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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/05/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1533/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“modifica delle condizioni di divorzio” promossa da:
nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato presso gli Parte_1
Avv.ti Sona Martini e Franco Tuti che lo rappresentano e difendono come da procura allegata al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Laura CP_1
Fecchi che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 3 conclusioni per entrambe le parti: revocare il contributo paterno per il figlio con Per_1 decorrenza dal mese di febbraio 2025; porre a carico del padre con decorrenza dal mese di maggio 2025 la somma mensile di € 400,00 quale contributo per il mantenimento di da versarsi direttamente allo stesso;
confermare la ripartizione fra in genitori in Per_2 pari misura delle spese straordinarie per , come da linee guida del CNF 2017; con Per_2 spese compensate;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.1.25 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la revoca, e in ipotesi la riduzione, del contributo posto a suo carico per il mantenimento dei figli, pari ad € 1.100,00 mensili complessivi, come concordato fra le parti con patto a latere rispetto alla sentenza di divorzio congiunto emessa dal Tribunale di
Firenze il 21-26.2.2014- A tal fine, ha dedotto il peggioramento delle proprie condizioni economiche e la sopravenuta indipendenza economica dei figli.
Con comparsa costitutiva contestando le avverse deduzioni, ha chiesto il CP_1
rigetto della domanda.
All'udienza del 30.4.25, all'esito del tentativo di conciliazione le parti hanno raggiunto un accordo e i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe indicato.
Nel merito non vi sono ragioni per discostarsi dagli accordi raggiunti, che prendono atto dell'ingresso nel mondo del lavoro da parte del primogenito , munito di stipendio Per_1 per circa € 1.400,00 mensili, e assicurano un adeguato mantenimento del figlio , Per_2
maggiorenne che già abita in altra abitazione rispetto alla madre, sempre di proprietà della in proporzione alla capacità reddituale delle parti, come emergente dagli atti. CP_1
Le parti hanno altresì concordato di rinunciare ai reciproci crediti per il pregresso.
Le spese di lite vengono interamente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, in modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 591/14 emessa dal Tribunale di Firenze il 21-26.2.2014, come già modificata dalle parti,
revoca il contributo paterno per il mantenimento del figlio con decorrenza dal Per_1
mese di febbraio 2025; pagina 2 di 3 pone a carico di con decorrenza dal mese di maggio 2025 la somma Parte_1 mensile di € 400,00 quale contributo per il mantenimento di da versarsi Per_2
direttamente allo stesso entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
conferma la ripartizione fra i genitori in pari misura delle spese straordinarie per , Per_2
come da linee guida del CNF 2017;
compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 30 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1533/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“modifica delle condizioni di divorzio” promossa da:
nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato presso gli Parte_1
Avv.ti Sona Martini e Franco Tuti che lo rappresentano e difendono come da procura allegata al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Laura CP_1
Fecchi che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 3 conclusioni per entrambe le parti: revocare il contributo paterno per il figlio con Per_1 decorrenza dal mese di febbraio 2025; porre a carico del padre con decorrenza dal mese di maggio 2025 la somma mensile di € 400,00 quale contributo per il mantenimento di da versarsi direttamente allo stesso;
confermare la ripartizione fra in genitori in Per_2 pari misura delle spese straordinarie per , come da linee guida del CNF 2017; con Per_2 spese compensate;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.1.25 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la revoca, e in ipotesi la riduzione, del contributo posto a suo carico per il mantenimento dei figli, pari ad € 1.100,00 mensili complessivi, come concordato fra le parti con patto a latere rispetto alla sentenza di divorzio congiunto emessa dal Tribunale di
Firenze il 21-26.2.2014- A tal fine, ha dedotto il peggioramento delle proprie condizioni economiche e la sopravenuta indipendenza economica dei figli.
Con comparsa costitutiva contestando le avverse deduzioni, ha chiesto il CP_1
rigetto della domanda.
All'udienza del 30.4.25, all'esito del tentativo di conciliazione le parti hanno raggiunto un accordo e i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe indicato.
Nel merito non vi sono ragioni per discostarsi dagli accordi raggiunti, che prendono atto dell'ingresso nel mondo del lavoro da parte del primogenito , munito di stipendio Per_1 per circa € 1.400,00 mensili, e assicurano un adeguato mantenimento del figlio , Per_2
maggiorenne che già abita in altra abitazione rispetto alla madre, sempre di proprietà della in proporzione alla capacità reddituale delle parti, come emergente dagli atti. CP_1
Le parti hanno altresì concordato di rinunciare ai reciproci crediti per il pregresso.
Le spese di lite vengono interamente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, in modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 591/14 emessa dal Tribunale di Firenze il 21-26.2.2014, come già modificata dalle parti,
revoca il contributo paterno per il mantenimento del figlio con decorrenza dal Per_1
mese di febbraio 2025; pagina 2 di 3 pone a carico di con decorrenza dal mese di maggio 2025 la somma Parte_1 mensile di € 400,00 quale contributo per il mantenimento di da versarsi Per_2
direttamente allo stesso entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
conferma la ripartizione fra i genitori in pari misura delle spese straordinarie per , Per_2
come da linee guida del CNF 2017;
compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 30 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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