Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 28/04/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
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R.G. 360/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
Dott. Stefano Bergonzi - Giudice-
Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 360 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DELLA RUPE RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trieste in Galleria Protti n. 2, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
BELLETTI CATERINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monfalcone al Corso del Popolo n. 23, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
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1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 CP_1 addebito della stessa alla moglie;
2) preso atto della intervenuta piena autosufficienza economica del figlio ventiquattrenne a far data dal febbraio 2023 (ovvero Persona_1 quantomeno dall'aprile 2024), ordinare alla resistente l'immediato rilascio della CP_1 ex casa coniugale sita a Gradisca d'Isonzo (GO), Via Cavour n.4, di esclusiva proprietà del
Signor , anche ordinando alla resistente l'immediato cambio di residenza;
Parte_1 riservata la richiesta risarcitoria/indennitaria per il pagamento delle indennità da indebita occupazione della ex casa coniugale da parte della resistente;
3) sempre preso atto della intervenuta piena autosufficienza economica del figlio ventiquatrenne a Persona_1 far data dal febbraio 2023 (ovvero quantomeno dall'aprile 2024), ordinare alla resistente CP_1
l'immediata restituzione al marito di quanto dal medesimo
[...] Parte_1 versatole dal febbraio 2023 (ovvero quanto meno dall'aprile 2024) a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio, pari a totali Euro 5.700,00 (Euro 300,00 x 19 mesi, dal febbraio 2023 all'agosto 2024), ovvero in 4 subordine pari a totali Euro 1.500,00 (Euro 300,00 x 5 mesi, dall'aprile 2024 all'agosto 2024); 4) anche a prescindere dalla auspicata pronuncia di addebito della separazione in capo alla moglie, di per sè dirimente in punto diniego di assegno di suo mantenimento ex art.156 comma 1 c.c., preso comunque atto della piena autosufficienza economica della NO , della sua capacità patrimoniale e reddituale nonchè CP_1 della mancanza di significativa disparità reddituale tra i coniugi, dichiarare la non debenza di alcun assegno di contribuzione al mantenimento della moglie a carico del marito CP_1
, anche ordinando alla NO , pienamente economicamente Parte_1 CP_1 autosufficiente da anni, la restituzione al marito di quanto dal medesimo Parte_1 versato per la contribuzione al suo mantenimento, pari a totali Euro 7.600,00 (ovvero Euro
200,00 x 38 mesi a far data dal luglio 2021 all'agosto 2024), 5) in via istruttoria si insiste per
l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse di cui in memoria ex art.183 VI comma n.2 cpc dd.13.12.2021 nonchè in memoria ex art.183 VI comma n.3 cpc dd.02.01.2022; 6) Con vittoria di spese di lite tutte.”;
Parte resistente: “- dichiarare la separazione dei coniugi e , CP_1 Parte_1
ordinando all'Ufficio competente l'annotazione nei registri degli atti di matrimonio del Comune di San Canzian (GO), anno 1995, Parte 2, Serie A, numero 11; - respingere la domanda di addebito formulata dal signor contro la signora;
- obbligare il signor Parte_1 CP_1 Parte_1
a versare a titolo di mantenimento per la moglie la somma di € 900,00 o quel CP_1
diverso importo stabilito di giustizia rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT”
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 6.4.2021, , per le ragioni indicate Parte_1
nell'atto introduttivo, chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito a oltre che l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori, CP_1
quali: l'assegnazione della casa coniugale alla resistente sino alla raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne della coppia, disporre il Per_1
pagamento a suo carico di un assegno mensile a titolo di mantenimento in favore del figlio pari ad euro 400,00 (di cui 300,00 versato alla madre e 100,00 al figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, sino alla sua autosufficienza economica.
In data 10.5.2021 si costituiva la resistente la quale, contestando tutto quanto dedotto da parte ricorrente per i motivi indicati nella memoria di costituzione, chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito a controparte, invocando viceversa il rigetto della domanda di addebito avanzata nei suoi confronti, oltre che l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori, quali: l'assegnazione della casa coniugale, la previsione di un assegno di mantenimento ordinario per il figlio maggiorenne ma non autosufficiente pari a euro 500,00, oltre il pagamento del Per_1
50% delle spese straordinarie, previsione di un assegno di mantenimento nei suoi confronti di euro 900,00 e il pagamento del mutuo della casa coniugale.
All'udienza presidenziale del 19.5.2021, poi rinviata al 23.6.2021, comparivano le parti e, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente vicario autorizzava i coniugi a vivere separatamente, e disponeva, il pagamento di un assegno mensile pari ad euro 400,00 per il mantenimento del figlio a carico Per_1
dello (euro 300,00 versati alla ed euro 100,00 al figlio in via diretta), Parte_1 CP_1
la contribuzione al 50% delle spese straordinarie, un assegno di mantenimento a favore della nella misura di euro 200,00 mensili. Quindi, il Presidente rimetteva CP_1
le parti davanti al giudice istruttore.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il giudice istruttore ammetteva i mezzi di prova richiesti dalle parti, nei limiti di ammissibilità e rilevanza.
La causa veniva pertanto istruita mediante l'escussione di testi di entrambe le parti.
Il giudizio veniva rinviato una prima volta per la precisazione delle conclusioni e trattenuto in decisione e successivamente rimesso sul ruolo con provvedimento del
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23.11.2023 al fine di chiarire la posizione lavorativa di acquisendo, Persona_1
ai sensi dell'art. 213 c.p.c., informazioni presso la P.A., in ordine alla posizione lavorativa del figlio della coppia.
A seguito dell'assunzione delle predette informazioni la causa, ritenuta matura per la decisione, all'udienza del 25.9.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti è stata rimessa al collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si dà atto che in sede di comparsa conclusionale parte ricorrente ha rinunciato espressamente al punto due delle precisate conclusioni.
Sempre in via preliminare è stato garantito il contraddittorio con l'Ufficio del Pubblico
Ministero.
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulle reciproche domande di addebito
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione, proposta da entrambe le parti, sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse, la perdurante cessazione della convivenza e le dichiarazioni delle parti circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va pertanto pronunciata la separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., dovendosi rigettare le reciproche domande di addebito avanzate dalle parti, non sussistendo i presupposti per il loro accoglimento.
Deve, preliminarmente evidenziarsi che, seppur parte resistente non ha reiterato la domanda di addebito in sede di precisazione delle conclusioni, la stessa non può dirsi rinunciata atteso il tenore degli atti conclusivi depositati.
Giova, invero, rammentare, sul punto, quanto riportato dalla Corte di Cassazione: “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione
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complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare , Ordinanza n. 12756 del 09/05/2024 (Rv. 670916
- 01).
Coerentemente con le predette coordinate ermeneutiche la domanda di addebito promossa dalla non può intendersi rinunciata e per tale ragione va esaminata, CP_1
al pari della domanda promossa da parte ricorrente.
Ciò detto, preliminarmente si osserva che la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibile crisi coniugale sia stata cagionata esclusivamente dal comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi. Deve sussistere, in altri termini, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare il comportamento di entrambi i coniugi nel suo complesso, tenendo conto che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già irrimediabilmente in atto.
In punto di onere probatorio, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà o più in generale per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, la prova della relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (Cass. Civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018 (Rv. 647052 - 01).
Ciò posto, rileva il Tribunale che dalle allegazioni delle parti e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non è emerso un sicuro indice di addebitabilità della crisi matrimoniale ad uno dei coniugi. In particolare, i testi escussi, sia a prova diretta che a prova contraria hanno reso, in parte, dichiarazioni de relato dal valore probatorio nullo
(cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7746 del 08/04/2020), e in parte hanno riferito
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circostanze che non appaiono utili a chiarire quale sia stata la genesi della rottura coniugale, o a dimostrare un'eventuale relazione extraconiugale quale causa di interruzione dei rapporti tra i coniugi.
Sul mantenimento del figlio maggiorenne
Deve ritenersi pacificamente acquisito agli atti che il figlio delle parti, maggiorenne già alla data di introduzione del giudizio, sia divenuto autonomo economicamente.
Invero, relativamente alla posizione del figlio è risultato provato che lo stesso Per_1
è stato assunto dall' quale assistente sanitario, prima con contratto a tempo Pt_2
determinato e pieno, in data 13.1.2023, successivamente prorogato, e poi a tempo indeterminato con contratto del 9.4.2024, con decorrenza dal 16.4.2024 (cfr comunicazione pervenuta da in data 19.2.2024 e documentazione allegata da Pt_2
parte ricorrente in data 6.5.2024).
Ciò detto, non può revocarsi in dubbio, alla luce della documentazione in atti, la raggiunta autosufficienza economica di , circostanza peraltro non Persona_1
contestata da parte resistente, che non ha reiterato la richiesta di previsione di un assegno di mantenimento a favore del figlio, dovendosi così ritenere rinunciata la relativa domanda avanzata in via originaria.
Per tali ragioni, va revocato l'assegno di mantenimento disposto in sede di ordinanza presidenziale a favore del figlio maggiorenne della coppia divenuto autosufficiente, con decorrenza dal mese di aprile 2024, momento in cui , Persona_1
pacificamente, è stato assunto da a tempo indeterminato con contratto firmato Pt_2 in data 9.4.2024.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Sulla premessa della mancanza di un espresso provvedimento di assegnazione della casa coniugale e della mancata riproposizione della domanda di assegnazione di parte resistente, a seguito della quale la stessa deve intendersi rinunciata, ritiene il Tribunale che nulla debba provvedersi in merito, restando, il godimento della casa coniugale regolato dalle ordinarie norme civilistiche in materia di proprietà.
Sul mantenimento richiesto dalla resistente
É noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005; Cass. n.
18538/2013; Cass. n. 605/2017) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione,
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spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. n. 17134/2004).
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda avanzata da parte resistente sia fondata e vada pertanto accolta.
Invero, seppur dimostri di avere una capacità reddituale e lavorativa, CP_1 risultando dipendente dell' è evidente una disparità reddituale delle parti tale Pt_2
da giustificare la previsione di un assegno di mantenimento nell'interesse della resistente. (cfr documentazione reddituale depositata da parte resistente)
In particolare, emerge dalla documentazione reddituale depositata che la resistente abbia percepito redditi lordi pari a euro 34.498,00 annui relativamente all'anno 2023
(cfr 730/2024) ed euro 39.395,00, relativamente all'anno 2022 (cfr 730/2023).
Diversamente, lo ha documentato di aver percepito relativamente all'anno Parte_1
2023 redditi pari a euro 93.559,00 lordi (cfr. 730 relativo all'anno 2024).
Ebbene, sulla premessa della non contestazione dei reciproci redditi percepiti, deve peraltro considerarsi l'ulteriore circostanza che, indipendentemente dalla proprietà di un immobile, parte resistente, avendo pacificamente lasciato la casa coniugale, dovrà reperire una nuova collocazione abitativa, con conseguenti ulteriori oneri.
Pertanto, tenuto conto del non contestato, se non genericamente, tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio, non potendosi tener conto di quanto rappresentato in sede di comparsa conclusionale da parte ricorrente, valutata la durata considerevole della convivenza coniugale (circa 26 anni), il Tribunale ritiene congruo prevedere a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento di un assegno di mantenimento pari ad euro 350,00
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(trecentocinquanta/00) mensili.
Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT.
Sulle spese di giudizio
Attesa la materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, e tenuto conto della soccombenza reciproca, ricorrono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1
c.c.;
b) rigetta le domande di addebito formulate da entrambe le parti;
c) revoca il contributo al mantenimento del figlio posto a carico di Per_1
, a far data dal mese di aprile 2024 per le ragioni esposte in Parte_1 parte motiva;
d) dispone che versi mensilmente a , entro e Parte_1 CP_1
non oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 350,00
(trecentocinquanta/00), a titolo di contributo al mantenimento della stessa, somma rivalutabile automaticamente ed annualmente in base agli indici
ISTAT Foi;
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Canzian
d'Isonzo per l'annotazione e le trascrizioni di legge (atto n. 11, Serie A, Parte
2, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Gorizia, 17.4.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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