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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 5706/2023
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
Parte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. LILLO CONSUELO P.IVA_1
Parte attrice opponente
e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
CARRARO GIORDANO
Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“Nel merito:
- accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e dichiarare
nullo, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo opposto perché
infondato in fatto ed in diritto, e voglia altresì
- accertare le rispettive reciproche pretese sulla base dei contratti
intercorsi, dei pagamenti avvenuti e di ogni altra circostanza che
possa esser utile, anche operando le eventuali compensazioni, ed
accertando che nulla è più dovuto ad altro titolo ragione o pretesa
dall'opponente all'opposta; - accertare altresì l'inadempimento dell'opposta, e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento CP_2
della maggiore somma corrisposta dalla Parte_1
a terzi o comunque dei maggiori costi sostenuti dall'opponente
[...]
stessa per l'esecuzione delle opere non realizzate da Controparte_2
o da questa non eseguite a regola d'arte, oltre ai danni tutti
derivanti dal ritardo nella conclusione dei lavori del cantiere, anche
come accertati in corso di causa.
- rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta dall'opposta perché
del tutto infondata e generica o con altra statuizione
In via istruttoria: [… omissis …]”
per parte convenuta:
“In via preliminare : sia dichiarata la nullità della citazione e
conseguentemente sia dichiarata la tardività dell'opposizione con
conseguente definitività dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito : sia rigettata l'opposizione e confermato integralmente il
Decreto Ingiuntivo n.2037/2023 del Tribunale di Padova del 16/08/2023
R.G.N.4044/2023.
Sia rigettata ogni ulteriore domanda di parte opponente con
riferimento a entrambi i cantieri e sia esclusa qualsiasi pretesa
compensazione.
Nel merito in via riconvenzionale : accertato il grave inadempimento
da parte di del preliminare sottoscritto Parte_1
nel giugno 2020 ne sia dichiarata la risoluzione e sia la medesima
condannata a risarcire il danno patrimoniale Controparte_1
corrispondente alla differenza tra il prezzo pattuito per l'acquisto e
il ricavato della vendita di quantificabile in non meno di euro
80.000,00 o in altro importo da determinarsi in seguito
all'espletamento di CTU;
pag. 2/19 sia accertato e riconosciuto in favore di Controparte_1
l'ulteriore credito per il corrispettivo dei lavori extra capitolato
eseguiti nel cantiere di Via Appia Monterosso Carabinieri, pari a
circa €.7.500,00 oltre interessi nella misura di cui al D.Lgs. 2002
n.231, dal 30 giugno 2022 al saldo effettivo o in altro importo da
determinarsi in apposita CTU;
sia accertato e riconosciuto in favore di il credito Controparte_1
per il corrispettivo dei lavori eseguiti nel cantiere di Via
Carabinieri, pari a circa €.32.500,00 oltre interessi nella misura di
cui al D.Lgs. 2002 n.231, dal 30 giugno 2022 al saldo effettivo o in
altro importo da determinarsi in apposita CTU.
In denegata ipotesi di riconoscimento di crediti a favore di
sia attuata la compensazione nella misura dovuta. Parte_1
Con integrale vittoria di spese e compensi di giudizio.
ISTANZE ISTRUTTORIE: [… omissis …]”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 9 ottobre 2023,
Parte_1
proponeva tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 2037/2023, emesso dal Tribunale di Padova in data 16/08/2023, con cui si ingiungeva all'attrice opponente di pagare in favore della Controparte_2
l'importo di € 70.000,00 oltre interessi e spese.
*
Quanto al d.i. opposto, nel proprio ricorso allegava di CP_2
aver eseguito, su incarico della opere in Parte_1
subappalto presso un cantiere sito in Abano Terme, Via Appia
Monterosso.
pag. 3/19 Il totale delle opere commissionate dall'attrice (grezzo avanzato e finiture) ed eseguite dalla convenuta opposta era pari ad €
185.000,00.
L'ingiunzione ottenuta da riguardava il saldo della CP_2
fattura n. 42 del 4.11.2022 (emessa per totali € 100.000,00), solo parzialmente onorata da e con un residuo Parte_1
dovuto di € 70.000,00.
La causale della fattura era la seguente:
*
Le ragioni dell'opposizione proposta da Parte_1
sono le seguenti:
Con
- l'attrice opponente contesta di dover versare alla un ulteriore importo per “rifiniture non pattuite e non realizzate”
(punti 7 e 8 narrativa attorea) sul cantiere di via Appia
Monterosso;
- eccepisce l'esistenza di un controcredito derivante dall'inadempimento di nell'esecuzione dell'appalto CP_2
riguardante il diverso cantiere di Abano Terme, Via dei
Carabinieri, con danno patito da che Parte_1
chiede di porre in compensazione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta opposta chiedendo il via preliminare la declaratoria di CP_2
nullità della citazione;
chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione con conferma del d.i. opposto.
In via riconvenzionale la convenuta avanzava tre domande:
pag. 4/19 - domanda di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'attrice opponente rispetto agli accordi presi Parte_1
con un contratto preliminare di vendita immobiliare del giugno
2020;
- accertamento e condanna per un ulteriore credito per opere eseguite nel cantiere di Via Appia Monterosso;
- accertamento e condanna per il compenso vantato da
[...]
per opere eseguite in un distinto cantiere, sito in CP_3
Via Carabinieri.
Il decreto ingiuntivo era munito della provvisoria esecutività; la causa veniva istruita solo documentalmente e passa ora in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*
1. eccezione di nullità della citazione;
L'eccezione preliminare proposta dalla parte convenuta (volta alla dichiarazione di nullità della citazione introduttiva) è infondata.
Le difese dell'attrice opponente sono chiare e hanno consentito alla controparte di prendere posizione e a questo giudice di delibare già
l'istanza del 648 c.p.c.; la genericità di alcune questioni, invece,
verrà valorizzata nel prosieguo ma non può condurre alla nullità
dell'atto introduttivo.
*
2. primo motivo di opposizione;
cantiere di Via Appia Monterosso
2.1. La prima ragione di opposizione fatta valere dalla ditta predica che per il cantiere di via Appia Monterosso le Parte_1
parti avessero pattuito unicamente opere per un controvalore di €
150.000,00 (cfr. paragrafo 6 citazione pag. 5).
Contesta quindi che per tale cantiere vi sia mai stato accordo per
Con l'esecuzione di ulteriori opere e finiture (che invece indica fin pag. 5/19 dal monitorio come dovute, accordate ed eseguite e pari ad €
35.000,00).
