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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/10/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
II^ SEZIONE CIVILE
VERBALE ORDINANZA DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Del 20 ottobre 2025
Nella controversia avente R.G. 2501/2024
promossa da
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Palma Spataro Opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, signora C.F. CP_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliata in alla Via Frà Gesualdo Melacrinò, n° 24, P.IVA_2 Parte_1
presso e nello studio dell'avv. Michele Piluso Opposto
Visto il decreto del 17.9.2025, con cui è stata disposta la celebrazione dell'udienza ex art 127 ter, cpc;
preso atto che risulta il deposito tempestivo delle note scritte di entrambe le parti, in cui precisano le loro conclusioni come segue:
- Il procuratore dell'opponente: “accertare e dichiarare che la pretesa creditoria sottostante la
richiesta e concessione del decreto ingiuntivo opposto è illegittima per difetto di legittimazione
passiva dell'odierno opponente e, conseguentemente, disporne la revoca;
accertare e dichiarare la
nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 455/2024 e, per l'effetto, disporne la
revoca, per mancanza assoluta dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiesti
ex lege;
accertare e dichiarare, che il credito riportato nel decreto ingiuntivo n°455/2024 è
inesigibile, per violazione dell'art 191 del D.lgs. 267/2000 e per l'effetto disporne la revoca;
in via
subordinata, revocare il decreto ingiuntivo riducendo il quantum richiesto dall'opposto riportandolo
1 alla cifra che risulterà, eventualmente, provata e congrua;
in via ulteriormente subordinata,
accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, che l'Amministrazione
comunale non è tenuta al pagamento degli interessi moratori richiesti, delle spese legali e di ogni
altro accessorio di legge. (v. note di trattazione scritta depositate in data 16.10.2025).
Il procuratorie dell'opposto: “rigettare l'opposizione ivi formulata così confermando il decreto
opposto. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio” (v. note di trattazione scritta depositate
in data 17.10.2023).
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Luisa Sorrenti, in funzione di giudice onorario monocratico
Visto l'art 127 ter cpc
pronuncia SENTENZA come segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con decreto ingiuntivo n. 455/2024 del 17.08.2024, questo Tribunale ha ingiunto al
[...]
il pagamento in favore di della somma di €. € 26.000,00 quale mancata Parte_1 CP_1
corresponsione delle somme dovute dall'Ente, nell'ambito del progetto denominato “obiettivo occupazione”, progetto, finanziato con fondi del c.d Decreto Reggio (DL 08.05.1989, n° 166,
convertito in L. 246/1989), attraverso cui alcune imprese, avevano potuto assumere giovani lavoratori, per un periodo di 15 anni, beneficiando di un importo mensile garantito come contributo a fondo perduto pari a € 1.000,00 mensili;
oltre spese e onorari di procedura, con accessori
1.2 - Ha proposto opposizione il affidandosi ai seguenti motivi: 1) Parte_1
Carenza di legittimazione passiva del ”; 2) mancanza di regolare Parte_1
impegno di spesa ai sensi degli artt. 191 e 194 del TUEL.
Sul primo punto ha dedotto che titolare della procedura in esame fosse il Ministero delle Infrastrutture
per cui conto ha agito il sindaco quale Funzionario Delegato ex L. 246/1989.
Sul secondo punto ha precisato che l' art. 191 TUEL impone l'obbligo della preventiva copertura della spesa affinché possa legittimamente sorgere un obbligo in capo all'amministrazione pubblica e che
2 ingiungendo all' Ente di pagare le somme richieste, facendole gravare sulla contabilità del
[...]
, si causava l'insorgenza di un debito fuori bilancio;
ribadendo, altresì, che essendo Parte_1
la pretesa oggetto di causa stipulata nell'ambito degli interventi di cui all'art.3 del Decreto Reggio per i quali ". gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Ministro per i problemi delle aree urbane o dei suoi delegati...".
1.3 - Costituendosi in giudizio la ha richiamato i precedenti giurisprudenziali di questo CP_1
Tribunale che avevano confermato la legittimazione passiva del Parte_1
argomentando sul fatto che la Suprema Corte, aveva escluso che si potesse ravvisare, nella fattispecie in questione, un'assunzione diretta delle obbligazioni in capo al Ministero e quindi allo Stato nei confronti dei terzi, poiché il D.L. 166/1989 nel dichiarare di preminente interesse nazionale lo sviluppo della città di Reggio Calabria ed istituendo un apposito stanziamento finanziario e una specifica procedura di realizzazione degli interventi, accelerata e semplificata, non ha escluso il da ogni rapporto giuridico discendente da questi ultimi. Pt_1
Sulla seconda questione prospettata dall'opponente ha precisato che tutte le spese, relative agli appalti e i progetti del decreto , sono state finanziate dallo Stato e il finanziamento è confluito su Pt_1
un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato e collocato in un apposito capitolo di bilancio, il tutto con autonomia contabile ed amministrativa.. Sicché, nessun impegno e documento contabile di spesa sarebbe stato possibile registrare sul competente programma del bilancio di previsione del né si sarebbe potuta ottenere, l'attestazione Parte_1
della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, del TUEL, considerato che la copertura economica dell'intervento di che trattasi e delle relative spese, anche di natura legale è, in forza e in esecuzione dell'art. 2 della L. 5 luglio del 1989, n° 246 per il risanamento e lo sviluppo del
[...]
