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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20255/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
AN IN CE
Andrea Marchesi CE ha emesso il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20255/20255 R.G. promossa da nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. FRANCUCCI LUISA C.F._1
e nato in [...] il [...] (CF: ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. TURANO FRANCESCA
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti in data 04.12.2025 hanno depositato note congiunte contenenti le seguenti condizioni:
“OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n.
1318/2020 Pubbl. il 08/07/2020 (RG. n. 4187/2020):
PIANO GENITORIALE
1) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI E FREQUENTAZIONE DEI FIGLI MINORI. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti i figli. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione (con ciò intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana) nei rispettivi periodi di convivenza
2) FREQUENTAZIONI DEI FIGLI MINORI: Fatto salvo ogni e diverso accordo fra i genitori:
2.1) visite ordinarie:
• tutti i martedì dalle ore 8,30 quando non c'è scuola, nei giorni di scuola ritiro alle ore 16,00 da parte del padre che riaccompagnerà i figli alle ore 21,00 dopo cena a casa della madre;
• tutti i giovedì dalle ore 8,30 quando non c'è scuola, nei giorni di scuola ritiro alle ore 16,00 da parte del padre con accompagnamento a scuola la mattina seguente del venerdì;
• week end alternati dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore 21,00 della domenica (ovvero, in caso di accordo, sino alle ore
8.30 del lunedì quando il padre accompagnerà i figli a scuola);
2.2) vacanze estive: per quanto concerne i periodi di vacanza, il padre terrà i figli due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive previo accordo con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
2.3) visite natalizie: per le vacanze natalizie, i minori staranno ad anni alterni con un genitore la Vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano;
e con l'altro genitore il giorno di Natale e Capodanno. Le parti si accorderanno in ogni caso entro il 30 novembre di ogni anno;
2.4) visite pasquali: per le vacanze pasquali, le parti si accorderanno alternando ogni anno il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo, fatta salva la possibilità di accordarsi entro il 20.02 dell'anno di riferimento perché uno dei due genitori tenga i figli per l'intero periodo;
2.5) i compleanni dei figli: compleanni dei figli verranno trascorsi da entrambi i genitori con i minori;
per quanto concerne il compleanno dei genitori le parti si accorderanno di anno in anno.;
2.6) Le rimanenti festività, ponti, ricorrenze, in modo alternato
3) MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI.
3.1) mantenimento ordinario: il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1 per i figli e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, la somma mensile complessiva di Euro 700,00
(settecento//00), pari ad Euro 350,00 (trecentocinquanta//00) per ciascun figlio;
la somma verrà versata entro il giorno
5 di ogni mese e NON sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla signora sin dal mese di settembre 2025. Parte_1
3.2) spese straordinarie: i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli minori con le modalità e le specifiche previste dal Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.16. I genitori concordano sin d'ora che i figli frequentino un'attività sportiva e una artistica a testa mantenendo preferibilmente le attività sino ad ora svolte dai minori, salvo diverso gradimento dei figli.
Le spese straordinarie verranno versate mensilmente. 3.3) assegno unico e detrazioni fiscali: I ricorrenti concordano che gli assegni unici per i figli, erogati dall'Inps, verranno interamente percepito dalla sig.ra e a tal riguardo il sig. acconsente affinché la relativa somma di Parte_1 CP_1 competenza venga versata direttamente alla sig.ra rendendosi sin d'ora disponibile alla sottoscrizione e Parte_1 presentazione della documentazione eventualmente all'uopo necessaria. Le detrazioni fiscali per spese sostenute per e nell'interesse dei figli resteranno nella misura del 100% in favore del signor fino a quando la signora CP_1 Parte_1 resterà nel regime fiscale forfettario, dopodiché verranno suddivise al 50% tra le parti.
CASA FAMILIARE E ALTRE PATTUIZIONI
1) DIRITTO ABITAZIONE CASA CONIUGALE.