A tale minor importo dovuto di € 150.000,00, secondo l'attrice, andava poi aggiunto l'importo dell'ulteriore accordo per opere commissionate da alla presso l'cantiere di via Carabinieri, Parte_1 CP_2
per ulteriori € 55.000,00.
Quindi, sempre secondo l'impostazione attorea, la ditta CP_1
era stata incaricata di eseguire opere per totali € 205.000,00
[...]
(per i due cantieri citati); l'attrice sostiene di aver già pagato alla convenuta subappaltatrice € 140.000,00 complessivi.
L'attrice contesta di dover versare alcunché in aggiunta, avendo invece riportato danni per un controvalore di:
- € 54.000,00 quale somma pagata a tale ditta ZA EL
per concludere i lavori di Via Carabinieri non completati da
Con ;
- € 20.000,00 quali costi sostenuti da con la propria Parte_1
impresa per ripristinare opere mal eseguite da;
CP_2
- danni indeterminati per la vicenda del preliminare di vendita
. Parte_2
*
2.2. Venendo alle ragioni di credito del solo cantiere di Via Appia
Monterosso (unico oggetto del d.i.) basandosi sulle allegazioni delle parti, emerge che:
- nel ricorso per d.i. Man Generale indica l'ammontare delle opere edili eseguite in cantiere, al grezzo e finiture per totali €
185.000,00 oltre iva;
- secondo Man Generale la committente ha pagato il Parte_1
minor importo di € 115.000,00 lasciando parzialmente impagata pag. 6/19 l'ultima fattura emessa, residuando pertanto un credito di euro
70.000,00 oltre agli interessi moratori;
- la fattura n. 42/2022 della emessa il 4.11.2022 e CP_2
attivata con il d.i., riporta in causale il saldo per l'esecuzione di opere al grezzo avanzato e finiture presso il cantiere di Via Monterosso;
- in comparsa di costituzione precisa che € 70.000,00 CP_2
chiesti in pagamento col d.i. (come residui dovuto sulla fattura
42/2022) sono composti per € 35.000 per lavori in capitolato e €
35.000 per i lavori extra contratto.
*
2.3. Per tale cantiere non vi è dubbio che le parti avevano concordato l'esecuzione di opere per € 150.000,00 al grezzo avanzato, sia alla luce delle difese della sia da come emerge dal contratto Parte_1
dimesso al doc. 3 attrice . Parte_1
Come visto, la subcommittente contesta invece che via sia Parte_1
mai stata alcuna pattuizione ed esecuzione delle opere di finitura da
Con parte di .
La prova in merito all'esistenza del titolo fondante il credito qui recriminato va resa dalla creditrice convenuta opposta e nel caso di specie è stata raggiunta.
*
2.4. Gli elementi che confermano l'avvenuta pattuizione ed esecuzione di opere aggiuntive di finitura sono i seguenti.
Con La fattura n. 42/2022 (oggetto de d.i.) ed emessa da nel novembre del 2022 con la causale sopra ricordata (saldo per lavori al grezzo avanzato e finiture per il cantiere di Via Appia Monterosso) non è
stata contestata dalla con la pec del 19 giugno 2023 Parte_1
Con inviata da a (doc. 9 attrice). Parte_1 pag. 7/19 In tale Pec:
- contesta la cattiva esecuzione di alcune opere Parte_1
Con eseguite da presso il diverso cantiere di Via Dei
Carabinieri;
- EL ritiene che tutte le somme versate, a vario titolo,
a mani della debbano essere imputate (ex post) CP_2
unicamente al cantiere di Via Appia Monterosso;
- non si contesta che la ditta avrebbe eseguito CP_2
presso Via Monterosso opere al grezzo e finiture per un importo inferiore rispetto a quanto richiesto con la fattura 42/2022 in contestazione;
- viene solo indicato che nel cantiere di Via Appia Monterosso vi sarebbero generici “lavori non eseguiti a regola d'arte” senza diversa indicazione di quali sarebbero le opere viziate.
La missiva assume quindi valore di riconoscimento stragiudiziale del
Con diritto di credito attivato da con il d.i. per quanto riguarda il saldo delle opere del cantiere di Via Appia Monterosso.
*
2.5. Quanto invece al comportamento processuale dell'attrice opponente, si rileva che al doc. 1 dimesso da con la CP_2
costituzione in giudizio vengono elencate le opere di finitura extra capitolato eseguite dalla stessa società nel cantiere di Via Appia
Monterosso.
In prima memoria parte attrice opponente non ha contestato Parte_1
efficacemente la mancata o cattiva esecuzione di tali lavorazioni, né
indica con chiarezza quali e quante opere di tale cantiere avrebbe eseguito direttamente o tramite la Nova Edil.
Quindi, nemmeno dagli atti e documenti di causa emerge una precisa,
specifica e circostanziata contestazione di quali e quante opere di pag. 8/19 Con finitura (tra quelle indicate al doc. 1 Generale) presso il cantiere di Via Appia Monterosso non abbia eseguito la convenuta-
opposta.
Non soccorre a tal fine nemmeno la fattura della Nuova Edil di cui al doc. 4 attoreo che non può essere valorizzata: l'importo è di soli €
4.000,00, la causale invece è generica perché che non precisa di quali lavori si stia parlando e a quale immobile facciano riferimento tali opere, tra le 4 unità tutte oggetto di cantiere in via Appia
Monterosso.
Per tali ragioni il primo motivo di opposizione è infondato.
*
3 secondo motivo di opposizione;
il cantiere di Via Carabinieri.
3.1. Al doc. 6 dell'attrice è presente il contratto di subappalto tra
Con la committente e l'appaltatrice relativamente al Parte_1
cantiere di Via Carabinieri per l'edificazione di una bifamiliare al grezzo e un controvalore totale delle opere di € 55.000,00.
In citazione lamenta che abbia eseguito “non Parte_1 CP_2
a regola d'arte” solo alcuni lavori preliminari alla costruzione
(platea, parte del cappotto e della muratura perimetrale), salvo poi abbandonare cantiere e committente senza preavviso senza aver completato le opere commissionate.
Con L'attrice lamenta che l'inadempimento della appaltatrice abbia quindi generato, a cascata, un contenzioso con il promissario acquirente (producendo al doc. 7 attrice una pec del 22.2.2023 del difensore di ove si chiede alla il Controparte_4 Parte_1
pagamento del doppio della caparra versata dallo stesso).