, a valere sul finanziamento accordato. Parte_1
Insisteva quindi per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
1.4. - Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., ritenendosi la causa di pronta soluzione in quanto vertente su questioni di diritto ed istruita con la sola documentazione in atti, la stessa è stata delegata per la
3 decisione ed introitata a seguito di ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.9.2025 che fissava l'odierna udienza.
Sono stati concessi alle parti tutti i termini a difesa sia per le note conclusive che per la partecipazione all'udienza a mezzo note scritte.
2. - Ciò premesso, esaminata preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, la stessa non è meritevole di accoglimento.
Orbene, ritiene il Giudicante che anche la presente controversia debba essere decisa in conformità
con l'orientamento prevalente adottato da questo Ufficio in altri procedimenti (di cognizione ma soprattutto nella materia delle opposizioni esecutive - una delle più recenti sent. 1135/2024) in cui si
è dibattuto della medesima tematica e che ha ricevuto l'avallo della Corte di Appello di Reggio
Calabria già con la sentenza n.774/2022 pubblicata il 23.09.2022.
Al riguardo, è opportuno effettuare una sintetica ricostruzione del quadro normativo sotteso all'esecuzione degli interventi di cui al D.L. 8 maggio 1989, n. 166, convertito in L. n. 246 del
1989 (“Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Calabria”, c.d. Pt_1
“Decreto Reggio”).
Il decreto in argomento ha, innanzitutto, dichiarato di preminente interesse nazionale il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di , nonché la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità Parte_1
dei relativi interventi;
ha, inoltre, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per i problemi delle aree urbane, per il perseguimento delle dichiarate finalità, uno specifico stanziamento finanziario, preponendo alla ripartizione ed utilizzazione dello stesso un apposito Comitato.
Lo stesso ha, ancora, previsto il perseguimento dell'obiettivo attraverso:
a) gli interventi urgenti, di cui all'art. 2, diretti al risanamento del patrimonio edilizio comunale, al completamento ed alla riqualificazione delle reti idriche e fognarie, alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale, all'ammodernamento ed alla realizzazione di impianti sportivi,
nonché di aree attrezzate a verde pubblico e per il tempo libero, in relazione ai quali è stato disposto
4 che “il sindaco della città di è autorizzato ad eseguire le opere necessarie, anche Parte_1
per lotti funzionali”, entro un determinato limite di spesa da prelevare dal fondo sopra citato, da porre in essere con la peculiare procedura “accelerata” descritta dallo stesso art. 2 (consistente, in sintesi nell'approvazione da parte del Consiglio comunale dell'elenco delle opere da realizzare, da trasmettere a cura del Sindaco al Ministro per i problemi delle aree urbane per la definizione dei relativi stanziamenti);
b) gli ulteriori interventi di cui al combinato disposto degli articoli 1, 3 e 4, relativamente ai quali la competenza per le diverse fasi procedimentali (individuazione, programmazione e realizzazione) è
suddivisa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri (ovvero il Ministero delegato) e gli enti competenti in via ordinaria, quali “amministrazioni, le aziende e gli enti pubblici, nonché le società
concessionarie di pubblici servizi ed ogni altro soggetto competente”, da porre in essere tramite un programma proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con il Presidente della Regione Calabria ed i sindaci dei comuni interessati, al Comitato di gestione del fondo.
È bene, altresì, mettere in evidenza che il D.L. 166/1989, nel dichiarare di preminente interesse nazionale lo sviluppo della città di , istituendo un apposito stanziamento finanziario Parte_1
e una specifica procedura di realizzazione degli interventi, accelerata e semplificata, certamente non ha escluso il da ogni rapporto giuridico discendente da questi ultimi. Pt_1
Ed invero, il Decreto Reggio (cfr. TAR Reggio Calabria, sentt. 4 ottobre 2018, n. 593; 28 marzo 2017
n. 255; 14 marzo 2017 n. 185; 10 febbraio 2017 n. 102), non “definisce un derogatorio assetto di
competenze tra amministrazione statale ed ente locale, bensì delinea un peculiare procedimento per
la realizzazione di opere di utilità pubblica”.
