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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della dott.ssa Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 127 ter cpc nella causa iscritta al n. 2715 /2024 R.G.L. promossa D A
rappresentato e difeso dall'avv. SASSONE MARIA ELENA presso il cui Parte_1 studio elettivamente domicilia Indirizzo Telematico
- Ricorrente -
Contro
in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell' Istituto
- Resistente- FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso depositato il 30.5.23 , il ricorrente in epigrafe,in contraddittorio con l , proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell' assegno di invallidità.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, non ritenendo sussistenti i requisiti sanitari legittimanti le prestazioni richieste.
L'istante in epigrafe ,che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 1.3.24 , proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quelli socio-economici. CP_ L' ritualmente intimata si costituiva, chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da motivazioni che seguono.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che non Parte_1 possegga il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire della prestazione assistenziale.
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
Conseguentemente la opposizione proposta dalla ricorrente in epigrafe va rigettata.
Poiché il ricorso introduttivo del giudizio di cui all'ultimo comma del citato articolo è proposto da colui che “abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente …..” e deve contenere, specificamente, a pena di inammissibilità “i motivi della contestazione” che non possono che riguardare le valutazioni sanitarie (le uniche oggetto dell'ATP) è evidente come rimangono estranei al ricorso i requisiti socio-economici.
Ciò è confermato dal contenuto dell'ultimo comma che sancisce l'inappellabilità per la “sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente ….” che non può essere diverso dal giudizio relativo a “domanda diretta al riconoscimento del proprio diritto …..alla prestazione assistenziale/previdenziale di cui al primo comma”.
E', peraltro, coerente con il sistema così ricostruito, la previsione di inappellabilità a seguito di un doppio giudizio sul requisito sanitario, mentre non lo sarebbe con riferimento ai requisiti socio- economici sottoposti a valutazione solo a seguito del ricorso di cui all'ultimo comma.
Resta da chiedersi, in tale costruzione, a quale azione intende riferirsi il 1° comma dell'art. 445 bis quando parla di “domanda per il riconoscimento del proprio diritto”.
E' evidente che tale domanda concerne il diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale negata in sede amministrativa per il disconoscimento dei requisiti socio-economici.
In tal caso l'interessato promuoverebbe il suddetto giudizio, soggetto ad una doppia valutazione di primo e secondo grado secondo le regole generali.
Analogamente deve ritenersi per il giudizio avente ad oggetto direttamente una data prestazione assistenziale/previdenziale non preceduto da A.T.P., giudizio in ordine al quale l'improcedibilità non sia stata eccepita da controparte o non sia stata rilevata dal giudice nel limite temporale previsto dal 4° comma dell'art. 445 bis c.p.c.
In realtà il legislatore con l'art. 445 bis c.p.c. parrebbe volere ritornare al sistema precedente, invalso nella prassi dei giudizi di merito, particolarmente snello e celere, che consentiva la emissione di sentenze dichiarative della sussistenza del solo requisito sanitario, sentenze, poi, ritenute inammissibili dal giudice di legittimità.
La esigenza di esemplificazioni/celerità voluta dal legislatore dell'art. 445 bis trova conforto e giustificazione nella lungaggine e difficoltà del sistema previgente che costringeva la parte privata a provare i requisiti socio economici, prova non realizzabile attraverso autocertificazioni, come, di norma, in sede amministrativa.
Da ciò conseguiva dispendio di attività processuale diretta all'accertamento dei suddetti requisiti spesso non sempre documentabili o di facile documentabilità quale, ad esempio, la cosiddetta incollocabilità con il corredo dei diversi orientamenti da parte della giurisprudenza.
Va aggiunto che i requisiti socio-economici non delimitano il ricorso per A.T.P. nel senso che non ne condizionano l'azionabilità neppure sub specie di interesse ad agire. L'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), nella specie, va individuato e circoscritto non con riferimento alla domanda diretta ad ottenere una data prestazione previdenziale o assistenziale ricompresa fra quelle indicate nella proposizione di apertura dell'art. 445 bis c.p.c., bensì a quella tendente a verificare la condizione di proponibilità di quella domanda e, cioè, la mera sussistenza del requisito sanitario.
Interesse, quindi, che si radica per il disconoscimento avvenuto in sede amministrativa della sussistenza del suddetto requisito.
Inteso in tal modo, l'interesse ad agire permette anche di individuare un collegamento ed una simmetria con il sistema amministrativo che vede prima svilupparsi l'indagine del requisito sanitario attraverso un procedimento complessivo di valutazione da parte di apposite commissioni di prima e seconda istanza e solo in caso di esito positivo di tale procedimento il passaggio a quello ulteriore volto alla verifica degli altri requisiti e, cioè, quelli economico-sociali.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si CP_ pongono, quindi, a carico dell' . CP_ Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese delle consulenze tecniche da liquidarsi come da separato decreto.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. CP_
- Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche espletate.
Così deciso in Aversa 17/03/2025
IL GIUDICE
Federica Acquaviva Coppola