Il motivo di opposizione in esame si intreccia con alcune delle voci di credito azionate in via riconvenzionale dalla che CP_2
chiede in pagamento:
pag. 9/19 - € 15.000 ancora dovuti quale corrispettivo delle opere eseguite col secondo contratto (€ 55.000 totale pattuito in contratto, da cui decurtare € 35.000 già pagati come da fatture n. 29/2021 e
28/2022 presenti al doc. 5 attrice ed € 5.000 da decurtare per lavori indicati in capitolato ma non eseguiti);
- € 15.000,00 per lavorazioni extra capitolato (getto di magrone e platea) per le quali avrebbe fornito mano d'opera, attrezzature specifiche e il noleggio dei mezzi necessari;
- € 2.500,00 per lavorazioni ulteriori extra contratto
(assemblaggio cassonetti, tapparelle motorizzate e guide di scorrimento).
*
3.2. Va ora verificato quali e quante lavorazioni abbia eseguito
[...]
in Via Carabinieri, per poi verificare l'eccezione di Controparte_2
inadempimento formulata da . Parte_1
Man Generale allega di aver eseguito € 50.000,00 di opere da contratto, con esclusione di mano d'opera per la posa della fognatura e per la muretta principale, la posa delle tegole sul tetto e delle betonelle all'ingresso (decurtando quindi € 5.000,00 di non eseguito rispetto all'iniziale importo dell'appalto di € 55.000,00).
Le opere extra-contratto che Man deduce di aver eseguito sono le seguenti:
- getto di magrone e platea, mano d'opera, attrezzature specifiche e noleggio dei mezzi, per € 15.000;
- assemblaggio dei cassonetti, delle tapparelle motorizzate e guide di scorrimento per le finestre con mano d'opera aggiuntiva per € 2.500,00.
La difesa di invece predica: Parte_1
pag. 10/19 - mancata esecuzione di alcune opere in cantiere (l'attrice riconosce come eseguite solo platea, cappotto e muratura perimetrale al paragrafo 10 della citazione);
- presenza di vizi nelle opere eseguite.
*
Con
3.3. Quanto alla consistenza delle opere eseguite da presso via
Carabinieri (da contratto ed extra contratto) la parte convenuta opposta ha prodotto fotografie dello stato di avanzamento lavori delle
Con opere (in tesi curate dalla stessa ) ossia i seguenti documenti:
- all. 3 (depositato con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.)
fotografie della fase di edificazione di fondazioni e platea;
- all. 10 (seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.) foto delle fasi di lavorazione che dalla platea hanno portato ai pilastri e successivamente alle murature perimetrali ed ai solai orizzontali;
- all. 11 foto della realizzata copertura inclinata, guaina isolante compresa.
Ha poi allegato DDT e fattura del noleggio dei casseri e materiali speciali per il lavoro extra contratto della platea nel cantiere di
Via Carabinieri (All.12).
Con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'attrice opponente ha genericamente contestato che le fotografie non Parte_1
sarebbero dimostrative dello stato dei luoghi.
Il Tribunale ritiene che abbia edificato le opere di cui CP_2
oggi chiede il pagamento sulla base delle seguenti considerazioni.
In primo luogo, si esclude la possibilità di ammettere un accertamento tecnico d'ufficio sul tema che qui occupa in quanto la documentazione in atti è di tale portata che ogni verifica sarebbe, in buona sostanza, una verifica sulle solo fotografie.
pag. 11/19 Non vi è contabilità di cantiere o altri documenti tecnici che indichino con chiarezza quantità e qualità delle lavorazioni.
Si deve però valorizzare quanto segue.
Nella comunicazione doc. 9 attoreo (missiva stragiudiziale tra le parti) in merito al cantiere di Via Carabinieri Parte_3
afferma:
Ebbene quivi afferma di aver sistemato i muri (non in Parte_1
bolla) nonché sistemato la pendenza di pareti, muretti, tetto e muri perimetrali.
Se un imprenditore afferma di aver sistemato qualcosa, ciò significa che tali opere, in precedenza, erano state già edificate dalla
[...]
(e se la sistemazione arriva sino alla pendenza del tetto CP_2
allora significa che il precedente imprenditore aveva edificato l'immobile sino alla copertura, come detto dalla convenuta e documentato in foto).
Che nel cantiere, poi, vi fosse qualcosa di incompiuto è riconosciuto
Con dalla stessa convenuta opposta come sopra ricordato, che ha già
decurtato € 5.000,00 dal complessivo pattuito per l'appalto.
In conclusione, dall'istruttoria processuale è emerso che le opere eseguite da corrispondono per consistenza ed entità a CP_2
quelle chiese in pagamento in via riconvenzionale, di cui poi si dirà.
*
3.4. Per quanto riguarda invece la diversa eccezione attorea di presenza di vizi, le contestazioni di opere mal eseguite sono state formulate al doc. 9 attoreo (la già citata pec della Parte_1
del 19 giugno 2023).
[...] pag. 12/19 Sin dalla costituzione in giudizio ha eccepito la CP_2
decadenza ex art. 1667 c.c. della committente dalla domanda di garanzia per tardività di tale denuncia.
L'eccezione è fondata, nel senso che è Parte_1
decaduta dalla possibilità di proporre l'azione di garanzia ed i tipici rimedi previsti dall'art. 1668 c.c., ivi inclusa la riduzione del prezzo.
Nel caso in esame il committente ha eccepito Parte_1
l'esistenza di alcuni vizi alle lavorazioni al fine di chiedere la condanna della alla riduzione del prezzo ed al CP_2
risarcimento degli esborsi ulteriori che (in tesi) avrebbe Parte_1
sostenuto per porre rimedio ai vizi, ossia le somme pagate alla ditta
ZA.
La domanda di garanzia così formulata, però, deve rispettare i termini di decadenza del terzo comma dell'art. 1667 c.c. stabiliti per la denuncia del vizio.
Con Con la comparsa di costituzione afferma di aver consegnato le opere di Via Carabinieri nel giugno del 2022; eccepisce che la prima denuncia dei pretesi vizi da parte di è del giugno 2023 Parte_1
(doc. 9 attoreo) nonostante da tempo la committente conoscesse lo stato del cantiere e lo avesse anche (in tesi) modificato per completare i lavori.
A tale obiezione nulla ha replicato pur Parte_1
gravato del relativo onere (secondo Cass. 10579/2012 allorché
l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati,
costituendo tale denuncia una condizione dell'azione).
pag. 13/19 La domanda di garanzia proposta da va quindi rigettata per Parte_1
intervenuta decadenza stante la tardiva denuncia dei vizi;
l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata anche sotto questo profilo.