Tale procedimento, che è espressione del principio di leale collaborazione tra istituzioni, individua in capo al Sindaco - in quanto diretto conoscitore dei bisogni della comunità locale - la scelta dell'opera da realizzare con relativa quantificazione dei costi, e in capo allo Stato l'onere economico dell'intervento con conseguente potere di controllo sulla corretta utilizzazione dei fondi.
5 Non è, di contro, prevista nella legge 246/1989 alcuna deroga ai principi generali, né il conferimento di poteri straordinari al Sindaco relativamente alla aggiudicazione degli appalti ovvero alla esecuzione degli eventuali espropri.
Significativi sono, sul punto, gli approdi della Corte di Cassazione, che ha ritenuto, nell'ambito di giudizi di opposizione alla stima riguardanti procedimenti di espropriazione per pubblica utilità
finalizzata all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del D.L. 166/1989, che il
[...]
, come unico beneficiario dei predetti interventi, in quanto titolare del patrimonio Parte_1
edilizio da risanare e soggetto destinato ed acquistare la proprietà dei siti espropriati, è il solo soggetto legittimato passivo “senza che assuma rilievo, a tal fine, che i suddetti interventi siano qualificati
d'interesse nazionale, né che il sindaco possa procedere all'attività espropriativa quale ufficiale del
Governo, poiché, in assenza di espressa indicazione normativa, l'esercizio di tale potere non
comporta l'automatico insorgere dell'obbligo dello Stato di pagare le relative indennità ai soggetti
espropriati” (così Cass. n. 21113 e n. 21583 del 2014 e Cass. n. 21186 del 2016).
Ora, è pur vero che si tratta di decisioni emesse in giudizi di opposizione alla stima di beni espropriati,
ma è altrettanto vero che le pronunzie escludono la rilevanza della “delega” nei rapporti esterni dell'ente beneficiario degli stanziamenti statali (ovvero il , prevedendo solo un rapporto Pt_1
interno fra le amministrazioni, con un potere eventualmente “sostitutivo”.
Si legge ad es. nella motivazione della sentenza n. 21583 del 2014 che il beneficiario degli interventi per la cui realizzazione era stata disposta l'espropriazione “… era esclusivamente il in Pt_1
qualità di titolare del patrimonio edilizio da risanare, nonché di soggetto destinato ad acquistare la
proprietà delle aree sulle quali dovevano sorgere gli alloggi. Quanto poi all'imposizione delle spese
degl'interventi a carico del fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio, il tenore letterale
delle norme in esame, che si limitavano a prevedere lo "stanziamento" degl'importi necessari per
ciascun intervento (cfr. art. 1, comma 3 e art. 2, comma 3) e l'effettuazione delle spese "a valere sul
finanziamento accordato", senza disporre espressamente l'assunzione diretta delle relative
obbligazioni da parte dello Stato nei confronti dei terzi, consente di ravvisare nella fattispecie in
6 questione un rapporto di finanziamento, avente ad oggetto la somministrazione dei mezzi economici
necessari per la realizzazione delle opere, con la conseguente limitazione della responsabilità dello
Stato ai rapporti interni con il Comune…”.
Deve ritenersi, per l'effetto, che laddove le opere in ragione delle quali si instaura il contenzioso (che si tratti di espropriazione o, come nella specie, di appalto) siano state finanziate dallo Stato in esecuzione della Legge 246/1989, limitandosi tale rapporto alla responsabilità amministrativa e contabile dell'amministrazione locale nei rapporti interni con lo Stato rispetto all'utilizzo delle somme stanziate, non muti né la titolarità delle opere, che permangono in capo all'amministrazione
Comunale, né le responsabilità di questa e del Sindaco, ordinariamente connesse alla funzione di rappresentanza del né la legittimazione in caso di contenzioso. Pt_1
E poiché dalla disciplina del c.d. Decreto Reggio si evince l'insussistenza di un'autonoma soggettività
giuridica in capo al Sindaco quale funzionario delegato, l'impegno assunto nel caso in esame deve intendersi direttamente riconducibile al che è legittimato passivamente Parte_1
rispetto alla pretesa creditoria per cui è causa.
In altre parole, poiché secondo il D.L. n. 166/1989 il Sindaco n.q. non può qualificarsi come un soggetto diverso dall'ente territoriale che rappresenta, cioè come un autonomo centro di imputazione di interessi e soggettività giuridica, l'effettivo debitore va individuato nel . Parte_1
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva deve essere dunque respinta.
3. - Parimenti infondato è il motivo di opposizione incentrato sulla mancanza di un regolare impegno di spesa.
