Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 24/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 30/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24475 del registro di Segreteria, proposto da
C.C.B., nato a omissis il
omissis, residente a omissis in via omissis, cod. fisc.
omissis, rappresentato e difeso dagli Avv. Manuel Malco e SI LI, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Torino, corso Francia n. 33, P.E.C. silviasantilli@pec.ordineavvocatitorino.it;
contro
IN Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. SI Zecchini e Franca Borla dell’Avvocatura dell’Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino Via dell’Arcivescovado n. 9;
INAIL, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore;
Visto il ricorso;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza dell’11 febbraio 2026 i difensori delle parti costituite, come da verbale.
Ritenuto in
FATTO
Il ricorrente, dipendente della Città metropolitana di Torino dal 28/05/2001, con la qualifica di addetto alla manutenzione stradale, domanda il riconoscimento dei benefici contributivi, ex art. 13 comma 8 Legge n. 257/1992, deducendo di essere stato esposto ad amianto per oltre dieci anni, in relazione al suo impiego nell'area delle Valli di Lanzo e del Canavese, specificamente nel Circolo di Coassolo e lungo la Strada Provinciale SP26, che costeggia la ex cava di amianto di Balangero.
In data 23/03/2018, il sig. C. presentava, pertanto, all'I.N.P.S.
domanda amministrativa volta ad ottenere la maggiorazione prevista dalla suddetta legge, ma la sua domanda veniva respinta con provvedimento IN del 16/06/2020.
Non avendo avuto esito il successivo ricorso amministrativo, in data 12/12/2024 il sig. C. adiva il Tribunale di Ivrea per ottenere il conseguente riconoscimento giudiziale, convenendo in giudizio l’IN e l’INAIL.
Il Tribunale di Ivrea, con ordinanza del 02/09/2025, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore della Corte dei conti, essendo il ricorrente iscritto alla gestione previdenziale pubblica.
Il processo veniva quindi riassunto dinanzi a questa Corte nei confronti dell’IN (e formalmente dell’INAIL, cui peraltro, come si dirà, non veniva notificato il ricorso) al fine, previo espletamento di CTU, di “accertare e dichiarare nei confronti di entrambe le convenute l’esposizione ultradecennale del lavoratore ad amianto oltre i limiti di legge, con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere da INAIL la certificazione ex lege 257/92 art. 13 comma 7. Conseguentemente, previo annullamento del provvedimento IN impugnato, riconoscersi il diritto del ricorrente al riconoscimento della maggiorazione contributiva ex art. 47 l. 326/03”.
Si è costituito in giudizio l’IN, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. e decadenza ex art. 47 del d.P.R. n° 639/1970 e s.m.i.
Nel merito, l’istituto domanda il rigetto del ricorso per intervenuta prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva e, in ogni caso, per infondatezza della domanda.
All’udienza dell’11 febbraio 2026, la causa è stata trattata come da verbale e decisa come da dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. Preliminarmente, si deve rilevare che il ricorso in riassunzione, sostanzialmente riproduttivo dell’atto introduttivo a suo tempo proposto dinanzi al Giudice del lavoro e che ha condotto alla declinatoria di giurisdizione da parte di quest’ultimo, appare diretto, nelle intenzioni originarie, oltre che nei confronti dell’IN, altresì dell’INAIL, verso il quale il ricorrente ha domandato di accertare il proprio “diritto ad ottenere da INAIL la certificazione ex lege 257/92 art. 13 comma 7”.
Il ricorso in riassunzione non è stato, peraltro, notificato al predetto istituto e, in sede di udienza, il difensore del ricorrente ha, ad ogni buon conto, dichiarato di rinunciare agli atti nei confronti del medesimo.
Atteso, pertanto, che nei confronti dell’INAIL il giudizio non è stato tempestivamente riassunto nei termini di legge e che, peraltro, il difensore ha dichiarato la rinuncia agli atti nei suoi confronti, deve essere pronunciata l’estinzione parziale del processo nei confronti dell’istituto, ex artt. 50 e 307 c.p.c.