4.1) La sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa coniugale sita in Concesio (BS), Via Toscanini Parte_1
2, di proprietà esclusiva del Sig. e si impegna a rilasciarla entro e non oltre il 31/01/2026; conseguentemente il CP_1 sig. concede espressamente alla sig.ra di poter abitare la casa coniugale con i relativi Controparte_1 Parte_1 suppellettili e mobilio sino al 31/01/2026;
4.2) Il sig. riconosce alla sig.ra , quale incentivo all'escomio, la somma complessiva Controparte_1 Parte_1 di Euro 10.000,00 (diecimila//00) di cui Euro 5.000,00 (cinquemila//00) verranno versati dal sig. alla sig.ra CP_1 al momento del deposito del presente ricorso ed i restanti Euro 5.000,00 (cinquemila//00) verranno versati Parte_1 dal sig. alla sig.ra al momento dell'effettivo rilascio dell'abitazione da parte della sig.ra CP_1 Parte_1 Parte_1
4.3) Nell'ipotesi in cui la signora non dovesse rilasciare la casa familiare entro il 31.01.2026 la stessa sarà Parte_1 tenuta per ogni mese di ritardo a versare al signor un'indennità di occupazione pari a € 700,00= mensili;
CP_1
4.4) Dal mese di settembre 2025 fino al rilascio della casa familiare le spese condominiali straordinarie verranno sostenute dal Sig. proprietario dell'immobile mentre le spese condominiali ordinarie verranno sostenute dalla Sig.ra CP_1
Parte_1
2) DIVISIONE BENI COMUNI. Le parti dichiarano che, all'uscita della sig.ra dalla casa coniugale, Parte_1
provvederanno alla divisone dei beni acquistati in comune come di seguito indicato:
5.1.) resteranno di proprietà esclusiva della sig.ra i seguenti beni: Parte_1
• Libri di narrativa, psicologia sulla libreria della sala acquistati dalla sig.ra Parte_1
• Mobile mongolo in legno con decorazioni rosse
• 2 quadri astratti, 1 quadro buddista
• Scrivania e sedia girevole in camera dei bambini
• Scrivania, letto matrimoniale e materasso Memory form
• Panca bassa bianca in legno
• Due zafu da meditazione
• Mobile in legno bianco e nero in stile giapponese della camera degli ospiti
5.2) Resteranno di proprietà esclusiva del sig. i seguenti beni: CP_1
Libri di narrativa, psicologia sulla libreria della sala acquistati dal sig. CP_1
• Due divani rossi con pouf • Tappeto verde-rosso-giallo
• Infissi alle finestre di tutta la casa
• Bancone della cucina
• Lavastoviglie
• OR
• Lavandini cucina
• Mobile letto a castello in camera dei bambini
• Lavandino, Water, bidè in uno dei bagni
3) ARRETRATI ISTAT: il sig. si riconosce debitore della sig.ra della somma di Euro 3.919,48 CP_1 Parte_1
per arretrati Istat sull'assegno di mantenimento dei minori maturati sino al mese di agosto 2025 compreso, che si impegna a versare a mezzo di rate mensili di Euro 500,00=, salvo la rata di settembre 2025 di € 1.000,00=.
4) EFFICACIA DELL'ACCORDO: dal deposito del ricorso congiunto.
5) SPESE DI LITE: interamente compensate.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso depositato congiuntamente da e in data Parte_1 Parte_2
08.10.2025 con cui chiedevano la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1318/2020 di scioglimento del matrimonio emessa dal Tribunale di Brescia in data 30.06.2020e pubblicata in data
08.07.2020; il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse dei figli minorenni ed economicamente non indipendenti.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza
P.Q.M.
dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti con note congiunte per l'udienza dell'11.12.2025 come sopra riportato;
spese compensate;
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12.12.2025.
Il Presidente Estensore Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
AN IN CE
Andrea Marchesi CE ha emesso il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20255/20255 R.G. promossa da nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. FRANCUCCI LUISA C.F._1
e nato in [...] il [...] (CF: ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. TURANO FRANCESCA
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti in data 04.12.2025 hanno depositato note congiunte contenenti le seguenti condizioni:
“OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n.
1318/2020 Pubbl. il 08/07/2020 (RG. n. 4187/2020):
PIANO GENITORIALE
1) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI E FREQUENTAZIONE DEI FIGLI MINORI. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti i figli. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione (con ciò intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana) nei rispettivi periodi di convivenza
2) FREQUENTAZIONI DEI FIGLI MINORI: Fatto salvo ogni e diverso accordo fra i genitori:
2.1) visite ordinarie:
• tutti i martedì dalle ore 8,30 quando non c'è scuola, nei giorni di scuola ritiro alle ore 16,00 da parte del padre che riaccompagnerà i figli alle ore 21,00 dopo cena a casa della madre;
• tutti i giovedì dalle ore 8,30 quando non c'è scuola, nei giorni di scuola ritiro alle ore 16,00 da parte del padre con accompagnamento a scuola la mattina seguente del venerdì;
• week end alternati dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore 21,00 della domenica (ovvero, in caso di accordo, sino alle ore
8.30 del lunedì quando il padre accompagnerà i figli a scuola);
2.2) vacanze estive: per quanto concerne i periodi di vacanza, il padre terrà i figli due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive previo accordo con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
2.3) visite natalizie: per le vacanze natalizie, i minori staranno ad anni alterni con un genitore la Vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano;
e con l'altro genitore il giorno di Natale e Capodanno. Le parti si accorderanno in ogni caso entro il 30 novembre di ogni anno;
2.4) visite pasquali: per le vacanze pasquali, le parti si accorderanno alternando ogni anno il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo, fatta salva la possibilità di accordarsi entro il 20.02 dell'anno di riferimento perché uno dei due genitori tenga i figli per l'intero periodo;
2.5) i compleanni dei figli: compleanni dei figli verranno trascorsi da entrambi i genitori con i minori;
per quanto concerne il compleanno dei genitori le parti si accorderanno di anno in anno.;
2.6) Le rimanenti festività, ponti, ricorrenze, in modo alternato
3) MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI.
3.1) mantenimento ordinario: il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1 per i figli e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, la somma mensile complessiva di Euro 700,00
(settecento//00), pari ad Euro 350,00 (trecentocinquanta//00) per ciascun figlio;
la somma verrà versata entro il giorno
5 di ogni mese e NON sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla signora sin dal mese di settembre 2025. Parte_1
3.2) spese straordinarie: i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli minori con le modalità e le specifiche previste dal Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.16. I genitori concordano sin d'ora che i figli frequentino un'attività sportiva e una artistica a testa mantenendo preferibilmente le attività sino ad ora svolte dai minori, salvo diverso gradimento dei figli.
Le spese straordinarie verranno versate mensilmente. 3.3) assegno unico e detrazioni fiscali: I ricorrenti concordano che gli assegni unici per i figli, erogati dall'Inps, verranno interamente percepito dalla sig.ra e a tal riguardo il sig. acconsente affinché la relativa somma di Parte_1 CP_1 competenza venga versata direttamente alla sig.ra rendendosi sin d'ora disponibile alla sottoscrizione e Parte_1 presentazione della documentazione eventualmente all'uopo necessaria. Le detrazioni fiscali per spese sostenute per e nell'interesse dei figli resteranno nella misura del 100% in favore del signor fino a quando la signora CP_1 Parte_1 resterà nel regime fiscale forfettario, dopodiché verranno suddivise al 50% tra le parti.
CASA FAMILIARE E ALTRE PATTUIZIONI
1) DIRITTO ABITAZIONE CASA CONIUGALE.
4.1) La sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa coniugale sita in Concesio (BS), Via Toscanini Parte_1
2, di proprietà esclusiva del Sig. e si impegna a rilasciarla entro e non oltre il 31/01/2026; conseguentemente il CP_1 sig. concede espressamente alla sig.ra di poter abitare la casa coniugale con i relativi Controparte_1 Parte_1 suppellettili e mobilio sino al 31/01/2026;
4.2) Il sig. riconosce alla sig.ra , quale incentivo all'escomio, la somma complessiva Controparte_1 Parte_1 di Euro 10.000,00 (diecimila//00) di cui Euro 5.000,00 (cinquemila//00) verranno versati dal sig. alla sig.ra CP_1 al momento del deposito del presente ricorso ed i restanti Euro 5.000,00 (cinquemila//00) verranno versati Parte_1 dal sig. alla sig.ra al momento dell'effettivo rilascio dell'abitazione da parte della sig.ra CP_1 Parte_1 Parte_1
4.3) Nell'ipotesi in cui la signora non dovesse rilasciare la casa familiare entro il 31.01.2026 la stessa sarà Parte_1 tenuta per ogni mese di ritardo a versare al signor un'indennità di occupazione pari a € 700,00= mensili;
CP_1
4.4) Dal mese di settembre 2025 fino al rilascio della casa familiare le spese condominiali straordinarie verranno sostenute dal Sig. proprietario dell'immobile mentre le spese condominiali ordinarie verranno sostenute dalla Sig.ra CP_1
Parte_1
2) DIVISIONE BENI COMUNI. Le parti dichiarano che, all'uscita della sig.ra dalla casa coniugale, Parte_1
provvederanno alla divisone dei beni acquistati in comune come di seguito indicato:
5.1.) resteranno di proprietà esclusiva della sig.ra i seguenti beni: Parte_1
• Libri di narrativa, psicologia sulla libreria della sala acquistati dalla sig.ra Parte_1
• Mobile mongolo in legno con decorazioni rosse
• 2 quadri astratti, 1 quadro buddista
• Scrivania e sedia girevole in camera dei bambini
• Scrivania, letto matrimoniale e materasso Memory form
• Panca bassa bianca in legno
• Due zafu da meditazione
• Mobile in legno bianco e nero in stile giapponese della camera degli ospiti
5.2) Resteranno di proprietà esclusiva del sig. i seguenti beni: CP_1
Libri di narrativa, psicologia sulla libreria della sala acquistati dal sig. CP_1
• Due divani rossi con pouf • Tappeto verde-rosso-giallo
• Infissi alle finestre di tutta la casa
• Bancone della cucina
• Lavastoviglie
• OR
• Lavandini cucina
• Mobile letto a castello in camera dei bambini
• Lavandino, Water, bidè in uno dei bagni
3) ARRETRATI ISTAT: il sig. si riconosce debitore della sig.ra della somma di Euro 3.919,48 CP_1 Parte_1
per arretrati Istat sull'assegno di mantenimento dei minori maturati sino al mese di agosto 2025 compreso, che si impegna a versare a mezzo di rate mensili di Euro 500,00=, salvo la rata di settembre 2025 di € 1.000,00=.
4) EFFICACIA DELL'ACCORDO: dal deposito del ricorso congiunto.
5) SPESE DI LITE: interamente compensate.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso depositato congiuntamente da e in data Parte_1 Parte_2
08.10.2025 con cui chiedevano la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1318/2020 di scioglimento del matrimonio emessa dal Tribunale di Brescia in data 30.06.2020e pubblicata in data
08.07.2020; il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse dei figli minorenni ed economicamente non indipendenti.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza
P.Q.M.
dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti con note congiunte per l'udienza dell'11.12.2025 come sopra riportato;
spese compensate;
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12.12.2025.
Il Presidente Estensore Costanza Teti