l'istante si è limitata ad affermazioni di principio, nulla in concreto allegando riguardo alle specifiche ricadute nella propria sfera.
Al rigetto della domanda consegue l'irripetibilità delle spese sostenute per la procedura di mediazione.
Il riscontro dell'inadempimento del convenuto e la limitata attività difensiva da quest'ultimo svolta giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese processuali.
Cosenza, 8.11.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3938 R.G.A.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del
14.10.2025, vertente
TRA in persona del legale rappresentante, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Rossana Coppolino;
ATTRICE
E
avv. , difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.; CP_1 CP_2
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO agisce in giudizio deducendo la responsabilità dell'avv. Parte_1
SV CA in relazione all'attività professionale prestata nei suoi confronti nell'ambito del procedimento locatizio n. 107/2020 R.G.A.C. promosso presso il Tribunale di Cosenza, avendo il professionista omesso di comunicare ed anzi celato, con artifizi e raggiri, l'esito sfavorevole dello stesso con sentenza n. 1862 del 27.10.22, e proposto, in difetto di mandato, tardiva impugnazione avverso la sentenza medesima. L'attrice imputa inoltre al convenuto di avere adottato una erronea strategia difensiva in primo grado, nonché la violazione dei doveri deontologici e di correttezza e buona fede.
Chiede, dunque, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali patiti, anche da perdita di chance, quantificati in € 12.606,00 o nella somma ritenuta di giustizia, comprensiva delle spese sostenute per la fase di mediazione, pari ad € 384,32, in via principale per non avere comunicato l'esito del giudizio ed avere proposto appello tardivo, in via alternativa per l'erroneità della strategia pagina 1 di 6 difensiva del primo grado;
in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per violazione delle norme deontologiche e dei doveri di buona fede e correttezza e, per l'effetto, condannarlo al pagamento, a titolo di risarcimento danni patrimoniali, anche da perdita di chance, della somma di € 12.606,00 o di quella ritenuta di giustizia, individuata gradatamente in via equitativa, e non patrimoniali, da individuarsi secondo equità, con condanna, altresì, al pagamento delle spese sostenute per la fase di mediazione pari ad € 384,32.
L'avv. tardivamente costituitosi, resiste alla domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Preliminarmente, deve darsi atto dell'irritualità del deposito di memoria difensiva, da parte del convenuto, in data 14.10.25, quanto i termini perentori assegnati ai sensi dell'art. 189 c.p.c. erano scaduti.
Della memoria e dei documenti ad essa allegati non può dunque tenersi conto ai fini della decisione.
Tanto premesso, la domanda deve essere rigettata.
Atteso il tenore delle difese svolte dal convenuto, il quale non ha preso posizione, ai sensi dell'art. 167
c.p.c., in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attrice a fondamento della domanda, essendosi limitato ad una contestazione meramente generica, può ritenersi accertato, ex art. 115, comma 1, c.p.c., che il professionista abbia omesso di informare l'attrice dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado e che abbia, all'insaputa della stessa, proposto appello tardivo (avendolo erroneamente introdotto con atto di citazione, anzichè con ricorso, depositato quando il termine lungo utile per l'impugnativa era già spirato).
Tale inadempimento, pur grave, non è però sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria.
Per costante giurisprudenza, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr., tra le altre, Cass. 33442/22, 12038/17).
In particolare, non configurando la perdita del diritto di impugnare la sentenza di per sè una conseguenza patrimoniale pregiudizievole (cfr. Cass. 12354/09), il cliente che chieda al proprio difensore il ristoro dei danni conseguiti alla mancata comunicazione dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole - con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione - deve dimostrare che questa, ove proposta, avrebbe avuto concrete probabilità di essere accolta (cfr., tra le altre, Cass. 17974/20).
pagina 2 di 6 Nella specie, alla luce delle argomentazioni offerte dalla parte attrice e delle emergenze processuali, non è dato ritenere l'erroneità della pronuncia di primo grado e dunque la sussistenza di ragionevoli probabilità di esito favorevole di eventuale appello secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (cfr. Cass. 1169/20).
Assume l'attrice che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere acclarata l'abusività del soppalco, inferendone, in via presuntiva, che fosse precluso il rilascio di qualsiasi autorizzazione per l'esercizio dell'attività di bar con cucina.
Sennonchè, avendo dedotto che, in ragione del carattere abusivo del soppalco, era stata negata Pt_1 la necessaria autorizzazione (si legge nell'atto di citazione: “Purtroppo l' negò le Controparte_3 previste autorizzazioni all'attività in ragione del soppalco”), a fronte della contestazione del locatore/convenuto (non viene revocata in dubbio la correttezza della valutazione operata dal Tribunale riguardo alle difese svolte dal convenuto), era necessaria la prova di tale circostanza, che non è stata fornita.
In realtà, tale prova non avrebbe potuto essere offerta, per la semplice ragione che un provvedimento di diniego non esisteva, tant'è che non è stato prodotto neanche in questa sede.
Tanto si ricava dallo stesso atto introduttivo del presente giudizio nella parte in cui viene riportata la trascrizione di una conversazione telefonica tra e l'avv. nel corso della quale, Parte_1 CP_1
a fronte del rilievo di quest'ultimo circa la mancanza del provvedimento di diniego (“noi non abbiamo un diniego – attenzione!- non abbiamo un diniego della cosa, perchè non te l'hanno fatto”), la prima replicava che il tecnico del comune aveva suggerito di non richiedere l'autorizzazione (“all'epoca
l'architetto mi disse “Mi ha detto il tecnico del Comune di non presentarla proprio”).
In difetto di prova del diniego dell'autorizzazione è venuto a cadere il presupposto fondante la pretesa, con assorbimento di ogni ulteriore profilo (incluso quello della consapevolezza in capo all'istante del carattere abusivo del soppalco, in quanto risultante dal preventivo del 22.6.16 a firma dell'ing.
[...]
di cui destinataria era la sig.ra , dovendosi escludere l'inadempimento del locatore in Per_1 Pt_1
ragione della mera circostanza, in sè, del carattere abusivo dell'immobile locato, non costituente, in quanto tale, un pregiudizio in re ipsa per il conduttore (cfr. Cass. 17557/20, citata dal Tribunale, nonché, tra le altre, Cass. 10807/25).
Del resto, che la prova del provvedimento di diniego fosse necessaria è riconosciuto dalla stessa attrice, la quale imputa all'avv. di non averla prodotta, nonostante la sua “estrema centralità nel CP_1 dibattito processuale” (cfr. atto di citazione, pag. 13), con ciò implicitamente avvalorando la correttezza della decisione del Tribunale.
pagina 3 di 6 L'attrice assume poi che il Tribunale sarebbe incorso in un “inciampo” nel rigettare le istanze istruttorie, senza tuttavia prospettare argomenti utili ad illustrare la erroneità del provvedimento.
D'altro canto, la prova testimoniale articolata dall'avv. in quanto volta a dimostrare CP_1
l'intervenuta richiesta di autorizzazione all'ASP e il diniego da parte di quest'ultima nonché della licenza comunale, non avrebbe potuto avere esito favorevole, atteso che, come detto, alcun diniego di autorizzazione era mai intervenuto.
L'attrice imputa poi al Tribunale l'omessa valutazione della condotta silente del locatore a fronte della richiesta rivoltagli pochi giorni dopo la conclusione del contratto di intervenire per eliminare l'abuso edilizio con contestuale manifestazione della volontà di avvalersi, in caso contrario, della risoluzione del contratto, assumendo che ciò ha comportato la condanna di al pagamento dei canoni di Pt_1
locazione sino al mese di gennaio 2017, nonostante la stessa avesse offerto al locatore la restituzione delle chiavi sin dal precedente mese di settembre.
Neanche sotto tale profilo l'appello avrebbe avuto serie probabilità di successo.
Innanzitutto, l'ingiustificato rifiuto del locatore di ricevere in consegna le chiavi dell'immobile avrebbe potuto assumere rilevanza, quale motivo di esonero della conduttrice dall'obbligo di pagamento del canone, solo in presenza di una causa di cessazione del rapporto, nella specie non ricorrente.
La conduttrice non ha infatti esercitato il diritto di recesso con le missive dell'11.8.16 e del 16.9.16, ma si è limitata a preannunciare la formalizzazione di risoluzione contrattuale per inadempimento.
In ogni caso, benchè sia sufficiente, una volta cessato il rapporto, al fine di escludere l'obbligo di pagamento del canone, un'offerta non formale ex art. 1220 c.c., è comunque necessario che essa sia seria ed affidabile e che il conduttore contestualmente liberi l'immobile (cfr., tra le altre, Cass.
21004/12).
Nella specie, non ricorrevano le condizioni di cui all'art. 1220 c.c., atteso che con le dette missive l'attrice non ha offerto l'immediata consegna delle chiavi, ma, con la prima, si è dichiarata disponibile al rilascio del bene previa restituzione della somma di € 4.500,00 e refusione delle spese sostenute, e, con la seconda di esse, ha proposto una bonaria composizione della vicenda che contemplava il pagamento da parte del locatore della complessiva somma di € 9.760,00, senza contestualmente procedere al rilascio dell'immobile locato.
Pertanto, il capo della sentenza con cui il Tribunale, previa compensazione con il credito avente ad oggetto la “caparra” di € 3.000,00, ha condannato la conduttrice al pagamento dei canoni dovuti fino al momento in cui il locatore ha recuperato la materiale disponibilità dell'immobile locato, non sarebbe stato ragionevolmente suscettibile di riforma in appello.
pagina 4 di 6 Non potendosi ritenere, per le ragioni esposte, il probabile esito favorevole dell'appello, deve escludersi la risarcibilità del danno anche in termini di perdita di chance.
Infatti, la perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (cfr. Cass. 7064/21, 22376/12).
Conseguentemente, la tardiva proposizione di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione (cfr. Cass. 24670/24).
Come anticipato, l'attrice lamenta anche l'inesatto adempimento della prestazione professionale in relazione all'attività difensiva svolta in primo grado dal convenuto, imputando innanzitutto a quest'ultimo di non avere fornito in giudizio la prova documentale del diniego dell'autorizzazione amministrativa in violazione del basilare principio dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Sotto tale profilo l'addebito di negligenza/imperizia è infondato, atteso che, per le ragioni sopra illustrate, la detta prova non poteva essere in alcun modo fornita.
Al riguardo va precisato che l'attrice non ascrive al convenuto alcuna responsabilità per avere dedotto,
a fondamento della pretesa, l'avvenuto diniego della necessaria autorizzazione amministrativa, ma, anzi, lamentando la detta omissione sul piano probatorio, mostra di condividere, sotto tale profilo,
l'impostazione difensiva, alla luce della quale alcuna utilità avrebbe avuto la produzione di una perizia di parte (che, comunque, neanche in questa sede è stata allegata agli atti), avente peraltro, per costante giurisprudenza, il valore di mera allegazione difensiva di carattere tecnico e dunque priva di valore probatorio.
L'attrice lamenta inoltre che l'avv. abbia indicato, tra i testimoni da esaminare, il titolare CP_1 dell'Agenzia Immobiliare che aveva mediato l'affare della locazione, deducendo che si trattava di soggetto incapace a deporre ex art. 246 c.p.c., la cui testimonianza si è poi rivelata vantaggiosa per la controparte.
Precisato che l'indicazione di un teste incapace ai sensi di detta norma non è, di per sé, fonte di pregiudizio per la parte, deve rilevarsi che l'istante non illustra le ragioni per le quali la scelta si sia rivelata in concreto dannosa per la propria posizione difensiva, rilevandosi che, anche senza la deposizione in oggetto, sarebbe rimasto comunque indimostrato il rilascio dell'immobile, l'onere della prova del quale gravava sulla conduttrice.
In difetto di dimostrazione della fondatezza dell'an della pretesa, si profilano irrilevanti le denunciate carenze dell'attività difensiva svolta dall'avv. con riguardo alla prova dei danni. CP_1
pagina 5 di 6 Da ultimo, deve essere rigettata anche la pretesa risarcitoria per violazione dei doveri deontologici e di buona fede e correttezza.
E' consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale il danno patrimoniale o non patrimoniale
(financo nel caso di lesione di diritti inviolabili) non può mai ritenersi in re ipsa, risarcibile essendo il solo danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, e non anche il danno-evento, giacchè altrimenti risulterebbe snaturata la "funzione del risarcimento", che verrebbe ad essere riconosciuto quale "pena privata" (rectius, danno punitivo, trattandosi di condanna irrogata dal giudice) per il comportamento lesivo (cfr. Cass. 14268/21, Sez. Un. 26972/08).
Nella specie, il pregiudizio patrimoniale dedotto corrisponde al vantaggio che l'istante avrebbe ricavato dall'esito favorevole del giudizio e pertanto, relativamente ad esso, valgono le considerazioni sopra svolte.
Per quanto attiene al pregiudizio non patrimoniale, l'istante si è limitata ad affermazioni di principio, nulla in concreto allegando riguardo alle specifiche ricadute nella propria sfera.
Al rigetto della domanda consegue l'irripetibilità delle spese sostenute per la procedura di mediazione.
Il riscontro dell'inadempimento del convenuto e la limitata attività difensiva da quest'ultimo svolta giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese processuali.
Cosenza, 8.11.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
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