Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00059/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato NI Francesco Cozzupoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montebello Ionico, non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia:
- dell’ordinanza n. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS- con la quale il Comune di Montebello Jonico ingiungeva il ripristino dello stato dei luoghi antecedente ai lavori di sbancamento effettuati sul terreno foglio di mappa n. -OMISSIS-part -OMISSIS- in -OMISSIS- -OMISSIS-;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, allegati, preliminari e/o consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. NI AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-Con ricorso notificato il 25.11.2021 e depositato il 13.12.2021 -OMISSIS- ha esposto:
-) con nota n. -OMISSIS- la Regione Carabinieri Forestali Calabria comunicava al Comune di Montebello Jonico di aver accertato che, il -OMISSIS-, tale S.N. aveva effettuato in -OMISSIS- frazione -OMISSIS- lavori di sbancamento sul terreno identificato catastalmente con foglio n. -OMISSIS-part. -OMISSIS-, di proprietà del ricorrente;
-) a seguito di ciò, il Comune di Montebello Ionico emetteva ordinanza di demolizione/ripristino opere abusive n. -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data -OMISSIS-, ingiungendo al predetto S.N., nella qualità di esecutore delle opere, e al ricorrente, in qualità di proprietario, il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica con l’avviso che “decorso infruttuosamente detto termine il bene e l’area di sedime verranno acquisite di diritto al patrimonio del Comune ai sensi dell’ art. 31 commi 2 e 3 del DPR 380/2001”;
-) il ricorrente proprietario, ignaro della vicenda, allertato dal personale del Corpo Forestale della situazione perpetrata a suo danno, sporgeva querela nei confronti dell’esecutore e successivamente lo diffidava a ripristinare lo stato dei luoghi.
1.1- Avverso il suddetto provvedimento viene presentato ricorso affidato ai seguenti motivi:
A) VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE CON RIFERIMENTO ALL’ART 31, COMMA 4 BIS DPR 380/2001.
Il ricorrente afferma la propria estraneità alle opere abusive, di cui veniva a conoscenza a seguito del sopralluogo delle Forze dell’Ordine del -OMISSIS-, acquisito il quale presentava il -OMISSIS- denuncia–querela nei confronti dell’esecutore innanzi alla Regione Carabinieri Forestale Calabria Stazione di Melito Porto Salvo e diffidava l’esecutore al ripristino delle aree.
B) ECCESSO DI POTERE IN RELAZIONE ALLA ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO INVALIDO E/O INEFFICACE.
Viene contestata l’adozione del provvedimento impugnato, avvenuta nonostante la sussistenza di un sequestro penale disposto con decreto n. -OMISSIS-dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria e, dunque, nonostante che il ricorrente fosse nell’impossibilità di provvedere all’ordine demolitorio.
2- Il Comune di Montebello Ionico, quantunque ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
3- Alla camera di consiglio del 13.1.2022, con ordinanza n.-OMISSIS- è stata rigettata l’istanza cautelare.
4- All’udienza straordinaria di smaltimento del 15.1.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
5- Il ricorso, le cui censure possono essere scrutinate congiuntamente in quanto connesse, è infondato.
6- Il Collegio ritiene non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate nella sommarietà della fase cautelare, nel senso che la gravata ordinanza di demolizione è stata legittimamente notificata anche nei confronti del ricorrente, quale proprietario dell’area, rilevando la circostanza della sua estraneità all’abuso unicamente con riferimento alla futura ed eventuale acquisizione al patrimonio comunale dell’area in caso di inottemperanza (cfr. Cons. Stato sez. VI, 23.12.2020 n. 8283).
7- Quanto, poi, alla concomitante sussistenza di un sequestro penale, la relativa doglianza è infondata alla luce della giurisprudenza per cui “ La sussistenza del sequestro penale non è preclusiva all'adozione dell'ordine di demolizione, potendo sempre l'interessato ricorrere per chiedere (e per lo più ottenere) il dissequestro ai fini della demolizione. L'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva e alla rimessione in ripristino dello stato dei luoghi, entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'autorità amministrativa, determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente, anche qualora il manufatto sia gravato da sequestro e, pertanto, l'ordine di demolizione si debba ritenere sospeso nella sua efficacia, poiché l'interessato può rimuovere la condizione di inagibilità derivante da tale provvedimento, chiedendo all'autorità giudiziaria la revoca del vincolo per dar corso a detto ordine” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, Sentenza, 22.12.2025, n. 8374) “ e “ La sottoposizione a sequestro penale preventivo di una costruzione abusiva da parte della competente autorità giudiziaria non esime il destinatario dell'ingiunzione demolitoria dall'ottemperanza alla stessa, ben potendo essere richiesto in sede penale il dissequestro del bene al solo fine di provvedere alla demolizione, così da evitare il provvedimento di acquisizione, non rientrando il sequestro tra gli impedimenti assoluti che non consentono di dare esecuzione all'ingiunzione ” (T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II, 3.3.2025, n. 433).
8- In conclusione il ricorso va rigettato.
9- Nulla per le spese, in difetto di costituzione del Comune di Montebello Ionico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/-OMISSIS- del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE LA, Presidente
NI AG, Primo Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI AG | BE LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.