*
4. le domande riconvenzionali proposte dalla;
Controparte_2
Con
4.1. Le domande proposte dalla convenuta opposta in via riconvenzionale sono le seguenti:
- risoluzione del preliminare del giugno 2020 per fatto e colpa di e condanna della stessa a risarcire a Parte_1 CP_1
il danno patrimoniale corrispondente alla differenza tra il
[...]
prezzo pattuito per l'acquisto e il ricavato della vendita di quantificabile (€ 80.000,00);
- condanna dell'attrice al pagamento dell'ulteriore credito per il corrispettivo dei lavori extra capitolato eseguiti nel cantiere di Via Appia Monterosso, pari a circa € 7.500,00;
- condanna dell'attrice per il pagamento del credito per il corrispettivo dei lavori eseguiti nel cantiere di Via
Carabinieri, pari a circa €.32.500,00.
*
4.2. Quanto alla prima domanda, relativa al preliminare di vendita dimesso al doc. 3 da parte attrice-opponente, la stessa è infondata.
L'art. 9 del contratto prevedeva che il definitivo di trasferimento immobiliare venisse concluso “entro e non oltre il marzo 2021”.
Pacificamente il passaggio non è avvenuto.
La tesi di Man Generale è che l'attrice si sia resa Parte_1
inadempiente a tale obbligo, per aver invece ceduto a terzi (tale
) il bene promesso in vendita alla convenuta. Per_1
pag. 14/19 La tesi di predica che le parti fossero d'accordo nel Parte_1
modificare gli iniziali accordi, facoltà peraltro prevista all'art. 9
comma 2 del contratto;
quindi concordemente il contratto preliminare avrebbe acquisito unicamente natura di contratto di appalto, nel senso che era libero di vendere a terzi l'unità promessa in Parte_1
vendita e sarebbe stato retribuito per le opere eseguite. CP_2
La tesi di è fondata e la riconvenzionale in esame va Parte_1
rigettata.
*
Con
4.3. In primo luogo, non è stato dedotto dalla quando è avvenuto il passaggio di proprietà – . Parte_1 Per_1
A pag. 4 della comparsa la convenuta-opposta si limita a dedurre genericamente che il bene promesso in vendita venne ceduto a terzi
“nella primavera del 2021”; ciò equivale a dire che il bene è stato venduto successivamente al 21 marzo 2021.
Il che implica che il bene è stato venduto a terzi successivamente alla scadenza del termine del marzo 2021, pattuito tra le parti all'art. 9.
Sotto questo primo profilo, quindi, la stessa allegazione del comportamento di (ritenuto inadempiente da Parte_1 CP_2
non appare convincente e non configura nemmeno un chiaro
“inadempimento” agli accordi sottoscritti, perché la cessione del bene immobile al è avvenuta a termine scaduto e l'art. 9 del Per_1
contratto, come si dirà, consentiva alle parti di modificare le reciproche obbligazioni e consentiva alla di cedere Parte_1
liberamente il bene a terzi.
Emerge poi dagli atti che già nei primi giorni dell'aprile del 2021
emetteva la fattura n. 14/2021 del 12.4.2021 (cfr. doc. 5 CP_2
attrice-opponente); quindi la convenuta, pochi giorni dopo la scena pag. 15/19 del termine dell'art. 9 del contratto, non si lamentò della mancata cessione dell'immobile entro il termine pattuito e invece chiese il pagamento delle opere eseguite nel cantiere di via Appia Monterosso.
Con Non risultano nel medesimo periodo contestazioni, lettere della o richieste di risarcimento, né sono presenti in atti missive di invito a contrarre o invito a presentarsi dal notaio per il trasferimento.
Con Anche nella lettera di messa in mora del difensore della di cui al doc. 5 monitorio nulla viene indicato.
Da questi elementi indiziari, univocamente valorizzati l'uno con l'altro, risulta che tra le parti sono intercorsi accordi per cui venne meno il reciproco interesse al trasferimento dell'immobile promesso in vendita, optando invece per il regolare pagamento delle opere appaltate in armonia con le facoltà contrattualmente previste.
Non ha fondamento l'affermazione di pag. 5 della comparsa ove Man
deduce che un accordo simile avrebbe dovuto rivestire forma “solenne”
perché risolutivo del preliminare.
All'art. 9 del contratto è stato previsto:
L'andamento dei fatti, per come sopra ricostruito dal Tribunale, altro non è che il verificarsi dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo citato.
A fronte della mancata stipula del definitivo di vendita (primo comma), le parti hanno proceduto nell'appalto con esecuzione di opere e pagamento del loro controvalore (secondo comma).
pag. 16/19 Pertanto lo svolgimento dei fatti costituisce pur sempre realizzazione del condiviso programma contrattuale e non richiedeva alcun diverso atto scritto.
La riconvenzionale va rigettata.
*
Con
4.4. Con la seconda riconvenzionale, chiede la condanna dell'attrice al pagamento dell'ulteriore credito per il corrispettivo dei lavori extra capitolato eseguiti nel cantiere di Via Appia
Monterosso, pari a circa € 7.500,00.
La domanda è fondata per le ragioni sopra esposte al paragrafo 2.5.
ove si è chiarito che a fronte delle allegazioni di quali e quante lavorazioni extra capitolato si stesse parlando (con richiamo
Con all'elenco di cui al doc. 1 ), l'attrice non ha Parte_1
efficacemente contestato l'esecuzione di tali opere.
*
Con
4.5. La terza riconvenzionale proposta da chiede la condanna dell'attrice al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti nel cantiere di Via Carabinieri, pari a circa € 32.500,00.
La domanda va accolta richiamando le motivazioni esposte al paragrafo
3 della sentenza.
*
5. I conteggi finali
In conclusione, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
La condanna dell'attrice per le somme chieste a titolo di compenso in via riconvenzionale ammonta ad € 40.000,00 oltre iva di legge, che va maggiorata degli interessi al saggio ex art. 1284 co. 4 c.c. a decorrere dalla data della domanda (deposito della comparsa di costituzione 2.1.2024) al saldo, non rinvenendosi precedenti richieste pag. 17/19 di pagamento per queste somme (la missiva del 22.6.2022 non indica le voci di corrispettivo oggetto della riconvenzionale) e non essendo il credito liquido, non risultando fatture già emesse per queste opere
(non opera quindi la mora ex re).