Non vi è, quindi, luogo a provvedere sulle domande avverso l’INAIL e il giudizio deve intendersi proseguito validamente nei confronti solo dell’IN.
2. Ciò premesso, il presente giudizio viene deciso con sentenza in forma semplificata, ex art. 167, comma 4, c.p.c., e sulla base della c.d. ragione più liquida.
Come noto, tale principio trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione, interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti, garantendo economicità di giudizio.
Alla luce di ciò, “deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche senza valutare la fondatezza o meno di questioni pregiudiziali o preliminari” (Cass., S.U. 2014, n. 9936/2014; Cass., n. 26242/2014).
Di recente, la Suprema Corte ha ulteriormente affermato che “va privilegiata la disamina della ragione di decisione più pronta per essere decisa, indipendentemente dal fatto che essa riguardi una questione di rito o di merito, in perseguimento della finalità di economia processuale” (Cass. S.U., n. 24969/2017).
3. Alla luce di quanto sopra, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
3.1. Preliminarmente, come sopra osservato il ricorrente ha richiesto originariamente a questa Corte, ex alio, di accertare il proprio diritto “ad ottenere da INAIL la certificazione ex lege 257/92 art. 13 comma 7”, senza peraltro poi instaurare il contraddittorio processuale, atto a riassumere dinanzi a questa Corte le domande nei suoi confronti.
I benefici pensionistici previsti dall’art. 13, comma 7, della legge n. 257/1992 presuppongono, peraltro, l’avvenuto accertamento da parte dell’INAIL di una malattia professionale, a causa dell'esposizione all' amianto.
Il relativo procedimento amministrativo dinanzi all’INAIL non risulta essere stato mai attivato dal ricorrente, mentre l’accertamento della sussistenza di una malattia professionale esula dalla cognizione di questa Corte.
La domanda attorea, conformemente peraltro ai fatti costitutivi della pretesa giudiziale allegati dal ricorrente (esposizione ultradecennale all’amianto), deve essere correttamente interpretata e ricondotta, quindi, come volta all’ottenimento dei benefici di cui all’art. 13, comma 8, della citata legge n. 257/1992.
3.2. Ciò precisato, si osserva che il citato comma 8 dell’art. 13, nella sua formulazione originaria, dispone che “Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,50”.
L’art. 47 del d.l. n. 269/2003 (convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003) ha poi previsto che: “a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27.3.1992 n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime [...] I benefici [...] sono concessi esclusivamente ai lavoratori, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno”.
Secondo univoca giurisprudenza, “la norma contenuta nell'art. 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992 deve essere interpretata nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto spetta unicamente ai lavoratori che, in relazione alle lavorazioni cui sono stati addetti e alle condizioni dei relativi ambienti di lavoro, abbiano subito per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate le pause fisiologiche, quali riposi, ferie e festività) una esposizione a polveri di amianto superiori ai limiti previsti dagli artt. 24 e 31 del d. lgs. n. 277/1991” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. VI lav., ord. n. 17916 del 30/7/2010).
Ne consegue che l’esposizione all’amianto, per poter conseguire il beneficio previdenziale di cui all’art. 13, comma 8, della l. n. 257/1992, deve essere necessariamente “qualificata”, ovvero: a) perdurare per più di dieci anni (ovvero, non essere “inferiore a dieci anni”, cfr. art. 47 del d.l. n. 269/2003); b) comportare una concentrazione di polveri annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno (c.d. soglia di esposizione).
In proposito, già la giurisprudenza formatasi anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 47 d.l. n. 269/2003 (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 12/01/2000), aveva stabilito che, per ragioni logico-sistematiche, il beneficio in questione non era da collegare a qualsiasi esposizione all’amianto, bensì ad un’esposizione di grado tale da configurare un concreto pericolo per la salute del lavoratore. In tal senso, la soglia in oggetto era da individuare in una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori-limite indicati nella legislazione di prevenzione di cui al d. lgs. n. 277 del 15/08/1991 e segg. (0.1 fibre/cc in rapporto ad un periodo di riferimento di 8 ore lavorative/die).
