Rigetto
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 9403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9403 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09403/2025REG.PROV.COLL.
N. 09588/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9588 del 2022, proposto da EL MU, UI TI e LB IN, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Carullo e Giuditta Carullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Minerbio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Gualandi e Francesca Minotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 730/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Minerbio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 22 ottobre 2025 il Cons. GI EL e uditi per le parti gli avvocati Giuditta Carullo e Federico Gualandi in collegamento da remoto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono proprietari di un compendio immobiliare nel Comune di Minerbio, composto da un fabbricato con portico e da due manufatti per ricovero attrezzi e relativa tettoia, costruiti nel 1954, sistemati nel 1995 con opere di modesta entità e accatastati nell’ottobre 2011.
In data 3 dicembre 2015, il Corpo Forestale dello Stato ha eseguito un sopralluogo in loco, appurando l’utilizzo indebito di un’area del demanio pubblico per l’avvenuta realizzazione di una struttura chiusa in lamiera ancorata su platea in calcestruzzo e adibita a ricovero di cani e animali da cortile, e di una seconda ancorata al suolo, usata in parte come tettoia e destinata a ricovero mezzi e attrezzi.
Dopo aver ordinato la sospensione dei lavori, il Comune di Minerbio ha intimato la demolizione dei manufatti abusivi descritti nella relazione tecnica.
Gli interventi sarebbero stati realizzati in zona B3 del PRG per tempo vigente, nella fascia di 10 metri dal piede dell’argine, soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904.
I medesimi, in aggiunta, non risulterebbero assistiti da titolo abilitativo.
2. Il provvedimento in questione è stato impugnato davanti al T.A.R. dell’Emilia-Romagna dagli odierni appellanti, i quali hanno dedotto:
- che i manufatti oggetto del provvedimento impugnato sono una pertinenza di un fabbricato ad uso abitativo certamente esistente alla data del 12 agosto 1988 e, pertanto, non abusivi (o comunque in ogni caso sanabili); l’art. 6, comma 2 del PSC del Comune di Minerbio prevede il divieto di realizzare nuovi manufatti edilizi, ad eccezione di quelli costituenti pertinenza di alloggi esistenti alla data del 12 agosto 1988;
- che il provvedimento impugnato non dà atto di alcuna istruttoria ovvero controllo di regolarità tecnica dei rilievi effettuati nell’occasione del sopralluogo ad opera del Corpo Forestale dello Stato;
- che essendo passato un lungo lasso di tempo tra la commissione dell’abuso (sostengono nell’anno 1954) e l’adozione dell’ordine di demolizione (impugnato), è sorto un legittimo affidamento in virtù del quale sorgerebbe un obbligo motivazione rinforzato in capo all’Amministrazione, assente nel provvedimento impugnato.
3. Il T.A.R. dell’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso in quanto l’assenza di un titolo abilitativo a supporto delle opere risulta un fatto incontroverso in causa, atteso che non soccorre, a favore dei ricorrenti, l’attestazione nell’atto di acquisto che le opere relative alla costruzione in oggetto sono state iniziate in data anteriore al 1° settembre 1967.
Tale circostanza, infatti, è del tutto neutra rispetto alle modifiche sostanziali introdotte a metà degli anni ’90 del secolo scorso, come emergenti dagli atti.
Né i sopralluoghi dei dipendenti del Servizio Tecnico Bacino del Reno, che non avrebbero sollevato alcuna obiezione, possono legittimare l’insorgenza di un affidamento qualificato.
Inoltre, nessun tipo di affidamento può essere rivendicato da parte ricorrente in ordine alla demolizione ingiunta nei riguardi di opere che sarebbero esistite da lungo tempo, dal momento che il tempo trascorso fra il momento della realizzazione dell'abuso e l'adozione dell'ordine di demolizione non determina l'insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e non innesta in capo all'amministrazione uno specifico onere di motivazione, ciò in quanto il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell'interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell'intervento.
Quanto all’accatastamento, le risultanze catastali sono inidonee a fondare un giudizio di regolarità urbanistico-edilizia, da rendere unicamente in base al titolo edilizio riferibile all’immobile (Consiglio di Stato, sez. VI – 7/6/2021 n. 4307).
Premesso che nel caso di specie i manufatti non sono qualificabili come pertinenza, i giudici di primo grado hanno osservato, inoltre, che in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per ritenere in sede giurisdizionale la legittimità dello stesso.
Nel caso di un atto amministrativo fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di esse rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento.
4. Avverso tale sentenza i ricorrenti in primo grado hanno proposto ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Minerbio.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 22 ottobre 2025.
5. Gli appellanti hanno dedotto:
5.1. “ Erroneità della sentenza per errore di fatto, difetto di motivazione, contraddittorietà ed illogicità, eccesso di potere, erronea applicazione della legge ”: i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, oltre che per ragioni attinenti all’accertamento dei fatti di causa, in primo luogo con riferimento all’asserita assenza di titolo edilizio, in quanto essendo stato costruito nel 1967 non richiedeva alcun titolo edilizio; e, in secondo luogo, in merito alla presunta demanialità dell’area atteso che, secondo i ricorrenti, nel tempo l’area è stata interessata da modifiche naturali tali da rendere difficoltosa la manutenzione.
5.2. “ Erroneità della sentenza di primo grado, erronea applicazione della legge, violazione e difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità ”.
I ricorrenti contestano la parte della sentenza in cui il TAR ha rigettato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, sul quale graverebbe un onere rafforzato di motivazione per il lasso di tempo intercorso tra abuso e ordine di demolizione.
6. I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della stretta connessione che li avvince.
6.1. In merito alla necessità del titolo edilizio per le opere in questione, e alla prova della data di ultimazione dei lavori, il mezzo in esame risulta infondato alla luce della costante giurisprudenza in materia di abusi edilizi secondo la quale l’onere della prova dell’epoca della realizzazione di un abuso edilizio e della sua consistenza incombe sulla parte privata e non sull’amministrazione, la quale, in presenza di un’opera non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla (sul punto, cfr. Cons. St., Sez. VI 25 maggio 2020, n. 3304; Cons. St. Sez. IV 10 gennaio 2014, n. 46).
Il caso di specie, peraltro, si connota – come già sopra osservato – per il fatto che rispetto all’iniziale costruzione dell’opera, sulla stessa si sono succeduti interventi che l’hanno modificata, come rilevato dalla sentenza gravata con affermazione rimasta insuperata: “tale circostanza è del tutto neutra rispetto alle modifiche sostanziali introdotte a metà degli anni ’90 del secolo scorso, come emergenti dagli atti”.
Non si controverte, pertanto, di un’opera risalente in quanto tale, ma piuttosto delle risultanze dell’abuso come accertato.
Trova pertanto conferma anche documentale (sulla base della documentazione, anche fotografica, versata in atti nel presente giudizio) l’affermazione del Comune di Minerbio (memoria depositata il 18 settembre 2025) secondo la quale non soltanto gli interessati non hanno fornito prova della datazione asseritamente risalente delle opere come accertate, ma piuttosto “la documentazione fotografica prodotta, la planimetria allegata alla richiesta della concessione edilizia n. 30/1995, il registro del Catasto, quanto dichiarato dagli appellanti in sede di sopralluogo dimostra incontrovertibilmente che i due fabbricati sono stati realizzati post L. 765/1967”.
Né l’intervento del 1995 può qualificarsi – secondo la tesi degli appellanti – come manutenzione ordinaria, posto che, come rilevato dalla sentenza gravata, dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado dal Comune risulta piuttosto “ un mutamento sostanziale dei manufatti, trasformati da unità in muratura a strutture in lamiera di dimensioni consistenti, con autorimessa dotata di servizi idrici e elettrici (cfr. atti di accatastamento prodotti)”
6.2. In merito all’esistenza di un affidamento da parte del privato per il decorrere del tempo, e al preteso onere di motivazione rafforzata per l’Amministrazione procedente, deve osservarsi che la giurisprudenza in materia (v. Cons. St. Ad. Pl. 17 ottobre 2017, n. 9) esclude l’esistenza di un affidamento in un’ipotesi come quella della specie, e non supporta la tesi posta a fondamento del mezzo in esame, atteso che nel caso di specie i manufatti non sono finanche qualificabili quali pertinenze alla luce degli accertamenti effettuati in sede di procedimento e di processo di primo grado.
Dalla superiore conclusione emerge la non necessarietà della verificazione richiesta dalla parte appellante (al di là del dedotto profilo della inammissibilità della stessa, eccepita dal Comune in memoria di replica), stante l’autosufficienza rilevata dal T.A.R. anche di uno soltanto degli elementi che sorreggono l’atto plurimotivato ritenuto legittimo in primo grado, e dunque la non necessarietà, ai fini del rigetto del ricorso di primo grado, di tale accertamento.
Quanto al fatto che analoghe contestazioni non sarebbero state mosse ai proprietari confinanti in presenza di analoghe situazioni, in disparte le contrarie risultanze emergenti dalle difese comunali come documentate nel presente giudizio, va ribadito che l’accertamento della illegittimità di un manufatto non può comunque giovarsi, sul piano dell’asserita disparità di trattamento, di una dedotta (ed indimostrata) tolleranza in presenza di fattispecie analoghe.
7. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione in favore del Comune di Minerbio delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO RO, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
GI EL, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI EL | IO RO |
IL SEGRETARIO