*
Alla luce della reciproca soccombenza (Man ha visto rigettata la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale) le spese di lite dell'opposizione possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. conferma il d.i. opposto n. 2037/2023 e lo dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
3. condanna l'attrice opponente a pagare in favore della convenuta opposta € € 40.000,00 oltre iva di legge, oltre interessi al saggio ex art. 1284 co. 4 c.c. dal 2.1.2024 al saldo;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così in data 13.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 18/19 pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 5706/2023
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
Parte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. LILLO CONSUELO P.IVA_1
Parte attrice opponente
e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
CARRARO GIORDANO
Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“Nel merito:
- accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e dichiarare
nullo, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo opposto perché
infondato in fatto ed in diritto, e voglia altresì
- accertare le rispettive reciproche pretese sulla base dei contratti
intercorsi, dei pagamenti avvenuti e di ogni altra circostanza che
possa esser utile, anche operando le eventuali compensazioni, ed
accertando che nulla è più dovuto ad altro titolo ragione o pretesa
dall'opponente all'opposta; - accertare altresì l'inadempimento dell'opposta, e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento CP_2
della maggiore somma corrisposta dalla Parte_1
a terzi o comunque dei maggiori costi sostenuti dall'opponente
[...]
stessa per l'esecuzione delle opere non realizzate da Controparte_2
o da questa non eseguite a regola d'arte, oltre ai danni tutti
derivanti dal ritardo nella conclusione dei lavori del cantiere, anche
come accertati in corso di causa.
- rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta dall'opposta perché
del tutto infondata e generica o con altra statuizione
In via istruttoria: [… omissis …]”
per parte convenuta:
“In via preliminare : sia dichiarata la nullità della citazione e
conseguentemente sia dichiarata la tardività dell'opposizione con
conseguente definitività dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito : sia rigettata l'opposizione e confermato integralmente il
Decreto Ingiuntivo n.2037/2023 del Tribunale di Padova del 16/08/2023
R.G.N.4044/2023.
Sia rigettata ogni ulteriore domanda di parte opponente con
riferimento a entrambi i cantieri e sia esclusa qualsiasi pretesa
compensazione.
Nel merito in via riconvenzionale : accertato il grave inadempimento
da parte di del preliminare sottoscritto Parte_1
nel giugno 2020 ne sia dichiarata la risoluzione e sia la medesima
condannata a risarcire il danno patrimoniale Controparte_1
corrispondente alla differenza tra il prezzo pattuito per l'acquisto e
il ricavato della vendita di quantificabile in non meno di euro
80.000,00 o in altro importo da determinarsi in seguito
all'espletamento di CTU;
pag. 2/19 sia accertato e riconosciuto in favore di Controparte_1
l'ulteriore credito per il corrispettivo dei lavori extra capitolato
eseguiti nel cantiere di Via Appia Monterosso Carabinieri, pari a
circa €.7.500,00 oltre interessi nella misura di cui al D.Lgs. 2002
n.231, dal 30 giugno 2022 al saldo effettivo o in altro importo da
determinarsi in apposita CTU;
sia accertato e riconosciuto in favore di il credito Controparte_1
per il corrispettivo dei lavori eseguiti nel cantiere di Via
Carabinieri, pari a circa €.32.500,00 oltre interessi nella misura di
cui al D.Lgs. 2002 n.231, dal 30 giugno 2022 al saldo effettivo o in
altro importo da determinarsi in apposita CTU.
In denegata ipotesi di riconoscimento di crediti a favore di
sia attuata la compensazione nella misura dovuta. Parte_1
Con integrale vittoria di spese e compensi di giudizio.
ISTANZE ISTRUTTORIE: [… omissis …]”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 9 ottobre 2023,
Parte_1
proponeva tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 2037/2023, emesso dal Tribunale di Padova in data 16/08/2023, con cui si ingiungeva all'attrice opponente di pagare in favore della Controparte_2
l'importo di € 70.000,00 oltre interessi e spese.
*
Quanto al d.i. opposto, nel proprio ricorso allegava di CP_2
aver eseguito, su incarico della opere in Parte_1
subappalto presso un cantiere sito in Abano Terme, Via Appia
Monterosso.
pag. 3/19 Il totale delle opere commissionate dall'attrice (grezzo avanzato e finiture) ed eseguite dalla convenuta opposta era pari ad €
185.000,00.
L'ingiunzione ottenuta da riguardava il saldo della CP_2
fattura n. 42 del 4.11.2022 (emessa per totali € 100.000,00), solo parzialmente onorata da e con un residuo Parte_1
dovuto di € 70.000,00.
La causale della fattura era la seguente:
*
Le ragioni dell'opposizione proposta da Parte_1
sono le seguenti:
Con
- l'attrice opponente contesta di dover versare alla un ulteriore importo per “rifiniture non pattuite e non realizzate”
(punti 7 e 8 narrativa attorea) sul cantiere di via Appia
Monterosso;
- eccepisce l'esistenza di un controcredito derivante dall'inadempimento di nell'esecuzione dell'appalto CP_2
riguardante il diverso cantiere di Abano Terme, Via dei
Carabinieri, con danno patito da che Parte_1
chiede di porre in compensazione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta opposta chiedendo il via preliminare la declaratoria di CP_2
nullità della citazione;
chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione con conferma del d.i. opposto.
In via riconvenzionale la convenuta avanzava tre domande:
pag. 4/19 - domanda di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'attrice opponente rispetto agli accordi presi Parte_1
con un contratto preliminare di vendita immobiliare del giugno
2020;
- accertamento e condanna per un ulteriore credito per opere eseguite nel cantiere di Via Appia Monterosso;
- accertamento e condanna per il compenso vantato da
[...]
per opere eseguite in un distinto cantiere, sito in CP_3
Via Carabinieri.
Il decreto ingiuntivo era munito della provvisoria esecutività; la causa veniva istruita solo documentalmente e passa ora in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*
1. eccezione di nullità della citazione;
L'eccezione preliminare proposta dalla parte convenuta (volta alla dichiarazione di nullità della citazione introduttiva) è infondata.
Le difese dell'attrice opponente sono chiare e hanno consentito alla controparte di prendere posizione e a questo giudice di delibare già
l'istanza del 648 c.p.c.; la genericità di alcune questioni, invece,
verrà valorizzata nel prosieguo ma non può condurre alla nullità
dell'atto introduttivo.
*
2. primo motivo di opposizione;
cantiere di Via Appia Monterosso
2.1. La prima ragione di opposizione fatta valere dalla ditta predica che per il cantiere di via Appia Monterosso le Parte_1
parti avessero pattuito unicamente opere per un controvalore di €
150.000,00 (cfr. paragrafo 6 citazione pag. 5).
Contesta quindi che per tale cantiere vi sia mai stato accordo per
Con l'esecuzione di ulteriori opere e finiture (che invece indica fin pag. 5/19 dal monitorio come dovute, accordate ed eseguite e pari ad €
35.000,00).
A tale minor importo dovuto di € 150.000,00, secondo l'attrice, andava poi aggiunto l'importo dell'ulteriore accordo per opere commissionate da alla presso l'cantiere di via Carabinieri, Parte_1 CP_2
per ulteriori € 55.000,00.
Quindi, sempre secondo l'impostazione attorea, la ditta CP_1
era stata incaricata di eseguire opere per totali € 205.000,00
[...]
(per i due cantieri citati); l'attrice sostiene di aver già pagato alla convenuta subappaltatrice € 140.000,00 complessivi.
L'attrice contesta di dover versare alcunché in aggiunta, avendo invece riportato danni per un controvalore di:
- € 54.000,00 quale somma pagata a tale ditta ZA EL
per concludere i lavori di Via Carabinieri non completati da
Con ;
- € 20.000,00 quali costi sostenuti da con la propria Parte_1
impresa per ripristinare opere mal eseguite da;
CP_2
- danni indeterminati per la vicenda del preliminare di vendita
. Parte_2
*
2.2. Venendo alle ragioni di credito del solo cantiere di Via Appia
Monterosso (unico oggetto del d.i.) basandosi sulle allegazioni delle parti, emerge che:
- nel ricorso per d.i. Man Generale indica l'ammontare delle opere edili eseguite in cantiere, al grezzo e finiture per totali €
185.000,00 oltre iva;
- secondo Man Generale la committente ha pagato il Parte_1
minor importo di € 115.000,00 lasciando parzialmente impagata pag. 6/19 l'ultima fattura emessa, residuando pertanto un credito di euro
70.000,00 oltre agli interessi moratori;
- la fattura n. 42/2022 della emessa il 4.11.2022 e CP_2
attivata con il d.i., riporta in causale il saldo per l'esecuzione di opere al grezzo avanzato e finiture presso il cantiere di Via Monterosso;
- in comparsa di costituzione precisa che € 70.000,00 CP_2
chiesti in pagamento col d.i. (come residui dovuto sulla fattura
42/2022) sono composti per € 35.000 per lavori in capitolato e €
35.000 per i lavori extra contratto.
*
2.3. Per tale cantiere non vi è dubbio che le parti avevano concordato l'esecuzione di opere per € 150.000,00 al grezzo avanzato, sia alla luce delle difese della sia da come emerge dal contratto Parte_1
dimesso al doc. 3 attrice . Parte_1
Come visto, la subcommittente contesta invece che via sia Parte_1
mai stata alcuna pattuizione ed esecuzione delle opere di finitura da
Con parte di .
La prova in merito all'esistenza del titolo fondante il credito qui recriminato va resa dalla creditrice convenuta opposta e nel caso di specie è stata raggiunta.
*
2.4. Gli elementi che confermano l'avvenuta pattuizione ed esecuzione di opere aggiuntive di finitura sono i seguenti.
Con La fattura n. 42/2022 (oggetto de d.i.) ed emessa da nel novembre del 2022 con la causale sopra ricordata (saldo per lavori al grezzo avanzato e finiture per il cantiere di Via Appia Monterosso) non è
stata contestata dalla con la pec del 19 giugno 2023 Parte_1
Con inviata da a (doc. 9 attrice). Parte_1 pag. 7/19 In tale Pec:
- contesta la cattiva esecuzione di alcune opere Parte_1
Con eseguite da presso il diverso cantiere di Via Dei
Carabinieri;
- EL ritiene che tutte le somme versate, a vario titolo,
a mani della debbano essere imputate (ex post) CP_2
unicamente al cantiere di Via Appia Monterosso;
- non si contesta che la ditta avrebbe eseguito CP_2
presso Via Monterosso opere al grezzo e finiture per un importo inferiore rispetto a quanto richiesto con la fattura 42/2022 in contestazione;
- viene solo indicato che nel cantiere di Via Appia Monterosso vi sarebbero generici “lavori non eseguiti a regola d'arte” senza diversa indicazione di quali sarebbero le opere viziate.
La missiva assume quindi valore di riconoscimento stragiudiziale del
Con diritto di credito attivato da con il d.i. per quanto riguarda il saldo delle opere del cantiere di Via Appia Monterosso.
*
2.5. Quanto invece al comportamento processuale dell'attrice opponente, si rileva che al doc. 1 dimesso da con la CP_2
costituzione in giudizio vengono elencate le opere di finitura extra capitolato eseguite dalla stessa società nel cantiere di Via Appia
Monterosso.
In prima memoria parte attrice opponente non ha contestato Parte_1
efficacemente la mancata o cattiva esecuzione di tali lavorazioni, né
indica con chiarezza quali e quante opere di tale cantiere avrebbe eseguito direttamente o tramite la Nova Edil.
Quindi, nemmeno dagli atti e documenti di causa emerge una precisa,
specifica e circostanziata contestazione di quali e quante opere di pag. 8/19 Con finitura (tra quelle indicate al doc. 1 Generale) presso il cantiere di Via Appia Monterosso non abbia eseguito la convenuta-
opposta.
Non soccorre a tal fine nemmeno la fattura della Nuova Edil di cui al doc. 4 attoreo che non può essere valorizzata: l'importo è di soli €
4.000,00, la causale invece è generica perché che non precisa di quali lavori si stia parlando e a quale immobile facciano riferimento tali opere, tra le 4 unità tutte oggetto di cantiere in via Appia
Monterosso.
Per tali ragioni il primo motivo di opposizione è infondato.
*
3 secondo motivo di opposizione;
il cantiere di Via Carabinieri.
3.1. Al doc. 6 dell'attrice è presente il contratto di subappalto tra
Con la committente e l'appaltatrice relativamente al Parte_1
cantiere di Via Carabinieri per l'edificazione di una bifamiliare al grezzo e un controvalore totale delle opere di € 55.000,00.
In citazione lamenta che abbia eseguito “non Parte_1 CP_2
a regola d'arte” solo alcuni lavori preliminari alla costruzione
(platea, parte del cappotto e della muratura perimetrale), salvo poi abbandonare cantiere e committente senza preavviso senza aver completato le opere commissionate.
Con L'attrice lamenta che l'inadempimento della appaltatrice abbia quindi generato, a cascata, un contenzioso con il promissario acquirente (producendo al doc. 7 attrice una pec del 22.2.2023 del difensore di ove si chiede alla il Controparte_4 Parte_1
pagamento del doppio della caparra versata dallo stesso).
Il motivo di opposizione in esame si intreccia con alcune delle voci di credito azionate in via riconvenzionale dalla che CP_2
chiede in pagamento:
pag. 9/19 - € 15.000 ancora dovuti quale corrispettivo delle opere eseguite col secondo contratto (€ 55.000 totale pattuito in contratto, da cui decurtare € 35.000 già pagati come da fatture n. 29/2021 e
28/2022 presenti al doc. 5 attrice ed € 5.000 da decurtare per lavori indicati in capitolato ma non eseguiti);
- € 15.000,00 per lavorazioni extra capitolato (getto di magrone e platea) per le quali avrebbe fornito mano d'opera, attrezzature specifiche e il noleggio dei mezzi necessari;
- € 2.500,00 per lavorazioni ulteriori extra contratto
(assemblaggio cassonetti, tapparelle motorizzate e guide di scorrimento).
*
3.2. Va ora verificato quali e quante lavorazioni abbia eseguito
[...]
in Via Carabinieri, per poi verificare l'eccezione di Controparte_2
inadempimento formulata da . Parte_1
Man Generale allega di aver eseguito € 50.000,00 di opere da contratto, con esclusione di mano d'opera per la posa della fognatura e per la muretta principale, la posa delle tegole sul tetto e delle betonelle all'ingresso (decurtando quindi € 5.000,00 di non eseguito rispetto all'iniziale importo dell'appalto di € 55.000,00).
Le opere extra-contratto che Man deduce di aver eseguito sono le seguenti:
- getto di magrone e platea, mano d'opera, attrezzature specifiche e noleggio dei mezzi, per € 15.000;
- assemblaggio dei cassonetti, delle tapparelle motorizzate e guide di scorrimento per le finestre con mano d'opera aggiuntiva per € 2.500,00.
La difesa di invece predica: Parte_1
pag. 10/19 - mancata esecuzione di alcune opere in cantiere (l'attrice riconosce come eseguite solo platea, cappotto e muratura perimetrale al paragrafo 10 della citazione);
- presenza di vizi nelle opere eseguite.
*
Con
3.3. Quanto alla consistenza delle opere eseguite da presso via
Carabinieri (da contratto ed extra contratto) la parte convenuta opposta ha prodotto fotografie dello stato di avanzamento lavori delle
Con opere (in tesi curate dalla stessa ) ossia i seguenti documenti:
- all. 3 (depositato con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.)
fotografie della fase di edificazione di fondazioni e platea;
- all. 10 (seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.) foto delle fasi di lavorazione che dalla platea hanno portato ai pilastri e successivamente alle murature perimetrali ed ai solai orizzontali;
- all. 11 foto della realizzata copertura inclinata, guaina isolante compresa.
Ha poi allegato DDT e fattura del noleggio dei casseri e materiali speciali per il lavoro extra contratto della platea nel cantiere di
Via Carabinieri (All.12).
Con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'attrice opponente ha genericamente contestato che le fotografie non Parte_1
sarebbero dimostrative dello stato dei luoghi.
Il Tribunale ritiene che abbia edificato le opere di cui CP_2
oggi chiede il pagamento sulla base delle seguenti considerazioni.
In primo luogo, si esclude la possibilità di ammettere un accertamento tecnico d'ufficio sul tema che qui occupa in quanto la documentazione in atti è di tale portata che ogni verifica sarebbe, in buona sostanza, una verifica sulle solo fotografie.
pag. 11/19 Non vi è contabilità di cantiere o altri documenti tecnici che indichino con chiarezza quantità e qualità delle lavorazioni.
Si deve però valorizzare quanto segue.
Nella comunicazione doc. 9 attoreo (missiva stragiudiziale tra le parti) in merito al cantiere di Via Carabinieri Parte_3
afferma:
Ebbene quivi afferma di aver sistemato i muri (non in Parte_1
bolla) nonché sistemato la pendenza di pareti, muretti, tetto e muri perimetrali.
Se un imprenditore afferma di aver sistemato qualcosa, ciò significa che tali opere, in precedenza, erano state già edificate dalla
[...]
(e se la sistemazione arriva sino alla pendenza del tetto CP_2
allora significa che il precedente imprenditore aveva edificato l'immobile sino alla copertura, come detto dalla convenuta e documentato in foto).
Che nel cantiere, poi, vi fosse qualcosa di incompiuto è riconosciuto
Con dalla stessa convenuta opposta come sopra ricordato, che ha già
decurtato € 5.000,00 dal complessivo pattuito per l'appalto.
In conclusione, dall'istruttoria processuale è emerso che le opere eseguite da corrispondono per consistenza ed entità a CP_2
quelle chiese in pagamento in via riconvenzionale, di cui poi si dirà.
*
3.4. Per quanto riguarda invece la diversa eccezione attorea di presenza di vizi, le contestazioni di opere mal eseguite sono state formulate al doc. 9 attoreo (la già citata pec della Parte_1
del 19 giugno 2023).
[...] pag. 12/19 Sin dalla costituzione in giudizio ha eccepito la CP_2
decadenza ex art. 1667 c.c. della committente dalla domanda di garanzia per tardività di tale denuncia.
L'eccezione è fondata, nel senso che è Parte_1
decaduta dalla possibilità di proporre l'azione di garanzia ed i tipici rimedi previsti dall'art. 1668 c.c., ivi inclusa la riduzione del prezzo.
Nel caso in esame il committente ha eccepito Parte_1
l'esistenza di alcuni vizi alle lavorazioni al fine di chiedere la condanna della alla riduzione del prezzo ed al CP_2
risarcimento degli esborsi ulteriori che (in tesi) avrebbe Parte_1
sostenuto per porre rimedio ai vizi, ossia le somme pagate alla ditta
ZA.
La domanda di garanzia così formulata, però, deve rispettare i termini di decadenza del terzo comma dell'art. 1667 c.c. stabiliti per la denuncia del vizio.
Con Con la comparsa di costituzione afferma di aver consegnato le opere di Via Carabinieri nel giugno del 2022; eccepisce che la prima denuncia dei pretesi vizi da parte di è del giugno 2023 Parte_1
(doc. 9 attoreo) nonostante da tempo la committente conoscesse lo stato del cantiere e lo avesse anche (in tesi) modificato per completare i lavori.
A tale obiezione nulla ha replicato pur Parte_1
gravato del relativo onere (secondo Cass. 10579/2012 allorché
l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati,
costituendo tale denuncia una condizione dell'azione).
pag. 13/19 La domanda di garanzia proposta da va quindi rigettata per Parte_1
intervenuta decadenza stante la tardiva denuncia dei vizi;
l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata anche sotto questo profilo.
