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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1012/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1674/2023 depositato il 27/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200041875723000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 29620200041875723000, relativa alla tassa automobilistica anno 2017. Con ricorso notificato ad ADER in data 29 novembre 2022, la contribuente Ricorrente_1 dichiarava di impugnare la cartella di pagamento . 29620200041875723000, relativa alla tassa automobilistica anno
201 , notificata in data 4 ottobre 2022, avente ad oggetto il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017.
La ricorrente deduceva vari motivi di illegittimità, sostenendo la totale insussistenza del presupposto impositivo, l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti prodromici e la carenza di motivazione della cartella. La ricorrente deduceva innanzitutto che la cartella è illegittima poiché la tassa automobilistica 2017 non sarebbe dovuta: il veicolo Targa_1 sarebbe stato rottamato il 3 dicembre 2016, con contestuale cancellazione dal P.R.A., come da certificato prodotto in atti.
In particolare espone che nel dicembre del 2016 ha provveduto a consegnare al Centro di raccolta veicoli a motore Autodemolizione “Società_1 s.r.l.”, il mezzo targato Targa_1 tipo Ford Fiesta, al fine di ottenerne la demolizione. Dal giorno della consegna ovvero il 3.12.2016, come da certificato di rottamazione n. 223122 (all. 2) ha perduto definitivamente il possesso del mezzo con contestuale cancellazione dal P.R.
A. Per tali ragioni l'importo richiesto non è dovuto. Per quanto detto la Cartella di Pagamento è illegittima e come tale va annullata.
ADER non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per indeterminatezza dell'oggetto dovuta a incompletezza dell'atto impugnato
La parte ricorrente con il ricorso ha dichiarato di impugnare la cartella di pagamento n.
29620200041875723000 emessa da Agenzia delle entrate – Riscossione, Agente della Riscossione per la provincia di Palermo e notificato tramite messo notificatore il giorno 4.10.2022 , con la quale viene richiesto il pagamento della somma di euro 180.55 per tassa automobilistica anno 2017 . Al ricorso ha invece allegato la cartella n. 296 20210084577258 relativa a tassa automobilistica anno 2018.
Successivamente in data 30.3.23 ha depositato la cartella effettivamente impugnata N.
29620200041875723000 ma del tutto incompleta, producendo ne soltanto il frontespizio e mancando del tutto il collegamento con la targa del veicolo.
Ne consegue che il ricorso è inammissibile per indeterminatezza dell'oggetto non essendo collegabile alla targa dell'atuomezzo la cartella impugnata.
Tra l'altro il certificato di rottamazione prodotto non dà contezza dell'annotazione della rottamazione al PRA.
Vi è solo una dichiarazione dell'autodemolitore Società_1 srl che si impegna alla cancellazione al PRA del veicolo FIESTA targato Targa_1
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado dichiara il ricorso inammissibile . Nulla per le spese.
Palermo 21.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1674/2023 depositato il 27/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200041875723000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 29620200041875723000, relativa alla tassa automobilistica anno 2017. Con ricorso notificato ad ADER in data 29 novembre 2022, la contribuente Ricorrente_1 dichiarava di impugnare la cartella di pagamento . 29620200041875723000, relativa alla tassa automobilistica anno
201 , notificata in data 4 ottobre 2022, avente ad oggetto il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017.
La ricorrente deduceva vari motivi di illegittimità, sostenendo la totale insussistenza del presupposto impositivo, l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti prodromici e la carenza di motivazione della cartella. La ricorrente deduceva innanzitutto che la cartella è illegittima poiché la tassa automobilistica 2017 non sarebbe dovuta: il veicolo Targa_1 sarebbe stato rottamato il 3 dicembre 2016, con contestuale cancellazione dal P.R.A., come da certificato prodotto in atti.
In particolare espone che nel dicembre del 2016 ha provveduto a consegnare al Centro di raccolta veicoli a motore Autodemolizione “Società_1 s.r.l.”, il mezzo targato Targa_1 tipo Ford Fiesta, al fine di ottenerne la demolizione. Dal giorno della consegna ovvero il 3.12.2016, come da certificato di rottamazione n. 223122 (all. 2) ha perduto definitivamente il possesso del mezzo con contestuale cancellazione dal P.R.
A. Per tali ragioni l'importo richiesto non è dovuto. Per quanto detto la Cartella di Pagamento è illegittima e come tale va annullata.
ADER non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per indeterminatezza dell'oggetto dovuta a incompletezza dell'atto impugnato
La parte ricorrente con il ricorso ha dichiarato di impugnare la cartella di pagamento n.
29620200041875723000 emessa da Agenzia delle entrate – Riscossione, Agente della Riscossione per la provincia di Palermo e notificato tramite messo notificatore il giorno 4.10.2022 , con la quale viene richiesto il pagamento della somma di euro 180.55 per tassa automobilistica anno 2017 . Al ricorso ha invece allegato la cartella n. 296 20210084577258 relativa a tassa automobilistica anno 2018.
Successivamente in data 30.3.23 ha depositato la cartella effettivamente impugnata N.
29620200041875723000 ma del tutto incompleta, producendo ne soltanto il frontespizio e mancando del tutto il collegamento con la targa del veicolo.
Ne consegue che il ricorso è inammissibile per indeterminatezza dell'oggetto non essendo collegabile alla targa dell'atuomezzo la cartella impugnata.
Tra l'altro il certificato di rottamazione prodotto non dà contezza dell'annotazione della rottamazione al PRA.
Vi è solo una dichiarazione dell'autodemolitore Società_1 srl che si impegna alla cancellazione al PRA del veicolo FIESTA targato Targa_1
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado dichiara il ricorso inammissibile . Nulla per le spese.
Palermo 21.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE