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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 12755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12755 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54118 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano GIUFFRIDA per procura Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.07.2022, - premesso che in data 05.09.1995 Parte_1
aveva contratto matrimonio in Palermo con , che dalla predetta unione era CP_1
nato il figlio (il 22.07.1997), che con sentenza n. 2558/07 il Tribunale di Palermo CP_2 aveva pronunciato la separazione dei coniugi e che da allora non vi era stata riconciliazione tra gli stessi – ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, senza alcuna statuizione patrimoniale, essendo il figlio CP_2 economicamente autonomo.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 13.02.2024, comparsa personalmente la sola ricorrente, la stessa ha insistito nell'accoglimento del ricorso, dichiarando di non aver più visto né sentito il marito da vent'anni e di non voler chiedere la conferma dell'assegno di mantenimento, mai corrispostole (stabilito dalla sentenza di separazione nell'importo di 500 Co euro mensili per la stessa e per il figlio). Pertanto, il Presidente ha confermato in via provvisoria e urgente le condizioni della separazione, eccezion fatta per l'assegno di mantenimento in favore della moglie e del figlio.
Nel prosieguo, dichiarata la contumacia del resistente, irreperibile, il GI ha rimesso la decisione al Collegio, stante la rinuncia della ricorrente ai termini di cui all'art. 190 cpc.
In data 20.6.2025 è stata emessa la seguente ordinanza collegiale:“Esaminati gli atti;
rilevato che dall'atto integrale di matrimonio risulta che in data 8.3.2012 è stato iscritto ricorso congiunto dai coniugi per la cessazione degli effetti civili del matrimonio presso il Tribunale di Milano, sebbene la ricorrente abbia dichiarato all'udienza presidenziale di non aver più visto né sentito il marito da vent'anni; dispone che la ricorrente documenti l'esito del suddetto ricorso congiunto e rimette all'uopo la causa sul ruolo innanzi al GI all'udienza del 15.7.2025; visto l'art. 127 ter cpc dispone che l'udienza sia sostituita da note scritte, da depositare entro le ore 8.00, contenenti le sole istanze e conclusioni e che in allegato alle note venga documentato l'esito del suddetto ricorso congiunto.”.
Il difensore della ricorrente, con nota di deposito in data 25.6.2025, ha chiarito che il procedimento per divorzio congiunto sub n. 16839/2012 R.G presso il Tribunale di Milano era stato dichiarato estinto (come da estratto riassuntivo del fascicolo telematico
16839/2012), essendo comparsi innanzi al Presidente solo la ed il suo difensore ed Pt_1
era stato iscritto, con ricorso in riassunzione (versato in atti), a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Palermo emessa nel procedimento per divorzio congiunto iscritto sub n. 4504/2011 R.G (come da estratto riassuntivo del relativo fascicolo telematico e ordinanza di incompetenza in atti), nel quale era comparso il solo difensore del resistente. Pertanto, parte ricorrente ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di sentenza n. 2558/2007 del Tribunale di Palermo, irrevocabile. Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
L'indisponibilità della ricorrente alla riconciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e la irreperibilità del resistente convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza, senza altre statuizioni, in assenza di domande accessorie, confermandosi la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del resistente, a decorrere dall'agosto 2022, mensilità immediatamente successiva al deposito del ricorso.
Stante la natura costitutiva della pronuncia e la sostanziale non opposizione del resistente, va dichiarata l'irripetibilità delle spese del giudizio
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il
05.09.1995 da e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Palermo (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n. 96, parte 2, serie A);
- conferma la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del resistente, a decorrere dall'agosto 2022;
- spese irripetibili.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria CHIRICO dott.ssa Marta IENZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54118 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano GIUFFRIDA per procura Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.07.2022, - premesso che in data 05.09.1995 Parte_1
aveva contratto matrimonio in Palermo con , che dalla predetta unione era CP_1
nato il figlio (il 22.07.1997), che con sentenza n. 2558/07 il Tribunale di Palermo CP_2 aveva pronunciato la separazione dei coniugi e che da allora non vi era stata riconciliazione tra gli stessi – ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, senza alcuna statuizione patrimoniale, essendo il figlio CP_2 economicamente autonomo.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 13.02.2024, comparsa personalmente la sola ricorrente, la stessa ha insistito nell'accoglimento del ricorso, dichiarando di non aver più visto né sentito il marito da vent'anni e di non voler chiedere la conferma dell'assegno di mantenimento, mai corrispostole (stabilito dalla sentenza di separazione nell'importo di 500 Co euro mensili per la stessa e per il figlio). Pertanto, il Presidente ha confermato in via provvisoria e urgente le condizioni della separazione, eccezion fatta per l'assegno di mantenimento in favore della moglie e del figlio.
Nel prosieguo, dichiarata la contumacia del resistente, irreperibile, il GI ha rimesso la decisione al Collegio, stante la rinuncia della ricorrente ai termini di cui all'art. 190 cpc.
In data 20.6.2025 è stata emessa la seguente ordinanza collegiale:“Esaminati gli atti;
rilevato che dall'atto integrale di matrimonio risulta che in data 8.3.2012 è stato iscritto ricorso congiunto dai coniugi per la cessazione degli effetti civili del matrimonio presso il Tribunale di Milano, sebbene la ricorrente abbia dichiarato all'udienza presidenziale di non aver più visto né sentito il marito da vent'anni; dispone che la ricorrente documenti l'esito del suddetto ricorso congiunto e rimette all'uopo la causa sul ruolo innanzi al GI all'udienza del 15.7.2025; visto l'art. 127 ter cpc dispone che l'udienza sia sostituita da note scritte, da depositare entro le ore 8.00, contenenti le sole istanze e conclusioni e che in allegato alle note venga documentato l'esito del suddetto ricorso congiunto.”.
Il difensore della ricorrente, con nota di deposito in data 25.6.2025, ha chiarito che il procedimento per divorzio congiunto sub n. 16839/2012 R.G presso il Tribunale di Milano era stato dichiarato estinto (come da estratto riassuntivo del fascicolo telematico
16839/2012), essendo comparsi innanzi al Presidente solo la ed il suo difensore ed Pt_1
era stato iscritto, con ricorso in riassunzione (versato in atti), a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Palermo emessa nel procedimento per divorzio congiunto iscritto sub n. 4504/2011 R.G (come da estratto riassuntivo del relativo fascicolo telematico e ordinanza di incompetenza in atti), nel quale era comparso il solo difensore del resistente. Pertanto, parte ricorrente ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di sentenza n. 2558/2007 del Tribunale di Palermo, irrevocabile. Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
L'indisponibilità della ricorrente alla riconciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e la irreperibilità del resistente convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza, senza altre statuizioni, in assenza di domande accessorie, confermandosi la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del resistente, a decorrere dall'agosto 2022, mensilità immediatamente successiva al deposito del ricorso.
Stante la natura costitutiva della pronuncia e la sostanziale non opposizione del resistente, va dichiarata l'irripetibilità delle spese del giudizio
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il
05.09.1995 da e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Palermo (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n. 96, parte 2, serie A);
- conferma la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del resistente, a decorrere dall'agosto 2022;
- spese irripetibili.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria CHIRICO dott.ssa Marta IENZI