Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2414 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
- nata ad [...] cri (CS), in data 21/06/1962, ivi residente, alla Via RA Cilea Parte 1
C.F. 1 ) -rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. n. 12/1 (c.f.
'del Foro di Cosenza, ed elettivamente domiciliato presso RA EL (c.f. C.F. 2
il Suo Studio, sito in Spezzano della Sila (CS), alla Via Roma n. 170
Ricorrente
Nei confronti di
Controparte 1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott.
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Manna (cod. fisc.
, C.F. 3
Persona 1 da
[...] ) dell'Avvocatura Regionale in forza di procura generale alle liti per Notar
Catanzaro, Rep. n. 163.078, Racc. 36.819 del 21 gennaio 2022 e di Decreto del Coordinatore domicilio digitale alla pec dell'Avvocatura Regionale, di nomina;
con avvocato 7. Emai_1 egione.calabria.it;
Convenuto
La ricorrente in epigrafe, premesso il rapporto di lavoro alle dipendenze della Controparte_1 a far data dal 01 Marzo 2001, con inquadramento attuale come Funzionario categoria giuridica D3 - categoria economica D7 C.C.N.L. Funzioni Locali, esponeva di aver svolto presso il Centro Regionale di Formazione Professionale di Cosenza - Via Cesare Gabriele n. 49 -anche funzioni di Responsabile del Procedimento nell'ambito delle attività di formazione professionale promosse dagli Enti di
Formazione privati;
che in ragione di tale ruolo rivestito, nel periodo 2019/2023 è stata formalmente nominata presidente della commissione per gli esami finali tenutisi a conclusione dei corsi per l'acquisizione di varie qualifiche professionali (quali estetista, acconciatore, grafico pubblicitario, agente d'affari in mediazione immobiliare, operatore di segreteria, etc.); che, in particolare, nel predetto quadriennio ella ha presieduto le commissioni esaminatrici istituite per le prove finali dei corsi, deputati alla verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle varie qualifiche, analiticamente indicati in ricorso.
Tanto premesso, precisava che tali incarichi di presidenza le sono stati formalmente attribuiti siccome inserita negli elenchi del personale dell'Ente abilitato approvati con D.D.G. n. 9861/2017 del
08/09/2017, con D.D.G. n. 6425 del 28/05/2019 e con D.D.R. n. 1536 del 17/02/2021, con cui sono stati formalizzati attraverso la sottoscrizione delle relative nomine da parte del Dirigente di Settore p.t.
e del Dirigente Generale p.t., e tramite i quali sono stati stabiliti, per ciascuna attività di formazione, la durata dell'incarico, la sede di svolgimento della prova d'esami ed il compenso per ogni seduta partecipata;
indicati i corsi di formazione per i quali ella ha svolto incarico di presidente della commissione esaminatrice, eccepito il mancato pagamento del compenso per l'attività svolta nonostante le diffide stragiudiziali inviate, si affermava creditrice della complessiva somma di euro
15.960,00, chiedendo la condanna della Controparte_1 al relativo pagamento;
in via subordinata, chiedeva la condanna dell'ente regionale al pagamento della minor somma di euro 13.775,00 in relazione alle sedute svolte fuori dell'orario lavorativo. La Controparte_1 resisteva al ricorso evidenziando che parte ricorrente afferma di avere partecipato, nel corso degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, a nr. 152 sedute d'esame ma che per espressa affermazione della stessa parte ricorrente, ve ne sono 21 svolte nelle giornate di lunedì e mercoledì, con inizio delle attività alle ore 9:00, dunque nel corso dell'orario di lavoro e come tali non retribuibili ai sensi del Regolamento Regionale nr. 1/2018 ; che la stessa parte attrice, in via subordinata, afferma di avere partecipato a nn. 64 Commissioni d'esame, pari a n. 131 giornate extra-lavorative ma che, dai riscontri d'ufficio, emerge che le sedute che danno diritto alla corresponsione del gettone di presenza sono 105 e non 131, come asserito dalla ricorrente, con potenziale riconoscimento dell'importo lordo corrispondente posto che nelle giornate in cui la ricorrente ha svolto più sedute d'esame nelle stesse giornate e presso lo stesso Ente formativo, sebbene si tratti di corsi differenti, non è prevista la cumulabilità di più gettoni di presenza, ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6 della L.R. n. 18 del 1985 (che si allega), da cui scaturisce il preteso diritto al gettone di presenza. CP 3 pertanto, riconoscendo la spettanza dell'emolumento per 105 giornate (per l'importo complessivo di euro 11.025,00, così calcolato: € 945,00 per l'anno 2019, € 525,00 per l'anno 2020, €
3.150,00 per l'anno 2021, € 3.990 per l'anno 2022, € 2.415,00 per l'anno 2023, per un totale di €
11.025,00, a fronte di € 15.960,00 richiesti dalla ricorrente) evidenziava, infine, di aver provveduto in corso di causa con D.D. n. 14307 del 10/10/2024 (che si allega) a liquidare alla sig.ra Parte_1
l'importo di € 1.064,92. Pertanto, chiedeva la reiezione del ricorso ovvero in subordine, limitare l'accoglimento della domanda ai soli gettoni di presenza, la cui dovutezza risulta confermata dall'attività istruttoria espletata e, espressamente, limitare la domanda al riconoscimento del diritto alla corresponsione di n. 105 gettoni di presenza, con conseguente riconoscimento della somma richiesta, pari ad € 11.025,00, da intendersi quale retribuzione lorda, quindi decurtata delle ritenute e trattenute di legge, il cui pagamento è in parte avvenuto ed in parte in corso di liquidazione.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Il ricorso si rivela fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Controparte_1Valga rilevare, anzitutto, che la nel costituirsi in giudizio, ha ammesso la spettanza dell'emolumento rivendicato sia pure nei limiti della minor somma di euro 11.025,00 pari al gettone di presenza di 105,00 euro come da decreti di nomina in atti per 105 giornate nelle quali, al di fuori dell'orario lavorativo, la ricorrente ha partecipato alle commissioni esaminatrici composte all'esito dei corsi di formazione indicati in ricorso.
Al contempo, il rivendicato emolumento non compete in relazione alla partecipazione della ricorrente alle sedute durante l'orario di lavoro. Sul punto, si richiamano le condivise argomentazioni spese dal Tribunale di Cosenza in analoga controversia (sent. n. 2104 del 25.11.2024, est. Dott. Vincenzo Lo Feudo) che si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Dispone l'art. 12 del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRA UFFICIO
AUTORIZZATI O CONFERITI AI DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA
n. 1/2018 approvato nella seduta della Giunta Regionale del 23 settembre 2017 "Ferme restando le prerogative del personale con qualifica Dirigenziale, l'incarico deve essere svolto fuori dall'orario di lavoro, nel rispetto del corretto e tempestivo espletamento dei doveri d'ufficio da parte del dipendente.
Possono essere svolti durante l'orario di servizio solo gli incarichi per i quali non è prevista alcuna retribuzione o emolumento, tranne il rimborso delle spese sostenute a carico dell'Ente beneficiario della prestazione".
L'art. 14 del medesimo Regolamento: “L'inosservanza delle norme del presente Regolamento, ferma restando la responsabilità disciplinare, comporta l'obbligo del dipendente di versare alla CP 1
[...] il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza la preventiva autorizzazione o che eccedono i limiti regolamentari".
Il citato regolamento è entrato in vigore il 24 gennaio 2018 (giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino della n. 1 del 23 gennaio 2018; cfr. art. 17 del Regolamento).Controparte_1
Ebbene, ritiene il Tribunale alla stregua, anche, di una lettura della norma in combinato disposto con altre norme dettate dal Regolamento, che gli incarichi di presidente di commissioni d'esame svolti dai ricorrenti durante l'orario lavorativo non debbano essere remunerati.
A tale conclusione si perviene in primo luogo in base alla lettera della norma dell'art. 12 ("l'incarico deve essere svolto fuori dall'orario di lavoro"; "Possono essere svolti durante l'orario di servizio solo gli incarichi per i quali non è prevista alcuna retribuzione o emolumento") avendo il regolamento previsto un divieto di espletamento di incarichi remunerati in orario lavorativo;
divieto la cui inosservanza comporta l'obbligo di versare alla Regione il compenso dovuto "per le prestazioni ... che eccedono i limiti regolamentari"). Tanto, "ferma restando la responsabilità disciplinare", disposizione, quest'ultima, che deve intendersi riferita anche a chi tali incarichi abbia conferito, perché, appunto, eccedenti i limiti regolamentari (cfr. anche l'art.