In seguito, l’art. 47 d.l. n. 269/2003 ha ribadito, al comma 3, che tale soglia-limite era da individuare in una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro (ossia 0.1 fibre/cc) come valore medio su 8 ore/die e l’attività lavorativa in esame deve rientrare tra quelle ritenute ex lege o, comunque, de plano comportanti un’esposizione prolungata, continuativa e significativa alle polveri di amianto.
Il superamento della cd. doppia "soglia", riguardante sia la durata sia l'intensità dell'esposizione, deve essere accertato in via amministrativa dall’INAIL, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003 e art. 3 del D.M. 27/10/2004.
Esso può essere dimostrato anche giudizialmente, mediante altri mezzi di prova (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., n. 109/2016; Sez. III App., n. 591/2011 e n. 657/2011; Sez. giur. Veneto, n. 137/2011).
Occorre però precisare, sul punto, che deve essere comprovato il soddisfacimento di un requisito deterministico, per cui l’esposizione ultradecennale alle fibre amiantifere non può possedere connotazioni meramente probabilistiche (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Campania, n. 286/2023).
3.3. Ciò chiarito, la prova del duplice requisito previsto ex lege è soggetta al normale onere probatorio, incombente su parte attrice ex art. 2697 c.c.
In tema di benefici previdenziali di cui all'art. 13, c. 8, della legge n. 257 del 1992, infatti, “l'allegazione del fatto costitutivo, relativo all'esposizione lavorativa ultradecennale ad amianto per un livello superiore a 100 fibre litro in rapporto ad un periodo lavorativo di otto ore, per il suo contenuto fortemente valutativo, deve ritenersi soggetto interamente al "thema probandum" come disciplinato dall'art. 2697 c.c.” (cfr. Cass. civ., 28/09/2016 n. 19181 e 15.01.2016 n. 588).
È dunque il ricorrente “che deve dare la prova dell’esposizione decennale, essendo inconfigurabile un’inversione dell’onere della prova a carico dell’IN volta a dimostrare, in termini di certezza, l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa” (cfr. Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, n. 36/2025; per altro verso, l’avvenuto riconoscimento di una malattia professionale per asbestosi (peraltro insussistente nel caso di specie), non è di per sé solo sufficiente a provare “la diretta riconducibilità ad un’esposizione ultradecennale a fibre di amianto in misura superiore rispetto ai valori limite indicati nel D. Lgs. n. 277 dei 1991” (ibidem).
L’onere probatorio gravante su parte ricorrente non può essere sopperito mediante il ricorso ad una C.T.U. che, come noto, è un mezzo di ausilio al Giudice nella valutazione del materiale istruttorio già versato in giudizio dalle parti, ma non può sostituirsi ad esse nel dimostrare la sussistenza dei presupposti concreti necessari per l’attribuzione dei richiesti benefici, assumendo in tal caso un’inammissibile finalità esplorativa (cfr., in termini ed ex multis, Corte dei conti, Sez. giur. Campania, n. 460/2023; Sez. giur. Sicilia, n. 509/2023).
La C.T.U., infatti, non può essere utilizzata discrezionalmente dal Giudice per sopperire al mancato assolvimento di oneri probatori rimessi alle parti (cfr. Corte dei conti, Sez. I App., n. 116/2015; Sez. giur. Lazio, n. 210/2013).
4. Orbene, la disamina degli atti di causa evidenzia la rilevante e decisiva carenza di prova in ordine alla sottoposizione del ricorrente al rischio da esposizione qualificata all’amianto, e ciò sia sotto il profilo del necessario periodo ultradecennale, sia sotto il profilo del grado di tale esposizione.
Il ricorrente ha, infatti, ritenuto di proporre il presente ricorso senza aver prima attivato alcun procedimento dinanzi all’INAIL per l’ottenimento della certificazione richiesta dall’art. 13, commi 7 e 8, d. l. n. 257/1992; certificazione che, se pure non riveste idoneità esclusiva, costituisce pur sempre presupposto utile se non necessario per il riconoscimento dei benefici in questione (cfr. Corte dei conti, Sez. I App., n. 127/2018; Sez. II App., n. 12/2024).
Senonché, in questa sede la parte si è limitata, sotto il profilo dell’esposizione ultradecennale, a dedurre di essere dipendente della Città Metropolitana di Torino dal 2001, ma non ha prodotto alcun curriculum o altra certificazione o documento che attesti le concrete mansioni svolte nell’intero periodo considerato e la sua applicazione continuativa (e non, per ipotesi solo saltuaria, occasionale o temporanea) “lungo la Strada Provinciale SP26, che costeggia la ex cava di amianto di Balangero, sito tristemente noto per la massiccia presenza di asbesto”.
Circa il grado di esposizione, invece, il ricorrente non ha fornito neppure il benché minimo principio di prova, quantomeno in termini probabilistici se non (come richiesto) deterministici, in ordine all’esposizione a polveri di amianto in misura superiore al valore medio annuo di 100 fibre per litro per otto ore al giorno.
Egli ha, anzi, prodotto un documento di valutazione del rischio elaborato dalla Città metropolitana di Torino, il quale attesta, viceversa, valori medi di esposizione del personale addetto alla manutenzione stradale del tratto stradale della S.P. 26, nei pressi della ex miniera di amianto di Balangero, notevolmente inferiori e molto distanti dal valore rilevante.
Dalle analisi contenute nel suddetto documento, che nell’assunto attoreo dovrebbe costituire fonte di presunzione dell’esposizione qualificata del ricorrente all’amianto, si evince, infatti, che un “operatore a terra con decespugliatore” nel suddetto sito ha evidenziato una concentrazione di n. 11,5 fibre/litro, mentre un “operatore su trattore con trincia” una concentrazione di n. 1 fibra/litro.
Si tratta, come si legge nell’analisi, di valori puntuali, rilevati mediante monitoraggio personale degli addetti, laddove il valore di fibre aerodisperse è risultato comunque compreso nel range di n. 11,5-15,2 fibre/litro: in entrambi i casi, dunque, valori ben distanti dalla soglia rilevante media di n. 100 fibre/litro.
I valori rilevati, se da un lato hanno imposto da parte della Città metropolitana di Torino la doverosa adozione di misure di prevenzione e protezione dei lavoratori addetti (come attestato da altro documento prodotto dal ricorrente), si rivelano, per altro verso, molto distanti da quelli necessari a legittimare una “esposizione qualificata” all’amianto, solo la quale, come sopra esposto, determina il diritto alla maggiorazione contributiva prevista dalla normativa citata.
In altri termini, gli elementi meramente presuntivi forniti dal ricorrente a sostegno della propria domanda non solo non assurgono alla dignità di prova (rivelandosi pertanto inidonei al fondamento della domanda), ma inducono a conclusioni ragionevolmente contrarie a quelle dallo stesso auspicate.
E ciò in disparte il principio, pur nella fattispecie assorbente, in virtù del quale “nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale (o, il che è lo stesso, nel caso di esposizione al rischio della suddetta malattia, che giustifica come nella fattispecie un beneficio contributivo, n.d.r.), il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione”, attraverso elementi “idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale”(cfr. Cass. civ., 12 maggio 2004, n. 9057).
5. Conclusivamente, il ricorrente non ha, dunque, assolto all’onere probatorio su di sé gravante, ex art. 2697 c.c., in ordine alla sussistenza dei presupposti prescritti ex lege per la maggiorazione contributiva richiesta, allegando e fornendo, anzi, argomenti di prova contrari alla suddetta sussistenza (cfr., in termini, Cass civ., Sez. Lav., ord. n. 6543/2017).
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.
Attesa la complessità tecnica della questione, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ex art. 31, comma 3, c.g.c.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
Dichiara l’estinzione parziale del giudizio nei confronti dell’INAIL;
Rigetta il ricorso;
Spese compensate.
Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 11 febbraio 2026.
IL GIUDICE
Cons. Ivano MALPESI
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 24/02/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, data della firma digitale
Il Giudice Cons. Ivano MALPESI
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 24/02/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Scrugli
F.to digitalmente
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