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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/11/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 362/2025
TRIBUNALE Ordinario di LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Parte ricorrente e
Controparte_1
Parte resistente contumace
Oggi 27 novembre 2025, alle ore 10:29, innanzi al Dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per presente con l'Avv. LO POLITO ROSALBA. Parte_1 Per , nessuno compare. Controparte_1
Parte ricorrente rinuncia sentire la testimone;
il Giudice presta il consenso. Testimone_1 Viene introdotto il primo testimone di part vertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione:
“Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza”. Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: “Sono , nato il [...] a [...], ivi residente. Sono Testimone_2 custode, portinaio da tre anni, lavoro a fianco lavoravo e lavoro dalle 8.15 alle 13:00 o dalle 14:00 fino alle 17:30 o le 18:00 massimo tutti i giorni dal lunedì al venerdì; la sede legale dell'azienda è a LL e qualche volta andavo in sede;
conosco la ricorrente, non abbiamo lavorato insieme. Conosco Andavo nel negozio a cambiare la CP_1 pellicola del telefono o la pila dell'orologio o compravo articoli per la macchina;
ero un cliente, passavo in occasione anche delle partite di calcio che vedevo al bar di fronte;
era il negozio di via Milano a LL. Il negozio sono sicuro essere in via Milano, di fronte ha un negozio di abbigliamento e due bar. Di fianco c'è un compro oro. È in una via e non in una piazza. Più avanti esiste un piazzale, dove c'è il bar Principe e una fermata dei pullman e la chiesa. Non ricordo il nome del piazzale. Vedevo la ricorrente che era l'unica commessa quando entravo e vedevo lei. C'era solo lei in tutto il negozio. Non vedevo altre persone. Indifferente. Passavo due volte a settimana, o il sabato o la domenica, mi trovavo nei pressi con gli amici al bar chiamato “2.0” di cui ho riferito”. Il Giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde Cap. del ricorso 3: penso abbia cominciato nel 2023; io frequentavo LL da agosto del 2022. Non ricordo il mese esatto, né il giorno. Forse era il periodo gennaio/febbraio del 2023. Penso abbia finito nel 2024, forse era il periodo di Natale, ma non so la data esatta. Anche adesso passo qualche volta. So che lavorava a Natale e a agosto, passavo a salutarla, avendoci preso confidenza e la vedevo. Eravamo conoscenti. Ridevo e scherzavo con lei, facevo due chiacchere con lei. Avevo gli amici lì. Cap. 3bis: io so che iniziava la mattina e finiva la sera;
io la prendevo in giro e le chiedevo: “il negozio è tuo?”. Non so l'orario esatto. Magari capitavo la domenica alle 9-9:30 che ero al bar e andavo a mangiare con gli amici e lei era al lavoro;
entravo in negozio, le offrivo un caffè, magari, questo il sabato o la domenica. Cap. 4: so che ha lavorato il giorno di Natale, lo so perché passai con gli amici e le feci gli auguri. Sarà stato il 2024. Il 24 dicembre lavorai la mattina e il pomeriggio passai e lei era al lavoro. ADR Giudice: non so se la ricorrente lavorò il periodo luglio – settembre del 2023.
Pag. 1 di 10 Cap. 6: confermo, c'era solo lei in negozio. Cap. 7: sistemava gli scaffali, metteva le pellicole al telefono o la pila all'orologio. Puliva il negozio. Io la vedevo fare tutto dalla mattina alla sera. Era anche alla cassa, emetteva scontrini, prendeva i pacchi di merce sistemati e li collocava nel negozio;
una domenica mattina la vidi aprire il negozio (tipo alle ore 7:30
o le 7:00), le offrii il caffè e poi me ne andai a un matrimonio;
chiudeva anche il negozio (forse le 19 – 19:30 o 19:45), lo so perché la vedevo dal bar dove ero con gli amici a guardare le partite;
la strada non è grande, la vedevo di fronte chiudere e prendere la bici per andare a casa. Preciso che non ricordo gli orari esatti. Del presente verbale viene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014. Parte ricorrente insiste perché venga sentito un terzo testimone. Il Giudice, a modifica dell'ordinanza ammissiva delle prove, applicato l'art. 421 c.p.c., ammette il teste . Tes_3 Viene introdotto il secondo testimone di parte ricorrente, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza”. Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: "Sono , nato il [...] a [...], residente in Milano. Testimone_4 Sono cuoco pizzaiolo, lo ero anche all'epoca, lavoravo tutta la settimana, con due giorni di riposo a seconda del turno, la domenica fissa. Conosco la ricorrente, la conobbi quando frequentavo LL con l'amico . La vedevo in negozio e Tes_2 qualche volta vi entravo per comprare ciò che mi serviva. È quel negozio vicino al bar Principe, più avanti, di fronte al bar che si chiama “081”; rettifico, il bar si chiama “2.0”. Non ricordo il nome della via. Esiste una fermata del bus sulla destra. Il negozio è di articoli casalinghi, non ricordo bene, vendeva detersivi o articoli per la casa. Sono conoscente, lavorava dentro il negozio. In negozio vedevo solo lei. Sempre lei mi serviva, presumo fosse da sola. Indifferente". Il Giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde Cap. del ricorso 3: non so quando ha iniziato a lavorare, la conobbi che lei stava già dentro il negozio. Frequentai LL nel 2022, forse il 2023, ma non guido, guidava , mio amico. Tes_2 Non ricordo quando smise di lavorare, forse era il 2024, perché quando entrai in quel periodo – a dicembre del 2024- non la vidi già più; forse era il periodo di Natale, non ricordo il giorno. Cap. 3bis: non so dell'orario preciso;
ma la mattina, quando entravo, ogni tanto c'era; la vedevo il pomeriggio per qualche partita, quando passavo. Non so dell'orario di fine, non glielo ho mai chiesto. Qualche volta, da dentro al bar, la vedevo chiudere. Però guardavo la partita per lo più. Magari uscivo a fumarmi una sigaretta e la vedevo. Cap. 4: non ricordo, non so rispondere. Cap. 6: non ricordo di aver visto altre persone in negozio. Ho visto sempre Pt_1 Cap. 7: mi serviva, prendeva i soldi e emetteva lo scontrino;
la vedevo alla cassa;
mi portava negli scaffali, mi indicava i prodotti, me li faceva scegliere. Faceva un po' di tutto;
sistemava dei pacchi che arrivavano, credo. Non so se esistesse un magazzino in negozio. Mi ha servito sempre C'era sempre e solo lei le Pt_1 volte in cui sono andato io. Spazzava, puliva. Sistemava i prodotti. ADR ricorrente: la vedevo sicuro due anni fa in negozio, non ricordo il periodo. Forse era gennaio- febbraio, il periodo delle partite di calcio. ADR Giudice: passavo in negozio due o tre volte al mese, ero sempre insieme a , non ero mai da Tes_2 solo, sono cresciuto con . Tes_2 Ad agosto non passavo in negozio e non potevo vederla, ero in ferie, a casa mia. Del presente verbale viene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014.