7 - Criteri per la concessione dell'autorizzazione: "...gli incarichi di cui all'art. 1 possono essere esercitati qualora: si
...
svolgano totalmente al di fuori dell'orario di servizio..."). Ne discende l'irrilevanza dell'autorizzazione rilasciata senza il rispetto della normativa regolamentare e l'impossibilità di una condanna in favore dei ricorrenti Pt 2 e Parte 3 (che sarebbero poi tenuti a versare in favore della CP_1 "il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte... che eccedono i limiti regolamentari").
La sussistenza di un divieto di svolgimento di incarichi remunerati in orario lavorativo è, poi, confermata, da altre disposizioni del regolamento ed in particolare dall'art. 4 (Incarichi ed attività vietate a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro): "Sono vietati, a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro: gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio, salvo che il dipendente fruisca di permessi non retribuiti o con recupero dell'orario se retribuiti, ove previsto dal
CCNL...". Il Regolamento, pertanto, pone un divieto assoluto di svolgere incarichi in orario lavorativo, non superabile, come si è visto, attraverso autorizzazioni che si pongano in contrasto con le previsioni regolamentari.
Tanto ritenuto in relazione alle n. 21 sedute che la stessa ricorrente indica quali svolte durante l'orario lavorativo, per le restanti n. 132 sedute, la Controparte_1 ha dedotto e dimostrato che, a ben vedere, le sedute che danno diritto alla corresponsione del gettone di presenza sono 105 e non 131, come asserito dalla ricorrente (in relazione alla domanda spiegata in via subordinata), siccome nei casi in cui la ricorrente ha svolto più sedute d'esame nelle stesse giornate e presso lo stesso Ente formativo, sebbene si tratti di corsi differenti, non è prevista la cumulabilità di più gettoni di presenza.
Infatti, l'art. 23, commi 5 e 6 della L.R. n. 18 del 1985, da cui scaturisce il preteso diritto al gettone di presenza, così statuisce: “5. A ciascun componente della commissione d'esami, ad eccezione dei dipendenti degli enti convenzionati, spetta, per ogni giorno di seduta, un gettone di presenza, pari al
70% del compenso previsto per i componenti degli organi di controllo sugli atti degli Enti locali. 6.
L'importo dei gettoni di presenza relativo ai dipendenti regionali deve essere, a cura dell'ente convenzionato, versato a favore della Controparte_1
Il gettone di presenza, pertanto, spetta per il giorno di seduta, non potendosi pretendere il cumulo di più gettoni di presenza per le sedute che si svolgono lo stesso giorno e presso il medesimo ente, stante il versamento alla Controparte_1 dell'importo pari ad un solo gettone di presenza per ogni giorno, a prescindere dal numero di sedute e/o di corsi svolti. Pertanto, spettando il gettone soltanto per n. 105 giorni di seduta, a parte ricorrente compete la somma pari ad euro 11.025,00 stante l'importo di euro 105,00 per ogni giorno, per come documentato oltre che pacifico.
Da tale somma deve essere detratta quella corrisposta in corso di causa (euro 1.064,92). deve essereA tali rilievi consegue che, in accoglimento parziale del ricorso, Controparte 1 condannata al pagamento della somma di euro 9.960,00 (pari ad euro 105,00 per complessive 105 giornate euro 11.025,00 - detratta la somma corrisposta in corso di causa), oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo.
Previa compensazione nella misura della metà in ragione dell'accoglimento della domanda nei limiti di importo inferiore anche alla somma chiesta in via subordinata, le restanti spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
in accoglimento parziale del ricorso, condanna la Controparte_1 , in persona del 1.r.p.t., al pagamento per il titolo di cui alla parte motiva, della complessiva somma di in favore di Parte 1
euro 9.960,00 (al lordo delle ritenute e trattenute di legge) oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
condanna la Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite '
che, già compensate al 50%, liquida in euro 1.940,40, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie e oltre rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato (euro 118,50), con distrazione in favore dell'Avv. RA EL.
Cosenza, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti