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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11312/2023 cui è riunito RG 11589/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11312/2023 cui è riunito RG 11589/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Marchetti PA C.F._1
Roberto e dell'avv. Mondelli Matteo Francesco, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Pittari Laura Daniela Controparte_1 C.F._2
e dell'avv. Galasso Michele, in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“- respinta ogni contraria domanda, istanza, produzione, eccezione e deduzione;
- respingere le avverse domande con specifico riferimento all'addebito della separazione, alla richiesta di pagamento dell'assegno di mantenimento e del risarcimento del danno endofamiliare in quanto infondate in fatto ed in diritto per la totale assenza dei presupposti;
- In ogni caso con rifusione di spese ed onorari di causa, rimborso forfetario 15%, IVA, C.P.A.”
Per parte resistente
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: pagina 1 di 6 in via principale:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al sig. per violazione dei PA doveri nascenti dal matrimonio, per le ragioni dedotte in atti
Con vittoria di spese ed onorari di lite”
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 2945/2024 in data 10.5.2024 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa in istruttoria per la prosecuzione sulle ulteriori questioni da dirimere.
Venivano assunte le prove orali ammesse con ordinanza del 23.1.2024.
Esaurita l'istruttoria, venivano assegnati i termini ex art. 473bis 28 cpc e veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 5.2.2025 le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di addebito
La resistente ha domandato l'addebito della separazione, assumendo di essere stata CP_1 maltrattata, tradita e umiliata dal coniuge.
In particolare, la ha allegato che, subito dopo il matrimonio, il marito ha iniziato a CP_1 controllarla ossessivamente, chiamandola in continuazione per sapere dove fosse, impedendole finanche di chiudersi a chiave nel bagno e ostacolando i rapporti telefonici con amici e parenti, che lo stesso era solito rivolgerle continui insulti del tipo “le tue amiche sono tutte sceme, sei vecchia, sei brutta” e, in relazione al tumore al seno di cui si era ammalata nel 2008, “i capelli che non ti cadono te li strappo io” e denigrarla ripetutamente anche davanti ad amici e parenti, che la situazione è precipitata il 29 gennaio 2023 quando ella ha visualizzato casualmente il messaggio “osceno” contenente una richiesta di appuntamento inoltrata dal marito ad una coppia bisex, che nel periodo successivo il marito ha adottato comportamenti sempre più denigratori ed umilianti nei di lei confronti, definendosi “single” o “separato” sui propri profili social e, nell'ultimo periodo, ostentando la relazione extraconiugale intrattenuta con tale (sua attuale compagna), alla quale faceva Persona_1 telefonate a voce alta, deridendo e mortificando la moglie.
Si è difeso il , negando gli addebiti avversari e assumendo, al contrario, che sia stato PA il comportamento tenuto dalla moglie tra il 2022 ed il 2023 ad aver deteriorato definitivamente il rapporto matrimoniale, essendo ella immotivatamente gelosa e giungendo a controllargli il PC e le caselle e-mail personali nonchè a divulgare la corrispondenza rinvenuta ai di lui parenti, mettendolo in evidente imbarazzo.
Ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione sia fondata e meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Giova qui rammentare che la pronuncia di addebito della separazione, per giurisprudenza pacifica, postula che sia provata la sussistenza di un comportamento del coniuge contrario ai doveri coniugali (art. 143 c.c.) e che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione d'intollerabilità
pagina 2 di 6 della prosecuzione della convivenza matrimoniale (cfr. ex multis Cass. civ. 279/2000; Cass. civ.
15223/2002; Cass. civ. 18074/2014).
Con riguardo al più specifico tema delle condotte violente, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che, in presenza di violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, la gravità della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio è tale da fondare di per sé la dichiarazione di addebito della separazione e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con essa le condotte del coniuge che ne sia vittima, ove non comparabili con comportamenti omogenei (cfr. ex multis Cass. Civ. 11844/06; Cass. Civ. 7388/17).
Quanto alla violazione dell'obbligo di fedeltà, la giurisprudenza di legittimità è andata ripetutamente affermando che “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c., quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge” (cfr. ex multis Cass. Civ. 21657/2017; Cass. Civ. 8750/2022).
La giurisprudenza ha riconosciuto che la condotta del coniuge, consistita nella navigazione su siti internet dedicati alla ricerca di relazioni extraconiugali, costituisce “una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi ed a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione” (cfr. Cass. Civ. 9384/2018).
Nel caso di specie, è provata sia la violenza morale perpetrata dal in danno della PA coniuge sia il tradimento del medesimo.
Ed invero, sotto il primo profilo, la prova è fornita dalle deposizioni rese dai testi _1
, ed escussi all'udienza del 14.6.2024, i quali hanno
[...] Testimone_2 Testimone_3 confermato le aggressioni verbali rivolte dal ricorrente alla moglie, riportando circostanze sia apprese de relato sia vissute direttamente, deposizioni della cui attendibilità non v'è alcun motivo obiettivo per dubitare (v. verbale d'udienza 14.6.24).
In particolare, la teste ha così dichiarato: “Capo 6: La signora mi ha riferito _1 CP_1 che il marito nel 2008 le aveva detto che le avrebbe strappato i capelli che non le fossero caduti;
anche le frasi che mi sono state lette mi sono state riferite dalla convenuta”, aggiungendo: “Io il 24 giugno 2022 sono stata presente mentre il signor insultava la moglie, dandole della ignorante e PA incapace e dicendo anche nei miei confronti che ero ignorante;
ricordo la data perché eravamo stati invitati a festeggiare a casa delle parti il compleanno della convenuta che era il giorno precedente”.
Il teste ha riferito: “Capo 6: Si tratta di episodi che mi sono stati riferiti, io ho CP_1 assistito personalmente agli insulti da parte del che diceva alla moglie PA mentre l'episodio relativo ai capelli mi è stato riferito, molti anni fa;
si tratta di circa una decina di anni fa per quanto riguarda i capelli, dopo l'intervento subito da mia sorella per un tumore;
gli altri insulti si sono verificati più recentemente, in occasione di visite a casa delle parti, a partire dal 2020 circa, per quanto io ricordi” .
La teste ha dichiarato: “Capo 6: Confermo di aver ascoltato personalmente gli insulti Tes_3 riferiti a mia madre dal signor e di aver sentito mia madre che mi riferiva successivamente PA la frase sui capelli quando ha subito l'intervento per il tumore;
io frequentavo la casa di mia madre settimanalmente all'inizio del loro matrimonio e poi, dopo la malattia di mia madre, ho ridotto le visite ad ogni 15 giorni, poi con il tempo una volta al mese;
[…] la frase sui capelli l'ho sentita riferito nel 2008 data dell'intervento, nelle occasioni in cui ero in casa, sempre dovevo assistere agli insulti del signor e cercavo di essere meno presente per tale motivo;
ADR: Ogni volta che io ero a PA casa di mia madre, il insultava dicendole <non capisci niente sei una stupida essendo parte_1>
pagina 3 di 6 donna non puoi capire alcune cose>; gli insulti sono diventati più frequenti dopo l'intervento mentre prima erano sporadici […]”.
Tali risultanze testimoniali non sono smentite né superate dalla deposizione della (sola) teste
, citata dal ricorrente, la quale si è limitata a riferire di non aver mai sentito il Testimone_4 fratello proferire insulti nei confronti della moglie e di non aver mai sentito riferire degli insulti dalla
(v. verbale d'udienza 14.6.24). CP_1
Si aggiunga che, in relazione ai reati di maltrattamenti e lesioni personali aggravate in danno della moglie, il è stato dapprima attinto dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla PA casa familiare e del divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offese ed in seguito gli è stata applicata ex art. 444 cpp la pena di anni uno e mesi sei di reclusione (cfr. docc. 10 e 11 comparsa di costituzione).
È utile al riguardo richiamare il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel giudizio civile di separazione fra i coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la sentenza di patteggiamento a carico di uno di essi può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento” (cfr. Cass. Civ. 40796/2021).
Venendo ora all'esame dell'ulteriore motivo di addebito della separazione addotto dalla resistente, il Collegio ritiene parimenti provato il tradimento del quale causa PA dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Che la abbia scoperto il 29 gennaio 2023 il messaggio inoltrato via e-mail dal marito CP_1 ad una coppia bisex, nel quale il esplicitava inequivoci desideri e richieste di prestazione CP_2 sessuale, è circostanza documentale (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione), oltre che incontestata ex art. 115 cpc dal ricorrente.
È parimenti documentale ed incontestata l'iscrizione del a siti di incontro on line PA
(cfr. doc. 4 comparsa di costituzione), come pure lo scambio di messaggi, dal contenuto inequivocabilmente amoroso e reciproco, intercorso tra il ricorrente ed altre donne (“sei bellissima”,
“Noi ci siamo solo raccontati un po'. Dovremmo conoscerci meglio. […] A dire la verità, mi preoccupa il fatto che esiste un tuo marito! In effetti anche io ho ancora una moglie. […] Mi piacerebbe vivere con te. […] Sei oramai entrata nella mia mente in modo indelebile”, cfr. doc. 7 comparsa). Si veda anche la conversazione intercorsa tra il e tale (che la resistente PA Per_1 allega essere l'attuale compagna del marito), nella quale i due si scambiano messaggi amorosi (“Ho letto il tuo messaggio prima che lo cancellavi. Riscrivili, era bello! È valido anche per me! [….] Per farti contento…è la verità quello che ti ho scritto. Ho sentito questa bella sensazione che da tempo non sentivo, io sono sempre stata una donna passionale e questo mi mancava. Grazie a te, hai risvegliato in me la voglia di amare. Ti basta?”, cfr. doc. 8 comparsa). Circostanza ulteriormente riscontrata dai testi e che, in sede di deposizione all'udienza del 14.6.24, hanno, rispettivamente, CP_1 Tes_3 così dichiarato: “Mi è stato riferita tale circostanza da mia sorella ed io ho visto le foto dei messaggi scambiati dal signor con la signora che sono stati fotografati da mia sorella PA Persona_1 sul computer, lasciato aperto dal che nell'ultimo periodo non provvedeva a nasconderli” e PA
“Sono a conoscenza della relazione del dalle foto delle chat tra e , che PA PA Per_1 ho visto sul cellulare di mia madre” (v. verbale d'udienza 14.6.24).
Inoltre, la resistente ha prodotto in copia le immagini dei profili social aperti dal marito, uno dei quali con lo pseudonimo di (circostanza quest'ultima incontestata ex art. 115 cpc dal Persona_2 ricorrente), nei quali egli, in epoca ancora anteriore alla cessazione della convivenza matrimoniale, si pagina 4 di 6 definiva “single” e uomo “70enne ben portati e distinto” in cerca di “amicizia con donna altrettanto distinta” ovvero “separato” (cfr. docc. 5 e 6 comparsa di costituzione).
La documentazione dianzi citata non è stata oggetto -lo si evidenzia- di alcuna specifica contestazione da parte del , che anzi l'ha per lo più riconosciuta come di sua provenienza, PA salvo affermare che si trattava di “fantasia erotica mai realizzata”, di “svaghi dell'esponente che comunque si limitavano a conversazioni virtuali”, di “ordinaria SPAM” (pag. 3 memoria attorea dep. il 22.12.2023).
Non è dubbio, ad avviso del Collegio, che le menzionate produzioni documentali comprovino il tradimento del rilevante ai fini dell'addebito della separazione. PA
È dimostrato, difatti, che egli abbia non solo indirizzato a persone terze espliciti desideri di natura sessuale ma si sia altresì scambiato con altre donne reciprochi messaggi dal contenuto amoroso, con allusioni finanche ad una vita futura assieme. Tutte condotte queste, compreso quella del definirsi pubblicamente “single” o “separato”, che si appalesano obiettivamente idonee, per le modalità con cui si sono estrinsecate, a compromettere la fiducia dell'altro coniuge ed a lederne gravemente la dignità ed il decoro.
Che i comportamenti del sin qui descritti siano stati causa dell'intollerabilità della PA convivenza coniugale è circostanza provata alla luce di plurimi elementi, e segnatamente sia delle allegazioni del ricorrente, che ha riconosciuto come “il rapporto coniugale si disgregò definitivamente” dopo l'episodio dell'e-mail del 29 gennaio 2023 (pag. 3 memoria cit.), sia della totale assenza di allegazione e prova da parte del circa l'anteriorità della crisi coniugale, sia della PA contiguità temporale tra i fatti dedotti a motivo di addebito e la presentazione della domanda di separazione da parte della (si rammenta che la stessa ha proposto il ricorso per separazione, CP_1 iscritto al n. 11589/23 e poi riunito al presente, nel mese di giugno 2023), sia della relazione medica del 30.3.23, comprovante l'insorgenza nella resistente di disturbi ansiosi a causa della “scoperta, nelle comunicazioni social del marito, di una “seconda vita occulta” dello stesso” (cfr. doc. 13 comparsa di costituzione).
Per tutte le ragioni dianzi esposte, la domanda formulata dalla resistente va accolta e, per l'effeto, la separazione dev'essere addebitata al marito.
Sulle ulteriori domande formulate
Non si fa luogo ad alcuna statuizione in ordine alle domande originarie formulate dalla di mantenimento del coniuge ex art. 156 cc, di divisione dei beni mobili e di risarcimento CP_1 del danno, avendovi quest'ultima espressamente rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni (v. foglio di PC dep. il 6.12.24).
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (considerata, in particolare, la conforme domanda in punto separazione e la reciproca soccombenza delle parti in punto addebito e mantenimento del coniuge), le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
Le domande di divisione beni e risarcimento del danno formulate dalla resistente sono state sì rinunciate da quest'ultima solo in sede di precisazione delle conclusioni, ma, ai fini della valutazione delle spese di lite, dev'essere evidenziato che, se la domanda divisoria si palesava astrattamente di dubbia ammissibilità per difetto del requisito di connessione forte ex art. 40 cpc, lo stesso non può dirsi per la domanda risarcitoria, attesa la novella normativa introdotta con il D.Lgs. 164/2024, che ha modificato l'art. 473bis cpc, e le motivazioni addotte a suo fondamento dalla CP_1
pagina 5 di 6 Stante la compensazione delle spese di lite, la domanda attorea di condanna della controparte ex art. 96 cpc è infondata e va respinta, per difetto dei relativi presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, dato atto della già intervenuta sentenza non definitiva di separazione n. 2945/2024, così provvede: dichiara la separazione addebitabile al marito;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
respinge la domanda ex art. 96 cpc formulata dal ricorrente . PA
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 11.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11312/2023 cui è riunito RG 11589/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Marchetti PA C.F._1
Roberto e dell'avv. Mondelli Matteo Francesco, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Pittari Laura Daniela Controparte_1 C.F._2
e dell'avv. Galasso Michele, in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“- respinta ogni contraria domanda, istanza, produzione, eccezione e deduzione;
- respingere le avverse domande con specifico riferimento all'addebito della separazione, alla richiesta di pagamento dell'assegno di mantenimento e del risarcimento del danno endofamiliare in quanto infondate in fatto ed in diritto per la totale assenza dei presupposti;
- In ogni caso con rifusione di spese ed onorari di causa, rimborso forfetario 15%, IVA, C.P.A.”
Per parte resistente
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: pagina 1 di 6 in via principale:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al sig. per violazione dei PA doveri nascenti dal matrimonio, per le ragioni dedotte in atti
Con vittoria di spese ed onorari di lite”
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 2945/2024 in data 10.5.2024 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa in istruttoria per la prosecuzione sulle ulteriori questioni da dirimere.
Venivano assunte le prove orali ammesse con ordinanza del 23.1.2024.
Esaurita l'istruttoria, venivano assegnati i termini ex art. 473bis 28 cpc e veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 5.2.2025 le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di addebito
La resistente ha domandato l'addebito della separazione, assumendo di essere stata CP_1 maltrattata, tradita e umiliata dal coniuge.
In particolare, la ha allegato che, subito dopo il matrimonio, il marito ha iniziato a CP_1 controllarla ossessivamente, chiamandola in continuazione per sapere dove fosse, impedendole finanche di chiudersi a chiave nel bagno e ostacolando i rapporti telefonici con amici e parenti, che lo stesso era solito rivolgerle continui insulti del tipo “le tue amiche sono tutte sceme, sei vecchia, sei brutta” e, in relazione al tumore al seno di cui si era ammalata nel 2008, “i capelli che non ti cadono te li strappo io” e denigrarla ripetutamente anche davanti ad amici e parenti, che la situazione è precipitata il 29 gennaio 2023 quando ella ha visualizzato casualmente il messaggio “osceno” contenente una richiesta di appuntamento inoltrata dal marito ad una coppia bisex, che nel periodo successivo il marito ha adottato comportamenti sempre più denigratori ed umilianti nei di lei confronti, definendosi “single” o “separato” sui propri profili social e, nell'ultimo periodo, ostentando la relazione extraconiugale intrattenuta con tale (sua attuale compagna), alla quale faceva Persona_1 telefonate a voce alta, deridendo e mortificando la moglie.
Si è difeso il , negando gli addebiti avversari e assumendo, al contrario, che sia stato PA il comportamento tenuto dalla moglie tra il 2022 ed il 2023 ad aver deteriorato definitivamente il rapporto matrimoniale, essendo ella immotivatamente gelosa e giungendo a controllargli il PC e le caselle e-mail personali nonchè a divulgare la corrispondenza rinvenuta ai di lui parenti, mettendolo in evidente imbarazzo.
Ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione sia fondata e meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Giova qui rammentare che la pronuncia di addebito della separazione, per giurisprudenza pacifica, postula che sia provata la sussistenza di un comportamento del coniuge contrario ai doveri coniugali (art. 143 c.c.) e che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione d'intollerabilità
pagina 2 di 6 della prosecuzione della convivenza matrimoniale (cfr. ex multis Cass. civ. 279/2000; Cass. civ.
15223/2002; Cass. civ. 18074/2014).
Con riguardo al più specifico tema delle condotte violente, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che, in presenza di violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, la gravità della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio è tale da fondare di per sé la dichiarazione di addebito della separazione e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con essa le condotte del coniuge che ne sia vittima, ove non comparabili con comportamenti omogenei (cfr. ex multis Cass. Civ. 11844/06; Cass. Civ. 7388/17).
Quanto alla violazione dell'obbligo di fedeltà, la giurisprudenza di legittimità è andata ripetutamente affermando che “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c., quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge” (cfr. ex multis Cass. Civ. 21657/2017; Cass. Civ. 8750/2022).
La giurisprudenza ha riconosciuto che la condotta del coniuge, consistita nella navigazione su siti internet dedicati alla ricerca di relazioni extraconiugali, costituisce “una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi ed a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione” (cfr. Cass. Civ. 9384/2018).
Nel caso di specie, è provata sia la violenza morale perpetrata dal in danno della PA coniuge sia il tradimento del medesimo.
Ed invero, sotto il primo profilo, la prova è fornita dalle deposizioni rese dai testi _1
, ed escussi all'udienza del 14.6.2024, i quali hanno
[...] Testimone_2 Testimone_3 confermato le aggressioni verbali rivolte dal ricorrente alla moglie, riportando circostanze sia apprese de relato sia vissute direttamente, deposizioni della cui attendibilità non v'è alcun motivo obiettivo per dubitare (v. verbale d'udienza 14.6.24).
In particolare, la teste ha così dichiarato: “Capo 6: La signora mi ha riferito _1 CP_1 che il marito nel 2008 le aveva detto che le avrebbe strappato i capelli che non le fossero caduti;
anche le frasi che mi sono state lette mi sono state riferite dalla convenuta”, aggiungendo: “Io il 24 giugno 2022 sono stata presente mentre il signor insultava la moglie, dandole della ignorante e PA incapace e dicendo anche nei miei confronti che ero ignorante;
ricordo la data perché eravamo stati invitati a festeggiare a casa delle parti il compleanno della convenuta che era il giorno precedente”.
Il teste ha riferito: “Capo 6: Si tratta di episodi che mi sono stati riferiti, io ho CP_1 assistito personalmente agli insulti da parte del che diceva alla moglie
si tratta di circa una decina di anni fa per quanto riguarda i capelli, dopo l'intervento subito da mia sorella per un tumore;
gli altri insulti si sono verificati più recentemente, in occasione di visite a casa delle parti, a partire dal 2020 circa, per quanto io ricordi”
La teste ha dichiarato: “Capo 6: Confermo di aver ascoltato personalmente gli insulti Tes_3 riferiti a mia madre dal signor e di aver sentito mia madre che mi riferiva successivamente PA la frase sui capelli quando ha subito l'intervento per il tumore;
io frequentavo la casa di mia madre settimanalmente all'inizio del loro matrimonio e poi, dopo la malattia di mia madre, ho ridotto le visite ad ogni 15 giorni, poi con il tempo una volta al mese;
[…] la frase sui capelli l'ho sentita riferito nel 2008 data dell'intervento, nelle occasioni in cui ero in casa, sempre dovevo assistere agli insulti del signor e cercavo di essere meno presente per tale motivo;
ADR: Ogni volta che io ero a PA casa di mia madre, il insultava dicendole <non capisci niente sei una stupida essendo parte_1>
pagina 3 di 6 donna non puoi capire alcune cose>; gli insulti sono diventati più frequenti dopo l'intervento mentre prima erano sporadici […]”.
Tali risultanze testimoniali non sono smentite né superate dalla deposizione della (sola) teste
, citata dal ricorrente, la quale si è limitata a riferire di non aver mai sentito il Testimone_4 fratello proferire insulti nei confronti della moglie e di non aver mai sentito riferire degli insulti dalla
(v. verbale d'udienza 14.6.24). CP_1
Si aggiunga che, in relazione ai reati di maltrattamenti e lesioni personali aggravate in danno della moglie, il è stato dapprima attinto dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla PA casa familiare e del divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offese ed in seguito gli è stata applicata ex art. 444 cpp la pena di anni uno e mesi sei di reclusione (cfr. docc. 10 e 11 comparsa di costituzione).
È utile al riguardo richiamare il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel giudizio civile di separazione fra i coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la sentenza di patteggiamento a carico di uno di essi può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento” (cfr. Cass. Civ. 40796/2021).
Venendo ora all'esame dell'ulteriore motivo di addebito della separazione addotto dalla resistente, il Collegio ritiene parimenti provato il tradimento del quale causa PA dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Che la abbia scoperto il 29 gennaio 2023 il messaggio inoltrato via e-mail dal marito CP_1 ad una coppia bisex, nel quale il esplicitava inequivoci desideri e richieste di prestazione CP_2 sessuale, è circostanza documentale (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione), oltre che incontestata ex art. 115 cpc dal ricorrente.
È parimenti documentale ed incontestata l'iscrizione del a siti di incontro on line PA
(cfr. doc. 4 comparsa di costituzione), come pure lo scambio di messaggi, dal contenuto inequivocabilmente amoroso e reciproco, intercorso tra il ricorrente ed altre donne (“sei bellissima”,
“Noi ci siamo solo raccontati un po'. Dovremmo conoscerci meglio. […] A dire la verità, mi preoccupa il fatto che esiste un tuo marito! In effetti anche io ho ancora una moglie. […] Mi piacerebbe vivere con te. […] Sei oramai entrata nella mia mente in modo indelebile”, cfr. doc. 7 comparsa). Si veda anche la conversazione intercorsa tra il e tale (che la resistente PA Per_1 allega essere l'attuale compagna del marito), nella quale i due si scambiano messaggi amorosi (“Ho letto il tuo messaggio prima che lo cancellavi. Riscrivili, era bello! È valido anche per me! [….] Per farti contento…è la verità quello che ti ho scritto. Ho sentito questa bella sensazione che da tempo non sentivo, io sono sempre stata una donna passionale e questo mi mancava. Grazie a te, hai risvegliato in me la voglia di amare. Ti basta?”, cfr. doc. 8 comparsa). Circostanza ulteriormente riscontrata dai testi e che, in sede di deposizione all'udienza del 14.6.24, hanno, rispettivamente, CP_1 Tes_3 così dichiarato: “Mi è stato riferita tale circostanza da mia sorella ed io ho visto le foto dei messaggi scambiati dal signor con la signora che sono stati fotografati da mia sorella PA Persona_1 sul computer, lasciato aperto dal che nell'ultimo periodo non provvedeva a nasconderli” e PA
“Sono a conoscenza della relazione del dalle foto delle chat tra e , che PA PA Per_1 ho visto sul cellulare di mia madre” (v. verbale d'udienza 14.6.24).
