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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/07/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2137/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2137/2023 promossa da:
(P. IVA ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Verona (VR), L.ge Capuleti
n.1/a, presso lo studio dell'Avv. SALA ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. , elettivamente CP_1 C.F._1 domiciliato in Verona (VR), via Scrimiari 10, presso lo studio dell'Avv. SARTORI MAURIZIO, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate nell'udienza del 28.1.2025.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha convenuto in giudizio l'allora Sindaco, Parte_2 sig. chiedendo di accertare la sussistenza di un CP_1 danno, quantificato in euro 40.283,64, derivante dal ritardo nella conclusione del procedimento sanzionatorio nei confronti della sig.ra e la condanna del convenuto al suo Controparte_2 risarcimento.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice ha dedotto: a) che mediante verbale di accertamento/contestazione n. B 3880 della
Polizia Provinciale di Verona (doc. 1 parte attrice) è stata contestata alla sig. , titolare dell'omonima azienda CP_2 agricola , la violazione del decreto n. 311 del 15 Controparte_2 giugno 2005 del Dirigente del “Servizio Sanità Animale, Igiene
Allevamenti e Produzioni Zootecniche” della Regione Veneto
(punti nn. 2 e 3 del paragrafo “Animali morti”, doc. 2 parte attrice, p. 8), per avere smaltito 36.560 kg di carcasse di tacchini morti senza allegare la prescritta certificazione veterinaria: b) che in seguito alle violazioni di tale decreto veniva applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 16, comma 1, D.lgs.
169/99 (da un minimo di 1.594,37 euro ad un massimo di
9.296,22 euro); c) che il verbale disponeva il pagamento, in misura ridotta, della somma complessiva di euro 40.283,62
(3.098,74 per ciascuna delle 13 consegne effettuate), con effetto liberatorio, da versare alla tesoreria del in un Parte_2 termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione;
d) che il
Sindaco, con nota prot. 2590 del 9.10.2019, aveva CP_1 emesso un sollecito di pagamento della suddetta sanzione, fissando un termine di 60 giorni dalla notificazione per l'adempimento, termine che veniva a scadere senza alcun pagamento;
e) che in data 28.07.2020 la sig.ra è CP_2 deceduta, con conseguente estinzione della sanzione a suo carico pagina 2 di 6 secondo quanto disposto dall'art. 7 l. n. 689/1981; f) che, pertanto, sussisterebbe una responsabilità in capo al convenuto nei confronti dell'Ente derivante dal ritardo nella conclusione del procedimento e nella riscossione della sanzione.
Parte convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree ed eccependo: a) l'incompetenza del
Sindaco a irrogare la sanzione amministrativa;
b) l'infondatezza della domanda attorea per mancata decorrenza del termine di definizione del procedimento amministrativo, individuato in quello quinquennale dalla commissione dell'illecito (art. 28, legge
689/1981), il quale sarebbe spirato solo in data 31.07.2022; c)
l'assenza di nesso causale tra la propria condotta e il danno patito dal poiché la causa della mancata riscossione Pt_1 sarebbe da rinvenirsi nella morte della sig. , non in un CP_2 illecito del Sindaco.
La causa è stata istruita documentalmente ed in data 28.1.2025 sono state precisate le conclusioni.
Ciò detto quanto agli assunti delle parti, le domande attoree sono infondate, e devono pertanto essere rigettate, alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
Al di là di ogni considerazione in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta del sig. e il danno patito dal CP_1
è dirimente la circostanza che il Sindaco del Pt_1 Parte_2
non fosse competente a irrogare la sanzione amministrativa
[...] derivante dalla violazione della normativa regionale.
L'art. 1 della l. Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 prevede che “A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative in tutte le materie di competenza regionale, trasferite o delegate, ivi comprese quelle previste dalla legge statale 28 luglio 1971, n.
558, sono delegate o subdelegate, salvo il disposto del comma pagina 3 di 6 successivo, ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni”.
L'individuazione del soggetto competente, all'interno del Pt_1 ad applicare le sanzioni amministrative va compiuta secondo quanto disposto dall'art. 107, comma 2, D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), norma che prevede che “Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e
108”.
La giurisprudenza di legittimità ha ravvisato l'introduzione da parte del di una chiara suddivisione dei compiti CP_3 all'interno dell'Ente. Proprio in relazione all'emissione di ordinanze-ingiunzione, è stato infatti affermato che: “ai sensi dell'art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000, la competenza ad irrogare sanzioni amministrative, in coerenza con il principio di distinzione tra attività di gestione e attività di governo, è devoluta ai dirigenti degli enti locali, spettando agli organi di governo solo i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo” (Cass.
n.13516/2012).
È stato, inoltre, chiarito che, nello svolgimento dell'attività degli enti locali, e in particolare dei Comuni, le responsabilità penali e le responsabilità di ordine sanzionatorio-amministrativo connesse alla violazione delle norme che l'ente è tenuto a osservare nello svolgimento della sua attività, sono ripartite tra gli organi elettivi e quelli burocratici sulla base del principio della separazione delle funzioni (l. 142/90 art. 51, comma 2, poi pagina 4 di 6 novellato dalla l. 127 art. 6 del 1997, e quindi trasfuso nel Testo
Unico degli enti locali) e in correlazione alle rispettive attribuzioni, desumibili dalla disciplina di settore.
Non si può, pertanto, automaticamente ascrivere al Sindaco di un ancorché di modeste dimensioni, qualsiasi compito Pt_1 nell'ambito dell'attività dell'ente, allorché sussista una apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa, o, in sua assenza, di funzionari con qualifica apicale e ciò vale, senza alcun dubbio, per le sanzioni amministrative, la cui irrogazione è espressione di un provvedimento amministrativo che impegna l'Amministrazione verso l'esterno, ai sensi dell'art. 107 comma 2 TUEL (cfr. Cass. 32082/24).
Ciò posto, nel caso di specie, lo Statuto del (doc. Parte_2
4 parte convenuta), nel disciplinare l'organizzazione amministrativa dell'Ente, stabilisce, all'art. 31, che la funzione di gestione amministrativa è attribuita al Segretario Comunale ed ai responsabili di settore;
all'art. 34 e 35, che i responsabili di settore sono posti al vertice dei settori individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e che essi sono competenti ad assumere provvedimenti aventi rilevanza esterna.
Da quanto esposto, può quindi affermarsi che – pur in assenza di un Dirigente – fosse competenza non tanto del Sindaco, quanto piuttosto dei funzionari-responsabili di settore emettere l'ordinanza-ingiunzione per cui è causa, e che, pertanto, non sussista alcuna responsabilità in capo al sig. per il danno CP_1 azionato in giudizio dall'Ente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al dm 55/14,
pagina 5 di 6 tenuto conto del valore della causa, diminuite per la fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta le domande svolte in giudizio da . Parte_2
Condanna parte attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 22 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Ziggioni, in tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2137/2023 promossa da:
(P. IVA ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Verona (VR), L.ge Capuleti
n.1/a, presso lo studio dell'Avv. SALA ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. , elettivamente CP_1 C.F._1 domiciliato in Verona (VR), via Scrimiari 10, presso lo studio dell'Avv. SARTORI MAURIZIO, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate nell'udienza del 28.1.2025.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha convenuto in giudizio l'allora Sindaco, Parte_2 sig. chiedendo di accertare la sussistenza di un CP_1 danno, quantificato in euro 40.283,64, derivante dal ritardo nella conclusione del procedimento sanzionatorio nei confronti della sig.ra e la condanna del convenuto al suo Controparte_2 risarcimento.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice ha dedotto: a) che mediante verbale di accertamento/contestazione n. B 3880 della
Polizia Provinciale di Verona (doc. 1 parte attrice) è stata contestata alla sig. , titolare dell'omonima azienda CP_2 agricola , la violazione del decreto n. 311 del 15 Controparte_2 giugno 2005 del Dirigente del “Servizio Sanità Animale, Igiene
Allevamenti e Produzioni Zootecniche” della Regione Veneto
(punti nn. 2 e 3 del paragrafo “Animali morti”, doc. 2 parte attrice, p. 8), per avere smaltito 36.560 kg di carcasse di tacchini morti senza allegare la prescritta certificazione veterinaria: b) che in seguito alle violazioni di tale decreto veniva applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 16, comma 1, D.lgs.
169/99 (da un minimo di 1.594,37 euro ad un massimo di
9.296,22 euro); c) che il verbale disponeva il pagamento, in misura ridotta, della somma complessiva di euro 40.283,62
(3.098,74 per ciascuna delle 13 consegne effettuate), con effetto liberatorio, da versare alla tesoreria del in un Parte_2 termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione;
d) che il
Sindaco, con nota prot. 2590 del 9.10.2019, aveva CP_1 emesso un sollecito di pagamento della suddetta sanzione, fissando un termine di 60 giorni dalla notificazione per l'adempimento, termine che veniva a scadere senza alcun pagamento;
e) che in data 28.07.2020 la sig.ra è CP_2 deceduta, con conseguente estinzione della sanzione a suo carico pagina 2 di 6 secondo quanto disposto dall'art. 7 l. n. 689/1981; f) che, pertanto, sussisterebbe una responsabilità in capo al convenuto nei confronti dell'Ente derivante dal ritardo nella conclusione del procedimento e nella riscossione della sanzione.
