TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/01/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9855/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 27.1.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9855/2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Antonio Cunsolo;
-ricorrente- contro
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Valentina Schilirò;
-resistente-
Oggetto: Disconoscimento giornate lavorative in agricoltura;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.9.2023 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: : “1) previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione dei provvedimenti con i quali l' a modifica degli CP_1 elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940, ha disposto la cancellazione di n. 102 giornate lavorative in agricoltura prestate dal sig. nell'anno 2015, 102 Parte_1
1 nel 2016, 103 nel 2017, 102 nel 2018 e dei conseguenti provvedimenti con i quali il medesimo
, a seguito di riesame, ha revocato l'indennità di disoccupazione agricola già concessa CP_1
intimandone la restituzione, dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento e reinserimento delle medesime giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del
Comune di residenza e a trattenere le somme già corrispostegli dall' a titolo di indennità CP_1
di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie in relazione alle predette annualità;2)condannare, di conseguenza, l' a restituire al sig. le CP_1 Parte_1
somme già recuperate o che saranno recuperate nel corso del giudizio dal medesimo CP_1 in relazione all'indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie a suo tempo già corrisposte al ricorrente per le annualità oggetto del presente giudizio (2015, 2016, 2017 e
2018);3) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, CP_1 con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante”.
A fondamento delle proprie ragioni ha esposto: di aver lavorato quale operaio agricolo a tempo determinato alle dipendenze della per. 102 giornate lavorative nel Controparte_2
2015, 102 nel 2016, 103 nel 2017, 102 nel 2018, svolgendo l'attività di raccolta di prodotti agricoli in diversi Comuni della Provincia di Catania, Enna e Siracusa, con orario giornaliero dalle 7.00 alle 14.30, osservando le direttive, impartite dal legale rappresentante e sotto il suo controllo, con l'utilizzo degli attrezzi di lavoro forniti dalla cooperativa;
di aver ricevuto una paga giornaliera pari a circa € 63,00; di aver chiesto ed ottenuto dall' l'indennità di CP_1
disoccupazione agricola e le relative prestazioni accessorie con riferimento alle predette annualità; di avere successivamente e inaspettatamente ricevuto dall' i provvedimenti di CP_1
disconoscimento delle predette giornate lavorative;
di avere impugnato in via amministrativa detti provvedimenti con ricorsi innanzi alla Commissione CISOA, respinti sulla base dell'accertamento ispettivo n. 2019002870 DDL del 8.7.2019 a carico della Parte_2
.
[...]
Con memoria depositata in data 20.2.2024 si è tempestivamente costituito in giudizio l' eccependo l'intervenuta decadenza di cui all'art. 22, co.1, d.l. n.7/1970, conv. con CP_1
modifiche nella legge n.83/1970 e deducendo che la cancellazione delle giornate in agricoltura aveva avuto luogo in esito al disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati dalla società
. e per effetto degli accertamenti ispettivi svolti nei confronti di Parte_3 CP_2 quest'ultima, chiedendo quindi accogliersi le seguenti conclusioni: “- Nel merito, dichiarare
l'infondatezza di tutte le domande proposte da parte ricorrente e, per l'effetto, confermare i
2 provvedimenti di disconoscimento e cancellazione del ricorrente dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato - o.t.d. per le giornate dichiarate per gli anni dal 208 al
2020 da Sicilfruit Soc. Coop. a r.l.. - Con il favore di spese e compensi di lite”.
Considerato che parte ricorrente aveva dedotto in ricorso che il disconoscimento delle giornate lavorative era avvenuto a seguito di verbale ispettivo adottato nei confronti della società diversa da quella indicata da , con ordinanza del 25.3.2024 l'ente CP_2 CP_1
previdenziale è stato onerato a produrre il relativo verbale ispettivo (cfr. deposito del
26.3.2024).
Tale documentazione può essere acquisita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 421 c.p.c., in quanto il suddetto verbale, già solo a fronte della prospettazione difensiva di parte ricorrente, risulta necessario «per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (da ultimo, Cass. 5 novembre 2018, n. 28134; Cass. 15 maggio 2018, n., 11845)» (Cass.
33393/2019)”.
Ritenuti inammissibili i mezzi istruttori richiesti da parte ricorrente, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 27.1.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di decadenza del ricorrente dall'azione giudiziale ai sensi dell'articolo 22 del D.L. n. 7/1970, formulata dall' resistente. CP_1
Stabilisce l'art. 22 del D.L. 7/1970 che "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
Il riferimento fatto dal D.L. 7/1970, art. 22, ai "provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto" deve essere inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 375/1993. Quest'ultima norma prevede che “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a
3 tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU — oggi CP_1
cfr. art. 19 L. 729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione
Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
La giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudicante, ha recentemente affermato che "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs.
11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22
d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare
l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. civile, 27 dicembre 2011, n.
29070).
In altri termini, il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Cass. N°
813\2007). Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11.
4 2.1 Nel caso di specie, tenuto conto della data di notifica dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo in data 14.4.2023, come dichiarato in ricorso e incontestato, della data di proposizione dei ricorsi amministrativi il 5.5.2023 (cfr. doc.
