Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 06/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2141/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2141 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione a seguito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 27.3.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Ventimiglia, Via Ruffini n.6 presso lo studio dell'avv.to Federica Boeri che, unitamente all'avv.to Federica Merlo, la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Genova, Galleria Mazzini n.3/4 presso lo studio dell'avv.to Luca Perdomi che, unitamente all'avv.to Camilla Badano, lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni relative a figli nati da convivenza more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 13.12.2023 chiedeva regolamentarsi le condizioni Parte_1 relative ad affidamento, collocazione, regime di visite e mantenimento dei figli minori
(13 anni, essendo nato il [...]) e (12 anni, essendo nata il [...]), Per_1 Per_2 nati da relazione more uxorio con ormai cessata. In particolare, Controparte_1 chiedeva che i figli minori le fossero affidati in via esclusiva e presso di sé collocati, con regolamentazione del diritto paterno di visita. Chiedeva, inoltre, che il contributo a carico del padre per il mantenimento dei minori fosse fissato in misura non inferiore ad €
3.000,00 mensili (oltre al 50% le spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio che con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, preliminarmente contestata la giurisdizione del Giudice italiano, chiedeva in ogni caso – nel merito – disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione paritaria degli stessi. Chiedeva, infine, che ciascuno dei genitori provvedesse in forma diretta al mantenimento dei figli per i periodi di rispettiva competenza, con suddivisione al 50% tra loro delle spese straordinarie ed accessorie.
Ciò premesso, attivati dal Tribunale – anticipatamente rispetto alla prima udienza di comparizione - i Servizi territorialmente competenti al fine di intervenire sulle criticità del nucleo famigliare, le parti facevano successivamente presente di aver tra loro medio tempore raggiunto un accordo ed, in luogo della disposta comparizione personale, veniva fissata udienza di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. con udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Le parti, nelle successive note di trattazione depositate entro il termine perentorio del 27.3.2025, rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico
Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come le parti, nelle conclusioni da ultimo formulate, abbiano dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in seno al processo, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti affidamento e collocazione dei figli minori e delineando un regime di visite che appare Per_1 Per_3 adeguatamente rispettoso del loro diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età degli stessi. Hanno, inoltre, previsto un contributo paterno al mantenimento dei figli minori e adeguato alle loro Per_1 Per_2 esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) affida congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori e con Per_1 Per_2 collocazione prevalente e residenza dello stesso presso l'abitazione della madre, attualmente fissata in Vallebona, Via Scudier n.28 presso unità immobiliare
2 n. 2141/2023 R.G.A.C.C.
condotta in locazione con contratto per il periodo di un anno, con decorrenza dal 1.4.2024 al 31.3.2025, tacitamente rinnovabile.
Con accordo a che ciascuna delle parti, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, possa esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi di permanenza dei figli minori presso di sé. Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, al tennis e alla scelta della residenza abituale dei figli minori saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Dandosi atto come i figli minori abbiano trasferito la loro residenza anagrafica in Italia e con impegno di entrambe le parti a conservare la residenza dei figli minori presso quella della madre in Italia, in provincia di Imperia, finché la volontà e le condizioni morali e materiali dei figli lo consentiranno.
Con accordo a che, nel caso un genitore intenda modificare la residenza dei figli minori fuori dalla provincia di Imperia, debba farne richiesta scritta all'altro. Nel caso in cui le parti non fossero in grado di raggiungere un accordo entro un termine massimo di due mesi, si impegnano a trovare una soluzione consensuale con l'ausilio dei rispettivi avvocati. Dandosi atto di come conservi la propria residenza in Controparte_1 Danimarca, all'indirizzo di Copenaghen, e si impegni Parte_2 a vedere e tenere con sé i figli minori ed prevalentemente presso Per_1 Per_2 la propria abitazione sita in Bordighera, Via Coggiola n.29 fino a quando essi saranno residenti in Italia.