L'art. 191 del Testo Unico Enti locali (D. Lg.s 267/2000), rubricato “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese”, al primo comma, stabilisce “Gli enti locali possono effettuare
spese solo se sussiste l'impegno contabile sul competente programma del bilancio
di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5”. Al quarto comma prevede che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione
7 dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della
controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1,
lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito
la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso
possibili le singole prestazioni”
Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che “l'esigenza di prevedere la copertura economica
di qualunque spesa per la P.A. contraente è presupposto per la formazione di una valida volontà
negoziale dell'amministrazione” (si veda, ex multis, Cass. Civ. sent. 27
giugno 2019 n. 17358) sicchè “la delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista
in assenza di copertura finanziaria è nulla” ai sensi dell'art. 191 d. lgs. n. 267 del 2000 e l'
“invalidità di tale delibera e del contratto concluso sulla base della stessa”, cui si estende, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso “è rilevabile d'ufficio, anche in
appello, derivando dalla violazione di norme imperative” (così Cass. Civ. sent. 11giugno 2018 n.
15050; ord. 11 luglio 2017 n. 17056; sent. 17 luglio 2013 n. 17469; sent. 2
luglio 2008 n. 18144), e comporta l'esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligazione dell'ente pubblico in ordine alle spese assunte senza l'impegno di spesa.
Tale norma non è applicabile al caso di specie.
Invero, per espressa previsione di legge esiste una destinazione delle somme per gli interventi di cui al decreto Reggio e tali somme affluiscono nella contabilità speciale. In particolare, l'articolo 5 del decreto legge numero 166 del 1989 recita: “5. 1. Per la redazione dei progetti di massima ed esecutivi e per gli ulteriori servizi a supporto delle amministrazioni in fase di affidamento e realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, possono essere stipulate, anche a trattativa privata, convenzioni con imprese di servizi e/o professionisti singoli o associati.
Dette convenzioni devono, fra l'altro, prevedere le penali nel caso di mancata consegna dei progetti entro il termine stabilito, nonché nel caso di dimostrata inadeguatezza dei progetti stessi nel corso della esecuzione.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i
8 problemi delle aree urbane, vigila sull'attuazione del programma di cui al presente decreto e, nei casi in cui i soggetti competenti non provvedano nei termini prefissati, invita il soggetto inadempiente alla tempestiva esecuzione, assegnando al riguardo un congruo termine ed, in caso di persistenza nell'inadempimento interviene in via sostitutiva, direttamente o a mezzo di propri delegati, con i poteri di cui all'articolo 2, comma 4. 3. Le somme destinate alla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, nonché quelle in misura non superiore a lire 5 miliardi, necessarie alla copertura degli oneri di cui all'articolo 7, determinate in complessive lire 600 miliardi, ripartite in ragione di lire 170 miliardi nell'anno 1989, di lire 180
miliardi nel 1990 e di lire 250 miliardi nel 1991, affluiscono su una apposita contabilità speciale da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato in Roma, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata «Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della città di ». Parte_1
Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Ministro per i problemi delle aree urbane o dei suoi delegati e, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 1, dal sindaco del comune di
”. Parte_1
Ancora, l'art. 3 della legge numero 559 del 1993 recita: “3. Fondo per gli interventi nella città di
.
1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, del Parte_1
decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1989, n. 246, ivi comprese le disponibilità esistenti nella contabilità speciale istituita, ai sensi della medesima normativa, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata
«Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della città di », sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, Parte_1
per essere riassegnate ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro per i problemi delle aree urbane, sentito il sindaco del comune di Calabria, Pt_1
9 predispone un piano di riparto delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto legge n. 166 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989. 3. Per gli interventi di propria competenza, il Ministro per i problemi delle aree urbane può provvedere anche a mezzo di propri delegati titolari di pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante apposite aperture di credito, nei confronti delle quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello
Stato sui limiti di somma. I relativi ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e,
se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.”.
Dal complesso normativo si evince che le somme destinate agli interventi del Decreto Reggio
affluiscono in un'apposita contabilità speciale iscritta nei capitoli del bilancio statale.
Di conseguenza, non è possibile invocare l'art. 191 TUEL.
4. - Non c'è richiesta di interessi moratori da parte dell'ingiungente e il decreto emesso (oggetto di opposizione) riconosce i soli interessi, da intendersi ovviamente nella misura legale.
5. - Ne consegue, in ragione di quanto precede, che l'opposizione sia infondata e deve confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, che acquista efficacia esecutiva ex art. 653, comma 1, c.p.c. .