9-12 fascicolo parte ricorrente), il cui rigetto è stato notificato il 6.6.2023, e del successivo ricorso giudiziario, depositato il 27.9.2023, nessuna decadenza è maturata.
3. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato, dovendo condividersi l'orientamento già espresso dal Tribunale in fattispecie analoghe, le cui decisioni possono essere richiamate in motivazione anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (in tal senso, tra le altre, cfr. altresì sentenze del Tribunale di Catania nn. 231/2024, 232/2024, 233/2024, 234/2024, 235/2024 del
18.1.2024 – est. dott.ssa L. Renda –, n. 1761/2024 del 29.3.2024 – est. dott.ssa –, n. Per_1
2600/2024 del 10.5.2024 – est. dott. –, n. 4021/2024 del 30.7.2024 – est. dott.ssa Per_2 [...]
–, n. 4781/2024 del 24.10.2024 – est. dott.ssa – e n. 5208/2024 del Per_3 Persona_4
19.11.2024 – est. dott.ssa –). Per_5
3.1. In primo luogo deve evidenziarsi, quanto alla lamentata omessa motivazione dei provvedimenti avverso i quali il ricorrente è insorto, che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento all'Istituto non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l. n. 241/1990, risultando, peraltro, l'atto di disconoscimento sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale grava l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
4. Ciò posto, oggetto di causa è l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di tipo agricolo tra il ricorrente e la per gli anni oggetto di Controparte_2 disconoscimento, con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale alla reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici di residenza per i suddetti anni e alla restituzione delle somme, precedentemente erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola, ed eventualmente nelle more recuperate dall' . CP_1
4.1. In punto di diritto, va osservato che nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione.
5 Nella specie, dunque, è onere del ricorrente dimostrare l'effettività dell'addotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' a seguito di accertamenti ispettivi CP_1
CP_ (cfr. memoria difensiva dell' e verbale ispettivo allegato).
Ed infatti, come affermato costantemente dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento e d'indennità di disoccupazione agricola – laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura – l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. grava sul lavoratore.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_1
previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13877/2012, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro
o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.
6 In ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro, occorre dunque che il ricorrente provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
In base agli ordinari principi processuali e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, peraltro, gli oneri in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongano, sul piano logico, un
CP_ corrispondente onere di allegazione, in particolare nel caso in cui l' contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero l'insussistenza della subordinazione (Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012,
n. 13877, cit.). In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso - i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati.
Dunque, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro non continuativi (come nel caso che ci riguarda) - non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
La Suprema Corte ha, di recente, ribadito tali principi, affermando che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro (Cass., CP_1 sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548). In caso di contestazione da parte dell' , incombe CP_1 sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto
a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato
(Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17)” (cfr. Cass. 2 febbraio 2023,
n. 3129).
7 4.2. Il fatto che gli oneri di allegazione e prova in ordine all'esistenza e alle caratteristiche proprie del rapporto di lavoro subordinato gravino in capo al ricorrente rende pressoché irrilevante la circostanza che l' , nella propria memoria di costituzione, abbia fatto CP_1
erroneamente riferimento ad una diversa società cooperativa ( in luogo che Parte_3 CP_2
. Invero, non è l'Ente previdenziale che deve dimostrare l'esistenza dei presupposti per il
[...] disconoscimento, bensì parte ricorrente deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.
4.3. Ciò posto, nel caso di specie non possono ritenersi adeguatamente assolti gli oneri di allegazione e prova gravanti in capo al ricorrente, essendo stati allegati in termini non sufficientemente definiti i caratteri tipici della subordinazione ovvero degli elementi, c.d.
“sintomatici”, che consentano quantomeno di presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto.
Invero, nel ricorso parte ricorrente si è limitata ad affermare di aver «svolto l'attività di raccolta di prodotti agricoli e di lavorazione dei terreni in svariati fondi siti in diversi Comuni della Provincia di Catania, Enna e Siracusa di volta in volta indicati dal legale rappresentante della con orario di lavoro giornaliero dalle ore 7.00 alle 14.30 (con Controparte_2 una pausa pranzo di circa un'ora)», aggiungendo di essere stato tenuto a rispettare gli ordini impartiti dal legale rappresentante, nemmeno individuato nominativamente, e di essere stato retribuito in misura pari a circa 63 euro al giorno, senza peraltro specificare il metodo di pagamento impiegato dal datore di lavoro, circostanza quest'ultima pregnante ove si consideri che dell'avvenuto versamento di dette somme non vi è traccia in atti.
Ora, appare chiaro che l'istante si è limitato ad asserire, senza meglio specificare, di avere espletato un certo numero di giornate di lavoro, peraltro indicate in cifra cumulativa senza precisazione alcuna in ordine ai giorni di effettiva prestazione, in terreni non meglio identificati se non tramite generico richiamo alle province di ubicazione dei terreni medesimi, adducendo, in maniera apodittica, di avere rispettato l'orario di lavoro, genericamente indicato senza alcuna differenziazione con riferimento alla stagione estiva e a quella invernale, di avere osservato ordini impartiti dal datore di lavoro, si ribadisce neppure nominativamente indicato, e di avere svolto mansioni agricole non meglio descritte, tenuto conto che parte ricorrente ha omesso di specificare il tipo di prodotti ortofrutticoli raccolti, nonché di indicare per ciascuno di essi il periodo e i tempi di raccolta.