Con obbligo assunto dalle parti nei reciproci rapporti, fermi tutti i contenuti precettivi afferenti all'affidamento condiviso, a tenere adeguatamente informato l'altro genitore circa le condizioni personali e di salute dei figli minori (ivi compresi vaccini e richiami) nonché i loro spostamenti e le attività sportive ed ogni altra informazione d'interesse nella loro gestione nel periodo di rispettiva permanenza con essi, ivi compresa la tempestiva informativa entro un congruo preavviso del calendario, della localizzazione dei tornei e delle partite ufficiali cui ed potrebbero prendere parte;
Per_1 Per_2 2) con accordo tra le parti a che, nell'arco temporale mensile di 28 (ventotto) giorni, ed trascorrano complessivamente 22 (ventidue) giorni Per_1 Per_2 con la madre e 6 (sei) giorni con il padre.
In particolare, i figli minori ed resteranno con il padre ogni 2 Per_1 Per_2
(due) settimane dal venerdì alle ore 11.00 fino a lunedì successivo alle ore 11.00 nelle settimane dispari del calendario. I restanti giorni essi resteranno con la madre in Italia ovvero, in via alternativa residuale, in Danimarca e/o in altri paesi europei in ragione della partecipazione a tornei di tennis organizzati dal
Tennis Piatti Center. Con autorizzazione fin d'ora da parte di entrambi i genitori a che i figli minori partecipino ai tornei di tennis organizzati dal Piatti Tennis Center o da altre autorità o centri, anche ove ciò dovesse comportare trasferimenti in Danimarca
o in altri paesi stranieri.
Con accordo a che la madre organizzi il calendario dei tornei dei figli minori solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione da parte del padre;
quanto precede nell'ipotesi in cui i giorni del torneo coincidano con quelli di custodia paterna. Con accordo a che, invece, ove i tornei si svolgano unicamente in un tempo coincidente con i giorni di affidamento materno, la madre possa provvedere direttamente all'iscrizione dei figli, limitandosi ad informare l'altro genitore. Con accordo a che ove i tornei si svolgano in tempi coincidenti anche coi giorni di affidamento paterno, la madre possa iscrivervi i figli solo dopo avere
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ottenuto autorizzazione da parte del padre ed alle condizioni di volta in volta tra loro concordate. Con obbligo assunto dalla madre, per l'ipotesi di tornei comportanti modifiche nei turni di custodia paterna, a darne comunicazione al padre con un preavviso di 3 (tre) mesi e prevedendosi che il padre debba consentire lo svolgimento di tale torneo;
quanto precede con accordo a che il tempo eventualmente non trascorso dai minori con il padre nei giorni di sua competenza debba essere compensato nell'attuale regime di visite immediatamente prima o immediatamente dopo il torneo stesso, in modo tale da garantire che vi sia un minimo di 2 (due) giorni consecutivi nell'abito del diritto di visita paterno. Dandosi atto di come entrambi i genitori rilascino il proprio consenso ad ogni adempimento burocratico-amministrativo eventualmente necessario a tale scopo e si impegnino a fornire la più ampia collaborazione al riguardo. Con autorizzazione fin d'ora da parte di entrambi i genitori al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori. Durante le vacanze estive in concomitanza con la chiusura della scuola e compatibilmente con le attività organizzate dal Piatti Tennis Center, il padre potrà tenere i con sé figli minori per un periodo di due settimane non consecutive dispari e la madre per due settimane consecutive;
quanto precede dandosi atto di come nell'estate 2024 il padre abbia tenuto con sé i figli minori nel periodo ricompreso tra il 12 e il 19 luglio in Danimarca ed ancora durante la 33° (trentatreesima) settimana dalle ore 9.00 del 14 agosto fino alle ore 9.00 del 21 agosto e la madre, invece, per due settimane consecutive dal 19 luglio al
2 agosto.
Con accordo a che per le estati future ogni decisione circa le vacanze debba essere assunta dai genitori entro e non oltre la data del 15 maggio di ogni anno e che il primo a decidere ed a comunicare le settimane di ferie estive negli anni dispari sia il padre, mentre sia la madre negli anni pari.
I figli minori nelle vacanze natalizie trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal 24.12 al 28.12 compresi ovvero dal 29.12 al 2.1 compresi con l'altro, ad anni alterni;
quanto precede con accordo a che nel prossimo dicembre 2025 essi trascorrano il 1° periodo con la madre ed il 2° con il padre. Il padre durante l'inverno – compatibilmente con le attività organizzate dal Piatti Tennis Center – trascorrerà una settimana dispari di vacanza ulteriore con i figli minori con decorrenza dall'anno 2026; periodo che dovrà essere comunicato alla madre entro il 15 dicembre di ogni anno.
Durante le festività pasquali i figli minori trascorreranno la prima metà del periodo di vacanza e di sospensione dalle attività scolastiche con un genitore e la seconda metà con l'altro, ad anni alterni. Nel caso in cui i giorni di vacanza fossero dispari, il genitore che terrà con sé i figli per il 1° periodo avrà diritto ad un giorno in più. Dandosi atto di come nelle festività di Pasqua 2025 i figli trascorreranno il 1° periodo col padre e il 2° periodo con la madre e così successivamente in modo alternato ogni anno.
Con accordo tra le parti a che nei periodi di vacanza sia sospeso il normale regime di visita, ma venga garantito il quotidiano contatto telefonico dei minori con l'altro genitore non presente e che il regime di visita ordinario riprenda al termine della settimana di vacanza.
Con accordo a che i costi dei viaggi durante le vacanze con ciascun genitore restino a carico del genitore con cui i minori sono in vacanza.
Con accordo a che durante le vacanze un genitore, previa comunicazione all'altro, possa con i minori in Danimarca o in altre località.
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I figli minori trascorreranno il giorno del loro compleanno insieme con entrambi i genitori, indipendentemente dal regime di affido in vigore in quel giorno;
quanto precede con accordo a che la settimana che ricomprenda il compleanno di uno dei figli minori non possa essere scelta quale settimana di vacanza.
Con accordo a che il regime di visite come sopra specificato possa essere modificato dalle parti in ragione di diverso e comune accordo tra loro;
3) con accordo tra le parti ad iscrivere i figli minori ed al Piatti Per_1 Per_2
Tennis Center per la stagione sportiva 2025 e per quelle successive finché la volontà e le condizioni morali e materiali dei figli nonché le risorse economiche dei genitori lo consentiranno. Con accordo a che il costo dell'iscrizione debba essere corrisposto in due rate: la prima, di solito coincidente con l'inizio dell'attività dei minori, verrà sostenuta dalla madre mentre la seconda, alla rispettiva scadenza, verrà sostenuta dal padre.
Dandosi atto di come i figli riprenderanno la loro attività agonistica al Piatti
Tennis Center a partire dal 13.1.2025; 4) dandosi atto di come i figli minori e siano iscritti alla scuola Per_4 Per_2 online inglese Wolsey Hall Oxford dal mese di settembre 2024, in quanto ritenuta compatibile con la loro attività agonistica e non comportante il tutoraggio, ma un semplice supporto materno.
Con accordo a che il costo della scuola privata internazionale inglese venga sostenuto nella misura del 50% da ciascun genitore. Con accordo a che il padre corrisponda alla madre l'importo di DKK 17.932,00 (i.e. € 2.403,46), pari alla metà delle spese dalla stessa sostenute dal momento dell'iscrizione da settembre a dicembre 2024 e che provveda, alle rispettive scadenze, al pagamento del 50% dei costi aggiuntivi della scuola da gennaio
2025 in avanti. Con accordo, inoltre, a che il padre corrisponda alla madre l'ulteriore somma di DKK 17.307,00 (i.e. € 2.319,69), pari a metà delle spese dalla stessa sostenute per la scuola danese (Københavns Skole og Idrætsakademi) nel periodo temporale dal dicembre 2023 all'agosto 2024. I pagamenti delle spese scolastiche arretrate dovranno essere corrisposti entro una settimana dalla sottoscrizione del presente accordo.
Con accordo a che, per gli anni futuri, ogni questione o scelta relativa all'educazione scolastica diversa da quella attualmente prevista debba essere formulata e motivata per iscritto dal genitore contrario. In caso di disaccordo tra i genitori sulla scelta del tipo di istruzione o di istituto scolastico, la decisione sarà assunta con l'ausilio dei rispettivi difensori, salvo diverso e migliore accordo. 5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e mediante versamento alla madre di un assegno mensile Per_1 Per_2 dell'importo di DKK 5.000,00 (ossia € 670,00) per ciascun figlio (e così complessivamente di DKK 10.000,00 (ossia € 1.340,00) per entrambi) da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alle coordinate che saranno da essa comunicate entro il giorno 5 di ogni mese;
quanto precede sia in considerazione della collocazione prevalente dei figli presso la madre, sia dei costi di locazione dalla stessa sostenuti, sia della disparità delle condizioni economiche in essere tra i genitori.
Con accordo tra le parti a che, dal momento in cui i figli e Per_5 Per_2 raggiungeranno la maggiore età e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, l'assegno di mantenimento venga direttamente versato a mani degli stessi.
5 n. 2141/2023 R.G.A.C.C.
Con impegno assunto dal padre a corrispondere alla madre, in unica soluzione ed a mezzo bonifico, l'importo complessivo di DKK 130.000,00 (ossia € 17.424,17), quale contributo al mantenimento per entrambi i figli nel periodo da dicembre 2023 fino a gennaio 2025 compresi;
pagamento che sarà effettuato entro una settimana dalla stipula del presente accordo.
Con accordo tra le parti a che gli importi vincolanti siano quelli espressi in valuta danese e che i corrispondenti importi espressi in euro abbiano, invece, mero valore indicativo.
Con accordo a che ogni pagamento debba essere effettuato in valuta danese su un conto danese intestato alla madre.
6) con accordo a che restino a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli minori e tra loro Per_1 Per_3 espressamente concordate, come da Protocollo sulle spese straordinarie del 30.10.2017 elaborato dalla Sezione di Imperia dell'Ondif, da considerarsi parte integrante del presente accordo.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta stessa (entro un termine massimo di 10 (dieci) giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo email con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (trenta) giorni dalla spesa. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta;
7) con accordo tra le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti e per la soluzione della crisi familiare, a ricomprendere tra le condizioni del presente accordo le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate.
In forza della cessione da formalizzarsi secondo il diritto danese da parte di a del 50% della quota di sua proprietà Parte_1 Controparte_1 dell'immobile sito in Copenaghen, Dronning Elisabeths Allè 10, così come identificato nell'atto di acquisto versato in atti, si Controparte_1 impegna a corrispondere in favore di l'importo di 4.623.000,00 Parte_1 DKK (attualmente pari a € 619.700,00), impegnandosi ad intestare a proprio esclusivo nome le rate maturande del mutuo. Con obbligo assunto dalle parti a concludere l'operazione di cui sopra entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e con impegno assunto a tutti gli effetti da al pagamento integrale in favore di Controparte_1 del predetto importo di 4.623.998,00 DKK (attualmente pari a € Parte_1 619.700,00) secondo le seguenti modalità:
- versamento in acconto da parte dell'acquirente in favore della comproprietaria di un importo pari a 1.000.000,00 DKK alla data della sottoscrizione del presente accordo (attualmente pari ad € 134. 054,22);
- versamento a saldo da parte dell'acquirente in favore della comproprietaria dell'importo residuo di 3.623.998,00 DKK (attualmente pari ad € 485.732,02), suddiviso in n. 5 rate mensili eguali, con scadenza al giorno 30 di ciascun mese successivo alla data del pagamento del suindicato acconto.
Con accordo tra le parti a che gli importi vincolanti siano quelli espressi in valuta danese e che i corrispondenti importi espressi in euro abbiano, invece, mero valore indicativo.
Con accordo a che ogni pagamento debba essere effettuato in valuta danese su un conto danese intestato alla madre.
6 n. 2141/2023 R.G.A.C.C.
8) dandosi atto di come le parti, assistite dai rispettivi difensori, dichiarino di volere transigere la presente causa e di rinunziare, in via preventiva, all'impugnazione della presente sentenza;
9) con accordo a che ciascuna delle parti provveda al pagamento dei propri oneri di difesa;
10) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 5.5.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
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