Pag. 2 di 10 Si sottolinea che il presente verbale, telematico, non viene sottoscritto da ciascun testimone e che è stato redatto nel rispetto della normativa ai sensi degli artt. 126 e 207 c.p.c., come modificati dall'art. 45 co. 1, lett. a) e lett. a), del D.L. 90/2014 conv. con mod. in Legge n. 114/2014.
Parte ricorrente rinuncia a sentire il teste , il Giudice vi acconsente. Testimone_5 Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Fa istanza di distrazione dei compensi del giudizio in suo favore. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 3 di 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 362/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
'Avv. LO , presso il cui studio C.F._2 è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._3 Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/04/2025 ha adito il Tribunale di Lodi in Parte_1
C funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con per sentire CodiceFiscale_4 accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito - Accertare e dichiarare che la lavoratrice signora
è stata assunta con un primo contratto a tempo determinato e parziale decorrente dal giorno 10 gennaio Parte_1
2023 e scadente in data 30 giugno 2023 e successivamente con un secondo contratto a tempo determinato e parziale decorrente dal 5 settembre 2023 al 31 agosto 2024 con inquadramento nel Livello V del C.C.N.L. Commercio;
accertare e dichiarare che nel periodo compreso tra il 1 luglio 2023 ed il 4 settembre 2023 la lavoratrice ha prestato attività di lavoro in continuazione rispetto alla scadenza del termine contrattuale e per l'effetto condannare la datrice di lavoro a corrispondere alla lavoratrice la maggiorazione prevista ex lege pari al 20% per i giorni lavorati dal 1 luglio 2023 al 10 luglio 2023 e del 40% per i giorni lavorati dall' 11 luglio 2023 al 4 settembre 2023 per complessivi euro 3.222,25 a solo titolo di maggiorazione sulla retribuzione oltre alla retribuzione ordinaria spettante per le mensilità di luglio e agosto;
- accertare e dichiarare che dal
31° giorno di continuazione del rapporto di lavoro in assenza di regolarizzazione da parte del datore di lavoro il rapporto è da qualificarsi come lavoro sommerso e per l'effetto condannare la datrice di lavoro a versare l'importo previsto a titolo di maxi sanzione - che va da euro 1.950 a euro 11.700 nella misura ritenuta equa e di giustizia dalla S.V. Ill.ma - per il periodo lavorato dalla ricorrente dal 31 luglio al 4 settembre 2023; accertare e dichiarare che la ricorrente, sin dalla sua assunzione, ha svolto mansioni superiori, come indicate in atto, inquadrabili nel Livello IV del C.C.N.L. Commercio applicato alla
Pag. 1 di 10 lavoratrice, e non corrispondenti alla categoria professionale in cui la signora era stata inquadrata al momento Parte_1 dell'assunzione; - accertare e dichiarare che la lavoratrice svolgeva le mansioni appartenenti alla categoria superiore meglio descritte in narrativa alle dirette dipendenze del resistente rispettando il seguente orario: dalle ore 8.30 (orario di apertura) alle ore 12.30 e dalla riapertura pomeridiana dalle ore 15.30 e fino alla chiusura alle ore 19.30 oppure dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e dalle ore 15.30 fino alle ore 19.30 o dalle ore 9.00 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30, oppure con orario continuato dalla apertura dalle ore 8.30 alle ore 16.30 o dalle 10.30 alle ore 18.30 o dalle ore 9.00 alle ore 17.00 a seconda delle esigenze organizzative della datrice e per tutto il mese di dicembre 2023 la dalle ore 8.30 e fino alla chiusura alle ore 19.30. accertare e dichiarare che, per le attività svolte, per le mansioni e per l'orario lavorativo osservato nel periodo dal 10 gennaio 2023 al 31 agosto 2024 la ricorrente riceveva dal datore di lavoro la somma mensile come da cedolini paga e per
l'effetto condannare la resistente al versamento del saldo delle spettanze retributive e competenze di fine rapporto, già dedotto il percepito, a titolo di differenze retributive ordinarie, 13esima e 14esima mensilità, straordinario festivo diurno, festività, ferie e permessi goduti, ferie e permessi maturati e non goduti, Trattamento di Fine Rapporto e così determinati: € 32.696,75 lordi, già dedotto il percepito, quali differenze retributive ordinarie, 13esima e 14esima mensilità, straordinario festivo diurno, festività, ferie e permessi goduti, ferie e permessi maturati e mai goduti, ed oltre € 1.780,51, lordi, già dedotto il percepito, quale trattamento fine rapporto e così per complessive € 34.750,26; per l'effetto ulteriore condannare il resistente a versare CP_ CP_ all' e all' i contributi assistenziali e previdenziali mancanti per il periodo dal 10 gennaio 2023 al 31 agosto 2024 in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, mansione, inquadramento ed orari”.