6. - Alla luce dell'esito del giudizio, le spese di lite (liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, e su successive modifiche) e tenuto conto dell'attività in concreto espletata, devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 455/2024 del 17.08.2024, che, per l'effetto, acquista efficacia esecutiva;
10 b) condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in €. 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza redatta e trasmessa alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data
20.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Luisa Sorrenti
11
II^ SEZIONE CIVILE
VERBALE ORDINANZA DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Del 20 ottobre 2025
Nella controversia avente R.G. 2501/2024
promossa da
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Palma Spataro Opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, signora C.F. CP_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliata in alla Via Frà Gesualdo Melacrinò, n° 24, P.IVA_2 Parte_1
presso e nello studio dell'avv. Michele Piluso Opposto
Visto il decreto del 17.9.2025, con cui è stata disposta la celebrazione dell'udienza ex art 127 ter, cpc;
preso atto che risulta il deposito tempestivo delle note scritte di entrambe le parti, in cui precisano le loro conclusioni come segue:
- Il procuratore dell'opponente: “accertare e dichiarare che la pretesa creditoria sottostante la
richiesta e concessione del decreto ingiuntivo opposto è illegittima per difetto di legittimazione
passiva dell'odierno opponente e, conseguentemente, disporne la revoca;
accertare e dichiarare la
nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 455/2024 e, per l'effetto, disporne la
revoca, per mancanza assoluta dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito richiesti
ex lege;
accertare e dichiarare, che il credito riportato nel decreto ingiuntivo n°455/2024 è
inesigibile, per violazione dell'art 191 del D.lgs. 267/2000 e per l'effetto disporne la revoca;
in via
subordinata, revocare il decreto ingiuntivo riducendo il quantum richiesto dall'opposto riportandolo
1 alla cifra che risulterà, eventualmente, provata e congrua;
in via ulteriormente subordinata,
accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, che l'Amministrazione
comunale non è tenuta al pagamento degli interessi moratori richiesti, delle spese legali e di ogni
altro accessorio di legge. (v. note di trattazione scritta depositate in data 16.10.2025).
Il procuratorie dell'opposto: “rigettare l'opposizione ivi formulata così confermando il decreto
opposto. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio” (v. note di trattazione scritta depositate
in data 17.10.2023).
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Luisa Sorrenti, in funzione di giudice onorario monocratico
Visto l'art 127 ter cpc
pronuncia SENTENZA come segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con decreto ingiuntivo n. 455/2024 del 17.08.2024, questo Tribunale ha ingiunto al
[...]
il pagamento in favore di della somma di €. € 26.000,00 quale mancata Parte_1 CP_1
corresponsione delle somme dovute dall'Ente, nell'ambito del progetto denominato “obiettivo occupazione”, progetto, finanziato con fondi del c.d Decreto Reggio (DL 08.05.1989, n° 166,
convertito in L. 246/1989), attraverso cui alcune imprese, avevano potuto assumere giovani lavoratori, per un periodo di 15 anni, beneficiando di un importo mensile garantito come contributo a fondo perduto pari a € 1.000,00 mensili;
oltre spese e onorari di procedura, con accessori
1.2 - Ha proposto opposizione il affidandosi ai seguenti motivi: 1) Parte_1
Carenza di legittimazione passiva del ”; 2) mancanza di regolare Parte_1
impegno di spesa ai sensi degli artt. 191 e 194 del TUEL.
Sul primo punto ha dedotto che titolare della procedura in esame fosse il Ministero delle Infrastrutture
per cui conto ha agito il sindaco quale Funzionario Delegato ex L. 246/1989.
Sul secondo punto ha precisato che l' art. 191 TUEL impone l'obbligo della preventiva copertura della spesa affinché possa legittimamente sorgere un obbligo in capo all'amministrazione pubblica e che
2 ingiungendo all' Ente di pagare le somme richieste, facendole gravare sulla contabilità del
[...]
, si causava l'insorgenza di un debito fuori bilancio;
ribadendo, altresì, che essendo Parte_1
la pretesa oggetto di causa stipulata nell'ambito degli interventi di cui all'art.3 del Decreto Reggio per i quali ". gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Ministro per i problemi delle aree urbane o dei suoi delegati...".
1.3 - Costituendosi in giudizio la ha richiamato i precedenti giurisprudenziali di questo CP_1
Tribunale che avevano confermato la legittimazione passiva del Parte_1
argomentando sul fatto che la Suprema Corte, aveva escluso che si potesse ravvisare, nella fattispecie in questione, un'assunzione diretta delle obbligazioni in capo al Ministero e quindi allo Stato nei confronti dei terzi, poiché il D.L. 166/1989 nel dichiarare di preminente interesse nazionale lo sviluppo della città di Reggio Calabria ed istituendo un apposito stanziamento finanziario e una specifica procedura di realizzazione degli interventi, accelerata e semplificata, non ha escluso il da ogni rapporto giuridico discendente da questi ultimi. Pt_1
Sulla seconda questione prospettata dall'opponente ha precisato che tutte le spese, relative agli appalti e i progetti del decreto , sono state finanziate dallo Stato e il finanziamento è confluito su Pt_1
un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato e collocato in un apposito capitolo di bilancio, il tutto con autonomia contabile ed amministrativa.. Sicché, nessun impegno e documento contabile di spesa sarebbe stato possibile registrare sul competente programma del bilancio di previsione del né si sarebbe potuta ottenere, l'attestazione Parte_1
della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, del TUEL, considerato che la copertura economica dell'intervento di che trattasi e delle relative spese, anche di natura legale è, in forza e in esecuzione dell'art. 2 della L. 5 luglio del 1989, n° 246 per il risanamento e lo sviluppo del
[...]
