Art. 4.
I corsi abilitanti, sia speciali che ordinari, previsti agli articoli 1 e 2 della presente legge perseguono le finalita' stabilite dall' articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 .
Il loro svolgimento e' regolato dalle norme contenute nella legge sopra citata.
I corsi abilitanti, sia speciali che ordinari, previsti agli articoli 1 e 2 della presente legge perseguono le finalita' stabilite dall' articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 .
Il loro svolgimento e' regolato dalle norme contenute nella legge sopra citata.