non si è costituita nel presente giudizio nonostante la regolare Controparte_1 notificazione nei suoi confronti. Il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata istruita tramite l'interrogatorio formale del legale rappresentante (andato deserto),
l'escussione di testimoni (udienze del 17.09.2025 e del 27.11.2025) e i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
dipendente assunta a tempo determinato e parziale (orizzontale) a 20 ore settimanali Parte_1
Con dalla impresa individuale di Quingqing una prima occasione per il periodo dal 10.01.2023 al CP_1
30.06.2023 (doc. n. 2 ric.) e una seconda occasione per il periodo dal 05.09.2023 al 31.08.2024 (doc. n. 3 ric., modulo Unilav), inquadrata nel livello 5° del C.C.N.L. di riferimento, quello Commercio, Terziario,
Distribuzione e Servizi del 17.01.2023, con la qualifica di “commessa di negozio”, agisce nel presente giudizio per: a) l'accertamento della continuità del rapporto di lavoro per l'impresa resistente nel periodo intermedio successivo alla scadenza del termine del primo contratto, ovvero il periodo dal 1.07.2023 al 05.09.2023 e la condanna della resistente a pagare in suo favore la maggiorazione del 20% sulla retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo e del 40% per i giorni successivi fino al 4.09.2023, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 81/2015; b) l'accertamento dell'inquadramento superiore nel livello IV del
Pag. 2 di 10 C.C.N.L. applicato dalla datrice di lavoro, c) l'accertamento dell'orario effettivo di lavoro svolto, d)
l'accertamento e la condanna della resistente al pagamento delle relative differenze retributive, oltre alla condanna alla regolarizzazione previdenziale e assicurativa, e) la condanna della resistente al pagamento in suo favore della c.d. maxi-sanzione prevista dal 31° giorno di lavoro prestato in maniera continuativa nel caso di lavoro “irregolare”.
Ciò chiarito, occorre esaminare le plurime domande del ricorso.
a) Continuazione del rapporto di lavoro oltre il termine di scadenza.
La ricorrente, formalmente assunta dal 10.01.2023 al 30.06.2023 in forza di contratto a tempo determinato e per il periodo dal 5.09.2023 al 31.08.2024, assume di aver lavorato senza soluzione di continuità per il periodo intermedio dal 1.07.2023 al 5.09.2023.
La ricorrente ha fornito prova della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine apposto.
La mancata comparizione del legale rappresentante della resistente contumace, cui è stata ritualmente notificata l'ordinanza, senza giustificato motivo ex art. 232 c.p.c., valutata con il complesso delle risultanze documentali, quali il bonifico del pagamento dello stipendio del mese di luglio del 2023 (doc. n. 8 ric.), la conversazione chat whatsapp intercorsa con tale “ relativa al periodo agosto-settembre del 2023 Persona_1
(doc. n. 6 ric., doc. n. 5 ric. per i giorni 7-8 agosto 2023), la deposizione del teste (madre della Tes_6 ricorrente) sul lavoro continuativamente prestato tutti i giorni dell'anno, sono elementi sufficienti per ritenere provata la circostanza.
Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 81/2015, il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente delle maggiorazioni retributive, rispettivamente del 20% e del 40%, secondo l'ammontare di cui al ricorso (€ 3.222,25).
b) Inquadramento.
Il livello formale risultante dal contratto di assunzione è il V° del C.C.N.L. Commercio, Terziario,
Distribuzione e Servizi del 17.01.2023, la cui declaratoria prevede: “appartengono al quinto livello i lavoratori che svolgono mansioni per le quali sono richieste normali conoscenze e adeguate abilità. A titolo esemplificativo rientrano nel quinto livello: […] aiutante commesso che non ha effettuato l'apprendistato nel settore nel quale effettua la prestazione
(permane nel V livello per un periodo di 18 mesi); - aiuto commesso nelle aziende che vendono prodotti alimentari in genere;
addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita, quali confezionamento, marcatura, controllo e rifornimento banchi di vendita per
i primi 18 mesi di servizio;
- operaio qualificato;
- addetti al controllo e verifica delle merci;
- addetti al controllo delle vendite
[…]”.
Il livello preteso è il IV°, che prevede: “appartengono al quarto livello i lavoratori d'ordine che eseguono compiti esecutivi, comprese sia le operazioni di vendita che quelle ausiliarie alla vendita e i lavoratori che effettuano lavori che richiedono particolari conoscenze tecniche e abilità pratiche. A titolo esemplificativo rientrano nel quarto livello: - cassieri comuni;
- contabili d'ordine; - addetti di segreteria;
- commessi alla vendita al pubblico;
[…] addetti alle operazioni ausiliarie
Pag. 3 di 10 alla vendita, quali incasso e registrazione, confezionamento, marcatura, controllo e rifornimento banchi di vendita, prezzatura;
- magazzinieri anche con funzioni di vendita […]”.
Le emergenze dell'istruttoria orale permettono di ritenere dimostrato, senza alcun dubbio, il livello preteso dalla ricorrente, che nel corso del rapporto di lavoro ha gestito da sola il punto vendita della resistente sito in LL dove era addetta.
In particolare, i testimoni escussi hanno confermato, in maniera univoca ed esente da contraddizioni, che la ricorrente gestiva da sola il negozio, che eseguiva operazioni ausiliarie alla vendita e di cassiera comune, in particolare ricevendo l'incasso ed emettendo il relativo scontrino.
Il teste , madre della ricorrente, dichiara: “mia figlia faceva tutto, faceva la cassa, i conti, gestiva la clientela, Tes_6 riceveva i camion e la merce, prendeva la merce e la sbancava, controllava se era arrivato tutto con le bolle, poi metteva tutto negli scaffali e sistemava la merce. […] Preciso che lei era la prima arrivata e doveva stare solo in cassa. Lei lavorava fino a sera per gestire la cassa e i conti e gli assegni, e io le dicevo che con riguardo agli assegni era una responsabilità grossa. Pt_1 apriva il negozio, aveva le chiavi, puliva il negozio, le altre tre dipendenti facevano due giorni e se ne andavano per il lavoro troppo pesante. Il negozio lo gestiva solo mia figlia. Quando andavo io, stavo un attimo in negozio per darle modo di andare in bagno, altrimenti non ce la faceva. Mia figlia gestiva anche i clienti […]”; la deposizione del familiare, certo da considerarsi con attenzione in punto di attendibilità, trova tuttavia un rilevante riscontro estrinseco nelle deposizioni rese dagli altri due testimoni. Il teste dichiara: “sistemava gli scaffali, metteva le pellicole al Tes_2 telefono o la pila all'orologio. Puliva il negozio. Io la vedevo fare tutto dalla mattina alla sera. Era anche alla cassa, emetteva scontrini, prendeva i pacchi di merce sistemati e li collocava nel negozio;
una domenica mattina la vidi aprire il negozio” e il teste dichiara: “mi serviva, prendeva i soldi e emetteva lo scontrino;
la vedevo alla cassa;
mi portava negli scaffali, Tes_3 mi indicava i prodotti, me li faceva scegliere. Faceva un po' di tutto;
sistemava dei pacchi che arrivavano, credo. Non so se esistesse un magazzino in negozio. Mi ha servito sempre C'era sempre e solo lei le volte in cui sono andato io. Pt_1
Spazzava, puliva. Sistemava i prodotti”.
Le deposizioni sono rese da testimoni che si recavano (talvolta) in negozio e vedevano la ricorrente al lavoro.
Effettivamente, dal complesso delle deposizioni rese e dalla messaggistica tra le parti del settembre del 2024
(doc. n. 6 ric.) può ritenersi dimostrato che la ricorrente abbia: - svolto attività di cassiera, come detto;
- gestito da sola apertura e chiusura del negozio, di cui possedeva le chiavi (v. deposizione teste , v. Tes_6 corrispondenza chat whatsapp del settembre del 2024); - gestito il carico e scarico della merce e svolto attività di magazziniera con funzione di vendita;
- pulito il negozio;
- accolto e servito la clientela occasionale.
Si tratta di attività di carattere esecutivo tutte rientranti nel profilo preteso.
Deve essere accertato il superiore inquadramento nel livello IV del C.C.N.L. di riferimento.
La resistente contumace deve essere condannata al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate nei conteggi di parte in € 18.022,77, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Pag. 4 di 10 c) Orario di lavoro straordinario.
Medesima soluzione non vale per l'orario di lavoro.
La ricorrente è stata formalmente assunta con orario di lavoro part time orizzontale a 20 ore settimanali, nei giorni dal lunedì al venerdì, per 4 ore giornaliere, presso il punto vendita di LL, piazza Marconi n. 1
(v. visura camerale, doc. n. 1 ric.).
Assume tuttavia di aver svolto un differente e superiore orario di lavoro, di collocazione variabile: dalle ore
8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30, oppure dalle ore 9 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore
19:30, oppure dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 19:30, oppure un differente orario continuato variabile a seconda delle esigenze organizzative della datrice di lavoro (es. 8:30 – 16:30, 10:30 –
18:30, oppure 9:00 – 17:00).
Dalle deposizioni dei testimoni escussi non emergono sicuri e univoci elementi per ritenere raggiunta la prova del lavoro straordinario, né la conversazione cosiddetta chat whatsapp prodotta (doc. n. 5 ric.), contenente degli orari stabiliti da tale “ , permette di ritenere raggiunta la prova che tali orari siano Per_1 stati effettivamente rispettati.
La madre della ricorrente fornisce l'unica deposizione con elementi precisi, il cui contenuto non trova riscontro né nella chat whastapp prodotta (ad es., quanto alle pause o al giorno di riposo settimanale, doc. n.
5 ric.) né nelle deposizioni rese dagli altri testimoni escussi, che non sono stati in grado di riferire sull'orario preciso di lavoro, o hanno riferito orari approssimativi;
altresì, per la posizione di familiare interessato, quella del teste non è una deposizione che può essere, da sola, posta a base della decisione, posto Tes_6 che la prova del lavoro straordinario esige un certo rigore, nel caso di specie non raggiunto.
È possibile però ritenere che la ricorrente lavorasse tutti i giorni, compresi quelli deputati alle festività (in particolare il periodo del Natale, il Capodanno e tutto il mese di Agosto), come riferito dai testimoni escussi, e che non abbia goduto di ferie, permessi e festività, che spettano nella misura indicata nei conteggi di parte.
d) Cosiddetta “maxi sanzione” per lavoro irregolare.
Con riferimento a tale pretesa per il lavoro cosiddetto “nero” oltre i 30 giorni, prevista dall'art. 3, commi 3,
3bis e 3ter del d.l. n. 12/2002, come sostituito dall'art. 22 del d.lgs. n. 151/2015 e modificato a seguito del
D.l. n. 19/2024, la ricorrente non è soggetto legittimato a pretendere l'accertamento o la condanna in suo favore del pagamento dell'importo previsto per l'impiego di lavoratori irregolari. La legge infatti introduce una sanzione amministrativa la cui potestà è affidata agli organi dello Stato competenti, a motivo del quale la ricorrente resta un soggetto estraneo al rapporto, privo di interesse a un accertamento, che non le arrecherebbe alcuna utilità pratica.
e) Differenze retributive e statuizione definitiva.
Pag. 5 di 10 La resistente contumace, previo accertamento della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine di scadenza nonché del superiore inquadramento nel livello preteso per tutta la durata del rapporto, deve essere condannata a pagare i seguenti importi lordi risultanti dal conteggio di parte (doc. n. 9 ric.): - €
3.222,25 a titolo di maggiorazioni retributive ai sensi del d.lgs. n. 81/2015; - € 18.022,77 a titolo di inquadramento superiore nel livello IV del C.C.N.L. di riferimento;
- € 3.643,42 a titolo di ferie e permessi;
- € 1.780,51 a titolo di TFR;
- € 3.990,35 a titolo di 13ma e 14ma mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola scadenza al soddisfo.
f) Spese del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza del contumace e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio. Con distrazione dei compensi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie in parte il ricorso e per l'effetto,
a. accerta e dichiara il superiore inquadramento della ricorrente nel livello IV preteso del
C.C.N.L. Commercio del 17.1.2023 per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente senza soluzione di continuità;
b. accerta e dichiara che la ricorrente ha prestato attività di lavoro nel periodo dal 1.7.2023 al
4.09.2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del d.lgs. n. 81/2015;
c. condanna la contumace a pagare alla ricorrente i seguenti importi lordi: - € 3.222,25 a titolo di maggiorazioni retributive ai sensi del d.lgs. n. 81/2015; - € 18.022,77 a titolo di inquadramento superiore nel livello IV del C.C.N.L. di riferimento;
- € 3.643,42 a titolo di ferie e permessi;
- € 1.780,51 a titolo di TFR;
- € 3.990,35 a titolo di 13ma e 14ma mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per ciascun importo dalla singola scadenza al soddisfo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) condanna altresì la parte resistente contumace al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.700,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dei
Pag. 6 di 10 procuratori della ricorrente, antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 27 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 7 di 10
TRIBUNALE Ordinario di LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Parte ricorrente e
Controparte_1
Parte resistente contumace
Oggi 27 novembre 2025, alle ore 10:29, innanzi al Dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per presente con l'Avv. LO POLITO ROSALBA. Parte_1 Per , nessuno compare. Controparte_1
Parte ricorrente rinuncia sentire la testimone;
il Giudice presta il consenso. Testimone_1 Viene introdotto il primo testimone di part vertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione:
“Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza”. Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: “Sono , nato il [...] a [...], ivi residente. Sono Testimone_2 custode, portinaio da tre anni, lavoro a fianco lavoravo e lavoro dalle 8.15 alle 13:00 o dalle 14:00 fino alle 17:30 o le 18:00 massimo tutti i giorni dal lunedì al venerdì; la sede legale dell'azienda è a LL e qualche volta andavo in sede;
conosco la ricorrente, non abbiamo lavorato insieme. Conosco Andavo nel negozio a cambiare la CP_1 pellicola del telefono o la pila dell'orologio o compravo articoli per la macchina;
ero un cliente, passavo in occasione anche delle partite di calcio che vedevo al bar di fronte;
era il negozio di via Milano a LL. Il negozio sono sicuro essere in via Milano, di fronte ha un negozio di abbigliamento e due bar. Di fianco c'è un compro oro. È in una via e non in una piazza. Più avanti esiste un piazzale, dove c'è il bar Principe e una fermata dei pullman e la chiesa. Non ricordo il nome del piazzale. Vedevo la ricorrente che era l'unica commessa quando entravo e vedevo lei. C'era solo lei in tutto il negozio. Non vedevo altre persone. Indifferente. Passavo due volte a settimana, o il sabato o la domenica, mi trovavo nei pressi con gli amici al bar chiamato “2.0” di cui ho riferito”. Il Giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde Cap. del ricorso 3: penso abbia cominciato nel 2023; io frequentavo LL da agosto del 2022. Non ricordo il mese esatto, né il giorno. Forse era il periodo gennaio/febbraio del 2023. Penso abbia finito nel 2024, forse era il periodo di Natale, ma non so la data esatta. Anche adesso passo qualche volta. So che lavorava a Natale e a agosto, passavo a salutarla, avendoci preso confidenza e la vedevo. Eravamo conoscenti. Ridevo e scherzavo con lei, facevo due chiacchere con lei. Avevo gli amici lì. Cap. 3bis: io so che iniziava la mattina e finiva la sera;
io la prendevo in giro e le chiedevo: “il negozio è tuo?”. Non so l'orario esatto. Magari capitavo la domenica alle 9-9:30 che ero al bar e andavo a mangiare con gli amici e lei era al lavoro;
entravo in negozio, le offrivo un caffè, magari, questo il sabato o la domenica. Cap. 4: so che ha lavorato il giorno di Natale, lo so perché passai con gli amici e le feci gli auguri. Sarà stato il 2024. Il 24 dicembre lavorai la mattina e il pomeriggio passai e lei era al lavoro. ADR Giudice: non so se la ricorrente lavorò il periodo luglio – settembre del 2023.
Pag. 1 di 10 Cap. 6: confermo, c'era solo lei in negozio. Cap. 7: sistemava gli scaffali, metteva le pellicole al telefono o la pila all'orologio. Puliva il negozio. Io la vedevo fare tutto dalla mattina alla sera. Era anche alla cassa, emetteva scontrini, prendeva i pacchi di merce sistemati e li collocava nel negozio;
una domenica mattina la vidi aprire il negozio (tipo alle ore 7:30
o le 7:00), le offrii il caffè e poi me ne andai a un matrimonio;
chiudeva anche il negozio (forse le 19 – 19:30 o 19:45), lo so perché la vedevo dal bar dove ero con gli amici a guardare le partite;
la strada non è grande, la vedevo di fronte chiudere e prendere la bici per andare a casa. Preciso che non ricordo gli orari esatti. Del presente verbale viene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014. Parte ricorrente insiste perché venga sentito un terzo testimone. Il Giudice, a modifica dell'ordinanza ammissiva delle prove, applicato l'art. 421 c.p.c., ammette il teste . Tes_3 Viene introdotto il secondo testimone di parte ricorrente, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza”. Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: "Sono , nato il [...] a [...], residente in Milano. Testimone_4 Sono cuoco pizzaiolo, lo ero anche all'epoca, lavoravo tutta la settimana, con due giorni di riposo a seconda del turno, la domenica fissa. Conosco la ricorrente, la conobbi quando frequentavo LL con l'amico . La vedevo in negozio e Tes_2 qualche volta vi entravo per comprare ciò che mi serviva. È quel negozio vicino al bar Principe, più avanti, di fronte al bar che si chiama “081”; rettifico, il bar si chiama “2.0”. Non ricordo il nome della via. Esiste una fermata del bus sulla destra. Il negozio è di articoli casalinghi, non ricordo bene, vendeva detersivi o articoli per la casa. Sono conoscente, lavorava dentro il negozio. In negozio vedevo solo lei. Sempre lei mi serviva, presumo fosse da sola. Indifferente". Il Giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde Cap. del ricorso 3: non so quando ha iniziato a lavorare, la conobbi che lei stava già dentro il negozio. Frequentai LL nel 2022, forse il 2023, ma non guido, guidava , mio amico. Tes_2 Non ricordo quando smise di lavorare, forse era il 2024, perché quando entrai in quel periodo – a dicembre del 2024- non la vidi già più; forse era il periodo di Natale, non ricordo il giorno. Cap. 3bis: non so dell'orario preciso;
ma la mattina, quando entravo, ogni tanto c'era; la vedevo il pomeriggio per qualche partita, quando passavo. Non so dell'orario di fine, non glielo ho mai chiesto. Qualche volta, da dentro al bar, la vedevo chiudere. Però guardavo la partita per lo più. Magari uscivo a fumarmi una sigaretta e la vedevo. Cap. 4: non ricordo, non so rispondere. Cap. 6: non ricordo di aver visto altre persone in negozio. Ho visto sempre Pt_1 Cap. 7: mi serviva, prendeva i soldi e emetteva lo scontrino;
la vedevo alla cassa;
mi portava negli scaffali, mi indicava i prodotti, me li faceva scegliere. Faceva un po' di tutto;
sistemava dei pacchi che arrivavano, credo. Non so se esistesse un magazzino in negozio. Mi ha servito sempre C'era sempre e solo lei le Pt_1 volte in cui sono andato io. Spazzava, puliva. Sistemava i prodotti. ADR ricorrente: la vedevo sicuro due anni fa in negozio, non ricordo il periodo. Forse era gennaio- febbraio, il periodo delle partite di calcio. ADR Giudice: passavo in negozio due o tre volte al mese, ero sempre insieme a , non ero mai da Tes_2 solo, sono cresciuto con . Tes_2 Ad agosto non passavo in negozio e non potevo vederla, ero in ferie, a casa mia. Del presente verbale viene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014.