, a valere sul finanziamento accordato. Parte_1
Insisteva quindi per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
1.4. - Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., ritenendosi la causa di pronta soluzione in quanto vertente su questioni di diritto ed istruita con la sola documentazione in atti, la stessa è stata delegata per la
3 decisione ed introitata a seguito di ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.9.2025 che fissava l'odierna udienza.
Sono stati concessi alle parti tutti i termini a difesa sia per le note conclusive che per la partecipazione all'udienza a mezzo note scritte.
2. - Ciò premesso, esaminata preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, la stessa non è meritevole di accoglimento.
Orbene, ritiene il Giudicante che anche la presente controversia debba essere decisa in conformità
con l'orientamento prevalente adottato da questo Ufficio in altri procedimenti (di cognizione ma soprattutto nella materia delle opposizioni esecutive - una delle più recenti sent. 1135/2024) in cui si
è dibattuto della medesima tematica e che ha ricevuto l'avallo della Corte di Appello di Reggio
Calabria già con la sentenza n.774/2022 pubblicata il 23.09.2022.
Al riguardo, è opportuno effettuare una sintetica ricostruzione del quadro normativo sotteso all'esecuzione degli interventi di cui al D.L. 8 maggio 1989, n. 166, convertito in L. n. 246 del
1989 (“Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Calabria”, c.d. Pt_1
“Decreto Reggio”).
Il decreto in argomento ha, innanzitutto, dichiarato di preminente interesse nazionale il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di , nonché la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità Parte_1
dei relativi interventi;
ha, inoltre, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per i problemi delle aree urbane, per il perseguimento delle dichiarate finalità, uno specifico stanziamento finanziario, preponendo alla ripartizione ed utilizzazione dello stesso un apposito Comitato.
Lo stesso ha, ancora, previsto il perseguimento dell'obiettivo attraverso:
a) gli interventi urgenti, di cui all'art. 2, diretti al risanamento del patrimonio edilizio comunale, al completamento ed alla riqualificazione delle reti idriche e fognarie, alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale, all'ammodernamento ed alla realizzazione di impianti sportivi,
nonché di aree attrezzate a verde pubblico e per il tempo libero, in relazione ai quali è stato disposto
4 che “il sindaco della città di è autorizzato ad eseguire le opere necessarie, anche Parte_1
per lotti funzionali”, entro un determinato limite di spesa da prelevare dal fondo sopra citato, da porre in essere con la peculiare procedura “accelerata” descritta dallo stesso art. 2 (consistente, in sintesi nell'approvazione da parte del Consiglio comunale dell'elenco delle opere da realizzare, da trasmettere a cura del Sindaco al Ministro per i problemi delle aree urbane per la definizione dei relativi stanziamenti);
b) gli ulteriori interventi di cui al combinato disposto degli articoli 1, 3 e 4, relativamente ai quali la competenza per le diverse fasi procedimentali (individuazione, programmazione e realizzazione) è
suddivisa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri (ovvero il Ministero delegato) e gli enti competenti in via ordinaria, quali “amministrazioni, le aziende e gli enti pubblici, nonché le società
concessionarie di pubblici servizi ed ogni altro soggetto competente”, da porre in essere tramite un programma proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con il Presidente della Regione Calabria ed i sindaci dei comuni interessati, al Comitato di gestione del fondo.
È bene, altresì, mettere in evidenza che il D.L. 166/1989, nel dichiarare di preminente interesse nazionale lo sviluppo della città di , istituendo un apposito stanziamento finanziario Parte_1
e una specifica procedura di realizzazione degli interventi, accelerata e semplificata, certamente non ha escluso il da ogni rapporto giuridico discendente da questi ultimi. Pt_1
Ed invero, il Decreto Reggio (cfr. TAR Reggio Calabria, sentt. 4 ottobre 2018, n. 593; 28 marzo 2017
n. 255; 14 marzo 2017 n. 185; 10 febbraio 2017 n. 102), non “definisce un derogatorio assetto di
competenze tra amministrazione statale ed ente locale, bensì delinea un peculiare procedimento per
la realizzazione di opere di utilità pubblica”.
