Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 1012
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Insussistenza del presupposto impositivo per rottamazione del veicolo

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per indeterminatezza dell'oggetto, poiché la cartella impugnata non era completa e non collegabile alla targa del veicolo. Inoltre, il certificato di rottamazione prodotto non attestava l'annotazione della rottamazione al PRA, ma solo un impegno dell'autodemolitore.

  • Inammissibile
    Intervenuta prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per indeterminatezza dell'oggetto, non potendo esaminare nel merito le questioni sollevate.

  • Inammissibile
    Omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per indeterminatezza dell'oggetto, non potendo esaminare nel merito le questioni sollevate.

  • Inammissibile
    Carenza di motivazione della cartella

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per indeterminatezza dell'oggetto, non potendo esaminare nel merito le questioni sollevate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 1012
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 1012
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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