Parte convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree ed eccependo: a) l'incompetenza del
Sindaco a irrogare la sanzione amministrativa;
b) l'infondatezza della domanda attorea per mancata decorrenza del termine di definizione del procedimento amministrativo, individuato in quello quinquennale dalla commissione dell'illecito (art. 28, legge
689/1981), il quale sarebbe spirato solo in data 31.07.2022; c)
l'assenza di nesso causale tra la propria condotta e il danno patito dal poiché la causa della mancata riscossione Pt_1 sarebbe da rinvenirsi nella morte della sig. , non in un CP_2 illecito del Sindaco.
La causa è stata istruita documentalmente ed in data 28.1.2025 sono state precisate le conclusioni.
Ciò detto quanto agli assunti delle parti, le domande attoree sono infondate, e devono pertanto essere rigettate, alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
Al di là di ogni considerazione in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta del sig. e il danno patito dal CP_1
è dirimente la circostanza che il Sindaco del Pt_1 Parte_2
non fosse competente a irrogare la sanzione amministrativa
[...] derivante dalla violazione della normativa regionale.
L'art. 1 della l. Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 prevede che “A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative in tutte le materie di competenza regionale, trasferite o delegate, ivi comprese quelle previste dalla legge statale 28 luglio 1971, n.
558, sono delegate o subdelegate, salvo il disposto del comma pagina 3 di 6 successivo, ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni”.
L'individuazione del soggetto competente, all'interno del Pt_1 ad applicare le sanzioni amministrative va compiuta secondo quanto disposto dall'art. 107, comma 2, D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), norma che prevede che “Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e
108”.
La giurisprudenza di legittimità ha ravvisato l'introduzione da parte del di una chiara suddivisione dei compiti CP_3 all'interno dell'Ente. Proprio in relazione all'emissione di ordinanze-ingiunzione, è stato infatti affermato che: “ai sensi dell'art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000, la competenza ad irrogare sanzioni amministrative, in coerenza con il principio di distinzione tra attività di gestione e attività di governo, è devoluta ai dirigenti degli enti locali, spettando agli organi di governo solo i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo” (Cass.
n.13516/2012).
È stato, inoltre, chiarito che, nello svolgimento dell'attività degli enti locali, e in particolare dei Comuni, le responsabilità penali e le responsabilità di ordine sanzionatorio-amministrativo connesse alla violazione delle norme che l'ente è tenuto a osservare nello svolgimento della sua attività, sono ripartite tra gli organi elettivi e quelli burocratici sulla base del principio della separazione delle funzioni (l. 142/90 art. 51, comma 2, poi pagina 4 di 6 novellato dalla l. 127 art. 6 del 1997, e quindi trasfuso nel Testo
Unico degli enti locali) e in correlazione alle rispettive attribuzioni, desumibili dalla disciplina di settore.
Non si può, pertanto, automaticamente ascrivere al Sindaco di un ancorché di modeste dimensioni, qualsiasi compito Pt_1 nell'ambito dell'attività dell'ente, allorché sussista una apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa, o, in sua assenza, di funzionari con qualifica apicale e ciò vale, senza alcun dubbio, per le sanzioni amministrative, la cui irrogazione è espressione di un provvedimento amministrativo che impegna l'Amministrazione verso l'esterno, ai sensi dell'art. 107 comma 2 TUEL (cfr. Cass. 32082/24).
Ciò posto, nel caso di specie, lo Statuto del (doc. Parte_2
4 parte convenuta), nel disciplinare l'organizzazione amministrativa dell'Ente, stabilisce, all'art. 31, che la funzione di gestione amministrativa è attribuita al Segretario Comunale ed ai responsabili di settore;
all'art. 34 e 35, che i responsabili di settore sono posti al vertice dei settori individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e che essi sono competenti ad assumere provvedimenti aventi rilevanza esterna.
Da quanto esposto, può quindi affermarsi che – pur in assenza di un Dirigente – fosse competenza non tanto del Sindaco, quanto piuttosto dei funzionari-responsabili di settore emettere l'ordinanza-ingiunzione per cui è causa, e che, pertanto, non sussista alcuna responsabilità in capo al sig. per il danno CP_1 azionato in giudizio dall'Ente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al dm 55/14,
pagina 5 di 6 tenuto conto del valore della causa, diminuite per la fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta le domande svolte in giudizio da . Parte_2
Condanna parte attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 22 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Ziggioni, in tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013
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