Pag. 2 di 10 Si sottolinea che il presente verbale, telematico, non viene sottoscritto da ciascun testimone e che è stato redatto nel rispetto della normativa ai sensi degli artt. 126 e 207 c.p.c., come modificati dall'art. 45 co. 1, lett. a) e lett. a), del D.L. 90/2014 conv. con mod. in Legge n. 114/2014.
Parte ricorrente rinuncia a sentire il teste , il Giudice vi acconsente. Testimone_5 Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Fa istanza di distrazione dei compensi del giudizio in suo favore. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 3 di 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 362/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
'Avv. LO , presso il cui studio C.F._2 è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._3 Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/04/2025 ha adito il Tribunale di Lodi in Parte_1
C funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con per sentire CodiceFiscale_4 accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito - Accertare e dichiarare che la lavoratrice signora
è stata assunta con un primo contratto a tempo determinato e parziale decorrente dal giorno 10 gennaio Parte_1
2023 e scadente in data 30 giugno 2023 e successivamente con un secondo contratto a tempo determinato e parziale decorrente dal 5 settembre 2023 al 31 agosto 2024 con inquadramento nel Livello V del C.C.N.L. Commercio;
accertare e dichiarare che nel periodo compreso tra il 1 luglio 2023 ed il 4 settembre 2023 la lavoratrice ha prestato attività di lavoro in continuazione rispetto alla scadenza del termine contrattuale e per l'effetto condannare la datrice di lavoro a corrispondere alla lavoratrice la maggiorazione prevista ex lege pari al 20% per i giorni lavorati dal 1 luglio 2023 al 10 luglio 2023 e del 40% per i giorni lavorati dall' 11 luglio 2023 al 4 settembre 2023 per complessivi euro 3.222,25 a solo titolo di maggiorazione sulla retribuzione oltre alla retribuzione ordinaria spettante per le mensilità di luglio e agosto;
- accertare e dichiarare che dal
31° giorno di continuazione del rapporto di lavoro in assenza di regolarizzazione da parte del datore di lavoro il rapporto è da qualificarsi come lavoro sommerso e per l'effetto condannare la datrice di lavoro a versare l'importo previsto a titolo di maxi sanzione - che va da euro 1.950 a euro 11.700 nella misura ritenuta equa e di giustizia dalla S.V. Ill.ma - per il periodo lavorato dalla ricorrente dal 31 luglio al 4 settembre 2023; accertare e dichiarare che la ricorrente, sin dalla sua assunzione, ha svolto mansioni superiori, come indicate in atto, inquadrabili nel Livello IV del C.C.N.L. Commercio applicato alla
Pag. 1 di 10 lavoratrice, e non corrispondenti alla categoria professionale in cui la signora era stata inquadrata al momento Parte_1 dell'assunzione; - accertare e dichiarare che la lavoratrice svolgeva le mansioni appartenenti alla categoria superiore meglio descritte in narrativa alle dirette dipendenze del resistente rispettando il seguente orario: dalle ore 8.30 (orario di apertura) alle ore 12.30 e dalla riapertura pomeridiana dalle ore 15.30 e fino alla chiusura alle ore 19.30 oppure dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e dalle ore 15.30 fino alle ore 19.30 o dalle ore 9.00 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30, oppure con orario continuato dalla apertura dalle ore 8.30 alle ore 16.30 o dalle 10.30 alle ore 18.30 o dalle ore 9.00 alle ore 17.00 a seconda delle esigenze organizzative della datrice e per tutto il mese di dicembre 2023 la dalle ore 8.30 e fino alla chiusura alle ore 19.30. accertare e dichiarare che, per le attività svolte, per le mansioni e per l'orario lavorativo osservato nel periodo dal 10 gennaio 2023 al 31 agosto 2024 la ricorrente riceveva dal datore di lavoro la somma mensile come da cedolini paga e per
l'effetto condannare la resistente al versamento del saldo delle spettanze retributive e competenze di fine rapporto, già dedotto il percepito, a titolo di differenze retributive ordinarie, 13esima e 14esima mensilità, straordinario festivo diurno, festività, ferie e permessi goduti, ferie e permessi maturati e non goduti, Trattamento di Fine Rapporto e così determinati: € 32.696,75 lordi, già dedotto il percepito, quali differenze retributive ordinarie, 13esima e 14esima mensilità, straordinario festivo diurno, festività, ferie e permessi goduti, ferie e permessi maturati e mai goduti, ed oltre € 1.780,51, lordi, già dedotto il percepito, quale trattamento fine rapporto e così per complessive € 34.750,26; per l'effetto ulteriore condannare il resistente a versare CP_ CP_ all' e all' i contributi assistenziali e previdenziali mancanti per il periodo dal 10 gennaio 2023 al 31 agosto 2024 in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, mansione, inquadramento ed orari”.