Inoltre, la resistente ha prodotto in copia le immagini dei profili social aperti dal marito, uno dei quali con lo pseudonimo di (circostanza quest'ultima incontestata ex art. 115 cpc dal Persona_2 ricorrente), nei quali egli, in epoca ancora anteriore alla cessazione della convivenza matrimoniale, si pagina 4 di 6 definiva “single” e uomo “70enne ben portati e distinto” in cerca di “amicizia con donna altrettanto distinta” ovvero “separato” (cfr. docc. 5 e 6 comparsa di costituzione).
La documentazione dianzi citata non è stata oggetto -lo si evidenzia- di alcuna specifica contestazione da parte del , che anzi l'ha per lo più riconosciuta come di sua provenienza, PA salvo affermare che si trattava di “fantasia erotica mai realizzata”, di “svaghi dell'esponente che comunque si limitavano a conversazioni virtuali”, di “ordinaria SPAM” (pag. 3 memoria attorea dep. il 22.12.2023).
Non è dubbio, ad avviso del Collegio, che le menzionate produzioni documentali comprovino il tradimento del rilevante ai fini dell'addebito della separazione. PA
È dimostrato, difatti, che egli abbia non solo indirizzato a persone terze espliciti desideri di natura sessuale ma si sia altresì scambiato con altre donne reciprochi messaggi dal contenuto amoroso, con allusioni finanche ad una vita futura assieme. Tutte condotte queste, compreso quella del definirsi pubblicamente “single” o “separato”, che si appalesano obiettivamente idonee, per le modalità con cui si sono estrinsecate, a compromettere la fiducia dell'altro coniuge ed a lederne gravemente la dignità ed il decoro.
Che i comportamenti del sin qui descritti siano stati causa dell'intollerabilità della PA convivenza coniugale è circostanza provata alla luce di plurimi elementi, e segnatamente sia delle allegazioni del ricorrente, che ha riconosciuto come “il rapporto coniugale si disgregò definitivamente” dopo l'episodio dell'e-mail del 29 gennaio 2023 (pag. 3 memoria cit.), sia della totale assenza di allegazione e prova da parte del circa l'anteriorità della crisi coniugale, sia della PA contiguità temporale tra i fatti dedotti a motivo di addebito e la presentazione della domanda di separazione da parte della (si rammenta che la stessa ha proposto il ricorso per separazione, CP_1 iscritto al n. 11589/23 e poi riunito al presente, nel mese di giugno 2023), sia della relazione medica del 30.3.23, comprovante l'insorgenza nella resistente di disturbi ansiosi a causa della “scoperta, nelle comunicazioni social del marito, di una “seconda vita occulta” dello stesso” (cfr. doc. 13 comparsa di costituzione).
Per tutte le ragioni dianzi esposte, la domanda formulata dalla resistente va accolta e, per l'effeto, la separazione dev'essere addebitata al marito.
Sulle ulteriori domande formulate
Non si fa luogo ad alcuna statuizione in ordine alle domande originarie formulate dalla di mantenimento del coniuge ex art. 156 cc, di divisione dei beni mobili e di risarcimento CP_1 del danno, avendovi quest'ultima espressamente rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni (v. foglio di PC dep. il 6.12.24).
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (considerata, in particolare, la conforme domanda in punto separazione e la reciproca soccombenza delle parti in punto addebito e mantenimento del coniuge), le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
Le domande di divisione beni e risarcimento del danno formulate dalla resistente sono state sì rinunciate da quest'ultima solo in sede di precisazione delle conclusioni, ma, ai fini della valutazione delle spese di lite, dev'essere evidenziato che, se la domanda divisoria si palesava astrattamente di dubbia ammissibilità per difetto del requisito di connessione forte ex art. 40 cpc, lo stesso non può dirsi per la domanda risarcitoria, attesa la novella normativa introdotta con il D.Lgs. 164/2024, che ha modificato l'art. 473bis cpc, e le motivazioni addotte a suo fondamento dalla CP_1
pagina 5 di 6 Stante la compensazione delle spese di lite, la domanda attorea di condanna della controparte ex art. 96 cpc è infondata e va respinta, per difetto dei relativi presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, dato atto della già intervenuta sentenza non definitiva di separazione n. 2945/2024, così provvede: dichiara la separazione addebitabile al marito;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
respinge la domanda ex art. 96 cpc formulata dal ricorrente . PA
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 11.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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