8 Le suddette allegazioni risultano del tutto generiche al fine di individuare gli esatti caratteri e consistenza dell'attività lavorativa svolta, onde qualificarla in termini di rapporto di lavoro subordinato.
4.4. Tanto già giustificherebbe il rigetto della domanda attorea e tanto ha determinato la decisione in ordine alla non ammissione degli articolati istruttori formulati da parte ricorrente, in ragione della generica formulazione degli stessi, comunque non idonea a sopperire alle carenze allegatorie.
Invero, i capitoli di prova, oltre a contenere elementi fattuali non specificamente allegati in ricorso e perciò non introducibili nel giudizio mediante i mezzi istruttori, stante l'operatività del principio di allegazione (v. art. 1, 2 e 4, in relazione rispettivamente, all'individuazione del datore di lavoro, all'indicazione dei mesi in cui il ricorrente avrebbe prestato l'attività di raccolta, al mezzo con il quale raggiungeva i terreni in thesi della datrice di lavoro), sono insufficienti a dimostrare l'esistenza anche solo degli elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in ragione della generica formulazione senza l'indicazione dei giorni specifici in cui è stata prestata l'attività lavorativa e senza neppure la determinazione della ripartizione di dette giornate nei diversi periodi dell'anno in cui sarebbe stata svolta detta attività per il numero complessivo di giornate ivi indicate.
Siffatta formulazione degli articolati istruttori non consente di ricavare il positivo accertamento del dedotto rapporto di lavoro agricolo subordinato, considerato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze datoriali tali da conformare tempi, contenuto e modalità di svolgimento della prestazione e considerato che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo, oltre al richiamato assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, è il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale e l'assenza di titolarità dei mezzi della produzione da parte del lavoratore.
In senso contrario non avrebbe giovato neppure l'ammissione dei restanti articolati di prova, ossia il terzo e il quinto, in quanto, l'uno, insufficiente da solo a comprovare l'esistenza del vincolo di subordinazione, ben potendo gli attrezzi essere stati anche solo prestati al ricorrente per lo svolgimento di un'attività personale e non in favore di terzi, e, l'altro, ossia il
9 quinto, genericamente formulato senza indicare il metodo di pagamento della retribuzione, il soggetto che avrebbe versato tale retribuzione.
4.5. Ai fini del riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non è conducente neppure la documentazione prodotta in atti da parte ricorrente, non potendosi dalle buste paga, dai DMAG, delle dichiarazioni Unilav, e dalla CU, tutti documenti di formazione datoriale, trarsi alcun dato univoco in ordine all'effettiva natura del rapporto intercorso con la
, avendo la documentazione di fonte datoriale uno scarso valore Controparte_2
probatorio, meramente indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 9290/2000; id. 10529/1996), soprattutto laddove sussistano elementi di dubbio in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro agricolo.
5. A tali considerazioni si aggiungono quelle relative alle emergenze risultanti dall'accertamento ispettivo (cfr. verbale ispettivo 2019002870 DDL depositato da in data CP_1
26.3.2024).
Sul punto può richiamarsi quanto già osservato da questo Ufficio (est. dr. Laura Renda) nella sentenza n. 231/2024 resa il 18 gennaio 2024 nella causa iscritta al n. 10021/2023 R.G.
(come pure nelle sentenze numeri 232/2024, 233/2024, 234/2024 e 235/2024, tutte emesse in pari data) avente ad oggetto fattispecie analoga a quella oggetto del presente procedimento e posta all'attenzione dell'intestato Tribunale da altro dipendente della società Parte_2 CP_2
CP_ a seguito dell'avvenuto disconoscimento delle giornate agricole da parte dell' e della
[...]
conseguente cancellazione dagli elenchi dei lavoratori.
“Si evincono dagli accertamenti posti in essere contraddizioni e incongruenze che lasciano trasparire l'inverosimiglianza della prospettazione attorea nonché la fittizietà dei rapporti di lavoro in discussione alle dipendenze della contraddizioni e Controparte_2
incongruenze che non risultano adeguatamente confutate dalla prova nella specie genericamente articolata. Segnatamente è stato acclarato che la predetta cooperativa è stata costituita con atto del 12.1.2011 con un capitale sociale di euro 1.500,00 con sottoscrizione da parte dei tre soci di cinque quote ciascuna del valore di euro 100,00; che il sistema di amministrazione e controllo era affidato ad un Consiglio di Amministrazione formato da tre amministratori: , Presidente e legale rappresentante della cooperativa, Persona_6 Pt_4
Vice Presidente e , Consigliere;
che in data 18 febbraio 2011
[...] Persona_7
veniva presentata denuncia di inizio di attività con dipendenti e con fabbisogno annuo di 250 giornate lavorative indicando il possesso in comodato di un terreno ubicato in esteso CP_3
mq 11.015 (ha 01.10.15); che in realtà dal primo trimestre 2014 al quarto trimestre 2018 la
10 ha effettuato comunicazioni obbligatorie di assunzioni di OTD per complessive CP_2
44.347 giornate: 11.613 per il 2014, 7.287 per il 2015, 12.150 per il 2016, 11.326 per il 2017
e 2.061 nel 3 e 4 trimestre 2018; che mai la cooperativa ha presentato dichiarazioni fiscali ad eccezione dei modelli 770 negli anni 2014-2017, esibendo fatture per l'anno 2014 per operazioni attive (vendite) per euro 219.198,68, e nessuna fattura per operazioni passive
(acquisti); per l'anno 2015 per operazioni attive di euro 111.660,16 e passive per euro
44.792,80; per l'anno 2016 per operazioni attive per euro 159.263,47 e nessuna per operazioni passive;
per l'anno 2017 per vendite per euro 105.843,92; nessuna fattura né per vendite né per acquisti per il 2018; che la cooperativa ha omesso del tutto di versare i contributi per i lavoratori dipendenti per un insoluto di euro 945.547,28; che ha denunciato come braccianti agricoli anche il Presidente del CdA, , e il Consigliere del CdA, Persona_6 [...]
, che hanno rispettivamente percepito a titolo di indennità di disoccupazione e di Per_7
assegno al nucleo familiare il primo euro 23.830,88, il secondo euro 26.774,72; che pertanto raffrontando i dati comunicati della D.A. (denuncia aziendale) con le denunce trimestrali nel periodo in discussione risulta una evidente sproporzione con il fabbisogno aziendale di manodopera dichiarato, atteso che le giornate di lavoro effettivamente denunciate per alcuni anni superano di oltre 40 volte il suddetto fabbisogno, a parità di terreni e coltivazioni dichiarate;
che a fronte di retribuzioni per lavoro dipendente pari a € 3.043.225,00 e di contributi per € 614.485,00 oltre alle normali ulteriori spese e costi di gestione, la cooperativa non ha dichiarato all'Amministrazione Finanziaria alcun volume di affari. Non è stata prodotta documentazione atta a tracciare i pagamenti delle retribuzioni. Gli ispettori verbalizzanti hanno fatto quindi riferimento ai dati ricavati dal Processo Verbale di Constatazione della GdF
Compagnia di Paternò del 16.2.2018. Disallineati gli elevati imponibili delle retribuzioni in rapporto al fatturato (anno 2014: fatturato 219.198,68, retribuzioni 788.098,00; anno 2015: fatturato 111.660,16, retribuzioni euro 494,570; anno 2016: fatturato 159.263,47, retribuzioni
835.288,00; anno 2017: fatturato 105.843,92, retribuzioni 780.577,00; anno 2018: fatturato zero, retribuzioni 144.69,00); sproporzionato il fabbisogno di giornate e il numero di quelle effettivamente denunciate;
risibile l'estensione del terreno dichiarato e coltivato ad agrumi – circa un ettaro – per coltivare il quale gli ispettori hanno considerato un fabbisogno di 100 giornate lavorative annue e tale da escludere comunque l'espletamento di attività agricola, sì come definita dall'art. 2135 c.c. In definitiva, dall'accertamento posto in essere e non confutato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, si evince che
11 la cooperativa presunta datrice di lavoro non risulti strutturata come un complesso di beni finalizzato allo svolgimento di un'attività economica, risultando dai dati raccolti l'assoluta antieconomicità dei dati esposti e dei rapporti di lavoro come denunciati, e dunque correttamente disconosciuti.” (v. la citata sentenza di questo Ufficio). CP_ 6. In definitiva, dall'accertamento posto in essere dall' non confutato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, si evince che la società presunta datrice di lavoro non risulti strutturata come un complesso di beni finalizzato allo svolgimento di un'attività di impresa prevalentemente agricola, risultando dai dati raccolti la macroscopica antieconomicità dei rapporti di lavoro agricoli denunciati e dunque disconosciuti.
7. In conclusione, stante il difetto di adeguata allegazione e di prova in ordine ai fatti costitutivi del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato, il ricorso va rigettato in quanto infondato.
8. Le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. in atti, vanno dichiarate irripetibili.
Va invero condiviso il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per l'operatività dell'articolo 152 delle disp. di att. al c.p.c. è necessario che “il diritto alla prestazione (costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n. 16676/2020), ragione per cui “il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli” (Cass. n.
37973/2022).
Per il caso in cui oggetto del giudizio non sia solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli, ma anche quello volto al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione (anche eventualmente recuperata dall' ), giova CP_1 richiamare quanto precisato da Cass. n. 37973/2022 che, nell'evidenziare che “L'iscrizione negli elenchi è, dunque, uno degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione previdenziale, sicché non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale senza l'attualità del diritto alla iscrizione”, con la conseguenza che “…l'interessato, a seguito di cancellazione dagli elenchi medesimi, nel rispetto del termine di legge, dovrà -o potrà- chiedere anche la reiscrizione negli elenchi, nel giudizio promosso per ottenere la prestazione
12 di disoccupazione”, ha affermato che “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (v., da ultimo, Cass. n. 10038/2024)”. (cfr. sentenza n. 5208/2024 del
Tribunale di Catania del 19.11.2024)
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9855/2023 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese sostenute da . CP_1
Catania, 28/01/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 27.1.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9855/2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Antonio Cunsolo;
-ricorrente- contro
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Valentina Schilirò;
-resistente-
Oggetto: Disconoscimento giornate lavorative in agricoltura;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.9.2023 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: : “1) previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione dei provvedimenti con i quali l' a modifica degli CP_1 elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940, ha disposto la cancellazione di n. 102 giornate lavorative in agricoltura prestate dal sig. nell'anno 2015, 102 Parte_1
1 nel 2016, 103 nel 2017, 102 nel 2018 e dei conseguenti provvedimenti con i quali il medesimo
, a seguito di riesame, ha revocato l'indennità di disoccupazione agricola già concessa CP_1
intimandone la restituzione, dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento e reinserimento delle medesime giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del
Comune di residenza e a trattenere le somme già corrispostegli dall' a titolo di indennità CP_1
di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie in relazione alle predette annualità;2)condannare, di conseguenza, l' a restituire al sig. le CP_1 Parte_1
somme già recuperate o che saranno recuperate nel corso del giudizio dal medesimo CP_1 in relazione all'indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie a suo tempo già corrisposte al ricorrente per le annualità oggetto del presente giudizio (2015, 2016, 2017 e
2018);3) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, CP_1 con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante”.
A fondamento delle proprie ragioni ha esposto: di aver lavorato quale operaio agricolo a tempo determinato alle dipendenze della per. 102 giornate lavorative nel Controparte_2
2015, 102 nel 2016, 103 nel 2017, 102 nel 2018, svolgendo l'attività di raccolta di prodotti agricoli in diversi Comuni della Provincia di Catania, Enna e Siracusa, con orario giornaliero dalle 7.00 alle 14.30, osservando le direttive, impartite dal legale rappresentante e sotto il suo controllo, con l'utilizzo degli attrezzi di lavoro forniti dalla cooperativa;
di aver ricevuto una paga giornaliera pari a circa € 63,00; di aver chiesto ed ottenuto dall' l'indennità di CP_1
disoccupazione agricola e le relative prestazioni accessorie con riferimento alle predette annualità; di avere successivamente e inaspettatamente ricevuto dall' i provvedimenti di CP_1
disconoscimento delle predette giornate lavorative;
di avere impugnato in via amministrativa detti provvedimenti con ricorsi innanzi alla Commissione CISOA, respinti sulla base dell'accertamento ispettivo n. 2019002870 DDL del 8.7.2019 a carico della Parte_2
.
[...]
Con memoria depositata in data 20.2.2024 si è tempestivamente costituito in giudizio l' eccependo l'intervenuta decadenza di cui all'art. 22, co.1, d.l. n.7/1970, conv. con CP_1
modifiche nella legge n.83/1970 e deducendo che la cancellazione delle giornate in agricoltura aveva avuto luogo in esito al disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati dalla società
. e per effetto degli accertamenti ispettivi svolti nei confronti di Parte_3 CP_2 quest'ultima, chiedendo quindi accogliersi le seguenti conclusioni: “- Nel merito, dichiarare
l'infondatezza di tutte le domande proposte da parte ricorrente e, per l'effetto, confermare i
2 provvedimenti di disconoscimento e cancellazione del ricorrente dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato - o.t.d. per le giornate dichiarate per gli anni dal 208 al
2020 da Sicilfruit Soc. Coop. a r.l.. - Con il favore di spese e compensi di lite”.
Considerato che parte ricorrente aveva dedotto in ricorso che il disconoscimento delle giornate lavorative era avvenuto a seguito di verbale ispettivo adottato nei confronti della società diversa da quella indicata da , con ordinanza del 25.3.2024 l'ente CP_2 CP_1
previdenziale è stato onerato a produrre il relativo verbale ispettivo (cfr. deposito del
26.3.2024).
Tale documentazione può essere acquisita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 421 c.p.c., in quanto il suddetto verbale, già solo a fronte della prospettazione difensiva di parte ricorrente, risulta necessario «per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (da ultimo, Cass. 5 novembre 2018, n. 28134; Cass. 15 maggio 2018, n., 11845)» (Cass.
33393/2019)”.
Ritenuti inammissibili i mezzi istruttori richiesti da parte ricorrente, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 27.1.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di decadenza del ricorrente dall'azione giudiziale ai sensi dell'articolo 22 del D.L. n. 7/1970, formulata dall' resistente. CP_1
Stabilisce l'art. 22 del D.L. 7/1970 che "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
Il riferimento fatto dal D.L. 7/1970, art. 22, ai "provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto" deve essere inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 375/1993. Quest'ultima norma prevede che “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a
3 tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU — oggi CP_1
cfr. art. 19 L. 729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione
Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
La giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudicante, ha recentemente affermato che "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs.
11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22
d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare
l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. civile, 27 dicembre 2011, n.
29070).
In altri termini, il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Cass. N°
813\2007). Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11.
4 2.1 Nel caso di specie, tenuto conto della data di notifica dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo in data 14.4.2023, come dichiarato in ricorso e incontestato, della data di proposizione dei ricorsi amministrativi il 5.5.2023 (cfr. doc.
9-12 fascicolo parte ricorrente), il cui rigetto è stato notificato il 6.6.2023, e del successivo ricorso giudiziario, depositato il 27.9.2023, nessuna decadenza è maturata.
3. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato, dovendo condividersi l'orientamento già espresso dal Tribunale in fattispecie analoghe, le cui decisioni possono essere richiamate in motivazione anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (in tal senso, tra le altre, cfr. altresì sentenze del Tribunale di Catania nn. 231/2024, 232/2024, 233/2024, 234/2024, 235/2024 del
18.1.2024 – est. dott.ssa L. Renda –, n. 1761/2024 del 29.3.2024 – est. dott.ssa –, n. Per_1
2600/2024 del 10.5.2024 – est. dott. –, n. 4021/2024 del 30.7.2024 – est. dott.ssa Per_2 [...]
–, n. 4781/2024 del 24.10.2024 – est. dott.ssa – e n. 5208/2024 del Per_3 Persona_4
19.11.2024 – est. dott.ssa –). Per_5
3.1. In primo luogo deve evidenziarsi, quanto alla lamentata omessa motivazione dei provvedimenti avverso i quali il ricorrente è insorto, che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento all'Istituto non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l. n. 241/1990, risultando, peraltro, l'atto di disconoscimento sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale grava l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
4. Ciò posto, oggetto di causa è l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di tipo agricolo tra il ricorrente e la per gli anni oggetto di Controparte_2 disconoscimento, con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale alla reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici di residenza per i suddetti anni e alla restituzione delle somme, precedentemente erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola, ed eventualmente nelle more recuperate dall' . CP_1
4.1. In punto di diritto, va osservato che nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione.
5 Nella specie, dunque, è onere del ricorrente dimostrare l'effettività dell'addotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' a seguito di accertamenti ispettivi CP_1
CP_ (cfr. memoria difensiva dell' e verbale ispettivo allegato).
Ed infatti, come affermato costantemente dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento e d'indennità di disoccupazione agricola – laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura – l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. grava sul lavoratore.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_1
previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13877/2012, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro
o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.
6 In ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro, occorre dunque che il ricorrente provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
In base agli ordinari principi processuali e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, peraltro, gli oneri in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongano, sul piano logico, un
CP_ corrispondente onere di allegazione, in particolare nel caso in cui l' contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero l'insussistenza della subordinazione (Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012,
n. 13877, cit.). In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso - i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati.
Dunque, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro non continuativi (come nel caso che ci riguarda) - non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
La Suprema Corte ha, di recente, ribadito tali principi, affermando che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro (Cass., CP_1 sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548). In caso di contestazione da parte dell' , incombe CP_1 sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto
a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato
(Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17)” (cfr. Cass. 2 febbraio 2023,
n. 3129).
7 4.2. Il fatto che gli oneri di allegazione e prova in ordine all'esistenza e alle caratteristiche proprie del rapporto di lavoro subordinato gravino in capo al ricorrente rende pressoché irrilevante la circostanza che l' , nella propria memoria di costituzione, abbia fatto CP_1
erroneamente riferimento ad una diversa società cooperativa ( in luogo che Parte_3 CP_2
. Invero, non è l'Ente previdenziale che deve dimostrare l'esistenza dei presupposti per il
[...] disconoscimento, bensì parte ricorrente deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.
4.3. Ciò posto, nel caso di specie non possono ritenersi adeguatamente assolti gli oneri di allegazione e prova gravanti in capo al ricorrente, essendo stati allegati in termini non sufficientemente definiti i caratteri tipici della subordinazione ovvero degli elementi, c.d.
“sintomatici”, che consentano quantomeno di presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto.
Invero, nel ricorso parte ricorrente si è limitata ad affermare di aver «svolto l'attività di raccolta di prodotti agricoli e di lavorazione dei terreni in svariati fondi siti in diversi Comuni della Provincia di Catania, Enna e Siracusa di volta in volta indicati dal legale rappresentante della con orario di lavoro giornaliero dalle ore 7.00 alle 14.30 (con Controparte_2 una pausa pranzo di circa un'ora)», aggiungendo di essere stato tenuto a rispettare gli ordini impartiti dal legale rappresentante, nemmeno individuato nominativamente, e di essere stato retribuito in misura pari a circa 63 euro al giorno, senza peraltro specificare il metodo di pagamento impiegato dal datore di lavoro, circostanza quest'ultima pregnante ove si consideri che dell'avvenuto versamento di dette somme non vi è traccia in atti.
Ora, appare chiaro che l'istante si è limitato ad asserire, senza meglio specificare, di avere espletato un certo numero di giornate di lavoro, peraltro indicate in cifra cumulativa senza precisazione alcuna in ordine ai giorni di effettiva prestazione, in terreni non meglio identificati se non tramite generico richiamo alle province di ubicazione dei terreni medesimi, adducendo, in maniera apodittica, di avere rispettato l'orario di lavoro, genericamente indicato senza alcuna differenziazione con riferimento alla stagione estiva e a quella invernale, di avere osservato ordini impartiti dal datore di lavoro, si ribadisce neppure nominativamente indicato, e di avere svolto mansioni agricole non meglio descritte, tenuto conto che parte ricorrente ha omesso di specificare il tipo di prodotti ortofrutticoli raccolti, nonché di indicare per ciascuno di essi il periodo e i tempi di raccolta.