Tale procedimento, che è espressione del principio di leale collaborazione tra istituzioni, individua in capo al Sindaco - in quanto diretto conoscitore dei bisogni della comunità locale - la scelta dell'opera da realizzare con relativa quantificazione dei costi, e in capo allo Stato l'onere economico dell'intervento con conseguente potere di controllo sulla corretta utilizzazione dei fondi.
5 Non è, di contro, prevista nella legge 246/1989 alcuna deroga ai principi generali, né il conferimento di poteri straordinari al Sindaco relativamente alla aggiudicazione degli appalti ovvero alla esecuzione degli eventuali espropri.
Significativi sono, sul punto, gli approdi della Corte di Cassazione, che ha ritenuto, nell'ambito di giudizi di opposizione alla stima riguardanti procedimenti di espropriazione per pubblica utilità
finalizzata all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del D.L. 166/1989, che il
[...]
, come unico beneficiario dei predetti interventi, in quanto titolare del patrimonio Parte_1
edilizio da risanare e soggetto destinato ed acquistare la proprietà dei siti espropriati, è il solo soggetto legittimato passivo “senza che assuma rilievo, a tal fine, che i suddetti interventi siano qualificati
d'interesse nazionale, né che il sindaco possa procedere all'attività espropriativa quale ufficiale del
Governo, poiché, in assenza di espressa indicazione normativa, l'esercizio di tale potere non
comporta l'automatico insorgere dell'obbligo dello Stato di pagare le relative indennità ai soggetti
espropriati” (così Cass. n. 21113 e n. 21583 del 2014 e Cass. n. 21186 del 2016).
Ora, è pur vero che si tratta di decisioni emesse in giudizi di opposizione alla stima di beni espropriati,
ma è altrettanto vero che le pronunzie escludono la rilevanza della “delega” nei rapporti esterni dell'ente beneficiario degli stanziamenti statali (ovvero il , prevedendo solo un rapporto Pt_1
interno fra le amministrazioni, con un potere eventualmente “sostitutivo”.
Si legge ad es. nella motivazione della sentenza n. 21583 del 2014 che il beneficiario degli interventi per la cui realizzazione era stata disposta l'espropriazione “… era esclusivamente il in Pt_1
qualità di titolare del patrimonio edilizio da risanare, nonché di soggetto destinato ad acquistare la
proprietà delle aree sulle quali dovevano sorgere gli alloggi. Quanto poi all'imposizione delle spese
degl'interventi a carico del fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio, il tenore letterale
delle norme in esame, che si limitavano a prevedere lo "stanziamento" degl'importi necessari per
ciascun intervento (cfr. art. 1, comma 3 e art. 2, comma 3) e l'effettuazione delle spese "a valere sul
finanziamento accordato", senza disporre espressamente l'assunzione diretta delle relative
obbligazioni da parte dello Stato nei confronti dei terzi, consente di ravvisare nella fattispecie in
6 questione un rapporto di finanziamento, avente ad oggetto la somministrazione dei mezzi economici
necessari per la realizzazione delle opere, con la conseguente limitazione della responsabilità dello
Stato ai rapporti interni con il Comune…”.
Deve ritenersi, per l'effetto, che laddove le opere in ragione delle quali si instaura il contenzioso (che si tratti di espropriazione o, come nella specie, di appalto) siano state finanziate dallo Stato in esecuzione della Legge 246/1989, limitandosi tale rapporto alla responsabilità amministrativa e contabile dell'amministrazione locale nei rapporti interni con lo Stato rispetto all'utilizzo delle somme stanziate, non muti né la titolarità delle opere, che permangono in capo all'amministrazione
Comunale, né le responsabilità di questa e del Sindaco, ordinariamente connesse alla funzione di rappresentanza del né la legittimazione in caso di contenzioso. Pt_1
E poiché dalla disciplina del c.d. Decreto Reggio si evince l'insussistenza di un'autonoma soggettività
giuridica in capo al Sindaco quale funzionario delegato, l'impegno assunto nel caso in esame deve intendersi direttamente riconducibile al che è legittimato passivamente Parte_1
rispetto alla pretesa creditoria per cui è causa.
In altre parole, poiché secondo il D.L. n. 166/1989 il Sindaco n.q. non può qualificarsi come un soggetto diverso dall'ente territoriale che rappresenta, cioè come un autonomo centro di imputazione di interessi e soggettività giuridica, l'effettivo debitore va individuato nel . Parte_1
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva deve essere dunque respinta.
3. - Parimenti infondato è il motivo di opposizione incentrato sulla mancanza di un regolare impegno di spesa.
L'art. 191 del Testo Unico Enti locali (D. Lg.s 267/2000), rubricato “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese”, al primo comma, stabilisce “Gli enti locali possono effettuare
spese solo se sussiste l'impegno contabile sul competente programma del bilancio
di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5”. Al quarto comma prevede che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione
7 dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della
controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1,
lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito
la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso
possibili le singole prestazioni”
Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che “l'esigenza di prevedere la copertura economica
di qualunque spesa per la P.A. contraente è presupposto per la formazione di una valida volontà
negoziale dell'amministrazione” (si veda, ex multis, Cass. Civ. sent. 27
giugno 2019 n. 17358) sicchè “la delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista
in assenza di copertura finanziaria è nulla” ai sensi dell'art. 191 d. lgs. n. 267 del 2000 e l'
“invalidità di tale delibera e del contratto concluso sulla base della stessa”, cui si estende, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso “è rilevabile d'ufficio, anche in
appello, derivando dalla violazione di norme imperative” (così Cass. Civ. sent. 11giugno 2018 n.
15050; ord. 11 luglio 2017 n. 17056; sent. 17 luglio 2013 n. 17469; sent. 2
luglio 2008 n. 18144), e comporta l'esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligazione dell'ente pubblico in ordine alle spese assunte senza l'impegno di spesa.
Tale norma non è applicabile al caso di specie.
Invero, per espressa previsione di legge esiste una destinazione delle somme per gli interventi di cui al decreto Reggio e tali somme affluiscono nella contabilità speciale. In particolare, l'articolo 5 del decreto legge numero 166 del 1989 recita: “5. 1. Per la redazione dei progetti di massima ed esecutivi e per gli ulteriori servizi a supporto delle amministrazioni in fase di affidamento e realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, possono essere stipulate, anche a trattativa privata, convenzioni con imprese di servizi e/o professionisti singoli o associati.
Dette convenzioni devono, fra l'altro, prevedere le penali nel caso di mancata consegna dei progetti entro il termine stabilito, nonché nel caso di dimostrata inadeguatezza dei progetti stessi nel corso della esecuzione.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i
8 problemi delle aree urbane, vigila sull'attuazione del programma di cui al presente decreto e, nei casi in cui i soggetti competenti non provvedano nei termini prefissati, invita il soggetto inadempiente alla tempestiva esecuzione, assegnando al riguardo un congruo termine ed, in caso di persistenza nell'inadempimento interviene in via sostitutiva, direttamente o a mezzo di propri delegati, con i poteri di cui all'articolo 2, comma 4. 3. Le somme destinate alla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, nonché quelle in misura non superiore a lire 5 miliardi, necessarie alla copertura degli oneri di cui all'articolo 7, determinate in complessive lire 600 miliardi, ripartite in ragione di lire 170 miliardi nell'anno 1989, di lire 180
miliardi nel 1990 e di lire 250 miliardi nel 1991, affluiscono su una apposita contabilità speciale da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato in Roma, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata «Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della città di ». Parte_1
Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Ministro per i problemi delle aree urbane o dei suoi delegati e, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 1, dal sindaco del comune di
”. Parte_1
Ancora, l'art. 3 della legge numero 559 del 1993 recita: “3. Fondo per gli interventi nella città di
.
1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, comma 3, del Parte_1
decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1989, n. 246, ivi comprese le disponibilità esistenti nella contabilità speciale istituita, ai sensi della medesima normativa, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata
«Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della città di », sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, Parte_1
per essere riassegnate ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro per i problemi delle aree urbane, sentito il sindaco del comune di Calabria, Pt_1
9 predispone un piano di riparto delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto legge n. 166 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989. 3. Per gli interventi di propria competenza, il Ministro per i problemi delle aree urbane può provvedere anche a mezzo di propri delegati titolari di pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante apposite aperture di credito, nei confronti delle quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello
Stato sui limiti di somma. I relativi ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e,
se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.”.
Dal complesso normativo si evince che le somme destinate agli interventi del Decreto Reggio
affluiscono in un'apposita contabilità speciale iscritta nei capitoli del bilancio statale.
Di conseguenza, non è possibile invocare l'art. 191 TUEL.
4. - Non c'è richiesta di interessi moratori da parte dell'ingiungente e il decreto emesso (oggetto di opposizione) riconosce i soli interessi, da intendersi ovviamente nella misura legale.
5. - Ne consegue, in ragione di quanto precede, che l'opposizione sia infondata e deve confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, che acquista efficacia esecutiva ex art. 653, comma 1, c.p.c. .
6. - Alla luce dell'esito del giudizio, le spese di lite (liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, e su successive modifiche) e tenuto conto dell'attività in concreto espletata, devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 455/2024 del 17.08.2024, che, per l'effetto, acquista efficacia esecutiva;
10 b) condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in €. 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza redatta e trasmessa alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data
20.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Luisa Sorrenti
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