*
4. le domande riconvenzionali proposte dalla;
Controparte_2
Con
4.1. Le domande proposte dalla convenuta opposta in via riconvenzionale sono le seguenti:
- risoluzione del preliminare del giugno 2020 per fatto e colpa di e condanna della stessa a risarcire a Parte_1 CP_1
il danno patrimoniale corrispondente alla differenza tra il
[...]
prezzo pattuito per l'acquisto e il ricavato della vendita di quantificabile (€ 80.000,00);
- condanna dell'attrice al pagamento dell'ulteriore credito per il corrispettivo dei lavori extra capitolato eseguiti nel cantiere di Via Appia Monterosso, pari a circa € 7.500,00;
- condanna dell'attrice per il pagamento del credito per il corrispettivo dei lavori eseguiti nel cantiere di Via
Carabinieri, pari a circa €.32.500,00.
*
4.2. Quanto alla prima domanda, relativa al preliminare di vendita dimesso al doc. 3 da parte attrice-opponente, la stessa è infondata.
L'art. 9 del contratto prevedeva che il definitivo di trasferimento immobiliare venisse concluso “entro e non oltre il marzo 2021”.
Pacificamente il passaggio non è avvenuto.
La tesi di Man Generale è che l'attrice si sia resa Parte_1
inadempiente a tale obbligo, per aver invece ceduto a terzi (tale
) il bene promesso in vendita alla convenuta. Per_1
pag. 14/19 La tesi di predica che le parti fossero d'accordo nel Parte_1
modificare gli iniziali accordi, facoltà peraltro prevista all'art. 9
comma 2 del contratto;
quindi concordemente il contratto preliminare avrebbe acquisito unicamente natura di contratto di appalto, nel senso che era libero di vendere a terzi l'unità promessa in Parte_1
vendita e sarebbe stato retribuito per le opere eseguite. CP_2
La tesi di è fondata e la riconvenzionale in esame va Parte_1
rigettata.
*
Con
4.3. In primo luogo, non è stato dedotto dalla quando è avvenuto il passaggio di proprietà – . Parte_1 Per_1
A pag. 4 della comparsa la convenuta-opposta si limita a dedurre genericamente che il bene promesso in vendita venne ceduto a terzi
“nella primavera del 2021”; ciò equivale a dire che il bene è stato venduto successivamente al 21 marzo 2021.
Il che implica che il bene è stato venduto a terzi successivamente alla scadenza del termine del marzo 2021, pattuito tra le parti all'art. 9.
Sotto questo primo profilo, quindi, la stessa allegazione del comportamento di (ritenuto inadempiente da Parte_1 CP_2
non appare convincente e non configura nemmeno un chiaro
“inadempimento” agli accordi sottoscritti, perché la cessione del bene immobile al è avvenuta a termine scaduto e l'art. 9 del Per_1
contratto, come si dirà, consentiva alle parti di modificare le reciproche obbligazioni e consentiva alla di cedere Parte_1
liberamente il bene a terzi.
Emerge poi dagli atti che già nei primi giorni dell'aprile del 2021
emetteva la fattura n. 14/2021 del 12.4.2021 (cfr. doc. 5 CP_2
attrice-opponente); quindi la convenuta, pochi giorni dopo la scena pag. 15/19 del termine dell'art. 9 del contratto, non si lamentò della mancata cessione dell'immobile entro il termine pattuito e invece chiese il pagamento delle opere eseguite nel cantiere di via Appia Monterosso.
Con Non risultano nel medesimo periodo contestazioni, lettere della o richieste di risarcimento, né sono presenti in atti missive di invito a contrarre o invito a presentarsi dal notaio per il trasferimento.
Con Anche nella lettera di messa in mora del difensore della di cui al doc. 5 monitorio nulla viene indicato.
Da questi elementi indiziari, univocamente valorizzati l'uno con l'altro, risulta che tra le parti sono intercorsi accordi per cui venne meno il reciproco interesse al trasferimento dell'immobile promesso in vendita, optando invece per il regolare pagamento delle opere appaltate in armonia con le facoltà contrattualmente previste.
Non ha fondamento l'affermazione di pag. 5 della comparsa ove Man
deduce che un accordo simile avrebbe dovuto rivestire forma “solenne”
perché risolutivo del preliminare.
All'art. 9 del contratto è stato previsto:
L'andamento dei fatti, per come sopra ricostruito dal Tribunale, altro non è che il verificarsi dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo citato.
A fronte della mancata stipula del definitivo di vendita (primo comma), le parti hanno proceduto nell'appalto con esecuzione di opere e pagamento del loro controvalore (secondo comma).
pag. 16/19 Pertanto lo svolgimento dei fatti costituisce pur sempre realizzazione del condiviso programma contrattuale e non richiedeva alcun diverso atto scritto.
La riconvenzionale va rigettata.
*
Con
4.4. Con la seconda riconvenzionale, chiede la condanna dell'attrice al pagamento dell'ulteriore credito per il corrispettivo dei lavori extra capitolato eseguiti nel cantiere di Via Appia
Monterosso, pari a circa € 7.500,00.
La domanda è fondata per le ragioni sopra esposte al paragrafo 2.5.
ove si è chiarito che a fronte delle allegazioni di quali e quante lavorazioni extra capitolato si stesse parlando (con richiamo
Con all'elenco di cui al doc. 1 ), l'attrice non ha Parte_1
efficacemente contestato l'esecuzione di tali opere.
*
Con
4.5. La terza riconvenzionale proposta da chiede la condanna dell'attrice al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti nel cantiere di Via Carabinieri, pari a circa € 32.500,00.
La domanda va accolta richiamando le motivazioni esposte al paragrafo
3 della sentenza.
*
5. I conteggi finali
In conclusione, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
La condanna dell'attrice per le somme chieste a titolo di compenso in via riconvenzionale ammonta ad € 40.000,00 oltre iva di legge, che va maggiorata degli interessi al saggio ex art. 1284 co. 4 c.c. a decorrere dalla data della domanda (deposito della comparsa di costituzione 2.1.2024) al saldo, non rinvenendosi precedenti richieste pag. 17/19 di pagamento per queste somme (la missiva del 22.6.2022 non indica le voci di corrispettivo oggetto della riconvenzionale) e non essendo il credito liquido, non risultando fatture già emesse per queste opere
(non opera quindi la mora ex re).
*
Alla luce della reciproca soccombenza (Man ha visto rigettata la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale) le spese di lite dell'opposizione possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. conferma il d.i. opposto n. 2037/2023 e lo dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
3. condanna l'attrice opponente a pagare in favore della convenuta opposta € € 40.000,00 oltre iva di legge, oltre interessi al saggio ex art. 1284 co. 4 c.c. dal 2.1.2024 al saldo;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così in data 13.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 18/19 pag. 19/19