8 Le suddette allegazioni risultano del tutto generiche al fine di individuare gli esatti caratteri e consistenza dell'attività lavorativa svolta, onde qualificarla in termini di rapporto di lavoro subordinato.
4.4. Tanto già giustificherebbe il rigetto della domanda attorea e tanto ha determinato la decisione in ordine alla non ammissione degli articolati istruttori formulati da parte ricorrente, in ragione della generica formulazione degli stessi, comunque non idonea a sopperire alle carenze allegatorie.
Invero, i capitoli di prova, oltre a contenere elementi fattuali non specificamente allegati in ricorso e perciò non introducibili nel giudizio mediante i mezzi istruttori, stante l'operatività del principio di allegazione (v. art. 1, 2 e 4, in relazione rispettivamente, all'individuazione del datore di lavoro, all'indicazione dei mesi in cui il ricorrente avrebbe prestato l'attività di raccolta, al mezzo con il quale raggiungeva i terreni in thesi della datrice di lavoro), sono insufficienti a dimostrare l'esistenza anche solo degli elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in ragione della generica formulazione senza l'indicazione dei giorni specifici in cui è stata prestata l'attività lavorativa e senza neppure la determinazione della ripartizione di dette giornate nei diversi periodi dell'anno in cui sarebbe stata svolta detta attività per il numero complessivo di giornate ivi indicate.
Siffatta formulazione degli articolati istruttori non consente di ricavare il positivo accertamento del dedotto rapporto di lavoro agricolo subordinato, considerato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze datoriali tali da conformare tempi, contenuto e modalità di svolgimento della prestazione e considerato che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo, oltre al richiamato assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, è il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale e l'assenza di titolarità dei mezzi della produzione da parte del lavoratore.
In senso contrario non avrebbe giovato neppure l'ammissione dei restanti articolati di prova, ossia il terzo e il quinto, in quanto, l'uno, insufficiente da solo a comprovare l'esistenza del vincolo di subordinazione, ben potendo gli attrezzi essere stati anche solo prestati al ricorrente per lo svolgimento di un'attività personale e non in favore di terzi, e, l'altro, ossia il
9 quinto, genericamente formulato senza indicare il metodo di pagamento della retribuzione, il soggetto che avrebbe versato tale retribuzione.
4.5. Ai fini del riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non è conducente neppure la documentazione prodotta in atti da parte ricorrente, non potendosi dalle buste paga, dai DMAG, delle dichiarazioni Unilav, e dalla CU, tutti documenti di formazione datoriale, trarsi alcun dato univoco in ordine all'effettiva natura del rapporto intercorso con la
, avendo la documentazione di fonte datoriale uno scarso valore Controparte_2
probatorio, meramente indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 9290/2000; id. 10529/1996), soprattutto laddove sussistano elementi di dubbio in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro agricolo.
5. A tali considerazioni si aggiungono quelle relative alle emergenze risultanti dall'accertamento ispettivo (cfr. verbale ispettivo 2019002870 DDL depositato da in data CP_1
26.3.2024).
Sul punto può richiamarsi quanto già osservato da questo Ufficio (est. dr. Laura Renda) nella sentenza n. 231/2024 resa il 18 gennaio 2024 nella causa iscritta al n. 10021/2023 R.G.
(come pure nelle sentenze numeri 232/2024, 233/2024, 234/2024 e 235/2024, tutte emesse in pari data) avente ad oggetto fattispecie analoga a quella oggetto del presente procedimento e posta all'attenzione dell'intestato Tribunale da altro dipendente della società Parte_2 CP_2
CP_ a seguito dell'avvenuto disconoscimento delle giornate agricole da parte dell' e della
[...]
conseguente cancellazione dagli elenchi dei lavoratori.
“Si evincono dagli accertamenti posti in essere contraddizioni e incongruenze che lasciano trasparire l'inverosimiglianza della prospettazione attorea nonché la fittizietà dei rapporti di lavoro in discussione alle dipendenze della contraddizioni e Controparte_2
incongruenze che non risultano adeguatamente confutate dalla prova nella specie genericamente articolata. Segnatamente è stato acclarato che la predetta cooperativa è stata costituita con atto del 12.1.2011 con un capitale sociale di euro 1.500,00 con sottoscrizione da parte dei tre soci di cinque quote ciascuna del valore di euro 100,00; che il sistema di amministrazione e controllo era affidato ad un Consiglio di Amministrazione formato da tre amministratori: , Presidente e legale rappresentante della cooperativa, Persona_6 Pt_4
Vice Presidente e , Consigliere;
che in data 18 febbraio 2011
[...] Persona_7
veniva presentata denuncia di inizio di attività con dipendenti e con fabbisogno annuo di 250 giornate lavorative indicando il possesso in comodato di un terreno ubicato in esteso CP_3
mq 11.015 (ha 01.10.15); che in realtà dal primo trimestre 2014 al quarto trimestre 2018 la
10 ha effettuato comunicazioni obbligatorie di assunzioni di OTD per complessive CP_2
44.347 giornate: 11.613 per il 2014, 7.287 per il 2015, 12.150 per il 2016, 11.326 per il 2017
e 2.061 nel 3 e 4 trimestre 2018; che mai la cooperativa ha presentato dichiarazioni fiscali ad eccezione dei modelli 770 negli anni 2014-2017, esibendo fatture per l'anno 2014 per operazioni attive (vendite) per euro 219.198,68, e nessuna fattura per operazioni passive
(acquisti); per l'anno 2015 per operazioni attive di euro 111.660,16 e passive per euro
44.792,80; per l'anno 2016 per operazioni attive per euro 159.263,47 e nessuna per operazioni passive;
per l'anno 2017 per vendite per euro 105.843,92; nessuna fattura né per vendite né per acquisti per il 2018; che la cooperativa ha omesso del tutto di versare i contributi per i lavoratori dipendenti per un insoluto di euro 945.547,28; che ha denunciato come braccianti agricoli anche il Presidente del CdA, , e il Consigliere del CdA, Persona_6 [...]
, che hanno rispettivamente percepito a titolo di indennità di disoccupazione e di Per_7
assegno al nucleo familiare il primo euro 23.830,88, il secondo euro 26.774,72; che pertanto raffrontando i dati comunicati della D.A. (denuncia aziendale) con le denunce trimestrali nel periodo in discussione risulta una evidente sproporzione con il fabbisogno aziendale di manodopera dichiarato, atteso che le giornate di lavoro effettivamente denunciate per alcuni anni superano di oltre 40 volte il suddetto fabbisogno, a parità di terreni e coltivazioni dichiarate;
che a fronte di retribuzioni per lavoro dipendente pari a € 3.043.225,00 e di contributi per € 614.485,00 oltre alle normali ulteriori spese e costi di gestione, la cooperativa non ha dichiarato all'Amministrazione Finanziaria alcun volume di affari. Non è stata prodotta documentazione atta a tracciare i pagamenti delle retribuzioni. Gli ispettori verbalizzanti hanno fatto quindi riferimento ai dati ricavati dal Processo Verbale di Constatazione della GdF
Compagnia di Paternò del 16.2.2018. Disallineati gli elevati imponibili delle retribuzioni in rapporto al fatturato (anno 2014: fatturato 219.198,68, retribuzioni 788.098,00; anno 2015: fatturato 111.660,16, retribuzioni euro 494,570; anno 2016: fatturato 159.263,47, retribuzioni
835.288,00; anno 2017: fatturato 105.843,92, retribuzioni 780.577,00; anno 2018: fatturato zero, retribuzioni 144.69,00); sproporzionato il fabbisogno di giornate e il numero di quelle effettivamente denunciate;
risibile l'estensione del terreno dichiarato e coltivato ad agrumi – circa un ettaro – per coltivare il quale gli ispettori hanno considerato un fabbisogno di 100 giornate lavorative annue e tale da escludere comunque l'espletamento di attività agricola, sì come definita dall'art. 2135 c.c. In definitiva, dall'accertamento posto in essere e non confutato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, si evince che
11 la cooperativa presunta datrice di lavoro non risulti strutturata come un complesso di beni finalizzato allo svolgimento di un'attività economica, risultando dai dati raccolti l'assoluta antieconomicità dei dati esposti e dei rapporti di lavoro come denunciati, e dunque correttamente disconosciuti.” (v. la citata sentenza di questo Ufficio). CP_ 6. In definitiva, dall'accertamento posto in essere dall' non confutato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, si evince che la società presunta datrice di lavoro non risulti strutturata come un complesso di beni finalizzato allo svolgimento di un'attività di impresa prevalentemente agricola, risultando dai dati raccolti la macroscopica antieconomicità dei rapporti di lavoro agricoli denunciati e dunque disconosciuti.
7. In conclusione, stante il difetto di adeguata allegazione e di prova in ordine ai fatti costitutivi del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato, il ricorso va rigettato in quanto infondato.
8. Le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. in atti, vanno dichiarate irripetibili.
Va invero condiviso il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per l'operatività dell'articolo 152 delle disp. di att. al c.p.c. è necessario che “il diritto alla prestazione (costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n. 16676/2020), ragione per cui “il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli” (Cass. n.
37973/2022).
Per il caso in cui oggetto del giudizio non sia solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli, ma anche quello volto al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione (anche eventualmente recuperata dall' ), giova CP_1 richiamare quanto precisato da Cass. n. 37973/2022 che, nell'evidenziare che “L'iscrizione negli elenchi è, dunque, uno degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione previdenziale, sicché non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale senza l'attualità del diritto alla iscrizione”, con la conseguenza che “…l'interessato, a seguito di cancellazione dagli elenchi medesimi, nel rispetto del termine di legge, dovrà -o potrà- chiedere anche la reiscrizione negli elenchi, nel giudizio promosso per ottenere la prestazione
12 di disoccupazione”, ha affermato che “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (v., da ultimo, Cass. n. 10038/2024)”. (cfr. sentenza n. 5208/2024 del
Tribunale di Catania del 19.11.2024)
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9855/2023 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese sostenute da . CP_1
Catania, 28/01/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
13