non si è costituita nel presente giudizio nonostante la regolare Controparte_1 notificazione nei suoi confronti. Il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata istruita tramite l'interrogatorio formale del legale rappresentante (andato deserto),
l'escussione di testimoni (udienze del 17.09.2025 e del 27.11.2025) e i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
dipendente assunta a tempo determinato e parziale (orizzontale) a 20 ore settimanali Parte_1
Con dalla impresa individuale di Quingqing una prima occasione per il periodo dal 10.01.2023 al CP_1
30.06.2023 (doc. n. 2 ric.) e una seconda occasione per il periodo dal 05.09.2023 al 31.08.2024 (doc. n. 3 ric., modulo Unilav), inquadrata nel livello 5° del C.C.N.L. di riferimento, quello Commercio, Terziario,
Distribuzione e Servizi del 17.01.2023, con la qualifica di “commessa di negozio”, agisce nel presente giudizio per: a) l'accertamento della continuità del rapporto di lavoro per l'impresa resistente nel periodo intermedio successivo alla scadenza del termine del primo contratto, ovvero il periodo dal 1.07.2023 al 05.09.2023 e la condanna della resistente a pagare in suo favore la maggiorazione del 20% sulla retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo e del 40% per i giorni successivi fino al 4.09.2023, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 81/2015; b) l'accertamento dell'inquadramento superiore nel livello IV del
Pag. 2 di 10 C.C.N.L. applicato dalla datrice di lavoro, c) l'accertamento dell'orario effettivo di lavoro svolto, d)
l'accertamento e la condanna della resistente al pagamento delle relative differenze retributive, oltre alla condanna alla regolarizzazione previdenziale e assicurativa, e) la condanna della resistente al pagamento in suo favore della c.d. maxi-sanzione prevista dal 31° giorno di lavoro prestato in maniera continuativa nel caso di lavoro “irregolare”.
Ciò chiarito, occorre esaminare le plurime domande del ricorso.
a) Continuazione del rapporto di lavoro oltre il termine di scadenza.
La ricorrente, formalmente assunta dal 10.01.2023 al 30.06.2023 in forza di contratto a tempo determinato e per il periodo dal 5.09.2023 al 31.08.2024, assume di aver lavorato senza soluzione di continuità per il periodo intermedio dal 1.07.2023 al 5.09.2023.
La ricorrente ha fornito prova della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine apposto.
La mancata comparizione del legale rappresentante della resistente contumace, cui è stata ritualmente notificata l'ordinanza, senza giustificato motivo ex art. 232 c.p.c., valutata con il complesso delle risultanze documentali, quali il bonifico del pagamento dello stipendio del mese di luglio del 2023 (doc. n. 8 ric.), la conversazione chat whatsapp intercorsa con tale “ relativa al periodo agosto-settembre del 2023 Persona_1
(doc. n. 6 ric., doc. n. 5 ric. per i giorni 7-8 agosto 2023), la deposizione del teste (madre della Tes_6 ricorrente) sul lavoro continuativamente prestato tutti i giorni dell'anno, sono elementi sufficienti per ritenere provata la circostanza.
Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 81/2015, il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente delle maggiorazioni retributive, rispettivamente del 20% e del 40%, secondo l'ammontare di cui al ricorso (€ 3.222,25).
b) Inquadramento.
Il livello formale risultante dal contratto di assunzione è il V° del C.C.N.L. Commercio, Terziario,
Distribuzione e Servizi del 17.01.2023, la cui declaratoria prevede: “appartengono al quinto livello i lavoratori che svolgono mansioni per le quali sono richieste normali conoscenze e adeguate abilità. A titolo esemplificativo rientrano nel quinto livello: […] aiutante commesso che non ha effettuato l'apprendistato nel settore nel quale effettua la prestazione
(permane nel V livello per un periodo di 18 mesi); - aiuto commesso nelle aziende che vendono prodotti alimentari in genere;
addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita, quali confezionamento, marcatura, controllo e rifornimento banchi di vendita per
i primi 18 mesi di servizio;
- operaio qualificato;
- addetti al controllo e verifica delle merci;
- addetti al controllo delle vendite
[…]”.
Il livello preteso è il IV°, che prevede: “appartengono al quarto livello i lavoratori d'ordine che eseguono compiti esecutivi, comprese sia le operazioni di vendita che quelle ausiliarie alla vendita e i lavoratori che effettuano lavori che richiedono particolari conoscenze tecniche e abilità pratiche. A titolo esemplificativo rientrano nel quarto livello: - cassieri comuni;
- contabili d'ordine; - addetti di segreteria;
- commessi alla vendita al pubblico;
[…] addetti alle operazioni ausiliarie
Pag. 3 di 10 alla vendita, quali incasso e registrazione, confezionamento, marcatura, controllo e rifornimento banchi di vendita, prezzatura;
- magazzinieri anche con funzioni di vendita […]”.
Le emergenze dell'istruttoria orale permettono di ritenere dimostrato, senza alcun dubbio, il livello preteso dalla ricorrente, che nel corso del rapporto di lavoro ha gestito da sola il punto vendita della resistente sito in LL dove era addetta.
In particolare, i testimoni escussi hanno confermato, in maniera univoca ed esente da contraddizioni, che la ricorrente gestiva da sola il negozio, che eseguiva operazioni ausiliarie alla vendita e di cassiera comune, in particolare ricevendo l'incasso ed emettendo il relativo scontrino.
Il teste , madre della ricorrente, dichiara: “mia figlia faceva tutto, faceva la cassa, i conti, gestiva la clientela, Tes_6 riceveva i camion e la merce, prendeva la merce e la sbancava, controllava se era arrivato tutto con le bolle, poi metteva tutto negli scaffali e sistemava la merce. […] Preciso che lei era la prima arrivata e doveva stare solo in cassa. Lei lavorava fino a sera per gestire la cassa e i conti e gli assegni, e io le dicevo che con riguardo agli assegni era una responsabilità grossa. Pt_1 apriva il negozio, aveva le chiavi, puliva il negozio, le altre tre dipendenti facevano due giorni e se ne andavano per il lavoro troppo pesante. Il negozio lo gestiva solo mia figlia. Quando andavo io, stavo un attimo in negozio per darle modo di andare in bagno, altrimenti non ce la faceva. Mia figlia gestiva anche i clienti […]”; la deposizione del familiare, certo da considerarsi con attenzione in punto di attendibilità, trova tuttavia un rilevante riscontro estrinseco nelle deposizioni rese dagli altri due testimoni. Il teste dichiara: “sistemava gli scaffali, metteva le pellicole al Tes_2 telefono o la pila all'orologio. Puliva il negozio. Io la vedevo fare tutto dalla mattina alla sera. Era anche alla cassa, emetteva scontrini, prendeva i pacchi di merce sistemati e li collocava nel negozio;
una domenica mattina la vidi aprire il negozio” e il teste dichiara: “mi serviva, prendeva i soldi e emetteva lo scontrino;
la vedevo alla cassa;
mi portava negli scaffali, Tes_3 mi indicava i prodotti, me li faceva scegliere. Faceva un po' di tutto;
sistemava dei pacchi che arrivavano, credo. Non so se esistesse un magazzino in negozio. Mi ha servito sempre C'era sempre e solo lei le volte in cui sono andato io. Pt_1
Spazzava, puliva. Sistemava i prodotti”.
