Art. 4.
L'Unione accademica nazionale formulera' il proprio statuto, che sara' approvato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con quello per il tesoro.
L'Unione accademica nazionale formulera' il proprio statuto, che sara' approvato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con quello per il tesoro.