Le deposizioni sono rese da testimoni che si recavano (talvolta) in negozio e vedevano la ricorrente al lavoro.
Effettivamente, dal complesso delle deposizioni rese e dalla messaggistica tra le parti del settembre del 2024
(doc. n. 6 ric.) può ritenersi dimostrato che la ricorrente abbia: - svolto attività di cassiera, come detto;
- gestito da sola apertura e chiusura del negozio, di cui possedeva le chiavi (v. deposizione teste , v. Tes_6 corrispondenza chat whatsapp del settembre del 2024); - gestito il carico e scarico della merce e svolto attività di magazziniera con funzione di vendita;
- pulito il negozio;
- accolto e servito la clientela occasionale.
Si tratta di attività di carattere esecutivo tutte rientranti nel profilo preteso.
Deve essere accertato il superiore inquadramento nel livello IV del C.C.N.L. di riferimento.
La resistente contumace deve essere condannata al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate nei conteggi di parte in € 18.022,77, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Pag. 4 di 10 c) Orario di lavoro straordinario.
Medesima soluzione non vale per l'orario di lavoro.
La ricorrente è stata formalmente assunta con orario di lavoro part time orizzontale a 20 ore settimanali, nei giorni dal lunedì al venerdì, per 4 ore giornaliere, presso il punto vendita di LL, piazza Marconi n. 1
(v. visura camerale, doc. n. 1 ric.).
Assume tuttavia di aver svolto un differente e superiore orario di lavoro, di collocazione variabile: dalle ore
8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30, oppure dalle ore 9 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore
19:30, oppure dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 19:30, oppure un differente orario continuato variabile a seconda delle esigenze organizzative della datrice di lavoro (es. 8:30 – 16:30, 10:30 –
18:30, oppure 9:00 – 17:00).
Dalle deposizioni dei testimoni escussi non emergono sicuri e univoci elementi per ritenere raggiunta la prova del lavoro straordinario, né la conversazione cosiddetta chat whatsapp prodotta (doc. n. 5 ric.), contenente degli orari stabiliti da tale “ , permette di ritenere raggiunta la prova che tali orari siano Per_1 stati effettivamente rispettati.
La madre della ricorrente fornisce l'unica deposizione con elementi precisi, il cui contenuto non trova riscontro né nella chat whastapp prodotta (ad es., quanto alle pause o al giorno di riposo settimanale, doc. n.
5 ric.) né nelle deposizioni rese dagli altri testimoni escussi, che non sono stati in grado di riferire sull'orario preciso di lavoro, o hanno riferito orari approssimativi;
altresì, per la posizione di familiare interessato, quella del teste non è una deposizione che può essere, da sola, posta a base della decisione, posto Tes_6 che la prova del lavoro straordinario esige un certo rigore, nel caso di specie non raggiunto.
È possibile però ritenere che la ricorrente lavorasse tutti i giorni, compresi quelli deputati alle festività (in particolare il periodo del Natale, il Capodanno e tutto il mese di Agosto), come riferito dai testimoni escussi, e che non abbia goduto di ferie, permessi e festività, che spettano nella misura indicata nei conteggi di parte.
d) Cosiddetta “maxi sanzione” per lavoro irregolare.
Con riferimento a tale pretesa per il lavoro cosiddetto “nero” oltre i 30 giorni, prevista dall'art. 3, commi 3,
3bis e 3ter del d.l. n. 12/2002, come sostituito dall'art. 22 del d.lgs. n. 151/2015 e modificato a seguito del
D.l. n. 19/2024, la ricorrente non è soggetto legittimato a pretendere l'accertamento o la condanna in suo favore del pagamento dell'importo previsto per l'impiego di lavoratori irregolari. La legge infatti introduce una sanzione amministrativa la cui potestà è affidata agli organi dello Stato competenti, a motivo del quale la ricorrente resta un soggetto estraneo al rapporto, privo di interesse a un accertamento, che non le arrecherebbe alcuna utilità pratica.
e) Differenze retributive e statuizione definitiva.
Pag. 5 di 10 La resistente contumace, previo accertamento della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine di scadenza nonché del superiore inquadramento nel livello preteso per tutta la durata del rapporto, deve essere condannata a pagare i seguenti importi lordi risultanti dal conteggio di parte (doc. n. 9 ric.): - €
3.222,25 a titolo di maggiorazioni retributive ai sensi del d.lgs. n. 81/2015; - € 18.022,77 a titolo di inquadramento superiore nel livello IV del C.C.N.L. di riferimento;
- € 3.643,42 a titolo di ferie e permessi;
- € 1.780,51 a titolo di TFR;
- € 3.990,35 a titolo di 13ma e 14ma mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola scadenza al soddisfo.
f) Spese del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza del contumace e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio. Con distrazione dei compensi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie in parte il ricorso e per l'effetto,
a. accerta e dichiara il superiore inquadramento della ricorrente nel livello IV preteso del
C.C.N.L. Commercio del 17.1.2023 per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente senza soluzione di continuità;
b. accerta e dichiara che la ricorrente ha prestato attività di lavoro nel periodo dal 1.7.2023 al
4.09.2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del d.lgs. n. 81/2015;
c. condanna la contumace a pagare alla ricorrente i seguenti importi lordi: - € 3.222,25 a titolo di maggiorazioni retributive ai sensi del d.lgs. n. 81/2015; - € 18.022,77 a titolo di inquadramento superiore nel livello IV del C.C.N.L. di riferimento;
- € 3.643,42 a titolo di ferie e permessi;
- € 1.780,51 a titolo di TFR;
- € 3.990,35 a titolo di 13ma e 14ma mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per ciascun importo dalla singola scadenza al soddisfo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) condanna altresì la parte resistente contumace al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.700,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dei
Pag. 6 di 10 procuratori della ricorrente, antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 27 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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